N. 39 SENTENZA 25 gennaio - 22 febbraio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione  Siciliana
  - Albo del personale delle societa'  partecipate  in  liquidazione,
  per  il  ricollocamento  o  la  mobilita'  del  relativo  personale
  eccedentario - Inserimento su richiesta  dei  dipendenti  che,  pur
  avendo maturato i requisiti in  base  alla  legislazione  regionale
  vigente, non vi siano stati inclusi  per  oggettivi  impedimenti  -
  Violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di
  ordinamento civile ed esorbitanza  dalle  competenze  statutarie  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, art. 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo  comma,  lettera  l);  statuto
  della Regione Siciliana, art. 14. 
(GU n.8 del 23-2-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la
crescita  del  sistema  produttivo  regionale.  Disposizioni  varie),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato l'11-14 maggio  2021,  depositato  in  cancelleria  il  18
maggio 2021, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2021 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
speciale, dell'anno 2021. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  25  gennaio  2022  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 27 del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito in legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2
(Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), agli artt. 3  e
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175
(Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica),  come
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella  legge
28 febbraio 2020, n.  8,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo  2021,  n.  6
(Disposizioni per  la  crescita  del  sistema  produttivo  regionale.
Disposizioni varie). 
    1.1.- L'impugnato art. 3 della legge  reg.  Siciliana  n.  6  del
2021, rubricato «Disposizioni in materia di albo del personale  delle
societa' partecipate  in  liquidazione»  stabilisce,  nel  suo  unico
comma, che  «[c]oloro  che  hanno  maturato  il  requisito  ai  sensi
dell'articolo 64 della legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21  e
successive modificazioni nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 4
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive  modificazioni
e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti  nell'albo,
possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro  e
non oltre 30 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  norma  impugnata  consentirebbe
l'inserimento nell'albo del personale delle societa'  partecipate  in
liquidazione anche ai dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti
in base alla legislazione  regionale  vigente,  non  vi  siano  stati
inclusi in ragione di oggettivi impedimenti, non meglio definiti. 
    La disposizione regionale, pertanto, determinerebbe la riapertura
dei termini della normativa statale di carattere transitorio, la  cui
efficacia e'  oramai  conclusa,  in  contrasto  con  quanto  disposto
dall'art.  25  del  d.lgs.  n.  175   del   2016,   il   quale   reca
«[d]isposizioni in materia di personale». 
    Il ricorrente osserva che questa disposizione ha individuato  per
gli anni 2020, 2021 e 2022 un nuovo meccanismo per la  ricollocazione
del personale delle societa' a controllo pubblico, anche da porre  in
liquidazione,  affidando  alle  Regioni  la  tenuta  e  la   gestione
dell'elenco del relativo personale eccedente ai fini dei procedimenti
di mobilita'. 
    Inoltre, la menzionata disposizione statale prevede che alla fine
del  periodo  transitorio  la  gestione  dei  lavoratori   dichiarati
eccedenti e non ricollocati e' affidata all'Agenzia nazionale per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL).  Le  modalita'  attuative  sono,
poi, indicate nel decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9  novembre   2017
(Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, in materia  di  personale  delle  societa'  a
partecipazione pubblica). 
    Cio'  precisato,  ad  avviso  del  ricorrente,  la   disposizione
regionale conterrebbe  una  disciplina  in  contrasto  con  la  norma
statale,  eccedendo  dalle  competenze  legislative   della   Regione
Siciliana, come delineate dall'art. 14 dello statuto reg.  Siciliana,
versandosi nella materia «ordinamento civile». 
    Sotto tale profilo, il ricorrente  ricorda  che  ai  rapporti  di
lavoro dei dipendenti delle societa'  a  partecipazione  pubblica  si
applica la disciplina del codice civile, ai sensi  dell'art.  19  del
d.lgs. n. 175 del 2016 (e' richiamata la sentenza di questa Corte  n.
