N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 gennaio 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 gennaio 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione degli alloggi  -  Norme
  della Regione Umbria - Modificazioni ed  integrazioni  all'art.  39
  della legge regionale n. 23 del 2003 - Decadenza  dall'assegnazione
  disposta dai Comuni, anche su richiesta  dell'Azienda  territoriale
  per l'edilizia residenziale (ATER) regionale - Previsione nei  casi
  in cui l'assegnatario o un altro  componente  il  nucleo  familiare
  abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le
  sue pertinenze o le parti comuni, per attivita' illecite risultanti
  da provvedimenti  giudiziari,  della  pubblica  sicurezza  o  della
  polizia locale. 
- Legge della Regione Umbria 18  novembre  2021,  n.  15  ("Ulteriori
  modificazioni ed integrazioni  alla  legge  regionale  28  novembre
  2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia  residenziale
  sociale)"), art. 35, comma 2. 
(GU n.8 del 23-2-2022 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della  Giunta
regionale in carica; 
    Per l'impugnazione della legge regionale 18 novembre 2021  n.  15
della Regione Umbria, pubblicata nel B.U. Umbria 24 novembre 2021, n.
67, recante  «Ulteriori  modificazioni  ed  integrazioni  alla  legge
regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino  in  materia  di
edilizia residenziale sociale)»,  con  riferimento  all'articolo  35,
comma  2,  in  quanto  tale  disposizione  eccede  dalle   competenze
regionali, determinando una indebita ingerenza nella materia  «ordine
pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettera  h),
della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva  dello  Stato,
oltre ad introdurre - seppur  indirettamente -  competenze  nuove  ed
ulteriori per il  personale  delle  Forze  di  polizia,  determinando
pertanto,   uno   sconfinamento   nella   materia   «ordinamento    e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali», riservata anch'essa,  dall'art.  117,  secondo  comma  2,
lettera g), della Costituzione, alla potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato; 
 
Deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del  21  gennaio
                                2022 
 
    1. La legge regionale 18 novembre 2021 n. 15 della Regione Umbria
detta disposizioni  in  materia  di  edilizia  residenziale  sociale,
modificando o integrando la legge regionale 28 novembre 2003, n.  23,
contenente norme di riordino di edilizia residenziale sociale,  volte
alla promozione delle  politiche  abitative  tese  ad  assicurare  il
diritto all'abitazione e il soddisfacimento del fabbisogno  abitativo
primario delle famiglie e persone  meno  abbienti  e  di  particolari
categorie sociali. 
    2. L'articolo 39 della legge regionale  n.  23/2003,  nell'ambito
della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale   sociale
pubblica, disciplina i  casi  di  decadenza  dall'assegnazione  degli
stessi, prevedendo che la stessa e' disposta  dai  Comuni,  anche  su
richiesta dell'ATER regionale, in un elenco tassativo di casi. 
    3. Tra questi, la lettera b) del comma 1 dell'art. 39, sostituita
dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale in epigrafe,  prevede
il caso in  cui  l'assegnatario  o  un  altro  componente  il  nucleo
familiare «abbia usato o  abbia  consentito  a  terzi  di  utilizzare
l'alloggio, le sue  pertinenze  o  le  parti  comuni,  per  attivita'
illecite che risultino da provvedimenti  giudiziari,  della  pubblica
sicurezza o della polizia locale». 
    4. La previsione regionale comporta una indebita ingerenza  nella
materia «ordine pubblico e sicurezza»  che  l'articolo  117,  secondo
comma, lettera  h),  della  Costituzione  riserva  alla  legislazione
esclusiva dello Stato, oltre ad introdurre - seppur  indirettamente -
competenze nuove  ed  ulteriori  per  il  personale  delle  Forze  di
polizia,  determinando  pertanto,  uno  sconfinamento  nella  materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali»,  riservata  anch'essa,  dall'art.  117,  secondo
comma 2, lettera g), della Costituzione,  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato. 
A)  Violazione  dell'articolo  117,  comma  2,   lettera   h)   della
Costituzione. 
    5. La previsione contenuta nell'articolo 35, comma 2 della  legge
regionale in epigrafe determina, in  primo  luogo,  un'ingerenza  del
legislatore regionale nella materia «ordine  pubblico  e  sicurezza»,
riservata dall'articolo 117,  secondo  comma  2,  lettera  h),  della
Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    6.  La  norma  regionale  richiama  in  maniera  generalizzata  i
provvedimenti di pubblica sicurezza o della polizia locale dai  quali
risulti il compimento di non meglio definite «attivita' illecite». 
    7. La  norma  non  precisa,  dunque,  a  quali  provvedimenti  di
pubblica sicurezza o di polizia locale si riferisca  la  disposizione
di rango regionale, e tale incertezza si  ripercuote  sul  regime  di
detti provvedimenti. 
    8. Le inevitabili  incertezze  ermeneutiche  che  derivano  dalla
formulazione  della  norma  possono  generare  ricadute   applicative
nell'ambito  della  legislazione  di   pubblica   sicurezza   e,   in
particolare, determinare  un  contenzioso  proprio  in  relazione  al
contenuto dei provvedimenti in considerazione. 
    9. Si determina in questo modo una interferenza  del  legislatore
regionale  rispetto   alla   disciplina   statale   che   governa   i
provvedimenti di pubblica sicurezza e di polizia locale, e dunque una
ingerenza nella materia «ordine pubblico e sicurezza»  di  competenza
esclusiva statale. 
    10. Dette forme di interferenza regionale in una materia, «ordine
pubblico e sicurezza», nella quale l'intervento regionale e' precluso
in radice, sono state a piu'  riprese  sanzionate  da  codesta  Corte
costituzionale con la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
(si vedano, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n.  177/2020;
n. 236/2020). 
B)  Violazione  dell'articolo  117,  comma  2,   lettera   g)   della
Costituzione. 
    11. L'art. 35, comma 2 della legge regionale n. 15/2021 appare in
contrasto, altresi', con  l'art.  117,  comma  2,  lettera  g)  della
Costituzione, nell'introdurre indirettamente un obbligo di facere  in
capo al personale delle Forze di polizia. 
    12.  Le  informazioni  relative  ai  provvedimenti  di   pubblica
sicurezza vengono  inserite  nel  Centro  elaborazioni  dati  di  cui
all'articolo 6, legge 1° aprile 1981, n. 121. 
    13. Salvo quanto previsto dall'art. 18, decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, soggetti estranei alle Forze di polizia (come i  Comuni
o l'ATER regionale) non possono accedere ai dati contenuti nel Centro
elaborazione dati. 
    14.  L'art.  41-bis  della  legge  regionale  n.  23/2003,   come
modificato  dalla  legge  regionale  n.  15/2021,  prevede  che  «per
procedere  all'accertamento  delle  cause   di   decadenza   di   cui
all'articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), g), g-ter), g-quater) e
g-quinquies),  i  Comuni  e  l'ATER  regionale  assicurano  forme  di
controllo costanti e  coordinate  sulla  regolarita'  dell'uso  degli
alloggi assegnati», e che «per le finalita' di cui al comma 1 possono
essere promosse intese con gli enti erogatori delle utenze domestiche
e/o di pubblici servizi, nonche'  attivati  protocolli  d'intesa  con
l'Ispettorato del Lavoro e le Prefetture competenti per territorio al
fine di assicurare azioni di controllo efficaci». 
    15. Il sistema regionale volto ad  agevolare  l'applicazione  del
nuovo articolo 39, comma  1,  lettera  b),  legge  regionale  23/2003
prevede, quindi, «forme di controllo costanti e coordinate» da  parte
dei Comuni e dell'ATER e il ricorso a protocolli  d'intesa  con,  tra
l'altro,  le  Prefetture  al  fine  di  assicurare  dette  azioni  di
controllo. 
    16. Tuttavia, l'art. 39, comma 1,  lettera  b),  come  modificato
dalla legge regionale n. 15/2021, presuppone un obbligo generalizzato
di comunicazione dei provvedimenti di  pubblica  sicurezza  a  carico
delle Forze di polizia, senza considerare l'eventualita' che  non  si
pervenga alla stipula  dei  Protocolli  menzionati  nel  citato  art.
41-bis. 
    17. La disposizione  regionale  implica  allora,  indirettamente,
l'introduzione  di  un  obbligo  per  gli  operatori  di  polizia  di
comunicare  ai   Comuni   o   all'ATER   l'eventuale   adozione   dei
provvedimenti di pubblica sicurezza, con  un  evidente  sconfinamento
nella competenza esclusiva  dello  Stato  di  cui  all'articolo  117,
secondo comma 2, lett. g), della Costituzione. 
    18. In  effetti,  i  protocolli  d'intesa  da  stipulare  con  le
Prefetture competenti per territorio,  previsti  dal  nuovo  articolo
41-bis  della  legge  regionale  n.   23/2003,   appaiono   riferirsi
esclusivamente all'effettuazione di azioni di  controllo  sui  citati
provvedimenti di pubblica sicurezza. 
    19. Ma l'efficacia  della  previsione  di  cui  alla  lettera  b)
dell'articolo  39  della  legge  regionale  n.  23/2003  non   appare
collegata in modo univoco alla stipula facoltativa dei protocolli  di
cui all'articolo 41-bis e ben potrebbe, in base alla norma  di  legge
vigente, operare indipendentemente  dalla  firma  dei  protocolli  di
intesa con le Prefetture, che «possono» essere stipulati. 
    20. Se dunque l'art. 41-bis cit. si inquadra correttamente in una
cornice pattizia, l'art. 39, comma  1,  lettera  b)  (come  novellato
dall'art. 35, comma 2, legge  regionale  n.  15/2021)  ne  prescinde,
prevedendo un indiretto obbligo generalizzato delle Forze di  polizia
di comunicare a Comuni e ATER i provvedimenti di  pubblica  sicurezza
da cui possa derivare la relativa causa di decadenza. 
    21.   Cio'   determina   un   obbligo   di   facere    in    capo
all'Amministrazione dello  Stato,  che  viene  individuato  senza  un
preventivo  atto  pattizio  al  quale,  secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, va  subordinato  il  coinvolgimento  ad  opera  della
Regione  (cfr.  Corte  costituzionale,  ex  plurimis,  sentenze   nn.
134/2004; 161/2021). 
    22.  La  norma  presenta  dunque  un  profilo  di  illegittimita'
costituzionale non essendo subordinata l'efficacia  della  previsione
normativa all'effettiva stipula dei menzionati protocolli, in modo da
consentire,  per   un   verso,   la   compiuta   individuazione   dei
provvedimenti a presupposto della decadenza dall'assegnazione, e  per
altro verso, il contenuto delle attivita' poste in capo  agli  organi
statali. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma
Corte   costituzionale   vorra'    dichiarare    la    illegittimita'
costituzionale dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale della
Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15. 
      Roma, 23 gennaio 2022 
 
                   L'avvocato dello Stato: D'Ascia