DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2022 

Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2020, concernente il contributo di  75  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2023,  ai  comuni  situati  nel
territorio delle Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare  a  investimenti  in
infrastrutture sociali. (22A01238) 
(GU n.44 del 22-2-2022)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ed in particolare: 
    l'art. 1, comma 311, che dispone: «Al  fine  di  incentivare  gli
investimenti in infrastrutture sociali, a valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel  territorio
delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75  milioni  di  euro
annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; 
    l'art. 1, comma 312,  che  dispone:  «Con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
il Sud e la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le
modalita' attuative della  disposizione  di  cui  al  comma  311;  la
distribuzione  assicura  un'incidenza  del   contributo   decrescente
rispetto alla dimensione demografica degli enti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2020 (di seguito, decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2020), emanato, ai sensi dei citati  commi  311  e
312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  21
maggio 2020, recante «Modalita' di assegnazione del contributo di  75
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai  comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  da  destinare   a
investimenti in infrastrutture sociali», registrato dalla  Corte  dei
conti il 9 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 244 del 2 ottobre 2020,  S.O.  n.  36,  ed  in
particolare: 
    l'art. 2, comma 2, che dispone: «2. Il  comune  beneficiario  del
contributo  pluriennale  e'  tenuto  ad  iniziare  i  lavori  per  la
realizzazione  delle  opere  pubbliche  finanziate   ai   sensi   del
precedente comma 1 entro: 
      a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto  per
i contributi riferiti all'anno 2020; 
      b) il 30 settembre  di  ciascun  anno  di  assegnazione  per  i
contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023»; 
    l'art. 2, comma 3, che dispone: «3. Il termine di cui al comma 2,
lettera a), puo' essere prorogato di tre mesi su richiesta  dell'ente
beneficiario corredata  da  certificazione  dei  motivi  del  ritardo
connessi ad emergenza COVID-19»; 
    l'art. 6, comma 1, che dispone: «In caso di mancato rispetto  del
termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori,  di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettere a) e b), ovvero di  parziale  utilizzo  della  quota
annuale del contributo, l'assegnazione sara' revocata, in tutto o  in
parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e  la  coesione
territoriale»; 
    l'art. 8, comma 1, che dispone: «Nel caso di  risparmi  derivanti
da eventuali ribassi  d'asta,  gli  stessi  sono  vincolati  fino  al
collaudo,   ovvero   al   certificato   di    regolare    esecuzione;
successivamente,   possono   essere    utilizzati    per    ulteriori
infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni,  fermo  restando
il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b)»; 
  Considerato che  molti  comuni  beneficiari  del  contributo  hanno
evidenziato ritardi nell'avvio dei lavori, a causa  della  perdurante
emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di rideterminare il termine  per
l'avvio dei lavori, di cui  al  citato  art.  2,  comma  2,  sia  con
riferimento all'annualita' 2020, sia con riferimento alle  annualita'
2021, 2022 e 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con il quale, tra l'altro, l'on.  Maria  Rosaria  Carfagna  e'  stata
nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante la delega di funzioni  al  Ministro  Carfagna,  tra  le
quali quella di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi
finalizzati allo sviluppo economico dei territori; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Pres.  Roberto  Garofoli,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei ministri; 
  Sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  nella
seduta del 18 novembre 2021; 
  Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
  luglio 2020, recante «Modalita' di assegnazione del  contributo  di
  75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020  al  2023,  ai
  comuni situati nel territorio delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,
  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e   Sicilia,   da
  destinare a investimenti in infrastrutture sociali 
 
  Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e' tenuto
ad iniziare i lavori  per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche
finanziate ai sensi del comma 1 entro: 
        a) il 31 marzo 2022 per i contributi riferiti all'anno 2020; 
        b) il 30 giugno 2022 per i contributi riferiti all'anno 2021; 
        c) il 31 dicembre  di  ciascun  anno  di  riferimento  per  i
contributi riferiti agli anni 2022 e 2023.»; 
    b) l'art. 2, comma 3, e' abrogato; 
    c) all'art. 6, comma  1,  le  parole  «lettere  a)  e  b),»  sono
soppresse; 
    d) all'art. 8, comma  1,  le  parole  «,  lett.  a)  e  b)»  sono
soppresse. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 gennaio 2022 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Garofoli 
 
                       Il Ministro per il Sud 
                     e la coesione territoriale 
                              Carfagna 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 266