25 del 2020). 
    Sarebbe, pertanto, violato l'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. 
    Inoltre,  ad  avviso  della  difesa  del  ricorrente,  la   norma
regionale impugnata, riaprendo i termini  per  l'iscrizione  all'albo
del personale delle societa' partecipate in liquidazione solo  per  i
dipendenti in essa indicati, determinerebbe anche una  ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto all'intera platea  dei  lavoratori
dipendenti da societa' a controllo pubblico ai sensi dell'art. 25 del
d.lgs. n. 175 del 2016. 
    Sussisterebbe, quindi, anche la violazione dell'art. 3 Cost. 
    2.- La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 27 del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana),
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e  agli
artt. 3  e  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,
quest'ultimo anche in relazione all'art. 25 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione  pubblica)  -  d'ora  in  poi,  anche:  TUSP  -   come
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella  legge
28 febbraio 2020, n.  8,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo  2021,  n.  6
(Disposizioni per  la  crescita  del  sistema  produttivo  regionale.
Disposizioni varie). 
    Il ricorrente deduce che l'impugnato  art.  3  della  legge  reg.
Siciliana n. 6 del 2021, nel consentire l'inserimento  nell'albo  del
personale  delle  societa'  partecipate  in  liquidazione  anche   ai
dipendenti  che,  pur  avendo  maturato  i  requisiti  in  base  alla
legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi in ragione
di oggettivi impedimenti,  non  meglio  definiti,  determinerebbe  la
riapertura  dei  termini  di  una  disciplina  statale  di  carattere
transitorio, la cui efficacia  e'  oramai  conclusa,  concernente  il
ricollocamento  o  la  mobilita'  del  personale  eccedentario  delle
societa' partecipate pubbliche. 
    La norma  impugnata,  vertendo  nella  materia  dell'«ordinamento
civile», si porrebbe,  quindi,  in  contrasto  con  l'art.  14  dello
statuto reg. Siciliana e con l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
Cost. 
    Inoltre, la disposizione censurata, comportando la riapertura dei
termini per l'iscrizione all'albo soltanto per i dipendenti  in  essa
indicati,  violerebbe   l'art.   3   Cost.   perche'   determinerebbe
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto   all'intera
platea dei lavoratori dipendenti di societa' a controllo pubblico. 
    2.- In via  preliminare,  deve  rilevarsi  che  le  questioni  di
costituzionalita' sono ammissibili. 
    2.1.- Il ricorrente, sia pure sinteticamente,  ha  evidenziato  i
motivi per cui la disposizione regionale impugnata  confligge  con  i
parametri invocati deducendo argomentazioni  di  merito,  a  sostegno
della censura, che consentono di ritenere raggiunta la «soglia minima
di chiarezza e completezza» (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n.
201 e n. 83 del 2018). 
    2.2.- Deve, inoltre, rilevarsi che le questioni  di  legittimita'
costituzionale sono ammissibili anche se  il  ricorrente  non  si  e'
espressamente confrontato con  le  competenze  legislative  esclusive
assegnate alla Regione dallo statuto speciale, essendosi  limitato  a
richiamarne l'art. 14, che prevede,  in  particolare,  la  competenza
esclusiva della Regione in materia di  «ordinamento  degli  uffici  e
degli enti regionali». 
    Al riguardo deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa
Corte secondo cui, nel caso in cui venga impugnata in via  principale
la  legge  di  una  Regione  ad  autonomia  speciale,   la   compiuta
definizione dell'oggetto del giudizio, onere di  cui  e'  gravato  il
ricorrente, richiede che quest'ultimo si confronti con le  competenze
legislative  previste  dallo  statuto  di  autonomia  (ex   plurimis,
sentenza n. 279 del 2020 e n. 119 del 2019). Si e' altresi' affermato
che «"il ricorrente ben puo'  dedurre  la  violazione  dell'art.  117
Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale  impugnata
eccede dalle competenze statutarie quando a queste  ultime  essa  non
sia in alcun  modo  riferibile  (sentenza  n.  16  del  2012),  fermo
restando che la  motivazione  del  ricorso  su  tale  profilo  dovra'
divenire tanto piu' esaustiva, quanto piu',  in  linea  astratta,  le
disposizioni censurate appaiano  invece  inerenti  alle  attribuzioni
dello statuto di autonomia (sentenza n. 213 del 2003)"  (sentenza  n.
151 del 2015)» (sentenza n. 25 del 2021). 
    Nella specie,  il  ricorrente  ha  dedotto  la  violazione  della
competenza legislativa esclusiva statale nella  materia  «ordinamento
civile», facendo riferimento anche all'art.  25  TUSP,  che  reca  la
disciplina per la «riallocazione totale  o  parziale»  del  personale
eccedente delle  societa'  a  partecipazione  pubblica.  Sicche',  il
contenuto privatistico (nella prospettazione  del  ricorrente)  della
disposizione regionale impugnata, nella parte  in  cui  attiene  alla
disciplina dei rapporti di lavoro dei  dipendenti  con  contratto  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  presso  le  societa'  in
liquidazione a partecipazione pubblica, e  la  natura  del  parametro
invocato, che fa riferimento alla  competenza  esclusiva  statale  in
materia «ordinamento civile», escludono, di per se',  l'utilita'  del
confronto con le disposizioni statutarie, dal momento che lo  statuto
per la Regione Siciliana  non  prevede  alcuna  competenza  regionale
nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 25  del  2021,  n.
194 e n. 25 del 2020). 
    In ogni caso, l'indicazione, come parametro, anche  dell'art.  14
dello statuto reg. Siciliana sta proprio a significare  la  implicita
deduzione dell'Avvocatura secondo cui  la  materia  dell'«ordinamento
civile» non rientra nel catalogo  delle  competenze  esclusive  della
Regione Siciliana, nemmeno in quella avente ad oggetto l'«ordinamento
degli uffici e degli enti regionali». 
    3.- Passando al merito, deve  premettersi  il  quadro  normativo,
regionale e statale, nel quale si colloca la disposizione impugnata. 
    L'art. 3 della legge reg. Siciliana  n.  6  del  2021,  rubricato
«[d]isposizioni in materia  di  albo  del  personale  delle  societa'
partecipate in liquidazione»,  testualmente  dispone  nel  suo  unico
comma:  «[c]oloro  che  hanno  maturato   il   requisito   ai   sensi
dell'articolo 64 della legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21  e
successive modificazioni nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 4
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive  modificazioni
e che, per oggettivi impedimenti, non sono stati inseriti  nell'albo,
possono essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi entro  e
non oltre 30 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge». 
    La norma censurata si riempie di  contenuto  mediante  l'espresso
richiamo  di  due  precedenti  disposizioni  regionali  in  tema   di
disciplina del personale delle societa' a partecipazione pubblica  in
liquidazione. 
    3.1.- In primo luogo, viene in  rilievo  l'art.  64  della  legge
della Regione Siciliana 12  agosto  2014,  n.  21  (Assestamento  del
bilancio della Regione per l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale".  Disposizioni  varie),  il  quale,  ai   fini   che   qui
interessano, ha previsto  l'istituzione,  presso  l'Ufficio  speciale
delle societa'  in  liquidazione,  dell'«albo  dei  dipendenti  delle
medesime  societa'  in  liquidazione   a   totale   o   maggioritaria
partecipazione regionale» (comma 1), in cui «devono  essere  iscritti
tutti i dipendenti attualmente in servizio con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso le societa' in liquidazione,
assunti prima del 31 dicembre 2009» (comma 2).  Oltre  ai  dipendenti
con una minore anzianita' lavorativa perche' assunti dopo tale  data,
sono anche «esclusi  dall'albo  i  dipendenti  non  in  possesso  dei
superiori requisiti soggettivi, nonche' quelli assunti in  violazione
alle  vigenti  disposizioni  regionali  e  statali  in   materia   di
reclutamento di personale e divieti di assunzioni» (comma 3). 
    La formazione di  tale  albo  aveva  l'effetto  che  le  societa'
partecipate  -  nonche'  l'IRFIS  FinSicilia  spa  e  gli   organismi
strumentali della Regione - non potevano procedere a nuove assunzioni
se non attingendo all'albo stesso (comma 4).  I  dipendenti  iscritti
nell'albo potevano essere assegnati o trasferiti  ad  altre  societa'
(comma 7), realizzandosi cosi' una forma di mobilita' orizzontale del
personale delle societa' partecipate in liquidazione, in sintonia con
la  procedura  di  mobilita'  prevista,  all'epoca,  dalla  normativa
statale sulle  societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni  in  applicazione  dell'espressamente
richiamato comma 563 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)». 
    La formazione dell'albo aveva anche un indiretto limite temporale
perche' le societa'  partecipate  in  liquidazione  avrebbero  dovuto
trasmettere - entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge stessa (19 agosto 2014) - all'Ufficio speciale  delle  societa'
in liquidazione e alla Ragioneria generale  della  Regione  il  piano
«con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo  di
cui al comma 1 che, in base ai rispettivi  fabbisogni  e  nei  limiti
finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere» (comma  5
dell'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014). 
    Si  trattava  quindi  di  una  disciplina  speciale  a  carattere
temporaneo,  che  coniugava  aspetti  organizzativi   relativi   alla
formazione dell'albo, rientranti  nella  competenza  del  legislatore
regionale (art. 14 dello statuto reg. Siciliana), con  la  disciplina
sostanziale  del  rapporto  di  lavoro  quanto  agli  effetti   della
procedura di mobilita', rientrante  nella  materia  dell'«ordinamento
civile», di competenza esclusiva del legislatore statale. 
    3.2.- La disposizione regionale impugnata, poi, richiama anche il
comma 1 dell'art. 4 della legge  della  Regione  Siciliana  8  maggio
2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilita' regionale), il quale - come sostituito  dall'art.
1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n.  16
(Modifiche  alla  legge  regionale  8  maggio  2018,  n.   8.   Norma
transitoria in materia di gestione commissariale degli enti  di  area
vasta) - stabiliva che «[n]ell'albo dei dipendenti delle societa'  in
liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale  12  agosto
2014, n. 21 e successive  modifiche  ed  integrazioni  devono  essere
iscritti anche i dipendenti delle societa' a totale  o  maggioritaria
partecipazione regionale poste in liquidazione  successivamente  alla
data di entrata in  vigore  del  medesimo  articolo  64  della  legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21». 
    La disposizione, impugnata nella sua formulazione originaria  dal
Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso iscritto al n.  44
del 2018 e deciso con sentenza n. 25 del 2020), conteneva  l'espressa
previsione  che  al  suddetto  albo  dei  dipendenti  delle  societa'
partecipate in liquidazione non si applicava  l'art.  19  TUSP  sulla
disciplina (privatistica) dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle
societa' a controllo pubblico. 
    Proprio in ragione dell'impugnativa del  Governo,  che  censurava
specificamente tale  esclusione  dell'applicazione  della  disciplina
privatistica del rapporto, la Regione Siciliana ha  subito  approvato
la menzionata legge di modifica che ha  sostituito  i  primi  quattro
commi della disposizione, in particolare eliminando la previsione  di
non applicabilita' dell'art. 19 del  d.lgs.  n.  175  del  2016  (con
conseguente dichiarazione di cessazione della materia del  contendere
in parte qua: sentenza n. 25 del 2020, citata). 
