N. 40 SENTENZA 11 gennaio - 22 febbraio 2022
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive - Determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo - Spettanza al Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, anziche' mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale concorrente in materia di ordinamento sportivo, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Sanita' pubblica - Finanziamento della diagnostica molecolare - Autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori - Attuazione del finanziamento - Spettanza al Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziche' mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e del principio di leale collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Universita' e istituzioni di alta cultura - Collegi universitari di merito accreditati - Riconoscimento di un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, a sostegno delle strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede - Attuazione del finanziamento - Spettanza al Ministro dell'universita' e della ricerca, anziche' mediante intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione delle competenze concorrenti regionali e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. Tributi - Agevolazioni fiscali - Promozione dell'utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei Comuni e centri abitati con meno di 3.000 abitanti - Credito d'imposta, nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro, per le spese delle relative apparecchiature nell'anno 2021 - Modalita' di attuazione - Spettanza al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziche' mediante partecipazione delle Regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, artt. 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4, e 19-octies, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120.(GU n.8 del 23-2-2022 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giuliano AMATO;
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco
MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma
2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4, e 19-octies, comma 2, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre
2020, n. 176, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato
il 22 febbraio 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021,
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 2021.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022 il Giudice
relatore Luca Antonini;
uditi l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato dello Stato Ruggero
Di Martino, entrambi in collegamento da remoto ai sensi del punto 1)
del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso depositato il 4 marzo 2021 (reg. ric. n. 11 del
2021), la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha
impugnato gli artt. 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4,
e 19-octies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in riferimento,
complessivamente, agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e
120 della Costituzione.
2.- L'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge istituisce nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche», al fine di far fronte alla crisi economica di tali
enti «determinatasi in ragione delle misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
prevede che le relative risorse, quantificate in 142 milioni di euro
per l'anno 2020, siano «trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento per lo sport». Il comma 2 dello stesso art. 3 dispone
che: «[i]l Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di
misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita'
istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione
delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del
Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone
la loro erogazione».
Quest'ultimo comma e' impugnato con due distinti motivi.
2.1.- Anzitutto, la norma violerebbe i principi di ragionevolezza
e di uguaglianza sostanziale, sanciti dall'art. 3 Cost., subordinando
l'erogazione del contributo da essa previsto alla circostanza che la
cessazione o la riduzione dell'attivita' dei soggetti indicati sia
determinata da provvedimenti statali di sospensione delle attivita'
sportive e non anche da provvedimenti «adottati in sede regionale (o
comunale), a tutela della salute nell'ambito del medesimo contesto di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
In proposito la ricorrente segnala che, in attuazione della
normativa introdotta dallo Stato - in particolare, dell'art. 3, comma
2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n.
13 -, il Presidente della Regione Campania ha adottato l'ordinanza 8
marzo 2020, n. 8, disponendo, con decorrenza immediata e fino al 15
aprile 2020, la sospensione delle attivita' delle palestre, delle
piscine e dei centri benessere nel proprio territorio. In
considerazione della situazione epidemiologica, tale misura e' stata
poi mantenuta dalla Regione, per effetto dell'ordinanza 17 maggio
2020, n. 48, fino al 25 maggio 2020, «anche dopo la cessazione del
periodo di sospensione disposto» dalle norme statali.
Pertanto, avendo lo Stato stesso affidato alle Regioni l'adozione
di misure piu' restrittive di quelle vigenti sull'intero territorio
nazionale, risulterebbe «irragionevolmente sperequata» la previsione
del ristoro che considera «la sospensione di attivita' conseguenziale
soltanto a disposizioni statali e non anche a quelle regionali».
2.2.- La medesima norma statale impugnata violerebbe anche il
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e si
porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119
Cost., nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento
del sistema delle autonomie territoriali - quale ad esempio l'intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (cosiddetta
Conferenza Stato-Regioni) - nella determinazione dei criteri di
ripartizione delle risorse del Fondo.
A sostegno della impugnativa, la ricorrente evidenzia che l'art.
3 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, afferirebbe alla materia
dell'ordinamento sportivo, assegnata alla competenza legislativa
concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost. A tale riguardo
richiama la sentenza n. 254 del 2013 di questa Corte che, nel
riconoscere alle Regioni la «competenza in relazione
all'organizzazione delle attivita' sportive non agonistiche», ha
ritenuto in contrasto con l'art. 119 Cost. la previsione in questa
materia di «nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a
favore di soggetti privati», potendo tali misure divenire strumenti
indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio
delle funzioni delle Regioni e di sovrapposizione delle politiche e
degli indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi
dalle Regioni medesime.
Inoltre, aggiunge la Regione, l'esercizio unitario che
consentirebbe di attrarre insieme alla funzione amministrativa anche
quella legislativa potrebbe essere legittimo solo se la relativa
disciplina «prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di coordinamento orizzontale», ossia le
intese, da condurre secondo il principio di lealta'.
3.- E' impugnato poi il comma 16 dell'art. 6-bis del d.l. n. 137
del 2020, come convertito, che prevede: «[c]on decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 15».
Tale articolo, al precedente comma 15, riconosce un contributo di
3 milioni di euro per l'anno 2021 ai collegi universitari di merito
accreditati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
(Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a, secondo periodo, e d, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f, e al comma 6).
La norma e' diretta a sostenere, nel limite di tale stanziamento,
«le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari
fuori sede».
3.1.- La ricorrente rimarca che la previsione statale
interverrebbe nella materia di competenza legislativa regionale
residuale del diritto allo studio universitario, nonche' nei connessi
ambiti amministrativi e finanziari regionali, senza tuttavia
garantire il rispetto del principio di leale collaborazione con la
«doverosa previsione di forme di coinvolgimento delle Regioni nella
determinazione delle modalita' di attuazione del finanziamento
previsto, quali l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto
ministeriale».
Risulterebbe percio' «evidente» il contrasto con gli artt. 117,
quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la norma impugnata non
coinvolgerebbe le Regioni nel processo decisionale relativo alla
definizione delle modalita' di attuazione del finanziamento previsto.
3.2.- La stessa disposizione risulterebbe costituzionalmente
illegittima anche ove, in via subordinata, la si ritenesse attinente
alla materia «istruzione», in quanto, in violazione degli artt. 117,
terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., inciderebbe in un ambito di
competenza legislativa regionale concorrente, nonche' nei connessi
ambiti amministrativi e finanziari regionali, senza tuttavia
garantire il rispetto del principio di leale collaborazione ai fini
dell'adozione del previsto decreto ministeriale.
4.- Un'ulteriore doglianza e' rivolta al comma 4 dell'art.
19-septies del d.l. n. 137 del 2020, come convertito.
Tale articolo, al comma 1, reca disposizioni per «favorire
l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei
piccoli centri urbani», ossia Comuni o centri abitati con meno di
3.000 abitanti, riconoscendo alle farmacie che vi operano «un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per
cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto
beneficiario [...] delle spese per l'acquisto e il noleggio,
nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di
prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro della salute 16 dicembre 2010 [...]». Le suddette
prestazioni di telemedicina possono essere erogate «previo accordo
con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo
di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di
prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario
regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale» (comma 2). La disciplina tributaria
del suddetto credito d'imposta e' specificata dal comma 3, mentre nel
successivo comma 4, che e' l'unico impugnato, si prevede che «[c]on
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con
particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al
beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca
e all'effettuazione dei controlli».
Secondo la ricorrente, quest'ultima previsione violerebbe gli
artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. Infatti, oltre che alla
materia «sistema tributario», di competenza legislativa esclusiva
statale, la misura di promozione dell'utilizzo della telemedicina
presso le farmacie dei piccoli centri afferirebbe «all'evidenza»
anche alla competenza concorrente delle Regioni in materia di «tutela
della salute». Il legislatore statale, alla luce delle possibili
incidenze in questa materia e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, avrebbe dovuto quindi garantire la partecipazione
delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalita' di
attuazione delle disposizioni, invece stabiliti unilateralmente con
decreto ministeriale.
Al riguardo, la difesa regionale richiama la giurisprudenza di
questa Corte per cui, qualora non risulti possibile comporre il
concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di
prevalenza, in ambiti caratterizzati da una pluralita' di competenze
il legislatore statale potrebbe intervenire purche' agisca nel
rispetto del principio di leale collaborazione, congruamente attuato
solo mediante la previsione dell'intesa.
5.- Infine, il ricorso impugna il comma 2 dell'art. 19-octies del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito.
Il comma 1 del suddetto articolo prevede che «[p]er consentire il
miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle
relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi
della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla
prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano
i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation
Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono
riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente articolo».
La disposizione impugnata stabilisce poi: «[c]on decreto del
Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche
con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate
ai sensi del presente articolo. [...]».
Quest'ultima previsione viene ritenuta in contrasto con gli artt.
117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. perche' non avrebbe garantito
la partecipazione delle Regioni nella individuazione delle modalita'
con le quali dare attuazione all'autorizzazione di spesa, omettendo
di prevedere qualsiasi coinvolgimento regionale. La misura introdotta
dall'art. 19-octies inciderebbe quindi in modo costituzionalmente
illegittimo sulle competenze regionali nella materia concorrente
della «tutela della salute».
6.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare
il ricorso.
6.1.- Quanto all'impugnativa dell'art. 3, comma 2, del d.l. n.
137 del 2020, come convertito, questa sarebbe inammissibile «per
difetto di motivazione, stante la genericita' dei presunti effetti
lesivi delle competenze della ricorrente e sull'asserita disparita'
di trattamento» (sono richiamate le sentenze n. 74 del 2019, n. 192
del 2017 e n. 69 del 2016).
In particolare il motivo che lamenta la violazione dell'art. 3
Cost. sarebbe inammissibile anche per difetto di ridondanza, attesa
la estraneita' di tale parametro a quelli che sovrintendono al
riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni e la mancanza di
illustrazione del vizio nei termini richiesti dalla giurisprudenza di
questa Corte.
La stessa questione sarebbe inammissibile, «anche sotto
l'ulteriore profilo della coincidenza temporale delle misure statali
e regionali relative alle attivita' interessate dalla sospensione»,
«nella parte in cui vi e' piena coincidenza tra misure statali e
regionali».
6.1.1.- Nel merito, la difesa statale premette che con il d.l. n.
137 del 2020, come convertito, il Governo avrebbe inteso, agendo in
forza di plurimi titoli di competenza statale, dare sostegno ai
settori piu' direttamente interessati dalle misure restrittive
dell'esercizio di talune attivita' economiche.
In questa prospettiva, la specifica disposizione impugnata si
giustificherebbe in nome della competenza statale esclusiva «in
materia di perequazione finanziaria» che, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., consentirebbe allo Stato di
istituire anche fondi a tutela di finalita' di coesione economica e
sociale, «recanti risorse aggiuntive» rispetto a quelle necessarie
per l'esercizio delle ordinarie funzioni regionali, alla luce di
valutazioni di interesse nazionale.
Cio' escluderebbe la pertinenza delle doglianze, basate
sull'asserita violazione della competenza regionale concorrente in
materia di «ordinamento sportivo», poiche' la disposizione impugnata
non disciplinerebbe neppure indirettamente tale ordinamento.
Trattandosi di «mere misure di ristoro economico alle attivita'
interessate dalle chiusure», parimenti inconferente risulterebbe
anche la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a sostegno della
violazione del principio di leale collaborazione.
6.2.- Anche il motivo d'impugnativa rivolto al comma 16 dell'art.
6-bis del d.l. n. 137 del 2020, come convertito - relativo al
contributo ai collegi universitari di merito accreditati -, sarebbe
ad avviso dell'Avvocatura inammissibile per difetto di motivazione e
di ridondanza.
Nel merito, le censure di violazione del principio di leale
collaborazione sarebbero comunque prive di fondamento «in quanto
relative, anche in questo caso, a mere misure di ristoro economico»,
estranee alle materie del diritto allo studio universitario e della
istruzione richiamate dalla ricorrente.
6.3.- Infine, la difesa statale argomenta la non fondatezza del
terzo motivo di ricorso, rivolto al contributo sotto forma di credito
d'imposta alle farmacie dei piccoli centri, affermando che l'art.
19-septies del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, riguarderebbe
la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema
tributario e contabile dello Stato, da cui conseguirebbe
l'attribuzione della regolamentazione attuativa ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso, secondo
l'Avvocatura, con tale disposizione il legislatore statale avrebbe
anche stabilito principi fondamentali in materia di tutela della
salute a garanzia, in tutto il territorio nazionale, di un elevato e
uniforme livello di qualita' dei servizi resi dalle farmacie.
Anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente le modalita' di
attuazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 19-octies,
sarebbe riconducibile a una competenza legislativa esclusiva statale,
e precisamente alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sanitarie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost. Potenziando la diagnostica molecolare, la previsione statale
migliorerebbe la ricerca scientifica applicata alla prevenzione e
alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori,
prestazioni «attualmente non uniformemente disponibili nel territorio
nazionale, anche per i costi elevati».
Da ultimo, la difesa statale rimarca che per tutte le
disposizioni impugnate, inserite in un complesso intervento normativo
volto a introdurre misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, verrebbe in rilievo anche la competenza
legislativa esclusiva statale nella materia della profilassi
internazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q),
Cost., che «e' comprensiva di ogni misura atta a contrastare una
pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla» (sentenza n. 37 del
2021).
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 11 del
2021), la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha
impugnato gli artt. 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 19-septies, comma 4,
e 19-octies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in riferimento,
complessivamente, agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e
120 della Costituzione.
2.- La prima disposizione impugnata e' l'art. 3, comma 2, del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che, disciplinando il «Fondo
unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche», istituito dal comma 1 del medesimo articolo, lo
destina «all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o
ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei
provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive» e
prevede che «[i] criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono
stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro
erogazione».
2.1.- La Regione Campania, con un primo motivo di ricorso,
lamenta anzitutto che la norma darebbe rilievo alla cessazione o alla
riduzione dell'attivita' degli enti determinata da provvedimenti
statali di sospensione delle attivita' sportive e non anche da quelli
adottati dalle Regioni. Sarebbero dunque violati i principi di
ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale, sanciti dall'art. 3
Cost., in quanto anche i provvedimenti regionali si porrebbero «a
tutela della salute nell'ambito del medesimo contesto di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
2.2.- Con un secondo motivo la ricorrente ravvisa la violazione
del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., in
connessione con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., in
quanto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 non prevede alcuna
forma di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei
criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Infatti, l'art. 3 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito,
afferirebbe alla materia dell'ordinamento sportivo, assegnata alla
competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione alla quale questa Corte avrebbe gia' affermato (nella
sentenza n. 254 del 2013) che l'art. 119 Cost. vieta al legislatore
statale di prevedere «nuovi finanziamenti a destinazione vincolata,
anche a favore di soggetti privati».
Pertanto, solo con la previsione di un'intesa si verificherebbe
la legittima attrazione in sussidiarieta', in funzione di un
«esercizio unitario», da parte dello Stato.
2.3.- Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato le questioni
sarebbero nel loro complesso inammissibili per un «difetto di
motivazione, stante la genericita' dei presunti effetti lesivi delle
competenze della ricorrente e sull'asserita disparita' di
trattamento».
Tale eccezione, che non distingue puntualmente le due questioni
promosse, va rigettata, in quanto nella prima questione, salvo quanto
si dira' al punto successivo, si motiva adeguatamente la disparita'
di trattamento che avrebbero subito gli enti sportivi campani, mentre
nella seconda si fa chiaramente valere l'omesso coinvolgimento del
sistema delle autonomie nella determinazione dei criteri di
ripartizione del fondo.
2.4.- Fondata, invece, e' la specifica eccezione
d'inammissibilita' relativa alla prima censura, ovvero la doglianza
di irragionevolezza, che l'Avvocatura sviluppa sul difetto di
ridondanza.
La questione, infatti, e' incentrata unicamente sulla violazione
dell'art. 3 Cost. e non soddisfa nessuna delle due condizioni
costantemente richieste da questa Corte al fine dell'ammissibilita'
di censure regionali fondate su un parametro estraneo al riparto di
competenze: in primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di
competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale
e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di
ridondanza (da ultimo, sentenza n. 187 del 2021 e precedenti ivi
indicati).
Va pertanto dichiarata l'inammissibilita', per difetto di
ridondanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa in
riferimento all'art. 3 Cost.
3.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., e'
fondata.
Occorre precisare che la Regione ricorrente non ha impugnato la
previsione, contenuta nel comma 1 del citato art. 3, con la quale e'
stato istituito il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche», bensi' unicamente il successivo
comma 2 nella parte in cui, escludendo ogni «forma di coinvolgimento
del sistema delle autonomie territoriali», dispone che i criteri di
ripartizione e l'erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti
con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
In questi termini la ricorrente non ha chiesto la caducazione del
fondo, effetto che sarebbe andato a detrimento anche degli stessi
enti campani destinatari del ristoro; ha bensi' invocato una sentenza
additiva che imponga l'intesa, in modo che il riparto del fondo
avvenga in forma concertata.
3.1.- La valutazione della questione richiede, innanzitutto, di
considerare che il suddetto art. 3 afferisce alla materia
«ordinamento sportivo», rientrante nelle competenze legislative
concorrenti di cui all'art.117, terzo comma, Cost.
Il fondo, infatti, e' chiaramente destinato alle associazioni e
alle societa' sportive dilettantistiche, ossia a soggetti giuridici
di tale ordinamento, in relazione alle ripercussioni sulla «propria
attivita' istituzionale» conseguenti ai «provvedimenti statali di
sospensione delle attivita' sportive».
L'individuazione dei suddetti enti quali beneficiari delle
risorse evidenzia, da un lato, che l'attivita' sportiva e' presa in
considerazione in base a un criterio di capillarita' e di prossimita'
al territorio, e dall'altro, che il fondo mira a raggiungere i
soggetti che gestiscono l'attivita' sportiva a livello
dilettantistico.
Cio' precisato, occorre ricordare che questa Corte ha gia'
ascritto alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo
sia un fondo statale «finalizzato alla realizzazione di nuovi
impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli gia' esistenti»
(sentenza n. 254 del 2013), sia un finanziamento statale agli enti di
promozione sportiva per «consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei
programmi relativi allo sport sociale» (sentenza n. 424 del 2004).
Inoltre, va evidenziato che non vengono in rilievo, nel caso di
specie, altre competenze statali, nemmeno trasversali, che potrebbero
eventualmente intrecciarsi con quella ravvisabile in capo alle
Regioni.
3.2.- Tali conclusioni portano a ribadire la costante
affermazione di questa Corte per cui, dopo la riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione, il riconoscimento di una piu'
ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni nel novellato art.
119 Cost. preclude allo Stato la possibilita' di istituire fondi a
destinazione vincolata nelle materie residuali regionali o
concorrenti, anche se a favore di soggetti privati (sentenze n. 71
del 2018, n. 168 e n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004), salvo che nella
specifica ipotesi del quinto comma del medesimo art. 119 Cost. o al
verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano
un'attrazione in sussidiarieta' (sentenze n. 74 del 2019, n. 79 del
2011 e n. 168 del 2008).
In base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti, il
sistema di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su
«tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio», quote di «un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacita' fiscale». Le risorse derivanti dalle suddette fonti
devono essere sufficienti, in base al successivo quarto comma, a
consentire a tali enti «di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite», senza che residuino spazi per forme di
finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali, appunto, i
fondi vincolati.
Sebbene tale modello costituzionale sia stato solo parzialmente
attuato, con il permanere di un sistema a finanza ancora largamente
derivata, resta fermo che in via ordinaria e salva l'esistenza di un
diverso fondamento costituzionale, i trasferimenti statali a
carattere vincolato che intervengono in materie concorrenti o
residuali regionali determinano un'illegittima «sovrapposizione di
politiche e di indirizzi governati centralmente» (sentenza n. 16 del
2004) all'autonomia di spesa degli enti territoriali.
3.3.- A confutare tale esito non vale il richiamo, da parte
dell'Avvocatura generale dello Stato, alla «competenza statale in
materia di perequazione finanziaria», evocata in implicito raccordo
con l'ipotesi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost.
Un finanziamento statale e', infatti, riconducibile a
quest'ultima previsione soltanto al concorrere congiunto di
specifiche condizioni: deve trattarsi, innanzitutto, di «risorse
aggiuntive» rispetto a quelle previste per «finanziare integralmente»
(ai sensi dell'art. 119, quarto comma, Cost.) le funzioni pubbliche
attribuite agli enti territoriali; in secondo luogo, tali interventi
devono essere rivolti a «promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarieta' sociale», oppure a «rimuovere gli
squilibri economici e sociali», o a «favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona», o in ogni caso a «provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio» delle funzioni degli enti territoriali
(art. 119, quinto comma, Cost.).
Infine, «e' richiesto che le risorse in questione siano
indirizzate "non gia' alla generalita' degli enti territoriali,
bensi' a determinati enti territoriali o categorie di enti
territoriali"» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2021).
Nella specie, invece, il fondo non risponde, sotto un profilo
sostanziale, a quest'ultimo criterio, perche' ha carattere di
universalita', riguardando l'intero territorio nazionale e non
frazioni dello stesso dove si manifestino speciali esigenze
perequative: cio' che esclude la possibilita' di ascrivere
l'intervento in esame all'art. 119, quinto comma, Cost.
Priva di pregio e' infine l'evocazione, ribadita dalla difesa
statale anche in chiusura sul complesso dei motivi di ricorso, della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di «profilassi
internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), atteso
che nel caso di specie, a differenza della fattispecie giudicata con
la sentenza n. 37 del 2021 di questa Corte, non vengono direttamente
in rilievo misure atte a contrastare, ovvero a prevenire, la
diffusione del contagio nell'emergenza pandemica; non ricorrono
quindi le condizioni per ascrivere l'intervento statale al suddetto
ambito di competenza, che altrimenti assumerebbe un carattere
impropriamente "onnivoro" delle attribuzioni regionali.
3.4.- In difetto della riconducibilita' a una materia di
competenza esclusiva statale o al quinto comma dell'art. 119 Cost.,
il solo titolo che permette l'istituzione di un fondo statale con
vincolo di destinazione si rinviene, come gia' detto, nella
«"chiamata in sussidiarieta'" da parte dello Stato, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost.» (sentenza n. 168 del 2008); il che
si verifica quando, con legge, le funzioni amministrative sono
attribuite, previa intesa, a livello centrale per esigenze di
carattere unitario.
Tale esigenza era plausibilmente riscontrabile nell'ipotesi qui
in esame, ma la disposizione impugnata avrebbe, allora, dovuto
«preved[ere] contestualmente il coinvolgimento degli enti
territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo»
(sentenza n. 74 del 2018).
Mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (cosiddetta Conferenza Stato-Regioni)
si sarebbero infatti contemperate le ragioni dell'esercizio unitario
con la garanzia dell'autonomia di spesa costituzionalmente
riconosciuta alle Regioni; la mancata previsione di tale
concertazione determina invece la violazione del principio di leale
collaborazione di cui all'evocato art. 120 Cost.
In conclusione, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito,
nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4.- E' poi impugnato il comma 16 dell'art. 6-bis del d.l. n. 137
del 2020, come convertito, secondo cui «[c]on decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 15», in base al quale «[a]l fine di sostenere,
nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture
destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede, ai
collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2021».
Nella specie, la violazione sarebbe integrata dal fatto che la
misura prevista dalla norma statale interverrebbe nella materia del
diritto allo studio universitario, appartenente all'ambito di
competenza legislativa regionale residuale o comunque a quella
concorrente dell'istruzione.
Come per il motivo di ricorso dianzi esaminato, la Regione
Campania non si duole della norma che dispone il contributo, ma
soltanto di quella che ne disciplina l'attuazione, nella parte in cui
non prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie
regionali, in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118,
119 e 120 Cost.
4.1.- Preliminarmente, non sono fondate le eccezioni di
inammissibilita' argomentate dall'Avvocatura con mero richiamo dei
profili, evidenziati anche per la precedente disposizione impugnata,
«relativi alla genericita' delle doglianze e al difetto di
ridondanza».
Le eccezioni risultano del tutto oscure, trattandosi di rilievi
privi di un concreto aggancio allo specifico motivo di ricorso, che
e' invece ampiamente strutturato e motivato.
4.2.- Nel merito, le questioni non sono fondate.
E' pur vero che l'impugnato comma 16 dell'art. 6-bis del citato
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, attiene, di per se',
all'ambito materiale del «diritto allo studio», di competenza
legislativa residuale (sentenza n. 87 del 2018).
Tali previsioni riguardano, tuttavia, una particolare categoria
di collegi universitari inserita all'interno del sistema integrato di
strumenti e servizi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», e
disciplinata direttamente dallo Stato.
La qualifica di collegio universitario di merito accreditato puo'
infatti essere ottenuta solo da istituzioni altamente qualificate,
gestite da soggetti che non perseguono fini di lucro, e all'esito di
un complesso percorso che dimostri, fra l'altro: «a) l'esclusiva
finalita' di gestione di collegi universitari; b) il prestigio
acquisito dal collegio in ambito culturale; c) la qualificazione
posseduta dal collegio in ambito formativo; d) la rilevanza
internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalita'
ma anche nelle attivita' che favoriscono la mobilita' internazionale
degli studenti iscritti» (art. 17, comma 3).
Il procedimento di accreditamento e' poi declinato da un decreto
ministeriale e tali collegi sono inoltre destinatari di finanziamenti
statali, anch'essi stabiliti con decreto ministeriale (art. 17, comma
6).
4.2.1.- In questi termini con il d.lgs. n. 68 del 2012 lo Stato
ha realizzato, al fine di garantirne un esercizio unitario, una
attrazione in sussidiarieta' delle funzioni relative non solo al
riconoscimento e all'accreditamento, ma anche al finanziamento dei
collegi universitari accreditati. Cio' che e' legittimamente avvenuto
poiche', anche su questi peculiari contenuti del d.lgs. n. 68 del
2012, e' a suo tempo (in data 15 marzo 2012) intervenuta l'intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, poiche' lo specifico contributo speciale riconosciuto
per l'esercizio 2021 dall'art. 6-bis, comma 15, del citato d.l. n.
137 del 2020, come convertito, ben puo' essere qualificato come una
mera attuazione di quanto gia' di competenza statale ai sensi del
d.lgs. n. 68 del 2012, nella specie non risulta leso il principio di
leale collaborazione.
Al riguardo e' significativo che con il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2021, n. 621 e' stato
ripartito tra i collegi universitari di merito accreditati sia lo
stanziamento ordinario nel bilancio dello Stato per il 2021, sia -
secondo i medesimi criteri - il contributo speciale di 3 milioni di
euro di cui al suddetto art. 6-bis, comma 15.
5.- Il successivo motivo di ricorso ha ad oggetto il comma 4
dell'art. 19-septies del d.l. n. 137 del 2020, come convertito.
Tale articolo, al comma 1, al fine di «favorire l'accesso a
prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri
urbani» (ossia «comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti»),
riconosce alle farmacie che vi operano «un contributo sotto forma di
credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo
massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario [...] delle
spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di
apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di
telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
salute 16 dicembre 2010 [...]».
Il comma 2 prevede, tra l'altro, che le suddette prestazioni di
telemedicina «possono essere erogate presso le farmacie», previo
«accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il
tetto massimo di prestazioni annuali» e, al comma successivo,
specifica la disciplina tributaria del suddetto credito d'imposta.
Il comma 4 dispone poi che «[c]on decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca
e all'effettuazione dei controlli».
Secondo la Regione ricorrente, quest'ultima norma violerebbe gli
artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la misura di
promozione dell'utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei
piccoli centri inciderebbe sulla competenza concorrente delle Regioni
in materia di «tutela della salute», senza che possa ritenersi
prevalente quella di competenza esclusiva statale nella materia del
«sistema tributario». Da qui, la necessita' di garantire, in ossequio
al principio di leale collaborazione, la partecipazione delle Regioni
nella determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione
delle disposizioni, invece stabiliti unilateralmente con decreto
ministeriale.
5.1.- La questione non e' fondata.
Sebbene la disciplina in esame sia caratterizzata da un indubbio
intreccio fra diversi ambiti materiali, non si versa nell'ipotesi in
cui la concorrenza di competenze determina «un nodo inestricabile»
(sentenza n. 21 del 2016): il nucleo essenziale della normativa
considerata, infatti, e' chiaramente riconducibile in via prevalente
alla competenza statale in materia di sistema tributario.
Infatti, il comma 1 del richiamato art. 19-septies riconosce il
contributo «sotto forma di credito d'imposta» e il successivo comma 3
ne disciplina coerentemente l'utilizzo. In particolare e' previsto
che esso sia fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni),
aggiungendo poi che lo stesso non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Allo scopo di favorire l'acquisizione di alcuni dispositivi (come
quelli rivolti a consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi
con modalita' di telecardiologia), idonei a rendere accessibile la
telemedicina per prestazioni di prima istanza in territori spesso
sprovvisti di presidi medici piu' attrezzati, il legislatore statale
ha quindi fatto ricorso, con riguardo alle farmacie dei piccoli
centri urbani, a una agevolazione tributaria, propriamente tale e
dettata da motivi extrafiscali (sentenza n. 120 del 2020), e non alla
distribuzione, in forma di incentivo, di trasferimenti monetari.
In questi termini, appoggiandosi alla specifica legislazione
statale di riferimento, ha utilizzato uno strumento funzionale ad
agevolare l'acquisto e il noleggio delle suddette apparecchiature
attraverso risorse proprie - che rimangono fin dall'inizio nella
disponibilita' del contribuente grazie alla riduzione del debito
fiscale o contributivo (tale e' l'effetto del meccanismo statale di
compensazione del credito di imposta) -, piuttosto che con quelle
trasferite.
Ma cosi' muovendosi il legislatore ha fatto ruotare la struttura
dell'intervento sul piano afferente alla competenza esclusiva statale
sul sistema tributario e non a quello piu' normalmente utilizzato
dalle Regioni quando intendono riconoscere incentivi economici nelle
materie di loro competenza, cioe' quello della «erogazione di
contributi finanziari a soggetti privati» (sentenza n. 423 del 2004);
la possibilita' di agire sul piano fiscale e' infatti ad esse
riconosciuta, con riguardo ai tributi regionali propri derivati, solo
nei limiti consentiti dall'ordinamento statale.
5.2.- Per quanto la norma in esame si inserisca nell'ambito del
piu' generale e attuale tema dei servizi di telemedicina erogabili,
anche tramite le farmacie, da parte del Servizio sanitario nazionale,
nella fattispecie in esame e' quindi ravvisabile la prevalenza
dell'ambito materiale della competenza legislativa esclusiva statale
relativa al sistema tributario, l'unica che in questo caso ha
consentito di riconoscere un'ampia possibilita' di compensazione (che
include persino i contributi previdenziali) di entrate gia' spettanti
a soggetti impositori pubblici e di regolarne i relativi criteri.
Cio' del resto risulta confermato anche dal contenuto del
decreto, adottato il 30 ottobre 2021, emanato in base all'impugnato
comma 4 dell'art. 19-septies, che e' incentrato pressoche' unicamente
sulla natura tributaria del contributo.
D'altro canto, al fine di ottenere il credito di imposta non e'
condizione necessaria il previo accordo con l'azienda sanitaria di
riferimento, che invece rileva al fine dell'erogazione delle
prestazioni di telemedicina, poiche' l'azienda sanitaria «definisce
il tetto massimo di prestazioni annuali», che sono fornite «nei
limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le
tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero
l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale» (come dispone il comma 2 del richiamato art.
19-septies).
Si tratta quindi di una modalita' di coinvolgimento delle Regioni
non invasiva e sostanzialmente analoga a quella gia' concordata in
data 17 ottobre 2019 in Conferenza Stato-Regioni ai fini della
sperimentazione dei servizi di telemedicina erogabili dalle farmacie,
ai sensi dell'art. 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
5.3.- Da tutto cio' consegue che non e' costituzionalmente
necessario il coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle
modalita' di attuazione del contributo in esame e che non risulta
pertanto violato il principio di leale collaborazione.
6.- L'ultimo motivo d'impugnazione ha ad oggetto il comma 2
dell'art. 19-octies del citato d.l. n. 137 del 2020, come convertito.
Il comma 1 del suddetto articolo prevede che, «[p]er consentire
il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle
relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi
della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla
prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano
i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation
Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono
riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente articolo».
La disposizione impugnata stabilisce poi: «[c]on decreto del
Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche
con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate
ai sensi del presente articolo. [...]».
Le doglianze anche in questo caso sono unicamente rivolte a
ottenere una sentenza additiva che imponga l'intesa, in quanto si
appuntano solo sul meccanismo di riparto, ritenuto in contrasto con
gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. perche' non avrebbe
garantito, in violazione del principio di leale collaborazione, la
necessaria partecipazione delle Regioni nell'individuazione delle
modalita' con le quali dare attuazione all'autorizzazione di spesa.
6.1.- La questione e' fondata.
Le previsioni dell'art. 19-octies del d.l. n. 137 del 2020, come
convertito, afferiscono, infatti, alla materia di competenza
legislativa concorrente «tutela della salute». Come dichiara il comma
1 della citata disposizione, l'obiettivo dell'intervento statale e'
di «consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di
cura e delle relative procedure», mediante il potenziamento di
strumenti operativi, i test di Next-Generation Sequencing.
6.2.- Va precisato che questi ultimi sono gia' impiegati,
specialmente in ambito oncologico, nell'organizzazione del Servizio
sanitario nazionale e non e' condivisibile la tesi della difesa
statale, volta a negare la necessita' del coinvolgimento regionale
sull'assunto della piena riconducibilita' della suddetta
autorizzazione di spesa alla competenza esclusiva statale, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in materia dei
livelli essenziali di assistenza (LEA).
Per un verso, infatti, la disposizione censurata non pare rivolta
propriamente a definire un nuovo livello essenziale, quanto piuttosto
a rafforzare una modalita' diagnostica (che pero' non e' l'unica) di
realizzazione di quei test genetici mediante sequenziamento
molecolare garantiti, ma in via generale, come LEA erogabili in
relazione a determinate patologie.
Per altro verso, e dirimente, la prospettazione dell'Avvocatura
non considera che la determinazione dei LEA rientra si' nell'ambito
della competenza esclusiva statale, ma «la sua proiezione in termini
di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui
la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata
alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della
doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla
collettivita'» (sentenza n. 169 del 2017).
In altre parole, il riparto delle disponibilita' finanziarie
necessarie per assicurare la garanzia dei LEA non puo' prescindere
dal coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete la
programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari sul
territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni: e' solo
attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune che il
modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione puo' dunque
svilupparsi, «in una prospettiva generativa» (sentenza n. 168 del
2021), verso la migliore tutela del diritto alla salute.
6.3.- La spesa autorizzata dal comma 1 dell'art. 19-octies e'
quindi inquadrabile come un incremento delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale; ne consegue che la
norma impugnata, rimettendone esclusivamente al decreto ministeriale
le modalita' di attuazione, ha violato il principio di leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost., nonche' gli altri parametri
evocati dalla ricorrente, che tutelano le competenze regionali nella
materia in esame.
Per le considerazioni svolte, va dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2, del d.l. n. 137 del
2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre
2020, n. 176, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del
Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19-octies,
comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in
cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come
convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16, del d.l. n. 137 del 2020,
come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e
quarto comma, 118, 119, nonche' al principio di leale collaborazione
di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso
indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4, del d.l. n. 137 del
2020, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, 118, 119, nonche' al principio di leale collaborazione di cui
all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA