N. 40 SENTENZA 11 gennaio - 22 febbraio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19 -  Fondo  unico  per  il  sostegno  delle  associazioni  e
  societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la
  propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali
  di  sospensione  delle  attivita'  sportive  -  Determinazione  dei
  criteri di ripartizione delle risorse del Fondo - Spettanza al Capo
  del Dipartimento per lo sport della Presidenza  del  Consiglio  dei
  ministri,  anziche'  mediante  intesa   in   sede   di   Conferenza
  Stato-Regioni - Violazione della competenza  regionale  concorrente
  in materia di ordinamento sportivo, della  sfera  di  autonomia  di
  spesa  riconosciuta  alle  Regioni  e  del   principio   di   leale
  collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Sanita' pubblica  -  Finanziamento  della  diagnostica  molecolare  -
  Autorizzazione  della  spesa  di  5  milioni   di   euro   per   il
  potenziamento   dei   test   di   Next-Generation   Sequencing   di
  profilazione genomica dei tumori - Attuazione del  finanziamento  -
  Spettanza al Ministro della salute  di  concerto  con  il  Ministro
  dell'economia e delle finanze, anziche' mediante intesa in sede  di
  Conferenza Stato-Regioni - Violazione  della  competenza  regionale
  concorrente nella materia della tutela della salute e del principio
  di leale collaborazione - Illegittimita'  costituzionale  in  parte
  qua. 
Universita' e istituzioni di alta cultura - Collegi  universitari  di
  merito accreditati - Riconoscimento di un contributo di  3  milioni
  di euro per l'anno  2021,  a  sostegno  delle  strutture  destinate
  all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede - Attuazione
  del finanziamento - Spettanza al Ministro dell'universita' e  della
  ricerca, anziche' mediante intesa con le Regioni  -  Ricorso  della
  Regione  Campania   -   Lamentata   violazione   delle   competenze
  concorrenti regionali e del principio di leale collaborazione - Non
  fondatezza delle questioni. 
Tributi -  Agevolazioni  fiscali  -  Promozione  dell'utilizzo  della
  telemedicina presso le farmacie dei Comuni  e  centri  abitati  con
  meno di 3.000 abitanti - Credito d'imposta, nella misura del 50 per
  cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro, per le spese  delle
  relative apparecchiature nell'anno 2021 - Modalita' di attuazione -
  Spettanza al Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro
  dell'economia e delle  finanze,  anziche'  mediante  partecipazione
  delle  Regioni  -  Ricorso  della  Regione  Campania  -   Lamentata
  violazione della competenza  regionale  concorrente  nella  materia
  della tutela della salute e del principio di leale collaborazione -
  Non fondatezza della questione. 
- Decreto-legge  28   ottobre   2020,   n.   137,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, artt. 3, comma
  2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4, e 19-octies, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120. 
(GU n.8 del 23-2-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4, e 19-octies,  comma  2,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
2020, n. 176, promosso dalla Regione Campania con ricorso  notificato
il 22 febbraio 2021, depositato  in  cancelleria  il  4  marzo  2021,
iscritto al n. 11  del  registro  ricorsi  2021  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  2022  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e, per  il
Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato dello Stato Ruggero
Di Martino, entrambi in collegamento da remoto ai sensi del punto  1)
del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 4 marzo 2021 (reg. ric. n.  11  del
2021), la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha
impugnato gli artt. 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4,
e 19-octies, comma 2, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, in legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  in  riferimento,
complessivamente, agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e
120 della Costituzione. 
    2.- L'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge istituisce  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  il
«Fondo unico per il sostegno delle associazioni e  societa'  sportive
dilettantistiche», al fine di far fronte alla crisi economica di tali
enti  «determinatasi  in  ragione  delle   misure   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»  e
prevede che le relative risorse, quantificate in 142 milioni di  euro
per  l'anno  2020,  siano  «trasferite  al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  essere  assegnate  al
Dipartimento per lo sport». Il comma 2 dello stesso  art.  3  dispone
che: «[i]l Fondo di cui al  comma  1  e'  destinato  all'adozione  di
misure di sostegno e ripresa delle associazioni e  societa'  sportive
dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'
istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del
Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo  del  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che  dispone
la loro erogazione». 
    Quest'ultimo comma e' impugnato con due distinti motivi. 
    2.1.- Anzitutto, la norma violerebbe i principi di ragionevolezza
e di uguaglianza sostanziale, sanciti dall'art. 3 Cost., subordinando
l'erogazione del contributo da essa previsto alla circostanza che  la
cessazione o la riduzione dell'attivita' dei  soggetti  indicati  sia
determinata da provvedimenti statali di sospensione  delle  attivita'
sportive e non anche da provvedimenti «adottati in sede regionale  (o
comunale), a tutela della salute nell'ambito del medesimo contesto di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
    In proposito la  ricorrente  segnala  che,  in  attuazione  della
normativa introdotta dallo Stato - in particolare, dell'art. 3, comma
2, del decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6  (Misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo  2020,  n.
13 -, il Presidente della Regione Campania ha adottato l'ordinanza  8
marzo 2020, n. 8, disponendo, con decorrenza immediata e fino  al  15
aprile 2020, la sospensione delle  attivita'  delle  palestre,  delle
piscine  e  dei  centri  benessere   nel   proprio   territorio.   In
considerazione della situazione epidemiologica, tale misura e'  stata
poi mantenuta dalla Regione, per  effetto  dell'ordinanza  17  maggio
2020, n. 48, fino al 25 maggio 2020, «anche dopo  la  cessazione  del
periodo di sospensione disposto» dalle norme statali. 
    Pertanto, avendo lo Stato stesso affidato alle Regioni l'adozione
di misure piu' restrittive di quelle vigenti  sull'intero  territorio
nazionale, risulterebbe «irragionevolmente sperequata» la  previsione
del ristoro che considera «la sospensione di attivita' conseguenziale
soltanto a disposizioni statali e non anche a quelle regionali». 
    2.2.- La medesima norma statale  impugnata  violerebbe  anche  il
principio di leale collaborazione di cui  all'art.  120  Cost.  e  si
porrebbe in contrasto con gli artt.  117,  terzo  comma,  118  e  119
Cost., nella parte in cui non prevede alcuna forma di  coinvolgimento
del sistema delle autonomie territoriali - quale ad esempio  l'intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  (cosiddetta
Conferenza Stato-Regioni)  -  nella  determinazione  dei  criteri  di
ripartizione delle risorse del Fondo. 
    A sostegno della impugnativa, la ricorrente evidenzia che  l'art.
3 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, afferirebbe alla materia
dell'ordinamento  sportivo,  assegnata  alla  competenza  legislativa
concorrente  dall'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  A  tale  riguardo
richiama la sentenza n.  254  del  2013  di  questa  Corte  che,  nel
riconoscere   alle    Regioni    la    «competenza    in    relazione
all'organizzazione delle  attivita'  sportive  non  agonistiche»,  ha
ritenuto in contrasto con l'art. 119 Cost. la  previsione  in  questa
materia di «nuovi finanziamenti a  destinazione  vincolata,  anche  a
favore di soggetti privati», potendo tali misure  divenire  strumenti
indiretti, ma pervasivi,  di  ingerenza  dello  Stato  nell'esercizio
delle funzioni delle Regioni e di sovrapposizione delle  politiche  e
degli indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi
dalle Regioni medesime. 
    Inoltre,  aggiunge   la   Regione,   l'esercizio   unitario   che
consentirebbe di attrarre insieme alla funzione amministrativa  anche
quella legislativa potrebbe essere  legittimo  solo  se  la  relativa
disciplina «prefiguri un iter in cui assumano il  dovuto  risalto  le
attivita' concertative e  di  coordinamento  orizzontale»,  ossia  le
intese, da condurre secondo il principio di lealta'. 
    3.- E' impugnato poi il comma 16 dell'art. 6-bis del d.l. n.  137
del 2020, come convertito, che prevede: «[c]on decreto del  Ministero
dell'universita' e della  ricerca  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del comma 15». 
    Tale articolo, al precedente comma 15, riconosce un contributo di
3 milioni di euro per l'anno 2021 ai collegi universitari  di  merito
accreditati ai sensi del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  68
(Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega  prevista  dall'articolo  5,
comma 1, lettere a, secondo periodo, e d,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f, e al comma 6). 
    La norma e' diretta a sostenere, nel limite di tale stanziamento,
«le strutture destinate all'ospitalita' degli  studenti  universitari
fuori sede». 
    3.1.-  La  ricorrente   rimarca   che   la   previsione   statale
interverrebbe  nella  materia  di  competenza  legislativa  regionale
residuale del diritto allo studio universitario, nonche' nei connessi
ambiti  amministrativi  e  finanziari   regionali,   senza   tuttavia
garantire il rispetto del principio di leale  collaborazione  con  la
«doverosa previsione di forme di coinvolgimento delle  Regioni  nella
determinazione  delle  modalita'  di  attuazione  del   finanziamento
previsto,  quali  l'intesa,  ai  fini   dell'adozione   del   decreto
ministeriale». 
    Risulterebbe percio' «evidente» il contrasto con gli  artt.  117,
quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la norma impugnata  non
coinvolgerebbe le Regioni  nel  processo  decisionale  relativo  alla
definizione delle modalita' di attuazione del finanziamento previsto. 
    3.2.-  La  stessa  disposizione  risulterebbe  costituzionalmente
illegittima anche ove, in via subordinata, la si ritenesse  attinente
alla materia «istruzione», in quanto, in violazione degli artt.  117,
terzo comma, 118, 119 e  120  Cost.,  inciderebbe  in  un  ambito  di
competenza legislativa regionale concorrente,  nonche'  nei  connessi
ambiti  amministrativi  e  finanziari   regionali,   senza   tuttavia
garantire il rispetto del principio di leale collaborazione  ai  fini
dell'adozione del previsto decreto ministeriale. 
    4.- Un'ulteriore  doglianza  e'  rivolta  al  comma  4  dell'art.
19-septies del d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    Tale articolo,  al  comma  1,  reca  disposizioni  per  «favorire
l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte  dei  cittadini  dei
piccoli centri urbani», ossia Comuni o centri  abitati  con  meno  di
3.000  abitanti,  riconoscendo  alle  farmacie  che  vi  operano  «un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del  50  per
cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per  ciascun  soggetto
beneficiario  [...]  delle  spese  per  l'acquisto  e  il   noleggio,
nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione  di
prestazioni di telemedicina di cui all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro  della  salute  16  dicembre  2010   [...]».   Le   suddette
prestazioni di telemedicina possono essere  erogate  «previo  accordo
con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo
di prestazioni annuali e, nei limiti  dello  stesso,  sulla  base  di
prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, applicando le tariffe stabilite dal  nomenclatore  tariffario
regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale» (comma 2). La disciplina tributaria
del suddetto credito d'imposta e' specificata dal comma 3, mentre nel
successivo comma 4, che e' l'unico impugnato, si prevede  che  «[c]on
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  con
particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno   accesso   al
beneficio,  alle  procedure  di  concessione  e   di   utilizzo   del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca
e all'effettuazione dei controlli». 
    Secondo la ricorrente,  quest'ultima  previsione  violerebbe  gli
artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. Infatti, oltre che  alla
materia «sistema tributario»,  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale, la misura di  promozione  dell'utilizzo  della  telemedicina
presso le farmacie  dei  piccoli  centri  afferirebbe  «all'evidenza»
anche alla competenza concorrente delle Regioni in materia di «tutela
della salute». Il legislatore  statale,  alla  luce  delle  possibili
incidenze in questa materia e nel rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione, avrebbe dovuto  quindi  garantire  la  partecipazione
delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle  modalita'  di
attuazione delle disposizioni, invece stabiliti  unilateralmente  con
decreto ministeriale. 
    Al riguardo, la difesa regionale richiama  la  giurisprudenza  di
questa Corte per cui,  qualora  non  risulti  possibile  comporre  il
concorso di competenze statali e regionali mediante  un  criterio  di
prevalenza, in ambiti caratterizzati da una pluralita' di  competenze
il  legislatore  statale  potrebbe  intervenire  purche'  agisca  nel
rispetto del principio di leale collaborazione, congruamente  attuato
solo mediante la previsione dell'intesa. 
    5.- Infine, il ricorso impugna il comma 2 dell'art. 19-octies del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    Il comma 1 del suddetto articolo prevede che «[p]er consentire il
miglioramento  dell'efficacia  degli  interventi  di  cura  e   delle
relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e  dei  progressi
della ricerca  scientifica  applicata  con  specifico  riguardo  alla
prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano
i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro da destinare per il potenziamento dei  test  di  Next-Generation
Sequencing  di  profilazione  genomica  dei  tumori  dei  quali  sono
riconosciute  evidenza  e  appropriatezza,  nel   limite   di   spesa
autorizzato ai sensi del presente articolo». 
    La disposizione impugnata  stabilisce  poi:  «[c]on  decreto  del
Ministero della salute, da adottare, di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche
con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate
ai sensi del presente articolo. [...]». 
    Quest'ultima previsione viene ritenuta in contrasto con gli artt.
117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. perche' non avrebbe  garantito
la partecipazione delle Regioni nella individuazione delle  modalita'
con le quali dare attuazione all'autorizzazione di  spesa,  omettendo
di prevedere qualsiasi coinvolgimento regionale. La misura introdotta
dall'art. 19-octies inciderebbe  quindi  in  modo  costituzionalmente
illegittimo sulle  competenze  regionali  nella  materia  concorrente
della «tutela della salute». 
    6.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di  rigettare
il ricorso. 
    6.1.- Quanto all'impugnativa dell'art. 3, comma 2,  del  d.l.  n.
137 del 2020, come  convertito,  questa  sarebbe  inammissibile  «per
difetto di motivazione, stante la genericita'  dei  presunti  effetti
lesivi delle competenze della ricorrente e  sull'asserita  disparita'
di trattamento» (sono richiamate le sentenze n. 74 del 2019,  n.  192
del 2017 e n. 69 del 2016). 
    In particolare il motivo che lamenta la  violazione  dell'art.  3
Cost. sarebbe inammissibile anche per difetto di  ridondanza,  attesa
la estraneita' di  tale  parametro  a  quelli  che  sovrintendono  al
riparto di  attribuzioni  tra  Stato  e  Regioni  e  la  mancanza  di
illustrazione del vizio nei termini richiesti dalla giurisprudenza di
questa Corte. 
    La  stessa  questione   sarebbe   inammissibile,   «anche   sotto
l'ulteriore profilo della coincidenza temporale delle misure  statali
e regionali relative alle attivita' interessate  dalla  sospensione»,
«nella parte in cui vi e' piena  coincidenza  tra  misure  statali  e
regionali». 
    6.1.1.- Nel merito, la difesa statale premette che con il d.l. n.
137 del 2020, come convertito, il Governo avrebbe inteso,  agendo  in
forza di plurimi titoli  di  competenza  statale,  dare  sostegno  ai
settori  piu'  direttamente  interessati  dalle  misure   restrittive
dell'esercizio di talune attivita' economiche. 
    In questa prospettiva, la  specifica  disposizione  impugnata  si
giustificherebbe in  nome  della  competenza  statale  esclusiva  «in
materia di perequazione finanziaria» che,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  consentirebbe  allo  Stato  di
istituire anche fondi a tutela di finalita' di coesione  economica  e
sociale, «recanti risorse aggiuntive» rispetto  a  quelle  necessarie
per l'esercizio delle ordinarie  funzioni  regionali,  alla  luce  di
valutazioni di interesse nazionale. 
    Cio'  escluderebbe  la   pertinenza   delle   doglianze,   basate
sull'asserita violazione della competenza  regionale  concorrente  in
materia di «ordinamento sportivo», poiche' la disposizione  impugnata
non disciplinerebbe neppure indirettamente tale ordinamento. 
    Trattandosi di «mere misure di ristoro economico  alle  attivita'
interessate  dalle  chiusure»,  parimenti  inconferente  risulterebbe
anche la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a sostegno  della
violazione del principio di leale collaborazione. 
    6.2.- Anche il motivo d'impugnativa rivolto al comma 16 dell'art.
6-bis del d.l. n.  137  del  2020,  come  convertito  -  relativo  al
contributo ai collegi universitari di merito accreditati  -,  sarebbe
ad avviso dell'Avvocatura inammissibile per difetto di motivazione  e
di ridondanza. 
    Nel merito, le censure  di  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione sarebbero comunque  prive  di  fondamento  «in  quanto
relative, anche in questo caso, a mere misure di ristoro  economico»,
estranee alle materie del diritto allo studio universitario  e  della
istruzione richiamate dalla ricorrente. 
    6.3.- Infine, la difesa statale argomenta la non  fondatezza  del
terzo motivo di ricorso, rivolto al contributo sotto forma di credito
d'imposta alle farmacie dei piccoli  centri,  affermando  che  l'art.
19-septies del d.l. n. 137 del 2020, come  convertito,  riguarderebbe
la competenza legislativa esclusiva statale  in  materia  di  sistema
tributario  e   contabile   dello   Stato,   da   cui   conseguirebbe
l'attribuzione della regolamentazione attuativa  ai  Ministeri  della
salute e  dell'economia  e  delle  finanze.  In  ogni  caso,  secondo
l'Avvocatura, con tale disposizione il  legislatore  statale  avrebbe
anche stabilito principi fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute a garanzia, in tutto il territorio nazionale, di un elevato  e
uniforme livello di qualita' dei servizi resi dalle farmacie. 
    Anche l'ultimo motivo di ricorso,  concernente  le  modalita'  di
attuazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 19-octies,
sarebbe riconducibile a una competenza legislativa esclusiva statale,
e precisamente  alla  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sanitarie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost. Potenziando la diagnostica molecolare,  la  previsione  statale
migliorerebbe la ricerca scientifica  applicata  alla  prevenzione  e
alla terapia delle alterazioni molecolari  che  originano  i  tumori,
prestazioni «attualmente non uniformemente disponibili nel territorio
nazionale, anche per i costi elevati». 
    Da  ultimo,  la  difesa  statale  rimarca  che   per   tutte   le
disposizioni impugnate, inserite in un complesso intervento normativo
volto   a   introdurre   misure   urgenti   connesse    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, verrebbe in rilievo anche  la  competenza
legislativa  esclusiva  statale  nella   materia   della   profilassi
internazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  q),
Cost., che «e' comprensiva di ogni  misura  atta  a  contrastare  una
pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla» (sentenza n. 37 del
2021). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  11  del
2021), la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha
impugnato gli artt. 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4,
e 19-octies, comma 2, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, in legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  in  riferimento,
complessivamente, agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e
120 della Costituzione. 
    2.- La prima disposizione impugnata e' l'art.  3,  comma  2,  del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che, disciplinando  il  «Fondo
unico  per  il  sostegno  delle  associazioni  e  societa'   sportive
dilettantistiche», istituito dal comma 1 del  medesimo  articolo,  lo
destina  «all'adozione  di  misure  di  sostegno  e   ripresa   delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o
ridotto  la   propria   attivita'   istituzionale   a   seguito   dei
provvedimenti statali di  sospensione  delle  attivita'  sportive»  e
prevede che «[i] criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono
stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che  dispone  la  loro
erogazione». 
    2.1.- La Regione  Campania,  con  un  primo  motivo  di  ricorso,
lamenta anzitutto che la norma darebbe rilievo alla cessazione o alla
riduzione dell'attivita'  degli  enti  determinata  da  provvedimenti
statali di sospensione delle attivita' sportive e non anche da quelli
adottati dalle  Regioni.  Sarebbero  dunque  violati  i  principi  di
ragionevolezza e di  uguaglianza  sostanziale,  sanciti  dall'art.  3
Cost., in quanto anche i provvedimenti  regionali  si  porrebbero  «a
tutela della salute nell'ambito del medesimo contesto di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
    2.2.- Con un secondo motivo la ricorrente ravvisa  la  violazione
del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120  Cost.,  in
connessione con gli artt. 117, terzo  comma,  118  e  119  Cost.,  in
quanto l'ultimo periodo del richiamato comma  2  non  prevede  alcuna
forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni  nella  determinazione  dei
criteri di ripartizione delle risorse del fondo. 
    Infatti, l'art. 3 del d.l. n.  137  del  2020,  come  convertito,
afferirebbe alla materia dell'ordinamento  sportivo,  assegnata  alla
competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione alla quale questa Corte avrebbe  gia'  affermato  (nella
sentenza n. 254 del 2013) che l'art. 119 Cost. vieta  al  legislatore
statale di prevedere «nuovi finanziamenti a  destinazione  vincolata,
anche a favore di soggetti privati». 
    Pertanto, solo con la previsione di un'intesa  si  verificherebbe
la  legittima  attrazione  in  sussidiarieta',  in  funzione  di   un
«esercizio unitario», da parte dello Stato. 
    2.3.- Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato le questioni
sarebbero  nel  loro  complesso  inammissibili  per  un  «difetto  di
motivazione, stante la genericita' dei presunti effetti lesivi  delle
competenze   della   ricorrente   e   sull'asserita   disparita'   di
trattamento». 
    Tale eccezione, che non distingue puntualmente le  due  questioni
promosse, va rigettata, in quanto nella prima questione, salvo quanto
si dira' al punto successivo, si motiva adeguatamente  la  disparita'
di trattamento che avrebbero subito gli enti sportivi campani, mentre
nella seconda si fa chiaramente valere  l'omesso  coinvolgimento  del
sistema  delle  autonomie  nella  determinazione   dei   criteri   di
ripartizione del fondo. 
    2.4.-   Fondata,    invece,    e'    la    specifica    eccezione
d'inammissibilita' relativa alla prima censura, ovvero  la  doglianza
di  irragionevolezza,  che  l'Avvocatura  sviluppa  sul  difetto   di
ridondanza. 
    La questione, infatti, e' incentrata unicamente sulla  violazione
dell'art. 3  Cost.  e  non  soddisfa  nessuna  delle  due  condizioni
costantemente richieste da questa Corte al  fine  dell'ammissibilita'
di censure regionali fondate su un parametro estraneo al  riparto  di
competenze: in primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti  di
competenza regionale indirettamente incisi dalla  disciplina  statale
e,  in  secondo  luogo,  una  illustrazione  adeguata  del  vizio  di
ridondanza (da ultimo, sentenza n. 187  del  2021  e  precedenti  ivi
indicati). 
    Va  pertanto  dichiarata  l'inammissibilita',  per   difetto   di
ridondanza, della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come  convertito,  promossa  in
riferimento all'art. 3 Cost. 
    3.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 2, del d.l. n. 137  del  2020,  come  convertito,  promossa  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119  e  120  Cost.,  e'
fondata. 
    Occorre precisare che la Regione ricorrente non ha  impugnato  la
previsione, contenuta nel comma 1 del citato art. 3, con la quale  e'
stato istituito il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche», bensi' unicamente il  successivo
comma 2 nella parte in cui, escludendo ogni «forma di  coinvolgimento
del sistema delle autonomie territoriali», dispone che i  criteri  di
ripartizione e l'erogazione delle risorse del  fondo  sono  stabiliti
con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  lo  sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    In questi termini la ricorrente non ha chiesto la caducazione del
fondo, effetto che sarebbe andato a  detrimento  anche  degli  stessi
enti campani destinatari del ristoro; ha bensi' invocato una sentenza
additiva che imponga l'intesa, in  modo  che  il  riparto  del  fondo
avvenga in forma concertata. 
    3.1.- La valutazione della questione richiede,  innanzitutto,  di
considerare  che  il  suddetto  art.   3   afferisce   alla   materia
«ordinamento  sportivo»,  rientrante  nelle  competenze   legislative
concorrenti di cui all'art.117, terzo comma, Cost. 
    Il fondo, infatti, e' chiaramente destinato alle  associazioni  e
alle societa' sportive dilettantistiche, ossia a  soggetti  giuridici
di tale ordinamento, in relazione alle ripercussioni  sulla  «propria
attivita' istituzionale» conseguenti  ai  «provvedimenti  statali  di
sospensione delle attivita' sportive». 
    L'individuazione  dei  suddetti  enti  quali  beneficiari   delle
risorse evidenzia, da un lato, che l'attivita' sportiva e'  presa  in
considerazione in base a un criterio di capillarita' e di prossimita'
al territorio, e dall'altro,  che  il  fondo  mira  a  raggiungere  i
soggetti   che   gestiscono   l'attivita'    sportiva    a    livello
dilettantistico. 
    Cio' precisato,  occorre  ricordare  che  questa  Corte  ha  gia'
ascritto alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo
sia  un  fondo  statale  «finalizzato  alla  realizzazione  di  nuovi
impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli  gia'  esistenti»
(sentenza n. 254 del 2013), sia un finanziamento statale agli enti di
promozione sportiva per «consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, nonche' per il finanziamento e  il  potenziamento  dei
programmi relativi allo sport sociale» (sentenza n. 424 del 2004). 
    Inoltre, va evidenziato che non vengono in rilievo, nel  caso  di
specie, altre competenze statali, nemmeno trasversali, che potrebbero
eventualmente  intrecciarsi  con  quella  ravvisabile  in  capo  alle
Regioni. 
    3.2.-  Tali  conclusioni   portano   a   ribadire   la   costante
affermazione di questa Corte per cui, dopo la riforma  del  Titolo  V
della Parte II della Costituzione,  il  riconoscimento  di  una  piu'
ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni nel novellato  art.
119 Cost. preclude allo Stato la possibilita' di  istituire  fondi  a
destinazione  vincolata   nelle   materie   residuali   regionali   o
concorrenti, anche se a favore di soggetti privati  (sentenze  n.  71
del 2018, n. 168 e n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004), salvo che nella
specifica ipotesi del quinto comma del medesimo art. 119 Cost.  o  al
verificarsi  di  esigenze  di  gestione  unitaria  che   giustificano
un'attrazione in sussidiarieta' (sentenze n. 74 del 2019, n.  79  del
2011 e n. 168 del 2008). 
    In base all'art. 119 Cost., secondo e terzo  comma,  infatti,  il
sistema di finanziamento degli enti  territoriali  deve  fondarsi  su
«tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi
erariali  riferibile  al  loro  territorio»,  quote  di   «un   fondo
perequativo, senza vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con
minore capacita' fiscale». Le risorse derivanti dalle suddette  fonti
devono essere sufficienti, in base  al  successivo  quarto  comma,  a
consentire a tali  enti  «di  finanziare  integralmente  le  funzioni
pubbliche loro attribuite», senza che residuino spazi  per  forme  di
finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali, appunto, i
fondi vincolati. 
    Sebbene tale modello costituzionale sia stato  solo  parzialmente
attuato, con il permanere di un sistema a finanza  ancora  largamente
derivata, resta fermo che in via ordinaria e salva l'esistenza di  un
diverso  fondamento  costituzionale,  i   trasferimenti   statali   a
carattere  vincolato  che  intervengono  in  materie  concorrenti   o
residuali regionali determinano  un'illegittima  «sovrapposizione  di
politiche e di indirizzi governati centralmente» (sentenza n. 16  del
2004) all'autonomia di spesa degli enti territoriali. 
    3.3.- A confutare tale esito  non  vale  il  richiamo,  da  parte
dell'Avvocatura generale dello Stato,  alla  «competenza  statale  in
materia di perequazione finanziaria», evocata in  implicito  raccordo
con l'ipotesi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. 
    Un   finanziamento   statale   e',   infatti,   riconducibile   a
quest'ultima  previsione  soltanto   al   concorrere   congiunto   di
specifiche condizioni:  deve  trattarsi,  innanzitutto,  di  «risorse
aggiuntive» rispetto a quelle previste per «finanziare integralmente»
(ai sensi dell'art. 119, quarto comma, Cost.) le  funzioni  pubbliche
attribuite agli enti territoriali; in secondo luogo, tali  interventi
devono  essere  rivolti  a  «promuovere  lo  sviluppo  economico,  la
coesione  e  la  solidarieta'  sociale»,  oppure  a  «rimuovere   gli
squilibri economici e sociali», o a «favorire  l'effettivo  esercizio
dei diritti della persona», o in ogni  caso  a  «provvedere  a  scopi
diversi dal normale esercizio» delle funzioni degli enti territoriali
(art. 119, quinto comma, Cost.). 
    Infine,  «e'  richiesto  che  le  risorse  in   questione   siano
indirizzate "non  gia'  alla  generalita'  degli  enti  territoriali,
bensi'  a  determinati  enti  territoriali  o   categorie   di   enti
territoriali"» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2021). 
    Nella specie, invece, il fondo non  risponde,  sotto  un  profilo
sostanziale,  a  quest'ultimo  criterio,  perche'  ha  carattere   di
universalita',  riguardando  l'intero  territorio  nazionale  e   non
frazioni  dello  stesso  dove  si   manifestino   speciali   esigenze
perequative:  cio'  che  esclude   la   possibilita'   di   ascrivere
l'intervento in esame all'art. 119, quinto comma, Cost. 
    Priva di pregio e' infine  l'evocazione,  ribadita  dalla  difesa
statale anche in chiusura sul complesso dei motivi di ricorso,  della
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  «profilassi
internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q,  Cost.),  atteso
che nel caso di specie, a differenza della fattispecie giudicata  con
la sentenza n. 37 del 2021 di questa Corte, non vengono  direttamente
in  rilievo  misure  atte  a  contrastare,  ovvero  a  prevenire,  la
diffusione  del  contagio  nell'emergenza  pandemica;  non  ricorrono
quindi le condizioni per ascrivere l'intervento statale  al  suddetto
ambito  di  competenza,  che  altrimenti  assumerebbe  un   carattere
impropriamente "onnivoro" delle attribuzioni regionali. 
    3.4.-  In  difetto  della  riconducibilita'  a  una  materia   di
competenza esclusiva statale o al quinto comma dell'art.  119  Cost.,
il solo titolo che permette l'istituzione di  un  fondo  statale  con
vincolo  di  destinazione  si  rinviene,  come  gia'   detto,   nella
«"chiamata  in  sussidiarieta'"  da  parte  dello  Stato,  ai   sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost.» (sentenza n. 168 del 2008); il che
si verifica  quando,  con  legge,  le  funzioni  amministrative  sono
attribuite,  previa  intesa,  a  livello  centrale  per  esigenze  di
carattere unitario. 
    Tale esigenza era plausibilmente riscontrabile  nell'ipotesi  qui
in esame,  ma  la  disposizione  impugnata  avrebbe,  allora,  dovuto
«preved[ere]   contestualmente   il   coinvolgimento    degli    enti
territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo»
(sentenza n. 74 del 2018). 
    Mediante  lo  strumento  dell'intesa  in   sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano (cosiddetta Conferenza Stato-Regioni)
si sarebbero infatti contemperate le ragioni dell'esercizio  unitario
con  la   garanzia   dell'autonomia   di   spesa   costituzionalmente
riconosciuta  alle   Regioni;   la   mancata   previsione   di   tale
concertazione determina invece la violazione del principio  di  leale
collaborazione di cui all'evocato art. 120 Cost. 
    In conclusione,  va  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 2, del d.l. n.  137  del  2020,  come  convertito,
nella parte in cui non prevede che  il  provvedimento  del  Capo  del
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    4.- E' poi impugnato il comma 16 dell'art. 6-bis del d.l. n.  137
del 2020, come convertito, secondo cui «[c]on decreto  del  Ministero
dell'universita' e della  ricerca  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del comma 15», in base al quale «[a]l fine  di  sostenere,
nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le  strutture
destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede,  ai
collegi  universitari  di  merito  accreditati  di  cui  al   decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di  3
milioni di euro per l'anno 2021». 
    Nella specie, la violazione sarebbe integrata dal  fatto  che  la
misura prevista dalla norma statale interverrebbe nella  materia  del
diritto  allo  studio  universitario,  appartenente   all'ambito   di
competenza  legislativa  regionale  residuale  o  comunque  a  quella
concorrente dell'istruzione. 
    Come per il  motivo  di  ricorso  dianzi  esaminato,  la  Regione
Campania non si duole della  norma  che  dispone  il  contributo,  ma
soltanto di quella che ne disciplina l'attuazione, nella parte in cui
non prevede una forma di coinvolgimento del sistema  delle  autonomie
regionali, in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118,
119 e 120 Cost. 
    4.1.-  Preliminarmente,  non  sono  fondate   le   eccezioni   di
inammissibilita' argomentate dall'Avvocatura con  mero  richiamo  dei
profili, evidenziati anche per la precedente disposizione  impugnata,
«relativi  alla  genericita'  delle  doglianze  e   al   difetto   di
ridondanza». 
    Le eccezioni risultano del tutto oscure, trattandosi  di  rilievi
privi di un concreto aggancio allo specifico motivo di  ricorso,  che
e' invece ampiamente strutturato e motivato. 
    4.2.- Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    E' pur vero che l'impugnato comma 16 dell'art. 6-bis  del  citato
d.l.  n.  137  del  2020,  come  convertito,  attiene,  di  per  se',
all'ambito  materiale  del  «diritto  allo  studio»,  di   competenza
legislativa residuale (sentenza n. 87 del 2018). 
    Tali previsioni riguardano, tuttavia, una  particolare  categoria
di collegi universitari inserita all'interno del sistema integrato di
strumenti e servizi di cui al decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
68, recante «Revisione della normativa di  principio  in  materia  di
diritto  allo  studio  e  valorizzazione  dei  collegi   universitari
legalmente  riconosciuti,  in  attuazione   della   delega   prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo,  e  d),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo  i  principi  e  i  criteri
direttivi stabiliti al  comma  3,  lettera  f),  e  al  comma  6»,  e
disciplinata direttamente dallo Stato. 
    La qualifica di collegio universitario di merito accreditato puo'
infatti essere ottenuta solo da  istituzioni  altamente  qualificate,
gestite da soggetti che non perseguono fini di lucro, e all'esito  di
un complesso percorso che  dimostri,  fra  l'altro:  «a)  l'esclusiva
finalita' di  gestione  di  collegi  universitari;  b)  il  prestigio
acquisito dal collegio in  ambito  culturale;  c)  la  qualificazione
posseduta  dal  collegio  in  ambito  formativo;  d)   la   rilevanza
internazionale dell'istituzione, non solo in termini  di  ospitalita'
ma anche nelle attivita' che favoriscono la mobilita'  internazionale
degli studenti iscritti» (art. 17, comma 3). 
    Il procedimento di accreditamento e' poi declinato da un  decreto
ministeriale e tali collegi sono inoltre destinatari di finanziamenti
statali, anch'essi stabiliti con decreto ministeriale (art. 17, comma
6). 
    4.2.1.- In questi termini con il d.lgs. n. 68 del 2012  lo  Stato
ha realizzato, al fine  di  garantirne  un  esercizio  unitario,  una
attrazione in sussidiarieta' delle  funzioni  relative  non  solo  al
riconoscimento e all'accreditamento, ma anche  al  finanziamento  dei
collegi universitari accreditati. Cio' che e' legittimamente avvenuto
poiche', anche su questi peculiari contenuti del  d.lgs.  n.  68  del
2012, e' a suo tempo (in data 15 marzo 2012) intervenuta l'intesa  in
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
    Pertanto, poiche' lo specifico contributo  speciale  riconosciuto
per l'esercizio 2021 dall'art. 6-bis, comma 15, del  citato  d.l.  n.
137 del 2020, come convertito, ben puo' essere qualificato  come  una
mera attuazione di quanto gia' di competenza  statale  ai  sensi  del
d.lgs. n. 68 del 2012, nella specie non risulta leso il principio  di
leale collaborazione. 
    Al riguardo e' significativo che  con  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca 24 maggio  2021,  n.  621  e'  stato
ripartito tra i collegi universitari di  merito  accreditati  sia  lo
stanziamento ordinario nel bilancio dello Stato per il  2021,  sia  -
secondo i medesimi criteri - il contributo speciale di 3  milioni  di
euro di cui al suddetto art. 6-bis, comma 15. 
    5.- Il successivo motivo di ricorso ha  ad  oggetto  il  comma  4
dell'art. 19-septies del d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    Tale articolo, al comma 1,  al  fine  di  «favorire  l'accesso  a
prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri
urbani» (ossia «comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti»),
riconosce alle farmacie che vi operano «un contributo sotto forma  di
credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino  a  un  importo
massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario  [...]  delle
spese  per   l'acquisto   e   il   noleggio,   nell'anno   2021,   di
apparecchiature necessarie  per  l'effettuazione  di  prestazioni  di
telemedicina di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministro  della
salute 16 dicembre 2010 [...]». 
    Il comma 2 prevede, tra l'altro, che le suddette  prestazioni  di
telemedicina «possono essere  erogate  presso  le  farmacie»,  previo
«accordo con l'azienda sanitaria  di  riferimento  che  definisce  il
tetto  massimo  di  prestazioni  annuali»  e,  al  comma  successivo,
specifica la disciplina tributaria del suddetto credito d'imposta. 
    Il comma 4 dispone poi che  «[c]on  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,  con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che  danno
accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca
e all'effettuazione dei controlli». 
    Secondo la Regione ricorrente, quest'ultima norma violerebbe  gli
artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la misura  di
promozione dell'utilizzo della telemedicina presso  le  farmacie  dei
piccoli centri inciderebbe sulla competenza concorrente delle Regioni
in materia di  «tutela  della  salute»,  senza  che  possa  ritenersi
prevalente quella di competenza esclusiva statale nella  materia  del
«sistema tributario». Da qui, la necessita' di garantire, in ossequio
al principio di leale collaborazione, la partecipazione delle Regioni
nella determinazione dei criteri  e  delle  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni,  invece  stabiliti  unilateralmente  con  decreto
ministeriale. 
    5.1.- La questione non e' fondata. 
    Sebbene la disciplina in esame sia caratterizzata da un  indubbio
intreccio fra diversi ambiti materiali, non si versa nell'ipotesi  in
cui la concorrenza di competenze determina  «un  nodo  inestricabile»
(sentenza n. 21 del  2016):  il  nucleo  essenziale  della  normativa
considerata, infatti, e' chiaramente riconducibile in via  prevalente
alla competenza statale in materia di sistema tributario. 
    Infatti, il comma 1 del richiamato art. 19-septies  riconosce  il
contributo «sotto forma di credito d'imposta» e il successivo comma 3
ne disciplina coerentemente l'utilizzo. In  particolare  e'  previsto
che esso sia  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme  di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni),
aggiungendo poi che  lo  stesso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
    Allo scopo di favorire l'acquisizione di alcuni dispositivi (come
quelli rivolti a consentire  l'effettuazione  di  elettrocardiogrammi
con modalita' di telecardiologia), idonei a  rendere  accessibile  la
telemedicina per prestazioni di prima  istanza  in  territori  spesso
sprovvisti di presidi medici piu' attrezzati, il legislatore  statale
ha quindi fatto ricorso,  con  riguardo  alle  farmacie  dei  piccoli
centri urbani, a una agevolazione  tributaria,  propriamente  tale  e
dettata da motivi extrafiscali (sentenza n. 120 del 2020), e non alla
distribuzione, in forma di incentivo, di trasferimenti monetari. 
    In questi  termini,  appoggiandosi  alla  specifica  legislazione
statale di riferimento, ha utilizzato  uno  strumento  funzionale  ad
agevolare l'acquisto e il  noleggio  delle  suddette  apparecchiature
attraverso risorse proprie -  che  rimangono  fin  dall'inizio  nella
disponibilita' del contribuente  grazie  alla  riduzione  del  debito
fiscale o contributivo (tale e' l'effetto del meccanismo  statale  di
compensazione del credito di imposta) -,  piuttosto  che  con  quelle
trasferite. 
    Ma cosi' muovendosi il legislatore ha fatto ruotare la  struttura
dell'intervento sul piano afferente alla competenza esclusiva statale
sul sistema tributario e non a  quello  piu'  normalmente  utilizzato
dalle Regioni quando intendono riconoscere incentivi economici  nelle
materie  di  loro  competenza,  cioe'  quello  della  «erogazione  di
contributi finanziari a soggetti privati» (sentenza n. 423 del 2004);
la possibilita' di  agire  sul  piano  fiscale  e'  infatti  ad  esse
riconosciuta, con riguardo ai tributi regionali propri derivati, solo
nei limiti consentiti dall'ordinamento statale. 
    5.2.- Per quanto la norma in esame si inserisca  nell'ambito  del
piu' generale e attuale tema dei servizi di  telemedicina  erogabili,
anche tramite le farmacie, da parte del Servizio sanitario nazionale,
nella fattispecie  in  esame  e'  quindi  ravvisabile  la  prevalenza
dell'ambito materiale della competenza legislativa esclusiva  statale
relativa al  sistema  tributario,  l'unica  che  in  questo  caso  ha
consentito di riconoscere un'ampia possibilita' di compensazione (che
include persino i contributi previdenziali) di entrate gia' spettanti
a soggetti impositori pubblici e di regolarne i relativi criteri. 
    Cio'  del  resto  risulta  confermato  anche  dal  contenuto  del
decreto, adottato il 30 ottobre 2021, emanato in  base  all'impugnato
comma 4 dell'art. 19-septies, che e' incentrato pressoche' unicamente
sulla natura tributaria del contributo. 
    D'altro canto, al fine di ottenere il credito di imposta  non  e'
condizione necessaria il previo accordo con  l'azienda  sanitaria  di
riferimento,  che  invece  rileva  al  fine   dell'erogazione   delle
prestazioni di telemedicina, poiche' l'azienda  sanitaria  «definisce
il tetto massimo di  prestazioni  annuali»,  che  sono  fornite  «nei
limiti dello  stesso,  sulla  base  di  prescrizione  del  medico  di
medicina generale o del pediatra  di  libera  scelta,  applicando  le
tariffe  stabilite  dal  nomenclatore  tariffario  regionale   ovvero
l'eventuale regime di esenzione previsto, nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del  Servizio
sanitario regionale» (come dispone il comma  2  del  richiamato  art.
19-septies). 
    Si tratta quindi di una modalita' di coinvolgimento delle Regioni
non invasiva e sostanzialmente analoga a quella  gia'  concordata  in
data 17 ottobre  2019  in  Conferenza  Stato-Regioni  ai  fini  della
sperimentazione dei servizi di telemedicina erogabili dalle farmacie,
ai sensi dell'art. 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). 
    5.3.- Da  tutto  cio'  consegue  che  non  e'  costituzionalmente
necessario il coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle
modalita' di attuazione del contributo in esame  e  che  non  risulta
pertanto violato il principio di leale collaborazione. 
    6.- L'ultimo motivo d'impugnazione  ha  ad  oggetto  il  comma  2
dell'art. 19-octies del citato d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    Il comma 1 del suddetto articolo prevede che,  «[p]er  consentire
il miglioramento dell'efficacia degli  interventi  di  cura  e  delle
relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e  dei  progressi
della ricerca  scientifica  applicata  con  specifico  riguardo  alla
prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano
i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro da destinare per il potenziamento dei  test  di  Next-Generation
Sequencing  di  profilazione  genomica  dei  tumori  dei  quali  sono
riconosciute  evidenza  e  appropriatezza,  nel   limite   di   spesa
autorizzato ai sensi del presente articolo». 
    La disposizione impugnata  stabilisce  poi:  «[c]on  decreto  del
Ministero della salute, da adottare, di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche
con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate
ai sensi del presente articolo. [...]». 
    Le doglianze anche in  questo  caso  sono  unicamente  rivolte  a
ottenere una sentenza additiva che imponga  l'intesa,  in  quanto  si
appuntano solo sul meccanismo di riparto, ritenuto in  contrasto  con
gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. perche' non  avrebbe
garantito, in violazione del principio di  leale  collaborazione,  la
necessaria partecipazione  delle  Regioni  nell'individuazione  delle
modalita' con le quali dare attuazione all'autorizzazione di spesa. 
    6.1.- La questione e' fondata. 
    Le previsioni dell'art. 19-octies del d.l. n. 137 del 2020,  come
convertito,  afferiscono,  infatti,  alla   materia   di   competenza
legislativa concorrente «tutela della salute». Come dichiara il comma
1 della citata disposizione, l'obiettivo dell'intervento  statale  e'
di «consentire il miglioramento dell'efficacia  degli  interventi  di
cura e  delle  relative  procedure»,  mediante  il  potenziamento  di
strumenti operativi, i test di Next-Generation Sequencing. 
    6.2.-  Va  precisato  che  questi  ultimi  sono  gia'  impiegati,
specialmente in ambito oncologico, nell'organizzazione  del  Servizio
sanitario nazionale e non  e'  condivisibile  la  tesi  della  difesa
statale, volta a negare la necessita'  del  coinvolgimento  regionale
sull'assunto   della   piena    riconducibilita'    della    suddetta
autorizzazione di spesa alla competenza  esclusiva  statale,  di  cui
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  in  materia  dei
livelli essenziali di assistenza (LEA). 
    Per un verso, infatti, la disposizione censurata non pare rivolta
propriamente a definire un nuovo livello essenziale, quanto piuttosto
a rafforzare una modalita' diagnostica (che pero' non e' l'unica)  di
realizzazione  di  quei   test   genetici   mediante   sequenziamento
molecolare garantiti, ma in  via  generale,  come  LEA  erogabili  in
relazione a determinate patologie. 
    Per altro verso, e dirimente, la  prospettazione  dell'Avvocatura
non considera che la determinazione dei LEA rientra  si'  nell'ambito
della competenza esclusiva statale, ma «la sua proiezione in  termini
di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui
la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere  improntata
alla leale collaborazione che, nel caso di specie,  si  colora  della
doverosa  cooperazione  per  assicurare  il  migliore  servizio  alla
collettivita'» (sentenza n. 169 del 2017). 
    In altre parole,  il  riparto  delle  disponibilita'  finanziarie
necessarie per assicurare la garanzia dei LEA  non  puo'  prescindere
dal   coinvolgimento   delle   Regioni,   alle   quali   compete   la
programmazione  e   l'organizzazione   dei   servizi   sanitari   sul
territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni: e'  solo
attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune  che  il
modello pluralistico  riconosciuto  dalla  Costituzione  puo'  dunque
svilupparsi, «in una prospettiva generativa»  (sentenza  n.  168  del
2021), verso la migliore tutela del diritto alla salute. 
    6.3.- La spesa autorizzata dal comma  1  dell'art.  19-octies  e'
quindi inquadrabile come un incremento  delle  risorse  destinate  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale; ne  consegue  che  la
norma impugnata, rimettendone esclusivamente al decreto  ministeriale
le  modalita'  di  attuazione,  ha  violato  il  principio  di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost., nonche' gli altri parametri
evocati dalla ricorrente, che tutelano le competenze regionali  nella
materia in esame. 
    Per le  considerazioni  svolte,  va  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2,  del  d.l.  n.  137  del
2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il  decreto
del  Ministero  della  salute,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sia  adottato  d'intesa   con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti
in materia di tutela della salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni,  in  legge  18  dicembre
2020, n. 176, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del
Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri sia adottato d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  19-octies,
comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito,  nella  parte  in
cui non prevede  che  il  decreto  del  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del  2020,  come
convertito, promossa, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,
dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16, del d.l. n. 137  del  2020,
come convertito, promosse, in riferimento agli  artt.  117,  terzo  e
quarto comma, 118, 119, nonche' al principio di leale  collaborazione
di cui all'art. 120 Cost., dalla  Regione  Campania  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4, del  d.l.  n.  137  del
2020, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, 118, 119, nonche' al principio di leale collaborazione di  cui
all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA