N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2022
Ordinanza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di R. R. . Armi e materie esplodenti - Confisca - Obbligatorieta' per tutti i reati concernenti le armi - Denunciata imposizione al giudice di disporre la confisca delle armi anche nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per oblazione. Armi e materie esplodenti - Confisca - Obbligatorieta' per tutti i reati concernenti le armi - Denunciata obbligatorieta' della confisca anche in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 38 del regio decreto n. 773 del 1931. - Legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), art. 6.(GU n.8 del 23-2-2022 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI Sezione penale
Il Giudice, dott. Mario Morra, all'udienza del 27 gennaio 2022,
nel procedimento indicato in epigrafe, pendente nei confronti di R.
R. , nato a ..., difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Beretta, ha
pronunciato alla presenza delle parti la seguente ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale (art. 23, legge n. 87/1953).
Norma censurata:
art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152
nella parte in cui impone al Giudice di disporre la
confisca delle armi e degli altri oggetti indicati dalla norma anche
nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per oblazione, per
contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 27, secondo comma
, 42, secondo comma , nonche' 11, 117, primo comma, Cost., in
relazione agli articoli 6 CEDU, 1 Primo protocollo addizionale CEDU,
17 e 48 CDFUE;
nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca
delle armi e degli altri oggetti indicata dalla norma in relazione a
qualsiasi reato «concernente le armi» e dunque anche per la
contravvenzione di cui all'art. 38 regio decreto n. 773/1931, per
contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 27, 42, Cost.,
nonche' 11, 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 1
Primo protocollo addizionale CEDU, 17 e 49 terzo comma CDFUE.
1. Premesso in fatto
Nell'ambito del presente l'imputato e' stato chiamato a
rispondere della seguente contestazione:
reato di cui all'art. 38, regio decreto n. 773/1931 perche',
quale detentore di alcune armi, gia' regolarmente custodite presso la
propria abitazione sita in ... , come da denuncia armi,
aggiornata, del ... , presentata presso la Stazione Carabinieri di
competenza, ometteva di comunicare il trasferimento di dette armi,
effettuato il ... , presso la propria nuova residenza, in ... .
In particolare, le armi erano le seguenti:
un fucile semiautomatico COSMI avente matr. cal. 12;
una carabina Blaser, matr. cal. 7 mm;
due fucili sovrapposti, Beretta, avente matr. ... e Franchi
con matr. ... entrambi cal. 12;
un fucile abbinato a canna Beretta matr. ... e ... ,
calibro 12;
due fucili doppietta EN Browning, matr. ... e ... ,
entrambi calibro 12;
una carabina Gonella con matr. ... calibro 22 L.R..
Alla prima udienza del 2 dicembre 2021, la difesa, munita di
procura speciale, ha avanzato richiesta di definizione del processo
mediante oblazione, ai sensi dell'art. 162-bis codice penale, ed il
Giudice, rilevando l'insussistenza di elementi ostativi di carattere
oggettivo o soggettivo, ha determinato la somma da corrispondere in
euro 103 (meta' della sanzione massima prevista dal combinato
disposto degli articoli 38 e 17 regio decreto n. 773/1931), oltre
spese di rito, rinviando all'odierna udienza.
Nelle more, la difesa ha documentato l'avvenuto versamento della
somma indicata e delle spese del procedimento, chiedendo la
declaratoria di estinzione del reato e la restituzione degli otto
fucili da caccia e da tiro sportivo in sequestro, evidenziando
l'assenza di precedenti dell'imputato, la sua titolarita' di porto di
fucile, il fatto che sia stato lo stesso R. a segnalare all'Autorita'
di p.s. quanto poi contestatogli.
All'odierna udienza, la difesa ha ribadito le proprie richieste,
mentre il p.m., pur associandosi alla richiesta di dichiarazione di
estinzione del reato, ha chiesto disporsi la confisca delle armi in
sequestro.
