MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2021 

Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno  2022.
(22A01245) 
(GU n.45 del 23-2-2022)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto-legge 21  febbraio  1938,  n.  246,  recante
«Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito  dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di  pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni»; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  545,
recante   disposizioni   urgenti   per   l'esercizio   dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello  spettacolo,  per
l'emittenza televisiva e sonora  in  ambito  locale  nonche'  per  le
trasmissioni televisive in forma codificata»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  e  successive
modificazioni ed integrazioni: 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  «Misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica»  e,  in  particolare,  gli
articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; 
  Vistala legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni  e,  in  particolare,  gli  articoli   32-bis.   32-ter,
32-quater e 32-quinquies, relativi alle  competenze,  alle  funzioni,
alla   struttura   e   all'organizzazione   del    Ministero    delle
comunicazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n. 149, riguardante il  «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,   che
istituisce il «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in materia di assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  -
Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione  del  testo  unico   della   radiotelevisione»   ed   in
particolare l'art. 18; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato
dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante  «Attuazione
della  direttiva  (UE)  2018/1808  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» e, in particolare l'art. 61, comma 3,  che,  nel  dettare  i
principi   sul   finanziamento   del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo prevede che «entro il mese  di  novembre  di  ciascun
anno, il Ministro dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento  in  vigore  dal  1°
gennaio dell'anno successivo,  in  misura  tale  da  consentire  alla
societa' concessionaria della fornitura del  servizio  di  coprire  i
costi  che  prevedibilmente  verranno  sostenuti  in  tale  anno  per
adempiere  gli  specifici  obblighi  di  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo
bilancio trasmesso prendendo anche  in  considerazione  il  tasso  di
inflazione programmato e le esigenze di  sviluppo  tecnologico  delle
imprese»; 
  Visto il contratto di servizio  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  per  il
quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55
del 7 marzo 2018, in corso di validita'; 
  Viste  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno  2005
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  30  giugno  2005,  n.  150,
concernenti, rispettivamente, la modalita'  di  attuazione  dell'art.
18. commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e  l'approvazione
dello schema di contabilita' separata della RAI  ai  sensi  dell'art.
18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  17  ottobre  2006,  n.   242,   concernente
«Modifiche dello schema di contabilita' separata della RAI  ai  sensi
dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»; 
  Vista la nota della RAI del 22 luglio 2021 con la  quale  e'  stato
trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio  relativo
all'esercizio 2020; 
  Vista la nota della RAI del 22 giugno 2021 con la  quale  e'  stata
inoltrata al Ministero dello sviluppo  economico  una  relazione  sui
risultati economico-finanziari dell'esercizio 2020; 
  Vista la nota della RAI dell'11 novembre 2021 con la quale e' stato
trasmesso  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   il   bilancio
infrannuale al 30 giugno 2021; 
  Vista la nota della RAI del 23 dicembre 2021 con la quale e'  stato
trasmesso al Ministro dello  sviluppo  economico  il  bilancio  della
contabilita' separata relativamente  all'esercizio  2020  predisposto
sulla base dello schema  approvato  dall'Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  certificato   da   societa'   di   revisione
indipendente; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio  2015,  recante  «Adeguamento
dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio  2016,  recante  «Definizione
dei canoni di  abbonamento  speciale  dovuti  per  la  detenzione  di
apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio  2017,  recante  «Canone  di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2017»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9  febbraio  2018,  recante  «Canone  di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4  febbraio  2019,  recante  «Canone  di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del  14  aprile  2020,  recante  «Canone  di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 77  del  30  marzo  2021,  recante  «Canone  di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2021»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
con la quale all'art. 1, commi da 152 a 159, e' stata  introdotta  la
riforma del canone di abbonamento della televisione per uso  privato,
di cui al regio-decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246  e  successive
modifiche,  sia  per  quanto  riguarda  la  misura  del   canone   di
abbonamento, sia per quanto attiene alle modalita' di riscossione  da
parte dello Stato; 
  Considerato che la finalita'  dell'art.  61  del  testo  unico  sui
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  di  cui  al  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, laddove prevede che «il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare
del  canone  di  abbonamento  in  vigore  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria
della fornitura del servizio di coprire i costi  che  prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici  obblighi
di  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a   tale
societa', come desumibili dall'ultimo bilancio  trasmesso,  prendendo
anche in considerazione il  tasso  di  inflazione  programmato  e  le
esigenze   di   sviluppo   tecnologico    delle    imprese»    appare
sostanzialmente superata da quanto stabilito  dalla  riforma  di  cui
alla suddetta legge di stabilita' 2016 in merito  alle  modalita'  di
copertura degli oneri del servizio pubblico; 
  Visto che l'art. 1, comma 158, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, stabilisce che restino  ferme  le  disposizioni  in  materia  di
canoni di abbonamento speciale per la  detenzione  fuori  dell'ambito
familiare; 
  Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti,  dei  primi
anni di applicazione  delle  suddette  disposizioni  della  legge  n.
208/2015 e, di  conseguenza,  valutata  l'opportunita'  di  mantenere
inalterato  anche  per  l'anno  2022  l'ammontare   dei   canoni   di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici  o
televisivi nei cinema, teatri  e  in  locali  a  questi  assimilabili
dovuti  per  l'anno  2022,  secondo  quanto  stabilito  dal   decreto
ministeriale 29 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il  quale  l'on.  Giancarlo  Giorgetti  e'  stato  nominato
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  l'anno  2022  i  canoni  di  abbonamento  speciale  per  la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi e, in particolare, i canoni dovuti per  la  detenzione  di
apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali  a
questi assimilabili, rimangono  fissati  nella  misura  di  cui  alle
tabelle 3 e 4 allegate al  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal
1° gennaio 2022. 
  Il presente  decreto  sara'  registrato  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 119.