N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 gennaio 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 gennaio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione degli alloggi - Norme della Regione Umbria - Modificazioni ed integrazioni all'art. 39 della legge regionale n. 23 del 2003 - Decadenza dall'assegnazione disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) regionale - Previsione nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attivita' illecite risultanti da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale. - Legge della Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15 ("Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)"), art. 35, comma 2.(GU n.8 del 23-2-2022 )
Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica; Per l'impugnazione della legge regionale 18 novembre 2021 n. 15 della Regione Umbria, pubblicata nel B.U. Umbria 24 novembre 2021, n. 67, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», con riferimento all'articolo 35, comma 2, in quanto tale disposizione eccede dalle competenze regionali, determinando una indebita ingerenza nella materia «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, oltre ad introdurre - seppur indirettamente - competenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di polizia, determinando pertanto, uno sconfinamento nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservata anch'essa, dall'art. 117, secondo comma 2, lettera g), della Costituzione, alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato; Deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 21 gennaio 2022 1. La legge regionale 18 novembre 2021 n. 15 della Regione Umbria detta disposizioni in materia di edilizia residenziale sociale, modificando o integrando la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, contenente norme di riordino di edilizia residenziale sociale, volte alla promozione delle politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione e il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. 2. L'articolo 39 della legge regionale n. 23/2003, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, disciplina i casi di decadenza dall'assegnazione degli stessi, prevedendo che la stessa e' disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, in un elenco tassativo di casi. 3. Tra questi, la lettera b) del comma 1 dell'art. 39, sostituita dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale in epigrafe, prevede il caso in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare «abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attivita' illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale». 4. La previsione regionale comporta una indebita ingerenza nella materia «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, oltre ad introdurre - seppur indirettamente - competenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di polizia, determinando pertanto, uno sconfinamento nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservata anch'essa, dall'art. 117, secondo comma 2, lettera g), della Costituzione, alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. A) Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. 5. La previsione contenuta nell'articolo 35, comma 2 della legge regionale in epigrafe determina, in primo luogo, un'ingerenza del legislatore regionale nella materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata dall'articolo 117, secondo comma 2, lettera h), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 6. La norma regionale richiama in maniera generalizzata i provvedimenti di pubblica sicurezza o della polizia locale dai quali risulti il compimento di non meglio definite «attivita' illecite». 7. La norma non precisa, dunque, a quali provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia locale si riferisca la disposizione di rango regionale, e tale incertezza si ripercuote sul regime di detti provvedimenti. 8. Le inevitabili incertezze ermeneutiche che derivano dalla formulazione della norma possono generare ricadute applicative nell'ambito della legislazione di pubblica sicurezza e, in particolare, determinare un contenzioso proprio in relazione al contenuto dei provvedimenti in considerazione. 9. Si determina in questo modo una interferenza del legislatore regionale rispetto alla disciplina statale che governa i provvedimenti di pubblica sicurezza e di polizia locale, e dunque una ingerenza nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale. 10. Dette forme di interferenza regionale in una materia, «ordine pubblico e sicurezza», nella quale l'intervento regionale e' precluso in radice, sono state a piu' riprese sanzionate da codesta Corte costituzionale con la declaratoria di illegittimita' costituzionale (si vedano, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 177/2020; n. 236/2020). B) Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. 11. L'art. 35, comma 2 della legge regionale n. 15/2021 appare in contrasto, altresi', con l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, nell'introdurre indirettamente un obbligo di facere in capo al personale delle Forze di polizia. 12. Le informazioni relative ai provvedimenti di pubblica sicurezza vengono inserite nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 6, legge 1° aprile 1981, n. 121. 13. Salvo quanto previsto dall'art. 18, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, soggetti estranei alle Forze di polizia (come i Comuni o l'ATER regionale) non possono accedere ai dati contenuti nel Centro elaborazione dati. 14. L'art. 41-bis della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla legge regionale n. 15/2021, prevede che «per procedere all'accertamento delle cause di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), g), g-ter), g-quater) e g-quinquies), i Comuni e l'ATER regionale assicurano forme di controllo costanti e coordinate sulla regolarita' dell'uso degli alloggi assegnati», e che «per le finalita' di cui al comma 1 possono essere promosse intese con gli enti erogatori delle utenze domestiche e/o di pubblici servizi, nonche' attivati protocolli d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro e le Prefetture competenti per territorio al fine di assicurare azioni di controllo efficaci». 15. Il sistema regionale volto ad agevolare l'applicazione del nuovo articolo 39, comma 1, lettera b), legge regionale 23/2003 prevede, quindi, «forme di controllo costanti e coordinate» da parte dei Comuni e dell'ATER e il ricorso a protocolli d'intesa con, tra l'altro, le Prefetture al fine di assicurare dette azioni di controllo. 16. Tuttavia, l'art. 39, comma 1, lettera b), come modificato dalla legge regionale n. 15/2021, presuppone un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti di pubblica sicurezza a carico delle Forze di polizia, senza considerare l'eventualita' che non si pervenga alla stipula dei Protocolli menzionati nel citato art. 41-bis. 17. La disposizione regionale implica allora, indirettamente, l'introduzione di un obbligo per gli operatori di polizia di comunicare ai Comuni o all'ATER l'eventuale adozione dei provvedimenti di pubblica sicurezza, con un evidente sconfinamento nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma 2, lett. g), della Costituzione. 18. In effetti, i protocolli d'intesa da stipulare con le Prefetture competenti per territorio, previsti dal nuovo articolo 41-bis della legge regionale n. 23/2003, appaiono riferirsi esclusivamente all'effettuazione di azioni di controllo sui citati provvedimenti di pubblica sicurezza. 19. Ma l'efficacia della previsione di cui alla lettera b) dell'articolo 39 della legge regionale n. 23/2003 non appare collegata in modo univoco alla stipula facoltativa dei protocolli di cui all'articolo 41-bis e ben potrebbe, in base alla norma di legge vigente, operare indipendentemente dalla firma dei protocolli di intesa con le Prefetture, che «possono» essere stipulati. 20. Se dunque l'art. 41-bis cit. si inquadra correttamente in una cornice pattizia, l'art. 39, comma 1, lettera b) (come novellato dall'art. 35, comma 2, legge regionale n. 15/2021) ne prescinde, prevedendo un indiretto obbligo generalizzato delle Forze di polizia di comunicare a Comuni e ATER i provvedimenti di pubblica sicurezza da cui possa derivare la relativa causa di decadenza. 21. Cio' determina un obbligo di facere in capo all'Amministrazione dello Stato, che viene individuato senza un preventivo atto pattizio al quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, va subordinato il coinvolgimento ad opera della Regione (cfr. Corte costituzionale, ex plurimis, sentenze nn. 134/2004; 161/2021). 22. La norma presenta dunque un profilo di illegittimita' costituzionale non essendo subordinata l'efficacia della previsione normativa all'effettiva stipula dei menzionati protocolli, in modo da consentire, per un verso, la compiuta individuazione dei provvedimenti a presupposto della decadenza dall'assegnazione, e per altro verso, il contenuto delle attivita' poste in capo agli organi statali.
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale della Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15. Roma, 23 gennaio 2022 L'avvocato dello Stato: D'Ascia