    Inoltre, nel novellato comma 2 della disposizione (art.  4  della
legge reg. Siciliana n. 8  del  2018)  era  espressamente  richiamato
l'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, secondo il  quale  le
societa'  a  controllo  pubblico  non  potevano  procedere  a   nuove
assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi  del
personale fuoriuscito dalle altre societa'  per  la  totalita'  delle
assunzioni. 
    In sostanza, il legislatore regionale del  2018  ha  ampliato  la
platea dei lavoratori delle societa' partecipate in liquidazione  che
potevano essere iscritti all'albo, istituito nel 2014  (dall'art.  64
della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014), riaprendo il  termine  di
operativita' delle procedure di mobilita' e fissandone uno nuovo  (31
dicembre 2018), nel contesto  dell'applicabilita'  della  speciale  e
temporanea  disciplina  statale   della   mobilita'   del   personale
eccedentario delle societa' a  partecipazione  pubblica,  che  quindi
valeva  anche  per  il  personale  delle  societa'  a  partecipazione
pubblica. 
    In particolare, la disposizione statale menzionata (l'art. 25 del
d.lgs. n.  175  del  2016),  nel  quadro  del  piu'  ampio  programma
perseguito dal TUSP, volto alla razionalizzazione  e  alla  revisione
delle  partecipazioni  delle   pubbliche   amministrazioni   e   alla
efficiente gestione delle stesse, aveva dettato  una  disciplina,  di
carattere transitorio, per effetto della quale, entro il 30 settembre
2017, le societa' a controllo pubblico  hanno  dovuto  effettuare  la
ricognizione del personale in  servizio,  per  individuare  eventuali
eccedenze, prevedendo, altresi', a carico delle  Regioni  l'onere  di
formare e gestire l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, anche
al fine di agevolare processi di mobilita' in ambito regionale. 
    Piu' specificamente, il comma 4 dell'art. 25  TUSP  ha  stabilito
che, fino al 30 giugno 2018, le societa'  a  controllo  pubblico  non
potevano procedere a nuove assunzioni a tempo  indeterminato  se  non
attingendo, con le modalita' definite dal decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in Conferenza unificata, agli  elenchi  dei  lavoratori
dichiarati eccedenti. 
    L'eliminazione (nell'originaria formulazione  dell'art.  4  della
legge reg. Siciliana n. 8 del 2018) della  deroga  all'art.  19  TUSP
assicurava  poi  l'applicabilita'  generalizzata   della   disciplina
privatistica del rapporto di lavoro delle societa'  a  partecipazione
pubblica. 
    4.- Per effetto di questo duplice richiamo - dell'art.  64  della
legge reg. n. 21 del 2014 e dell'art. 4, comma 1,  della  legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018  -  la  disposizione  attualmente  impugnata,
dunque, collocandosi nel solco della precedente disciplina  regionale
indicata,  consente  -  ai  dipendenti  con   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato,  assunti  presso  le  societa'  in
liquidazione prima del  31  dicembre  2009,  e  ai  dipendenti  delle
societa' a partecipazione regionale che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,  risultavano  essere
state poste in liquidazione successivamente alla data di  entrata  in
vigore del medesimo art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014
-  l'inserimento  nell'albo  dei   dipendenti   delle   societa'   in
liquidazione partecipate dalla Regione, i  quali  in  precedenza  per
«oggettivi impedimenti» non vi fossero stati inseriti. 
    Dall'inclusione, ora per allora, di  questi  dipendenti  in  tale
albo consegue - peraltro  condizionatamente  alla  ricorrenza  di  un
presupposto oltremodo vago (consistente in «oggettivi impedimenti») -
che viene riattivata l'applicazione, solo nei loro  confronti,  della
disciplina della mobilita'  di  cui  all'art.  64  della  legge  reg.
Siciliana  n.  21  del  2014,  la  quale  invece,  coniugandosi  alla
disciplina  statale  dell'epoca  di  regolamentazione  degli  effetti
sostanziali della mobilita' (anteriore al TUSP),  aveva  esaurito  la
sua funzione. 
    Si  ha,  quindi,  che  questa   riattivazione   dell'operativita'
dell'albo,  istituito  nel  2014,  si  colloca   ora   nell'area   di
applicazione della  disposizione  di  cui  all'art.  25  TUSP,  nella
formulazione vigente attualmente dopo le modifiche apportate dal d.l.
n. 162 del 2019, come convertito. 
    Deve, infatti, sottolinearsi che la  norma  statale,  alla  quale
l'impugnato art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021 non  puo'
che relazionarsi, e' mutata,  in  quanto  l'art.  25  TUSP  e'  stato
sostituito dal richiamato d.l. n. 162 del 2019. 
    La disposizione statale, nella formulazione  attualmente  vigente
stabilisce, infatti, che «[e]ntro il 30 settembre di  ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo  pubblico  effettuano
una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali
eccedenze,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  24.
L'elenco del personale eccedente, con  la  puntuale  indicazione  dei
profili posseduti, e' trasmesso alla Regione nel  cui  territorio  la
societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131». E prosegue prescrivendo che «[l]e  regioni  formano  e
gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi  del
comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con le
modalita' stabilite dal decreto  previsto  dal  medesimo  comma  1  e
previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente  piu'
rappresentative,  tramite  riallocazione  totale   o   parziale   del
personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo
ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di  un  accordo
tra le societa' interessate». 
    In particolare, tale disciplina statale, il cui termine ultimo di
operativita' non e'  ancora  decorso,  non  ha  riprodotto  l'obbligo
previsto, in via transitoria, dal comma 4 dell'art.  25  TUSP,  nella
formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n.  162
del 2019, come convertito, ma ha stabilito che la  ricollocazione  di
detto personale, mediante assunzione o trasferimento, debba  avvenire
attraverso le procedure indicate  al  comma  2,  le  quali  prevedono
l'intervento  delle  organizzazioni  sindacali  e  l'accordo  tra  le
societa' interessate. 
    La norma regionale impugnata ha, invece,  riattivato  la  diversa
disciplina previgente che aveva previsto l'obbligo per le societa'  a
controllo pubblico  di  attingere  i  lavoratori  dagli  elenchi  del
personale soltanto fino al 30 giugno 2018. 
    5.- Alla luce di tale articolata disciplina regionale e  statale,
le  questioni  di  legittimita'  costituzionale   sono   fondate   in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art.
14 dello statuto reg. Siciliana. 
    6.- Come e' emerso sopra dalla ricostruzione del quadro normativo
di riferimento, la disposizione regionale  impugnata,  nel  prevedere
per i dipendenti ivi indicati l'inserimento nel relativo  albo  delle
societa' partecipate dalla Regione in liquidazione, consente loro  di
beneficiare di una procedura riservata, a carattere transitorio,  non
piu' vigente, con  cio'  reintroducendo  l'obbligo  per  le  societa'
controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di  poter
procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando  la
disciplina statale dell'epoca quanto alla mobilita'  orizzontale  del
personale eccedentario delle societa' stesse mediante trasferimenti o
nuove assunzioni. 
    Si tratta di una regolamentazione attinente, nel suo complesso, a
profili eminentemente privatistici e  che,  inoltre,  attualmente  si
pone  in  dissonanza  con  le  nuove  specifiche  previsioni  statali
vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di  personale  delle
societa' a controllo pubblico, quali dettate dall'art. 25 TUSP,  come
modificato dal d.l. n. 162 del 2019. 
    L'impugnato intervento del legislatore regionale contempla, quali
destinatari,  soggetti  che  avevano  maturato  i  requisiti  di  cui
all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 e  all'art.  4,
comma 1, della legge reg.  Siciliana  n.  8  del  2018  e,  pertanto,
finisce con  l'incidere  su  rapporti  lavorativi  in  corso  con  le
societa' in liquidazione, partecipate dalla Regione  Siciliana,  gia'
costituiti (prima del 2018) con contratti  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
    In ragione di tale  ricaduta  sulla  disciplina  sostanziale  dei
rapporti di lavoro, la norma impugnata  si  colloca  nell'area  della
materia dell'«ordinamento civile». 
    A tal riguardo, questa Corte ha affermato che l'attrazione  della
disciplina del rapporto di lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile  trova  fondamento
proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza  della  quale  esso
«e' retto dalla  disciplina  generale  dei  rapporti  di  lavoro  tra
privati  ed  e',  percio',  soggetto  alle  regole  che  garantiscono
l'uniformita' di tale tipo di rapporti» (ex plurimis, sentenza n. 186
del 2016). 
    In generale, la giurisprudenza costante di questa Corte  ha  piu'
volte precisato il confine fra cio' che e' ascrivibile  alla  materia
dell'«ordinamento civile» e cio'  che,  invece,  e'  riferibile  alla
competenza legislativa residuale regionale, affermando  che  sono  da
ricondurre alla prima gli interventi legislativi che  dettano  misure
relative a rapporti lavorativi gia'  in  essere,  e  rientrano  nella
seconda i profili pubblicistico-organizzativi  dell'impiego  pubblico
regionale (ex multis, sentenze n. 195 del 2021, n. 194 e n.  126  del
2020 e n. 191 del 2017). 
    E cio' vale anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la
Regione  Siciliana,  che  ha  competenza  esclusiva  limitatamente  a
«ordinamento degli uffici e degli enti regionali»,  ossia  a  profili
organizzativi del personale e degli uffici. Questa Corte ha, infatti,
ripetutamente affermato la  riconducibilita'  della  regolamentazione
del   rapporto    di    pubblico    impiego    privatizzato    ovvero
contrattualizzato, ivi compreso quello relativo  al  personale  delle
Regioni a statuto speciale, alla materia «ordinamento civile» di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis, sentenze
n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257  del
2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007). 
    7.- Questi principi trovano applicazione anche con riferimento al
personale dipendente delle societa' partecipate pubbliche di  cui  al
TUSP. 
    Questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 227 del 2020) ha, infatti,
ricondotto le  disposizioni  inerenti  al  personale  delle  societa'
partecipate  dalle  Regioni  e  dagli  enti   locali   alla   materia
dell'ordinamento  civile,  in  quanto  volte  a  definire  il  regime
giuridico di soggetti di diritto privato (sentenze n. 251 del 2016  e
n. 326 del 2008). 
    In particolare,  l'art.  19  TUSP  prevede  che  si  applichi  la
disciplina del codice civile ai rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti
delle societa' a  partecipazione  pubblica,  come  gia'  rilevato  da
questa Corte (sentenza n. 25 del 2020) con riferimento proprio ad una
legge  della  Regione  Siciliana  riguardante   anche   le   societa'
partecipate  dalla  Regione;  sicche'  occorre  avere  riguardo  alla
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. 
    Si tratta, infatti, di rapporti di lavoro  privato  «quali  sono,
pur con profili di specialita', quelli intercorrenti con le  societa'
a partecipazione pubblica» (sentenza n. 159 del 2020). 
    8.-  Va,  quindi,  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'art. 14  dello
statuto reg. Siciliana. 
    All'esito di tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale,
per  la  mobilita'  del  personale  delle   societa'   a   prevalente
partecipazione della Regione Siciliana, trova applicazione l'art.  25
TUSP, modificato dal citato d.l. n. 162 del  2019,  come  convertito,
che prevede  l'approntamento  dell'elenco  del  personale  eccedente,
trasmesso alla Regione nel cui territorio la societa' ha sede  legale
e  gestito  dalla  Regione  stessa  nel  contesto  della   disciplina
sostanziale statale di tale speciale  fattispecie  di  mobilita'  del
personale. 
    9.- Resta assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 3
Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della  legge
della Regione Siciliana 4 marzo  2021,  n.  6  (Disposizioni  per  la
crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA