N. 39 SENTENZA 25 gennaio - 22 febbraio 2022
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Siciliana - Albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione, per il ricollocamento o la mobilita' del relativo personale eccedentario - Inserimento su richiesta dei dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi per oggettivi impedimenti - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ed esorbitanza dalle competenze statutarie - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, art. 3. - Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l); statuto della Regione Siciliana, art. 14.(GU n.8 del 23-2-2022 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-14 maggio 2021, depositato in cancelleria il 18 maggio 2021, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2021. Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 27 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie). 1.1.- L'impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, rubricato «Disposizioni in materia di albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione» stabilisce, nel suo unico comma, che «[c]oloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata consentirebbe l'inserimento nell'albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti. La disposizione regionale, pertanto, determinerebbe la riapertura dei termini della normativa statale di carattere transitorio, la cui efficacia e' oramai conclusa, in contrasto con quanto disposto dall'art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale reca «[d]isposizioni in materia di personale». Il ricorrente osserva che questa disposizione ha individuato per gli anni 2020, 2021 e 2022 un nuovo meccanismo per la ricollocazione del personale delle societa' a controllo pubblico, anche da porre in liquidazione, affidando alle Regioni la tenuta e la gestione dell'elenco del relativo personale eccedente ai fini dei procedimenti di mobilita'. Inoltre, la menzionata disposizione statale prevede che alla fine del periodo transitorio la gestione dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati e' affidata all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Le modalita' attuative sono, poi, indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 novembre 2017 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle societa' a partecipazione pubblica). Cio' precisato, ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale conterrebbe una disciplina in contrasto con la norma statale, eccedendo dalle competenze legislative della Regione Siciliana, come delineate dall'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, versandosi nella materia «ordinamento civile». Sotto tale profilo, il ricorrente ricorda che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a partecipazione pubblica si applica la disciplina del codice civile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (e' richiamata la sentenza di questa Corte n. 25 del 2020). Sarebbe, pertanto, violato l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, ad avviso della difesa del ricorrente, la norma regionale impugnata, riaprendo i termini per l'iscrizione all'albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione solo per i dipendenti in essa indicati, determinerebbe anche una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'intera platea dei lavoratori dipendenti da societa' a controllo pubblico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016. Sussisterebbe, quindi, anche la violazione dell'art. 3 Cost. 2.- La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio. Considerato in diritto 1.- Con ricorso depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 27 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione all'art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) - d'ora in poi, anche: TUSP - come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie). Il ricorrente deduce che l'impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, nel consentire l'inserimento nell'albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti, determinerebbe la riapertura dei termini di una disciplina statale di carattere transitorio, la cui efficacia e' oramai conclusa, concernente il ricollocamento o la mobilita' del personale eccedentario delle societa' partecipate pubbliche. La norma impugnata, vertendo nella materia dell'«ordinamento civile», si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 14 dello statuto reg. Siciliana e con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, la disposizione censurata, comportando la riapertura dei termini per l'iscrizione all'albo soltanto per i dipendenti in essa indicati, violerebbe l'art. 3 Cost. perche' determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'intera platea dei lavoratori dipendenti di societa' a controllo pubblico. 2.- In via preliminare, deve rilevarsi che le questioni di costituzionalita' sono ammissibili. 2.1.- Il ricorrente, sia pure sinteticamente, ha evidenziato i motivi per cui la disposizione regionale impugnata confligge con i parametri invocati deducendo argomentazioni di merito, a sostegno della censura, che consentono di ritenere raggiunta la «soglia minima di chiarezza e completezza» (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 201 e n. 83 del 2018). 2.2.