2. La norma della cui legittimita' si dubita; la ritenuta
ammissibilita' delle questioni proposte per la non percorribilita' di
una interpretazione differente.
L'art. 6 della legge n. 152/1975 recita testualmente «Il disposto
del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale si applica a
tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad
offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi».
Il richiamato capoverso dell'art. 240 codice penale a sua volta
stabilisce: «E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis)
dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino
essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei
reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,
617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonche'
dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di
somme di denaro, beni o altre utilita' di cui il colpevole ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto, se non e' possibile eseguire la confisca del profitto o del
prodotto diretti; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,
la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se
non e' stata pronunciata condanna».
Dal combinato disposto delle due norme discende la previsione di
una ipotesi di confisca obbligatoria delle armi (degli oggetti atti
ad offendere, munizioni ed esplosivi), legata alla contestazione di
qualsiasi reato concernente le armi, che, secondo l'interpretazione
assolutamente costante della Corte di legittimita', deve
necessariamente essere adottata anche nel caso di declaratoria di
estinzione del reato per qualsiasi causa e dunque anche nel caso di
oblazione, restando la stessa esclusa solo nelle ipotesi di
assoluzione nel merito dell'imputato o di appartenenza dell'arma a
persona estranea al reato medesimo.
Questo Tribunale dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 6 della legge n. 152/1975 per contrasto rispetto ad una
pluralita' di disposizioni della Carta, come si specifichera' in
seguito, sotto due distinti profili:
a) in ordine alla possibilita' da parte del Giudice di
disporre la confisca delle armi anche in assenza di una pronuncia di
condanna (o ad essa equiparabile) ed in particolare con una pronuncia
con la quale ci si limiti a dichiarare l'estinzione del reato per
oblazione;
b) in ordine alla natura obbligatoria della confisca e
all'assenza di rimedi in capo all'imputato per evitarla, anche nel
caso di ipotesi contravvenzionali ed in particolare in relazione alla
contestazione di cui all'art. 38, regio decreto n. 773/1931.
In punto di ammissibilita' delle questioni proposte sotto il
profilo della non percorribilita' da parte di questo Giudice di una
interpretazione differente, osserva il Tribunale che la natura
obbligatoria della confisca in esame e' inequivocabilmente indicata
dal legislatore (art. 240, comma secondo del codice penale,
richiamato dalla norma censurata: «e' sempre ordinata la confisca»).
Quanto all'obbligo di disporla anche in assenza di una pronuncia di
condanna (e piu' specificamente anche nel caso di sentenza
dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione), si tratta di
una conclusione che, sebbene non strettamente imposta dal dato
testuale - atteso che la richiamata disposizione di cui all'art. 240,
secondo comma del codice penale prevede invero una pluralita' di
ipotesi di confisca, una sola delle quali da disporre «anche se non
e' stata pronunciata condanna», ovvero l'ipotesi di cui al comma
secondo n. 2) - costituisce «diritto vivente», costantemente
ribadito, da decenni, dalla Corte di legittimita', la quale ha sin
qui sempre censurato anche quelle rare aperture registratesi in
alcuni giudizi di merito. Tra le tante si veda:
Cass., Sez. 1, sentenza n. 54086 del 15 novembre 2017 Ud.,
dep. 30 novembre 2017, Rv. 272085;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 33982 del 6 aprile 2016 Cc., dep.
2 agosto 2016, Rv. 267458;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 49969 del 9 ottobre 2015 Ud., dep.
18 dicembre 2015, Rv. 265409;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 1806 del 4 dicembre 2012 Cc., dep.
15 gennaio 2013, Rv. 254213;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 11480 del 20 gennaio 2010 Ud.,
dep. 25 marzo 2010, Rv. 246532;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 38951 del 1° ottobre 2008 Cc.,
dep. 16 ottobre 2008, Rv. 241310;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 1264 del 10 novembre 2006 Ud.,
dep. 18 gennaio 2007, Rv. 235854;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 5228 del 28 settembre 1999 Cc.,
dep. 28 ottobre 1999, Rv. 214433;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 5967 del 23 ottobre 1997 Cc., dep.
24 febbraio 1998, Rv. 209788;
Cass., Sez. 1, sentenza n. 413 del 29 ottobre 1997 Ud., dep.
14 gennaio 1998, Rv. 209434.
Non constano decisioni di segno contrario sul punto.
3. Sulla rilevanza delle questioni.
Lo scrutinio di costituzionalita' dell'art. 6 della legge n.
152/1975 si pone come condizione essenziale ai fini della compiuta
definizione del procedimento pendente dinanzi a questo Giudice, posto
che, in caso di accertata legittimita' costituzionale della norma, il
Tribunale dovra' indefettibilmente disporre la confisca delle armi in
sequestro, mentre, nel caso di dichiarazione di illegittimita' della
disposizione, a seconda dell'accoglimento della prima o della seconda
delle questioni che si andranno a proporre, l'esito sarebbe la
restituzione dei beni all'avente diritto o una valutazione in
concreto in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere ad
una confisca facoltativa tenendo conto dei rilievi difensivi sopra
riportati.
Si tratta dunque di esiti totalmente divergenti in relazione
all'aspetto piu' qualificante della pronuncia, attesa la rilevanza
economica dei beni in sequestro (otto tra fucili da caccia e carabine
di precisione da tiro sportivo, dal valore di svariate migliaia di
euro), tanto piu' in rapporto alla modesta entita' del trattamento
sanzionatorio astratto previsto per la contravvenzione in
contestazione (articoli 38 e 17, regio decreto n. 773/1931).
4. Sulla ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni.
4.1 Sull'obbligo di disporre la confisca anche nel caso di
pronuncia di dichiarazione di estinzione del reato.
L'art. 6 della legge n. 152/1975, come pacificamente interpretato
dalla giurisprudenza di legittimita', impone dunque, nel caso di
contestazione di un qualsiasi delitto o contravvenzione «concernente
le armi», la confisca obbligatoria delle stesse, pur nel caso di
dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Il Tribunale ritiene che la norma sia in contrasto:
con l'art. 27, secondo comma Cost. e 11, 117, primo comma
della Costituzione, in relazione all'art. 6 par. 2 della CEDU
(Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) e 48 della CDFUE
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007), che sanciscono una presunzione di innocenza dell'imputato fino
all'accertamento della sua colpevolezza;
con gli articoli 42, secondo comma della Costituzione e 11,
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo
addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 maggio 1952, ratificato
e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848 e 17 della CDFUE,
che tutelano e garantiscono la proprieta' privata.
Preliminarmente deve osservarsi che la natura «penale» o comunque
«sanzionatoria» della confisca in oggetto, sulla base della
pluriennale elaborazione della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo e della stessa Corte costituzionale, appare
difficilmente contestabile: la confisca e' strettamente legata alla
commissione (almeno presunta) di un fatto costituente reato; viene
disposta da un Giudice penale all'esito di un procedimento penale;
non assolve ad alcuna funzione risarcitoria o ripristinatoria della
situazione antecedente al reato ma, al contrario, determina sovente,
a causa dell'estrema ampiezza del suo campo applicativo, l'ablazione
di beni acquisiti in modo legittimo dall'imputato, da questi
legittimamente detenuti (almeno per un determinato tempo) e, in
ipotesi, ulteriormente detenibili regolarmente, con una mera
comunicazione all'Autorita' di P.S.
Diversamente dalle ipotesi riconducibili alla previsione di cui
all'art. 240, comma secondo, n. 2) codice penale (le cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce
reato), la detenzione di un'arma (a meno che non si tratti di arma
clandestina o da guerra), e a determinate condizioni perfino la
fabbricazione, l'alienazione, il porto, ecc., non sono affatto
vietate in se', ma richiedono solo una denuncia di detenzione
all'Autorita' di pubblica sicurezza (o un'autorizzazione).
Le stesse armi oggetto del reato contestato, del resto, per
giurisprudenza pacifica, potrebbero essere restituite, oltre che
all'imputato nel caso di assoluzione, anche al terzo proprietario
estraneo al reato, il che conferma che la confisca non e' disposta in
relazione all'intrinseca criminosita' della res (come potrebbe essere
ad esempio in caso di stupefacenti o appunto armi clandestine), ma
per la relazione che si pone tra essa e l'autore del reato; in
un'ottica che privilegia l'aspetto sanzionatorio rispetto a quello di
prevenzione speciale, posto che lo stesso imputato potrebbe comunque
continuare a detenere legittimamente armi diverse da quelle oggetto
del reato contestatogli.
Che alla confisca in parola possa essere riconosciuta anche una
funzione «preventiva» (in modo singolare legata, come appena
osservato, non al possesso da parte dell'imputato di qualsiasi arma,
ma solo di quelle oggetto del reato accertato) non appare comunque
decisivo, posto che tutte le sanzioni penali assolvono anche ad una
funzione di tale tipo.
Sulla reale natura della confisca in esame, in ogni caso, non
appare necessario soffermarsi oltremodo, posto che il rispetto di uno
statuto minimo di garanzie di carattere sostanziale e processuale si
estende a qualsiasi misura pregiudizievole per diritti
costituzionalmente tutelati, anche se di carattere amministrativo (si
vedano le considerazioni recentemente espresse con la sentenza della
Corte costituzionale n. 22 del 2018).
Orbene, nel caso in esame, l'effetto ablativo di beni di
proprieta' del singolo in conseguenza di una pronuncia dichiarativa
dell'estinzione del reato per oblazione avviene in assenza di un
accertamento in ordine alla sussistenza del reato e alla
responsabilita' dell'imputato, se non nei ristretti limiti
«dell'evidenza» della prova di una causa di assoluzione nel merito ai
sensi dell'art. 129, comma secondo del codice di procedura penale
Con il procedimento di oblazione, come noto, viene prevista la
definizione del giudizio prima di qualsiasi inizio di attivita' di
formazione della prova. La richiesta di definire il processo mediante
oblazione precede la stessa dichiarazione di apertura del
dibattimento ed il suo accoglimento da parte del Giudice, anche nei
casi di oblazione facoltativa, e' limitata alla verifica
dell'insussistenza della recidiva, della dichiarazione di abitualita'
o professionalita' nel reato, di conseguenze dannose o pericolose
eliminabili o della gravita' del fatto che, tenuto conto della fase
in cui interviene la valutazione, e' ovviamente limitata, senza alcun
apporto fornito dalla difesa.
Ne' puo' ritenersi che la domanda di oblazione contenga una
implicita ammissione di responsabilita' dell'imputato o che la
pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato sia equiparabile,
sotto determinati effetti, ad una condanna penale, al pari della
sentenza di applicazione pena o di altre pronunce.
L'istituto, infatti, e' disciplinato in modo da rendere
estremamente conveniente il ricorso ad esso, evitando i notevoli
costi economici ed emotivi di un procedimento penale, la difficolta'
di poter efficacemente contrastare la prova di responsabilita' della
pubblica accusa o di fornire la dimostrazione della sussistenza di
una causa di giustificazione, l'obiettiva alea del suo esito. Il
tutto mediante il semplice versamento di una somma di denaro (il piu'
delle volte modesto), senza che a cio' segua alcun effetto penale,
civile o disciplinare, ne' annotazione sul certificato del casellario
giudiziale, in cio' differenziandosi profondamente dalla sentenza che
definisce il procedimento di applicazione pena, legislativamente
equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445, comma I-bis codice
di procedura penale) e produttiva di effetti penali (oltre che
disciplinari e limitati effetti civili, si veda l'art. 537-bis codice
di procedura penale), come pure da altre pronunce anch'esse
produttive di effetti e delle quali e' infatti prevista l'annotazione
nel casellario (messa alla prova o particolare tenuita' del fatto).
Particolarmente illuminante appare allora il riferimento
all'elaborazione giurisprudenziale sovrannazionale ed interna in
relazione ad altra ipotesi di confisca obbligatoria, quella prevista
dall'art. 42, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, disposta con sentenza dichiarativa dell'estinzione del
reato per prescrizione.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con una serie di
fondamentali pronunce sul punto (Cedu 30 agosto 2007 e 20 gennaio
2009, ric. Sud Fondi S.r.l. contro Italia; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 29
ottobre 2013, ric. Varvara e da ultimo Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 28
giugno 2018, ric. Giem s.r.l. c. Italia), ha statuito che gli
articoli 7 e 6 par. 2 della Convenzione Edu, nonche' 1 Primo
protocollo addizionale ad essa, impongono che una pronuncia ablatoria
venga adottata con una sentenza di «condanna» o comunque a seguito di
un accertamento garantito, non essendo sufficiente una sentenza
dichiarativa dell'estinzione del reato (nella specie per
prescrizione), a meno che la stessa non sia stata preceduta, secondo
l'ultimo approdo interpretativo condiviso anche dalla Corte di
cassazione a Sezioni Unite (Cass., S.U. 30 gennaio 2020, n. 13539,
imp. ... ), da un accertamento equivalente ad una pronuncia di
condanna per la sua latitudine e modalita' di formazione, essendo
esteso alla sussistenza del fatto e alla responsabilita' del reo e
formatosi all'esito di un giudizio caratterizzato dalla
partecipazione in contraddittorio delle parti.
Considerazioni non dissimili sono state espresse dalle medesime
Sezioni unite della Corte di cassazione in relazione alla confisca
prevista dall'art. 722 codice penale in materia di gioco d'azzardo
(Cass., Sezioni unite, 25 marzo 1993, n. 5, ... ) e della confisca
del prezzo del reato di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1 codice
penale (Cass., Sezioni unite, 10 luglio 2008, n. 38834, imp. ... ;
Cassazione, Sezioni unite, 26 giugno 2015, n. ... imp. ... ).
Non vi sono ragioni, ad avviso del Tribunale, per non estendere i
medesimi principi anche alla dichiarazione di estinzione del reato
per oblazione e alla confisca in parola, tanto piu' che in relazione
ad essa i profili «ripristinatori» (comunque ravvisabili nella
confisca cd. urbanistica o in quella prevista per il prezzo o per il
profitto del reato) sono del tutto assenti, mentre ancor piu' marcato
e' l'effetto sanzionatorio o al piu' special preventivo.
Sul piano degli effetti derivanti da un'eventuale dichiarazione
di illegittimita' dell'art. 6 della legge n. 152/1975 nella parte in
cui impone di procedere alla confisca delle armi anche nel caso di
declaratoria di estinzione del reato per oblazione, deve solo
osservarsi, per completezza, che l'impossibilita' per il Giudice di
procedere alla misura ablatoria riguarderebbe solo ipotesi
caratterizzate da un'offensivita' estremamente contenuta (reati
contravvenzionali puniti con pena alternativa); che, trattandosi di
ipotesi di oblazione facoltativa, l'accesso a tale forma di
definizione del processo potrebbe comunque essere rigettata dal
Giudice laddove ravvisasse, in relazione alla personalita' del reo o
sulla base del contenuto della contestazione, profili di maggiore
gravita' della condotta e che in ogni caso le armi potrebbero
ugualmente essere confiscate a seguito di provvedimento di divieto
prefettizio di detenzione ai sensi dell'art. 39, regio decreto n.
773/1931; istituto quest'ultimo assistito quanto meno da una
possibilita' da parte del privato di arginare gli effetti
pregiudizievoli della confisca, come si evidenziera' in seguito.
4.2. Sul carattere obbligatorio della confisca prevista dall'art.
6, legge n. 152/1975.
La seconda questione di legittimita' costituzionale che si
intende porre, sempre in relazione alla medesima disposizione
normativa, e che presuppone, sul piano della rilevanza, il
riconoscimento del potere del Giudice di disporre la confisca delle
armi anche pronunciando una sentenza di oblazione, attiene al
carattere obbligatorio della stessa in relazione alla contravvenzione
oggetto del giudizio.
L'obbligatorieta' della confisca e l'assenza di qualsiasi rimedio
riconosciuto all'imputato per poter evitare il pregiudizio del
proprio patrimonio, anche nel caso di contravvenzioni connotate da
minima offensivita' come quella prevista dall'art. 38 regio decreto
n. 778/1931, contrastano, ad avviso del Tribunale con gli articoli 3,
27, 42 della Costituzione, nonche' 11, 117, primo comma della
Costituzione, in relazione agli artt. 1 Primo protocollo addizionale
CEDU, 17 e 49 CDFUE, che, nel riconoscere e tutelare la proprieta'
privata, impongono al legislatore di prevedere che le sanzioni, di
carattere penale o anche solo amministrativo, che incidono su beni
tutelati dall'ordinamento costituzionale o convenzionale siano
ragionevoli, individualizzanti e proporzionate in rapporto alla
gravita' del fatto e alla personalita' del reo e che le stesse siano
altresi' congrue e coerenti rispetto agli scopi perseguiti dal
legislatore.
Si e' gia' osservato nel paragrafo precedente che la confisca in
esame presenta connotati tipicamente penalistici, almeno secondo
l'elaborazione sostanzialistica elaborata dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo (la misura viene comminata in seguito
all'accertamento di un reato, all'esito di un procedimento penale,
non assolve ad una funzione ripristinatoria ma incide su beni di
proprieta' dell'imputato, anche se ipoteticamente acquisiti in modo
legittimo e il cui possesso e' tendenzialmente consentito ai
privati). In ogni caso, se anche volesse escludersi la natura penale
della misura per riconoscere ad essa una natura amministrativa, se
addirittura volesse dubitarsi della sua valenza «punitiva»,
ugualmente non verrebbe meno la necessita' di verificare il rispetto
di quei canoni di «personalizzazione», ragionevolezza e proporzione
ricavabili dalle richiamate disposizioni costituzionali e
convenzionali ed estensibili perfino alle misure «non punitive», come
espressamente affermato in piu' occasioni da parte della Corte
costituzionale (si vedano in particolare Corte costituzionale n. 112
del 2019; Corte costituzionale n. 22 del 2018), la quale, proprio in
aderenza a quei principi, ha piu' volte riconosciuto la
illegittimita' costituzionale di automatismi lato sensu sanzionatori
che non consentano al giudice (o all'autorita' amministrativa) di
valutare concretamente le diverse circostanze del caso prima di
applicare una misura afflittiva, tanto piu' laddove una determinata
previsione sia suscettibile di applicarsi ad una vasta ed eterogenea
serie di condotte.
Oltre ai plurimi interventi della Corte suprema sulla materia del
bilanciamento di circostanze eterogenee o sull'applicazione
obbligatoria degli effetti della recidiva, meritano di essere
esemplificativamente ricordate le seguenti pronunce:
con la sentenza n. 22 del 2018 la suprema Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui
agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di
rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede»,
invece che «puo' provvedere», alla revoca della patente;
con la sentenza n. 222 del 2018 e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte
in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente
articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione
all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la
stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa», anziche': «la condanna per uno dei fatti previsti dal
presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»;
con la sentenza n. 88 del 2019 e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti
per i reati di cui agli articoli 589-bis (Omicidio stradale) e
590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice
penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della
patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e
terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada
allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste
dai rispettivi commi secondo e terzo degli articoli 589-bis e 590-bis
codice penale;
sotto una prospettiva diversa, ma pur sempre in aderenza al
principio di proporzione della sanzione, con la sentenza n. 112/2019
e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo
originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della
legge 18 aprile 2005, n. 62, nella parte in cui prevede la confisca
obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e
dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto.
Orbene, in relazione alla disposizione di cui all'art. 6 della
legge n. 152/1975, deve rilevarsi che la previsione di una confisca
obbligatoria in relazione a tutti i reati concernenti le armi e'
suscettibile di applicarsi ad ipotesi profondamente diverse tra loro
e caratterizzate da un disvalore oggettivamente non comparabile: dai
delitti di fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita di armi
da guerra, porto in luogo pubblico o detenzione di armi illegalmente
detenute o addirittura clandestine alle ben piu' modeste ipotesi
contravvenzionali, tra cui in particolare quella contestata
all'odierno imputato, di aver omesso (o semplicemente ritardato,
secondo quanto dedotto nell'istanza di restituzione) di comunicare
all'Autorita' di p.s. il trasferimento, dal vecchio al nuovo
domicilio, delle armi dallo stesso legalmente denunciate in
precedenza e delle quali, dunque, la pubblica autorita' gia'
conosceva tipologia, caratteristiche, numero e soggetto responsabile
della detenzione.
Naturalmente ben puo' il legislatore, nella sua discrezionalita',
prevedere che anche una condotta di tale tipo costituisca reato (per
l'interesse a conoscere con immediatezza anche l'esatta ubicazione
delle armi, senza interpellare il possessore), cio' che invece
suscita perplessita' e' che, rispetto al modesto grado di disvalore
che lo stesso legislatore riconduce a tale ipotesi (prevedendo la
sanzione alternativa dell'arresto fino a 3 mesi o della multa fino a
206 euro), sia sempre giustificata l'ablazione di beni la cui
detenzione potrebbe essere regolarizzata con una mera comunicazione
da parte del privato.
Se rispetto alla generalita' dei delitti la confisca delle armi o
delle munizioni ha una sua giustificazione e ragionevolezza ed appare
perfettamente coerente rispetto agli scopi di tutela della sicurezza
pubblica (particolarmente avvertiti nel periodo di introduzione della
norma), anche tenuto conto dell'omogeneita' delle condotte sanzionate
e del coefficiente psicologico richiesto per la loro integrazione, la
sua previsione come obbligatoria anche rispetto all'ipotesi
disciplinata dall'art. 38, regio decreto n. 773/1931 determina
un'estensione poco ragionevole del suo campo di applicazione,
parificando situazioni obiettivamente differenti, senza che tale
diversita' possa essere colta e valorizzata sul piano della condotta
accertata, della personalita' del reo, della concreta previsione sul
suo futuro comportamento.
La compressione del diritto di proprieta' non solo non viene
legata ad alcuna valutazione concreta sulla tipologia ed offensivita'
del reato, sulla insidiosita' intrinseca del mezzo, sulla concreta
pericolosita' o anche solo reale inaffidabilita' del soggetto, ma la
sua stessa entita' viene in sostanza fatta dipendere da una
circostanza del tutto fortuita, ovvero il maggiore o minore valore
intrinseco della res.
Nel caso sottoposto alla valutazione di questo Giudice, ad
esempio, a fronte di una contravvenzione estinguibile con il
versamento di poco piu' di 100 euro, la confisca determinerebbe un
pregiudizio di svariate migliaia di euro (il valore del bene, tra
l'altro, non e' neanche necessariamente legato al numero o alle
caratteristiche tecniche dell'arma, perche' un rilevante valore
economico, storico, artistico e non ultimo affettivo potrebbe venire
in rilievo anche in relazione ad armi dalla pericolosita' intrinseca
molto contenuta, con ad esempio nel caso di armi bianche antiche),
nei confronti di un soggetto che, non solo potrebbe legittimamente
acquistarne altre, ma continua ad essere titolare di porto d'armi e
che dunque deve ritenersi offra sufficienti garanzie di affidabilita'
sul piano della sicurezza pubblica.
Non solo, all'imputato e' anche del tutto inibita la
possibilita', oltre che di dimostrare che una eventuale presunzione
di «inaffidabilita'» non e' giustificata nel caso concreto, anche di
arginare il pregiudizio, quanto meno economico, derivante dalla
confisca, cedendo i beni ad un terzo, diversamente da quanto invece
previsto sul piano amministrativo (art. 39, regio decreto n.
773/1931).
In conclusione, il riferimento alla funzione preventiva della
confisca obbligatoria in oggetto, nel caso di contravvenzioni di
modesta offensivita' come quella in esame, non puo' mascherare
svariati profili di irragionevolezza della disciplina normativa:
a) la confisca delle armi, rispetto alle quali e' stato
accertato un illecito, non impedisce affatto all'imputato di
continuare a detenere in modo pienamente legittimo altre armi, le
quali, anche in caso di sequestro, andrebbero necessariamente
restituite (come pacificamente ritenuto dalla Corte di legittimita'),
il che induce appunto a ritenere che rispetto alle finalita'
preventive siano prevalenti quelle sanzionatorie, le quali tuttavia
dovrebbero poter essere parametrate rispetto alle circostanze del
caso;
b) tale presunzione «assoluta» di inaffidabilita' (limitata
solo alle specifiche armi sottoposte a confisca e non ad altre)
conseguirebbe ad una violazione puramente formale e di modesta
offensivita', come quella di cui al reato di cui all'art. 38, regio
decreto n. 773/1931, mentre per converso l'ordinamento prevederebbe
una confisca facoltativa per le ipotesi, molto piu' allarmanti, di
reati commessi «avvalendosi delle armi» (per tutte si veda ad es.
Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 28591 del 28 marzo 2018 Cc., dep. 20
giugno 2018, rv. 273471, in materia di minaccia commessa con l'uso di
un'arma);
c) diversamente dall'ipotesi di accertata «inaffidabilita'»
in concreto (come nel caso di valutazione espressa dal Prefetto in
ordine alla possibilita' di un soggetto di «abusare» delle armi, ai
sensi dell'art. 39, regio decreto n. 773/1931), non vi sarebbe nel
caso in esame alcuna possibilita' per il privato ne' di dimostrare
che in concreto tale inaffidabilita' non sussiste, ne' di fruire di
un termine entro il quale cedere le armi ad un terzo, diversita' di
disciplina non giustificabile in rapporto alla funzione preventiva,
essendo riconosciuta tale possibilita' ad un soggetto valutato
pericoloso in concreto e non invece nel caso di presunzione teorica.
Le considerazioni espresse inducono a dubitare della legittimita'
della norma censurata.
P. Q. M.
letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita'
costituzionale in ordine all'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n.
152:
per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli
27, secondo comma, 42 secondo comma, 111 della Costituzione, nonche'
11, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli
6 CEDU, 1 Primo protocollo addizionale CEDU, 17 e 48 CDFUE, nella
parte in cui impone al Giudice di disporre la confisca delle armi
anche nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per
oblazione;
per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 27,
42 della Costituzione, nonche' 11, 117, primo comma
della Costituzione, in relazione agli articoli 1 Primo protocollo
addizionale CEDU, 17 e 49 terzo comma CDFUE, nella parte in cui
prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione
alla contravvenzione di cui all'art. 38, regio decreto n. 773/1931.
Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Dispone che a cura della cancelleria sia effettuata la notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e
per la comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Parti edotte ai sensi dell'art. 148, comma 5 del codice di
procedura penale.
Milano, 27 gennaio 2022
Il Giudice: Morra