DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2022
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, concernente il contributo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. (22A01238)(GU n.44 del 22-2-2022)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare: l'art. 1, comma 311, che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; l'art. 1, comma 312, che dispone: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020 (di seguito, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020), emanato, ai sensi dei citati commi 311 e 312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, recante «Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali», registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 2 ottobre 2020, S.O. n. 36, ed in particolare: l'art. 2, comma 2, che dispone: «2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e' tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020; b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023»; l'art. 2, comma 3, che dispone: «3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), puo' essere prorogato di tre mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19»; l'art. 6, comma 1, che dispone: «In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sara' revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale»; l'art. 8, comma 1, che dispone: «Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b)»; Considerato che molti comuni beneficiari del contributo hanno evidenziato ritardi nell'avvio dei lavori, a causa della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di rideterminare il termine per l'avvio dei lavori, di cui al citato art. 2, comma 2, sia con riferimento all'annualita' 2020, sia con riferimento alle annualita' 2021, 2022 e 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante la delega di funzioni al Ministro Carfagna, tra le quali quella di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 18 novembre 2021; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, recante «Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e' tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del comma 1 entro: a) il 31 marzo 2022 per i contributi riferiti all'anno 2020; b) il 30 giugno 2022 per i contributi riferiti all'anno 2021; c) il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per i contributi riferiti agli anni 2022 e 2023.»; b) l'art. 2, comma 3, e' abrogato; c) all'art. 6, comma 1, le parole «lettere a) e b),» sono soppresse; d) all'art. 8, comma 1, le parole «, lett. a) e b)» sono soppresse. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2022 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Carfagna Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 266