- Deve, inoltre, rilevarsi che le questioni di legittimita' costituzionale sono ammissibili anche se il ricorrente non si e' espressamente confrontato con le competenze legislative esclusive assegnate alla Regione dallo statuto speciale, essendosi limitato a richiamarne l'art. 14, che prevede, in particolare, la competenza esclusiva della Regione in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali». Al riguardo deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui e' gravato il ricorrente, richiede che quest'ultimo si confronti con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia (ex plurimis, sentenza n. 279 del 2020 e n. 119 del 2019). Si e' altresi' affermato che «"il ricorrente ben puo' dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile (sentenza n. 16 del 2012), fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovra' divenire tanto piu' esaustiva, quanto piu', in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia (sentenza n. 213 del 2003)" (sentenza n. 151 del 2015)» (sentenza n. 25 del 2021). Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», facendo riferimento anche all'art. 25 TUSP, che reca la disciplina per la «riallocazione totale o parziale» del personale eccedente delle societa' a partecipazione pubblica. Sicche', il contenuto privatistico (nella prospettazione del ricorrente) della disposizione regionale impugnata, nella parte in cui attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le societa' in liquidazione a partecipazione pubblica, e la natura del parametro invocato, che fa riferimento alla competenza esclusiva statale in materia «ordinamento civile», escludono, di per se', l'utilita' del confronto con le disposizioni statutarie, dal momento che lo statuto per la Regione Siciliana non prevede alcuna competenza regionale nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 25 del 2021, n. 194 e n. 25 del 2020). In ogni caso, l'indicazione, come parametro, anche dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana sta proprio a significare la implicita deduzione dell'Avvocatura secondo cui la materia dell'«ordinamento civile» non rientra nel catalogo delle competenze esclusive della Regione Siciliana, nemmeno in quella avente ad oggetto l'«ordinamento degli uffici e degli enti regionali». 3.- Passando al merito, deve premettersi il quadro normativo, regionale e statale, nel quale si colloca la disposizione impugnata. L'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, rubricato «[d]isposizioni in materia di albo del personale delle societa' partecipate in liquidazione», testualmente dispone nel suo unico comma: «[c]oloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». La norma censurata si riempie di contenuto mediante l'espresso richiamo di due precedenti disposizioni regionali in tema di disciplina del personale delle societa' a partecipazione pubblica in liquidazione. 3.1.- In primo luogo, viene in rilievo l'art. 64 della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale". Disposizioni varie), il quale, ai fini che qui interessano, ha previsto l'istituzione, presso l'Ufficio speciale delle societa' in liquidazione, dell'«albo dei dipendenti delle medesime societa' in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale» (comma 1), in cui «devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le societa' in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009» (comma 2). Oltre ai dipendenti con una minore anzianita' lavorativa perche' assunti dopo tale data, sono anche «esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonche' quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni» (comma 3). La formazione di tale albo aveva l'effetto che le societa' partecipate - nonche' l'IRFIS FinSicilia spa e gli organismi strumentali della Regione - non potevano procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo stesso (comma 4). I dipendenti iscritti nell'albo potevano essere assegnati o trasferiti ad altre societa' (comma 7), realizzandosi cosi' una forma di mobilita' orizzontale del personale delle societa' partecipate in liquidazione, in sintonia con la procedura di mobilita' prevista, all'epoca, dalla normativa statale sulle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'espressamente richiamato comma 563 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)». La formazione dell'albo aveva anche un indiretto limite temporale perche' le societa' partecipate in liquidazione avrebbero dovuto trasmettere - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (19 agosto 2014) - all'Ufficio speciale delle societa' in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione il piano «con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere» (comma 5 dell'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014). Si trattava quindi di una disciplina speciale a carattere temporaneo, che coniugava aspetti organizzativi relativi alla formazione dell'albo, rientranti nella competenza del legislatore regionale (art. 14 dello statuto reg. Siciliana), con la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro quanto agli effetti della procedura di mobilita', rientrante nella materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore statale. 3.2.- La disposizione regionale impugnata, poi, richiama anche il comma 1 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale), il quale - come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta) - stabiliva che «[n]ell'albo dei dipendenti delle societa' in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21». La disposizione, impugnata nella sua formulazione originaria dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso iscritto al n. 44 del 2018 e deciso con sentenza n. 25 del 2020), conteneva l'espressa previsione che al suddetto albo dei dipendenti delle societa' partecipate in liquidazione non si applicava l'art. 19 TUSP sulla disciplina (privatistica) dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico. Proprio in ragione dell'impugnativa del Governo, che censurava specificamente tale esclusione dell'applicazione della disciplina privatistica del rapporto, la Regione Siciliana ha subito approvato la menzionata legge di modifica che ha sostituito i primi quattro commi della disposizione, in particolare eliminando la previsione di non applicabilita' dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte qua: sentenza n. 25 del 2020, citata). Inoltre, nel novellato comma 2 della disposizione (art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018) era espressamente richiamato l'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, secondo il quale le societa' a controllo pubblico non potevano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre societa' per la totalita' delle assunzioni. In sostanza, il legislatore regionale del 2018 ha ampliato la platea dei lavoratori delle societa' partecipate in liquidazione che potevano essere iscritti all'albo, istituito nel 2014 (dall'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014), riaprendo il termine di operativita' delle procedure di mobilita' e fissandone uno nuovo (31 dicembre 2018), nel contesto dell'applicabilita' della speciale e temporanea disciplina statale della mobilita' del personale eccedentario delle societa' a partecipazione pubblica, che quindi valeva anche per il personale delle societa' a partecipazione pubblica. In particolare, la disposizione statale menzionata (l'art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016), nel quadro del piu' ampio programma perseguito dal TUSP, volto alla razionalizzazione e alla revisione delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni e alla efficiente gestione delle stesse, aveva dettato una disciplina, di carattere transitorio, per effetto della quale, entro il 30 settembre 2017, le societa' a controllo pubblico hanno dovuto effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, prevedendo, altresi', a carico delle Regioni l'onere di formare e gestire l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, anche al fine di agevolare processi di mobilita' in ambito regionale. Piu' specificamente, il comma 4 dell'art. 25 TUSP ha stabilito che, fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non potevano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalita' definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti. L'eliminazione (nell'originaria formulazione dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018) della deroga all'art. 19 TUSP assicurava poi l'applicabilita' generalizzata della disciplina privatistica del rapporto di lavoro delle societa' a partecipazione pubblica. 4.- Per effetto di questo duplice richiamo - dell'art. 64 della legge reg. n. 21 del 2014 e dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 - la disposizione attualmente impugnata, dunque, collocandosi nel solco della precedente disciplina regionale indicata, consente - ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunti presso le societa' in liquidazione prima del 31 dicembre 2009, e ai dipendenti delle societa' a partecipazione regionale che, alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, risultavano essere state poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 - l'inserimento nell'albo dei dipendenti delle societa' in liquidazione partecipate dalla Regione, i quali in precedenza per «oggettivi impedimenti» non vi fossero stati inseriti. Dall'inclusione, ora per allora, di questi dipendenti in tale albo consegue - peraltro condizionatamente alla ricorrenza di un presupposto oltremodo vago (consistente in «oggettivi impedimenti») - che viene riattivata l'applicazione, solo nei loro confronti, della disciplina della mobilita' di cui all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, la quale invece, coniugandosi alla disciplina statale dell'epoca di regolamentazione degli effetti sostanziali della mobilita' (anteriore al TUSP), aveva esaurito la sua funzione. Si ha, quindi, che questa riattivazione dell'operativita' dell'albo, istituito nel 2014, si colloca ora nell'area di applicazione della disposizione di cui all'art. 25 TUSP, nella formulazione vigente attualmente dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 162 del 2019, come convertito. Deve, infatti, sottolinearsi che la norma statale, alla quale l'impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021 non puo' che relazionarsi, e' mutata, in quanto l'art. 25 TUSP e' stato sostituito dal richiamato d.l. n. 162 del 2019. La disposizione statale, nella formulazione attualmente vigente stabilisce, infatti, che «[e]ntro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla Regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131». E prosegue prescrivendo che «[l]e regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate». In particolare, tale disciplina statale, il cui termine ultimo di operativita' non e' ancora decorso, non ha riprodotto l'obbligo previsto, in via transitoria, dal comma 4 dell'art. 25 TUSP, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 162 del 2019, come convertito, ma ha stabilito che la ricollocazione di detto personale, mediante assunzione o trasferimento, debba avvenire attraverso le procedure indicate al comma 2, le quali prevedono l'intervento delle organizzazioni sindacali e l'accordo tra le societa' interessate. La norma regionale impugnata ha, invece, riattivato la diversa disciplina previgente che aveva previsto l'obbligo per le societa' a controllo pubblico di attingere i lavoratori dagli elenchi del personale soltanto fino al 30 giugno 2018. 5.- Alla luce di tale articolata disciplina regionale e statale, le questioni di legittimita' costituzionale sono fondate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana. 6.- Come e' emerso sopra dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la disposizione regionale impugnata, nel prevedere per i dipendenti ivi indicati l'inserimento nel relativo albo delle societa' partecipate dalla Regione in liquidazione, consente loro di beneficiare di una procedura riservata, a carattere transitorio, non piu' vigente, con cio' reintroducendo l'obbligo per le societa' controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando la disciplina statale dell'epoca quanto alla mobilita' orizzontale del personale eccedentario delle societa' stesse mediante trasferimenti o nuove assunzioni. Si tratta di una regolamentazione attinente, nel suo complesso, a profili eminentemente privatistici e che, inoltre, attualmente si pone in dissonanza con le nuove specifiche previsioni statali vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle societa' a controllo pubblico, quali dettate dall'art. 25 TUSP, come modificato dal d.l. n. 162 del 2019. L'impugnato intervento del legislatore regionale contempla, quali destinatari, soggetti che avevano maturato i requisiti di cui all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 e all'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e, pertanto, finisce con l'incidere su rapporti lavorativi in corso con le societa' in liquidazione, partecipate dalla Regione Siciliana, gia' costituiti (prima del 2018) con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In ragione di tale ricaduta sulla disciplina sostanziale dei rapporti di lavoro, la norma impugnata si colloca nell'area della materia dell'«ordinamento civile». A tal riguardo, questa Corte ha affermato che l'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale esso «e' retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed e', percio', soggetto alle regole che garantiscono l'uniformita' di tale tipo di rapporti» (ex plurimis, sentenza n. 186 del 2016). In generale, la giurisprudenza costante di questa Corte ha piu' volte precisato il confine fra cio' che e' ascrivibile alla materia dell'«ordinamento civile» e cio' che, invece, e' riferibile alla competenza legislativa residuale regionale, affermando che sono da ricondurre alla prima gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi gia' in essere, e rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (ex multis, sentenze n. 195 del 2021, n. 194 e n. 126 del 2020 e n. 191 del 2017). E cio' vale anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana, che ha competenza esclusiva limitatamente a «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», ossia a profili organizzativi del personale e degli uffici. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato la riconducibilita' della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, alla materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007). 7.- Questi principi trovano applicazione anche con riferimento al personale dipendente delle societa' partecipate pubbliche di cui al TUSP. Questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 227 del 2020) ha, infatti, ricondotto le disposizioni inerenti al personale delle societa' partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato (sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008). In particolare, l'art. 19 TUSP prevede che si applichi la disciplina del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a partecipazione pubblica, come gia' rilevato da questa Corte (sentenza n. 25 del 2020) con riferimento proprio ad una legge della Regione Siciliana riguardante anche le societa' partecipate dalla Regione; sicche' occorre avere riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Si tratta, infatti, di rapporti di lavoro privato «quali sono, pur con profili di specialita', quelli intercorrenti con le societa' a partecipazione pubblica» (sentenza n. 159 del 2020). 8.- Va, quindi, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana. All'esito di tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per la mobilita' del personale delle societa' a prevalente partecipazione della Regione Siciliana, trova applicazione l'art. 25 TUSP, modificato dal citato d.l. n. 162 del 2019, come convertito, che prevede l'approntamento dell'elenco del personale eccedente, trasmesso alla Regione nel cui territorio la societa' ha sede legale e gestito dalla Regione stessa nel contesto della disciplina sostanziale statale di tale speciale fattispecie di mobilita' del personale. 9.- Resta assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 3 Cost.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA