N. 43 SENTENZA 12 gennaio - 24 febbraio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Contratto, atto e negozio giuridico  -  Tutela  degli  acquirenti  di
  immobili da costruire -  Diritto  di  prelazione  -  Beneficiari  -
  Acquirenti precedenti alla richiesta, da parte del costruttore, del
  permesso di costruire (c.d. acquirenti sulla carta) - Esclusione  -
  Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Decreto legislativo 20 giugno 2005,  n.  122,  artt.  1,  comma  1,
  lettera d), e 9, comma 1; legge 2 agosto 2004, n. 210, art. 1. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.9 del 2-3-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
1, lettera d), e 9 del decreto legislativo 20  giugno  2005,  n.  122
(Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n.  210)
e dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega  al
Governo per la tutela dei diritti patrimoniali  degli  acquirenti  di
immobili da costruire), promosso dal Tribunale ordinario  di  Verona,
seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra la S. C. A. srl
e altri e la F. C. societa' cooperativa edilizia, con ordinanza del 2
ottobre 2020, iscritta  al  n.  24  del  registro  ordinanze  2021  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 12 gennaio  2022  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 2 ottobre  2020,  iscritta  al  n.  24  del
registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario  di  Verona,  seconda
sezione  civile,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
comma 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.
122 (Disposizioni  per  la  tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma  della  legge  2  agosto
2004, n. 210), nonche' dell'art. 1 della legge 2 agosto 2004, n.  210
(Delega al Governo per  la  tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
acquirenti di immobili da costruire). 
    2.- In punto di fatto, il giudice  rimettente  riferisce  che  la
societa' cooperativa edilizia F. C.  era  risultata  assegnataria  di
un'unita' minima di intervento (UMI) di un'area di edilizia economica
popolare (area Peep), sulla quale aveva costruito ventisei alloggi. 
    2.1.- L'ordinanza di rimessione riporta  che  molti  appartamenti
erano  stati  oggetto  di  contratti  denominati   "prenotazione   di
alloggio", «in forza dei quali la Cooperativa si  [era]  impegnata  a
trasferire ai soci prenotatari il diritto  di  proprieta'  dietro  il
pagamento del corrispettivo, in parte gia' versato al  momento  della
sottoscrizione  della  prenotazione  dell'alloggio  ed  in  parte  da
corrispondere  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di
vendita». 
    Il giudice a quo espone che la societa' cooperativa, in  data  14
aprile 2010, presentava richiesta di permesso a costruire e  che,  di
seguito, ottenuto il titolo abilitativo (il 7 febbraio 2011) e poi il
certificato di agibilita', nel luglio 2013 assegnava provvisoriamente
e  consegnava  ai  soci  prenotatari  i   rispettivi   alloggi.   Non
provvedeva, invece, all'assegnazione definitiva degli immobili  e  al
trasferimento della proprieta'. 
    2.2.-  Il  rimettente  prosegue  nella  narrazione   dei   fatti,
riferendo che, con atto trascritto in data 20 ottobre 2017,  l'intero
complesso edilizio veniva pignorato e che, nel corso del procedimento
esecutivo, il professionista  delegato  constatava  l'occupazione  di
alcuni lotti  da  parte  dei  soci  prenotatari.  I  detentori  degli
immobili depositavano, in particolare, istanze volte  a  ottenere  il
riconoscimento del diritto di prelazione di cui all'art. 9, comma  1,
del d.lgs. n. 122 del 2005 e il professionista delegato  chiedeva  al
giudice dell'esecuzione  di  pronunciarsi  sulla  spettanza  di  tale
diritto e sulle modalita' del suo esercizio. 
    2.3.- Il Tribunale rimettente espone che, con decreto pronunciato
ai sensi dell'art. 591-ter del codice di procedura civile, il giudice
dell'esecuzione disponeva la vendita degli immobili con  indicazione,
nell'avviso di vendita, dell'esistenza di un diritto di prelazione  a
favore dei soli assegnatari degli alloggi, i cui atti di prenotazione
risultassero conclusi dopo la richiesta  di  permesso  di  costruire.
Tale provvedimento formava oggetto di reclamo da  parte  di  diciotto
soci, i cui contratti di prenotazione erano stati stipulati  in  data
antecedente  alla  presentazione  della  richiesta  di  permesso   di
costruire  da  parte   della   societa'   cooperativa.   Il   giudice
dell'esecuzione,  disposta  la  riunione  di  tutti  i  reclami,   li
rigettava, ritenendo che il diritto di prelazione, di cui all'art. 9,
comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, spettasse solo  a  favore  degli
acquirenti di immobili  da  costruire  rientranti  nella  definizione
dell'art. 1, comma 1, lettera d) del medesimo decreto  legislativo  e
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 2004. 
    2.4.- Il rimettente riporta,  inoltre,  che,  avverso  la  citata
ordinanza di rigetto, proponevano reclamo ex art. 669-terdecies  cod.
proc. civ. quasi tutti i soci che si erano gia'  opposti  al  decreto
del giudice dell'esecuzione, i quali prospettavano un'interpretazione
estensiva dell'art. 9 del d.lgs. n. 122 del 2005,  tale  da  «rendere
possibile il riconoscimento del diritto di prelazione  a  prescindere
dall'anteriorita' della stipula del contratto rispetto alla richiesta
del titolo abilitativo». 
    3.- Nel decidere  su  quest'ultimo  reclamo,  il  giudice  a  quo
solleva l'odierna questione di legittimita' costituzionale, ritenendo
di non poter condividere  l'interpretazione  estensiva  proposta  dai
reclamanti e di dover, invece, accogliere gli argomenti  esposti  dal
giudice dell'esecuzione. 
    Sottolinea, in particolare, il ruolo centrale  delle  definizioni
di cui all'art. 1 del decreto legislativo che «hanno la  funzione  di
perimetrare  l'ambito  di  applicazione  della  tutela  prevista  dal
legislatore alle fattispecie in esse riportate» e che sono un «chiaro
indice della volonta' di applicare le definizioni a ogni  fattispecie
normativa e non soltanto a quelle che  esplicitamente  richiamano  al
loro interno le parole oggetto di definizione». 
    Rileva  poi  che  il  censurato  art.  9,  comma   1,   considera
destinatario della  tutela  l'acquirente,  che  l'art.  1,  comma  1,
lettera a), definisce come la «persona  fisica  che  sia  promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che  abbia
stipulato ogni altro contratto [avente  a  oggetto]  un  immobile  da
costruire,  ovvero  colui  il  quale,  ancorche'  non  socio  di  una
cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con  la  cooperativa
medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della
titolarita' di un diritto reale di godimento su  di  un  immobile  da
costruire». 
    Aggiunge, inoltre, che la necessita' di leggere l'art.  9,  comma
1, in combinato disposto con l'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  del
d.lgs. n. 122  del  2005  emerge  dallo  stesso  art.  9,  «il  quale
espressamente disciplina il concorso tra l'esercizio del  diritto  di
prelazione  del   promittente   acquirente   e   l'escussione   della
fideiussione in relazione agli acconti pagati al costruttore». 
    Infine, considera decisivo, al fine di  escludere  che  l'art.  9
possa avere «un ambito applicativo eccentrico rispetto al testo della
legge in cui e' inserito»,  che  la  legge  n.  210  del  2004  abbia
limitato  la  delega  al  Governo  alla  tutela  dei   soli   diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili,  per  i  quali  sia  stato
richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare  o
la cui costruzione non risulti ultimata. 
    4.- Esclusa l'interpretazione estensiva della norma censurata, il
rimettente  ritiene  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
rilevante, poiche' dalla  sua  decisione  dipenderebbe  il  possibile
accoglimento dei reclami proposti, con l'eventuale riconoscimento, in
favore dei reclamanti, del diritto di prelazione di cui  all'art.  9,
comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005. 
    5.- Tanto premesso, e passando ad argomentare  la  non  manifesta
infondatezza, il giudice a quo ravvisa la medesima esigenza di tutela
dell'acquirente, che risponda ai requisiti  richiesti  dal  combinato
disposto degli artt. 1, comma 1, lettera d), e 9, comma 1, del d.lgs.
n. 122 del 2005, rispetto a chi si trovi  nelle  medesime  condizioni
ivi descritte, fatta salva la mera circostanza di  aver  concluso  il
contratto prima che il costruttore presentasse la  richiesta  per  il
titolo edilizio abilitativo. «Si  tratta  di  rilievo  -  osserva  il
rimettente - che porta a revocare in dubbio la rispondenza ai dettami
costituzionali, ed in particolare al principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1, comma 1, lett. d), e 9
del D.lgs. n. 122/2005, nonche' dell'art. 1 della l. n. 210/2004». 
    5.1.-  In  particolare,  il  giudice  a  quo  sottolinea  che  la
fattispecie delineata dall'art. 9, comma 1, del  d.lgs.  n.  122  del
2005 presuppone l'avvenuta consegna dell'immobile  e  che  l'alloggio
sia stato adibito ad abitazione principale propria, del coniuge o  di
un proprio  parente  di  primo  grado.  Cio'  attesterebbe  come  «la
concretezza  dell'operazione  immobiliare  a  suo  tempo  progettata,
l'affidamento riposto dall'acquirente nel buon  esito  del  programma
negoziale, e quindi nel trasferimento in suo favore della  proprieta'
del bene [e] le esigenze di tutela del  medesimo  acquirente  [siano]
presenti in massimo grado», tanto piu'  che  risultano  pagati  molti
acconti e che il progetto sarebbe compiuto in un  contesto  di  piena
regolarita' sotto il profilo urbanistico. 
    Tali ragioni differenzierebbero in maniera radicale l'assetto  di
interessi, sotteso all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 122  del  2005,
rispetto a quello implicato nella disciplina dell'art. 2 del medesimo
decreto legislativo,  oggetto  di  una  sentenza  di  non  fondatezza
pronunciata da questa Corte  (sentenza  n.  32  del  2018).  In  tale
ipotesi,  e'  stata  reputata   non   irragionevole   la   previsione
dell'obbligo in capo al costruttore di procurare  il  rilascio  e  di
consegnare all'acquirente  una  fideiussione  a  beneficio  del  solo
acquirente che abbia stipulato l'atto dopo che la  controparte  aveva
almeno presentato la richiesta di permesso di costruire. Questa Corte
ha,  infatti,  ritenuto  che  «il   solo   avvio   del   procedimento
amministrativo [darebbe] concretezza all'iniziativa edificatoria  del
promittente alienante [il che aggiungerebbe] una qualitas  alla  cosa
futura promessa in vendita, [che] costituisce di per se'  un  fattore
rassicurante  ed  un  indiretto   incentivo   all'acquisto   per   il
promittente acquirente, persona fisica, radicando in quest'ultimo  un
affidamento maggiore  nella  determinazione  di  assentire  l'impegno
contrattuale di acquisto dell'immobile  da  costruire  assumendone  i
relativi oneri economici». 
    5.2.- Da  ultimo  il  rimettente,  nel  rilevare  che  la  tutela
accordata dall'art. 9, comma 1, vale a dire il diritto di  prelazione
in ipotesi di vendita all'incanto, non richiede di essere  apprestata
al momento della stipula del contratto, ne' comporta oneri  a  carico
del  costruttore,  conclude  che  «non  appare  pertanto  ragionevole
ancorarne il riconoscimento  alla  situazione  esistente  al  momento
della stipula del contratto piuttosto che a quello dell'esercizio del
diritto, ovvero a quello della consegna del bene, si' da correlare  a
tale momento la verifica della sua necessaria  regolarita'  sotto  il
profilo urbanistico». 
    6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate. 
    Secondo l'Avvocatura,  le  due  fattispecie  che  l'ordinanza  di
rimessione chiede di equiparare sarebbero tra di loro  differenti  e,
dunque, risulterebbe  «assolutamente  ragionevole  la  diversita'  di
disciplina oggetto della censura in esame». 
    Il dato caratterizzante la fattispecie dell'immobile da costruire
sarebbe  costituito  dalla  sua  collocazione   all'interno   di   un
procedimento amministrativo di rilascio  del  permesso  a  costruire.
Solo  il  promissario  acquirente  da  chi  abbia  almeno  presentato
richiesta di permesso di costruire  avrebbe  maturato  uno  specifico
grado di meritevolezza dell'affidamento a fronte dell'assunzione  del
vincolo contrattuale, «affidamento che e'  stato  ritenuto  degno  di
maggior tutela» dal legislatore,  poiche'  al  momento  dell'acquisto
c'era una maggiore possibilita' di  soddisfacimento  degli  interessi
dell'acquirente a conseguire una determinata abitazione. 
    L'Avvocatura, inoltre,  rileva  che  la  prelazione  sarebbe  uno
strumento di tutela «che nasce  con  il  rapporto  negoziale  che  si
instaura con il preliminare e che lo  accompagna  per  tutto  il  suo
svolgimento». Viceversa, le circostanze successive - ossia che l'iter
amministrativo sia stato avviato e che l'immobile sia stato costruito
- sarebbero mere «evenienze fattuali» del tutto irrilevanti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 2 ottobre  2020,  iscritta  al  n.  24  del
registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario  di  Verona,  seconda
sezione  civile,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
comma 1, lettera d), e 9 del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.
122 (Disposizioni  per  la  tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma  della  legge  2  agosto
2004, n. 210), nonche' dell'art. 1 della legge 2 agosto 2004, n.  210
(Delega al Governo per  la  tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
acquirenti di immobili da costruire). 
    2.- Il giudice rimettente riferisce che la  societa'  cooperativa
F. C. aveva stipulato con alcuni soci contratti  di  prenotazione  di
alloggio, «in forza dei quali la Cooperativa  si  [era]  impegnata  a
trasferire ai soci prenotatari il diritto  di  proprieta'  dietro  il
pagamento del corrispettivo, in parte gia' versato al  momento  della
sottoscrizione  della  prenotazione  dell'alloggio  ed  in  parte  da
corrispondere  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di
vendita», di immobili che la societa' si era obbligata a costruire su
un'area di edilizia economica popolare. 
    Nel  provvedimento  introduttivo  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale, il giudice riporta  che  la  societa',  formulata  la
richiesta  di  permesso  a  costruire  e  poi  ottenuti   il   titolo
abilitativo e il certificato di agibilita', nel luglio 2013 assegnava
provvisoriamente  e  consegnava  ai  soci  prenotatari  i  rispettivi
alloggi, senza provvedere ancora  all'assegnazione  definitiva  degli
immobili, ne' al trasferimento della proprieta'. 
    Il rimettente inoltre espone che, con atto trascritto in data  20
ottobre 2017, l'intero complesso  edilizio  veniva  pignorato  e  nel
corso del procedimento esecutivo il professionista delegato  rilevava
che diciotto lotti risultavano occupati dai  soci  prenotatari  degli
alloggi, i quali avevano depositato istanze dirette al riconoscimento
del diritto di prelazione di cui all'art. 9, comma 1, del  d.lgs.  n.
122 del 2005.  Chiedeva,  pertanto,  al  giudice  dell'esecuzione  di
pronunciarsi sulla spettanza di tale diritto e  sulle  modalita'  del
suo esercizio. Sia la decisione assunta dal  giudice  dell'esecuzione
con decreto pronunciato ex  art.  591-ter  del  codice  di  procedura
civile, sia la successiva ordinanza emanata dal  medesimo  giudice  a
seguito di reclamo  rigettavano  l'istanza  sul  presupposto  che  il
diritto di prelazione spettasse, ai sensi dell'art. 9 sopra citato, a
favore dei soli soggetti acquirenti di immobili  da  costruire,  come
definiti dall'art. 1, comma  1,  lettera  d),  del  medesimo  decreto
legislativo e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 2004. 
    Il rimettente espone che, avverso tale  ultimo  provvedimento  di
rigetto, proponevano reclamo ex art. 669-terdecies  cod.  proc.  civ.
quasi tutti i soci che si erano gia' opposti al decreto  del  giudice
dell'esecuzione, prospettando un'interpretazione estensiva  dell'art.
9 del d.lgs. n.  122  del  2005,  tale  da  ricomprendere  anche  gli
acquirenti di immobili per i quali,  al  momento  dell'acquisto,  non
fosse stato ancora richiesto il permesso di costruire. 
    3.- Nel decidere su tale ultimo reclamo,  il  giudice  rimettente
esclude l'interpretazione estensiva proposta dai reclamanti e solleva
l'odierna questione di legittimita' costituzionale. 
    3.1.- In punto di rilevanza, ritiene che  dalla  decisione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dipendano  il  possibile
accoglimento dei reclami proposti e il conseguente riconoscimento, in
favore dei reclamanti, del diritto di prelazione di cui  all'art.  9,
comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005. 
    3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il  giudice  a  quo
ravvisa la medesima esigenza di tutela dell'acquirente, che  risponde
ai requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1,
lettera d), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, rispetto a  chi
si trovi nelle medesime condizioni ivi descritte, fatta salva la mera
circostanza di aver concluso il contratto di acquisto  prima  che  il
costruttore  presentasse  la  richiesta  per   il   titolo   edilizio
abilitativo. «Si tratta di rilievo -  osserva  il  rimettente  -  che
porta a revocare in dubbio la rispondenza ai dettami  costituzionali,
ed in particolare al principio di  uguaglianza  sancito  dall'art.  3
della Costituzione, degli artt. 1, comma 1, lett. d), e 9 del  D.lgs.
n. 122/2005, nonche' dell'art. 1 della l. n. 210/2004». 
    Sempre a sostegno della non manifesta infondatezza, il giudice  a
quo sottolinea inoltre che, nel contesto dell'art. 9, «la concretezza
dell'operazione immobiliare a  suo  tempo  progettata,  l'affidamento
riposto dall'acquirente nel buon esito  del  programma  negoziale,  e
quindi nel trasferimento in suo favore della proprieta' del bene,  le
esigenze di tutela del medesimo acquirente, sono presenti in  massimo
grado», poiche' non  solo  sono  stati  pagati  molti  acconti  e  il
progetto e' stato portato ad  attuazione  in  un  contesto  di  piena
regolarita' sotto il profilo urbanistico, ma soprattutto i soci hanno
adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge  o  di  parente
entro il primo grado. 
    Pertanto, il  rimettente  ritiene  che  «non  appare  ragionevole
ancorarne il riconoscimento  alla  situazione  esistente  al  momento
della stipula del contratto piuttosto che a quello dell'esercizio del
diritto, ovvero a quello della consegna del bene, si' da correlare  a
tale momento la verifica della sua necessaria  regolarita'  sotto  il
profilo urbanistico». 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. 
    Secondo la difesa erariale, le due fattispecie che l'ordinanza di
rimessione chiede di equiparare sarebbero  tra  di  loro  differenti,
«con  la  conseguenza  che  [sarebbe]  assolutamente  ragionevole  la
diversita' di disciplina oggetto della censura in esame». 
    In particolare, l'Avvocatura rimarca che  la  prelazione  e'  uno
strumento di tutela «che nasce  con  il  rapporto  negoziale  che  si
instaura con il preliminare e che lo  accompagna  per  tutto  il  suo
svolgimento». Pertanto, ai fini dell'affidamento, non si potrebbe far
riferimento al buon esito dell'iniziativa  imprenditoriale,  ma  solo
alla situazione esistente al momento della stipula del contratto. 
    5.- Al fine di procedere all'esame nel merito della questione  di
legittimita' costituzionale sollevata, e'  opportuno  premettere  una
rapida disamina del quadro normativo di riferimento. 
    5.1.- Il d.lgs. n. 122 del 2005, attuativo della legge delega  n.
210 del 2004, ha inteso potenziare, rispetto al normale apparato  dei
rimedi civilistici, la tutela di persone fisiche che, nel destinare i
propri risparmi all'acquisto di un'abitazione, si espongono a rischi,
particolarmente elevati, connessi a operazioni  economiche  aventi  a
oggetto immobili «ancora  da  edificare  o  la  cui  costruzione  non
risulti  essere  stata  ultimata  versando  in  stadio  tale  da  non
consentire il rilascio del certificato di agibilita'». 
    Il  quadro  dei  rimedi  offerti  scandisce  differenti   momenti
dell'articolata vicenda. 
    Alcune tutele sono correlate alla stipula del contratto a effetti
obbligatori o reali  differiti  (artt.  2,  3  e  6);  altre  operano
all'atto del trasferimento della proprieta' (art. 4) o in  vista  del
contratto  a  effetti  traslativi  (artt.  7  e  8);   altre   ancora
scaturiscono  ex  lege  al  verificarsi  di  particolari  circostanze
successive all'originario atto di acquisto (artt. 9, 10, 12). 
    Tale  apparato  di  tutele,  nel  suo   complesso,   e'   rivolto
all'obiettivo di proteggere il risparmio, in attuazione dell'art.  47
Cost. Alcune norme, tuttavia, quali gli artt. 9 e 10  del  d.lgs.  n.
122 del 2005, perseguono anche la primaria esigenza di  difendere  il
diritto inviolabile all'abitazione (art. 2 Cost.). 
    5.2.- Deve, di seguito, ulteriormente precisarsi che tanto l'art.
1, comma 1, della legge delega n.  210  del  2004,  quanto  la  norma
definitoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 122
del 2005 riferiscono la  nozione  di  immobile  da  costruire  -  che
delimita sul piano oggettivo l'ambito delle tutele - a  immobili  che
si connotano non solo in quanto siano da edificare o perche' la  loro
costruzione non sia stata ancora ultimata, ma anche perche' sia stato
«richiesto il permesso di costruire». 
    5.3.- In  relazione  a  quest'ultimo  profilo  di  qualificazione
giuridica della res, che  esclude  dalla  disciplina  gli  acquirenti
cosiddetti "su carta", questa Corte, con la sentenza n. 32 del  2018,
ha ritenuto  non  irragionevole  tale  delimitazione  del  raggio  di
tutela, avendo riguardo alla specifica  ratio  delle  norme  relative
all'obbligo del costruttore di prestare fideiussione in  concomitanza
con la stipula del contratto di  acquisto  a  effetti  obbligatori  o
reali differiti. 
    In particolare, il richiamato  obbligo  -  correlato  al  rimedio
della nullita' di protezione,  posta  a  difesa  dell'acquirente,  in
quanto contraente debole - copre il duplice rischio della  crisi  del
costruttore (nei termini specificati dall'art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 122 del 2005) o che questi non rilasci, all'atto del trasferimento
della proprieta', la polizza assicurativa di cui al  successivo  art.
4, nel qual caso la fideiussione garantisce la restituzione di  tutte
le somme  e  i  corrispettivi  versati  al  costruttore  in  anticipo
rispetto al prodursi dell'efficacia traslativa. 
    Ebbene, nel dichiarare non fondata la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del  d.lgs.  n.  122
del 2005, in ragione della  mancata  estensione  della  tutela  anche
all'acquirente "su carta", questa Corte ha ritenuto che «la normativa
censurata  persegu[a]  la  finalita'  di  approntare   una   garanzia
specifica dell'affidamento, meritevole di  tutela,  che  l'acquirente
ripone  nell'effettiva  realizzazione  (o  completamento,   se   gia'
iniziata)  della  costruzione  dell'immobile  oggetto  del  contratto
preliminare di compravendita; affidamento indotto  dalla  circostanza
dell'intervenuto rilascio del permesso di costruire  o  almeno  della
gia' presentata richiesta per il suo ottenimento». Di conseguenza, ha
rilevato che «il solo avvio del procedimento amministrativo  mediante
la richiesta di permesso  di  costruire  aggiunge  [...]  concretezza
all'iniziativa  edificatoria   del   promittente   alienante   [...],
radicando   [nell'acquirente]   un   affidamento    maggiore    nella
determinazione  di  assentire  l'impegno  contrattuale  di   acquisto
dell'immobile da costruire assumendone i relativi oneri economici». 
    In   definitiva,   con   riferimento   alla   tutela   costituita
dall'obbligo del costruttore di prestare fideiussione, questa  Corte,
a  latere  della  primaria  funzione  di  protezione  del   risparmio
dell'acquirente, ha ravvisato anche la ratio di favorire  affidamenti
gia' consolidati, in quanto collocati in un percorso di legalita'. 
    5.4.- Giunge ora nuovamente all'esame di questa Corte  il  dubbio
di legittimita' costituzionale relativo al carattere  discriminatorio
dell'esclusione  degli  acquirenti  "su  carta"  dal   raggio   della
disciplina, ma questa volta - diversamente dalla questione  esaminata
con la sentenza n. 32 del 2018 - la censura  riguarda  la  differente
tutela offerta dall'art. 9 del d.lgs. n. 122 del 2005. 
    Tale  disposizione  introduce,  in  particolare,  un  diritto  di
prelazione,  da  far  valere  nell'ambito   della   vendita   forzata
dell'immobile, conseguente alla situazione di crisi del  costruttore,
diritto che sorge ex lege al verificarsi dei seguenti presupposti. 
    In primo luogo, l'immobile deve essere stato consegnato, a titolo
di possesso o di detenzione, in base alle differenti  circostanze  in
cui opera la traditio. 
    In  secondo  luogo,  l'immobile   deve   essere   stato   adibito
dall'acquirente  (o  dal  promissario   acquirente)   ad   abitazione
principale per se', per il coniuge o per un proprio parente in  primo
grado. 
    Infine, secondo la ricostruzione del rimettente,  il  diritto  di
prelazione puo' essere  fatto  valere  solo  da  coloro  che  abbiano
acquistato un immobile da  costruire,  rientrante  nella  definizione
dell'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n.  122  del  2005,  con
l'esclusione,  dunque,  di  coloro  che,  pur  avendo  acquistato  un
immobile non ancora  edificato  o  la  cui  costruzione  non  risulti
ultimata, avevano nondimeno  stipulato  il  contratto  prima  che  il
costruttore presentasse la richiesta di permesso di costruire. 
    Fra le motivazioni addotte dal giudice a  quo  nel  sostenere  la
richiamata interpretazione e, dunque, nel ritenere che la definizione
dell'art. 1, comma  1,  lettera  d),  del  d.lgs.  n.  122  del  2005
delimiti, sul  piano  oggettivo,  tutte  le  tutele  predisposte  dal
legislatore delegato nel  medesimo  provvedimento,  risulta  decisivo
l'argomento fondato sul riferimento alla legge di delega. La legge n.
210 del 2004, infatti, all'art. 1, comma 1, dispone testualmente  che
la delega al  Governo  a  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
riguarda  «norme  per  la  tutela  dei  diritti  patrimoniali   degli
acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di
costruire e che siano ancora da edificare o la  cui  costruzione  non
risulti essere ultimata versando in stadio  tale  da  non  consentire
ancora il rilascio del certificato di agibilita'». 
    La citata disposizione e', dunque, esplicita nel delimitare,  con
un contenuto poi refluito nella norma definitoria di cui all'art.  1,
comma 1, lettera d), del d.lgs. n.  122  del  2005,  l'intero  raggio
della «tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di  immobili»
da costruire, il che esclude la possibilita' di interpretare le norme
del decreto legislativo al di fuori dei  presupposti  indicati  nella
delega. 
    La ricostruzione ermeneutica del  rimettente  trova,  del  resto,
conferma nella giurisprudenza di legittimita', secondo la quale «[i]l
perimetro di applicazione della nuova disciplina di tutela introdotta
dal D.lgs. n. 122/2005 si trova  delineato  nell'art.  1»  (Corte  di
cassazione, sezione seconda civile, sentenza 10 marzo 2011, n.  5749,
nello stesso senso  Corte  di  cassazione,  sezione  seconda  civile,
sentenza 1° dicembre 2016, n. 24535). 
    6.- Tanto premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale
del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge n. 120 del
2004, 1, comma 1, lettera d), e 9, comma 1, del  d.lgs.  n.  122  del
2005 e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost. 
    Deve,  in  particolare,  accogliersi  la  censura  relativa  alla
irragionevole disparita' di trattamento fra  coloro  che  si  trovano
nelle condizioni richieste dal  combinato  disposto  degli  artt.  1,
comma 1, lettera d), e 9, comma 1, del  d.lgs.  n.  122  del  2005  e
coloro che parimenti possiedono i  requisiti  previsti  dalle  citate
norme, fuorche' per la circostanza di aver concluso il  contratto  di
acquisto dell'immobile a efficacia  obbligatoria  o  reale  differita
prima che il costruttore avesse presentato la richiesta  di  permesso
di costruire. 
    6.1.- Si deve, in proposito, premettere che la giurisprudenza  di
questa Corte ha chiarito, in termini generali, che se  «il  principio
di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtu' del quale a
situazioni  eguali  deve  corrispondere  l'identica   disciplina   e,
all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni
differenti,  cio'  equivale  a  postulare  che  la   disamina   della
conformita' di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un
modello  dinamico,  incentrandosi  sul  "perche'"   una   determinata
disciplina    operi,    all'interno    del    tessuto     egualitario
dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e  quindi  trarne  le
debite conclusioni in punto di corretto  uso  del  potere  normativo»
(sentenza n. 89 del 1996; di seguito, sentenze n. 276 del 2020  e  n.
241 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2000). 
    6.2.- Alla luce della giurisprudenza citata,  occorre,  pertanto,
indagare la ratio dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005  e
l'assetto degli interessi in cui si colloca il diritto di prelazione,
onde comparare le due categorie di acquirenti  poste  a  confronto  e
verificare   se   la   diversita'   di   trattamento    palesi    una
irragionevolezza, in contrasto con il principio di uguaglianza. 
    La norma in esame non appresta, invero, protezione a chi nutra un
mero affidamento nella realizzazione  dell'immobile,  come  nel  caso
della tutela offerta dall'obbligo  del  costruttore  di  prestare  la
fideiussione, rispetto al quale la citata sentenza n. 32 del 2018  ha
ritenuto  non  irragionevole   l'esclusione   dalla   disciplina   di
affidamenti meno consolidati e, pertanto, meno meritevoli di tutela. 
    Al contrario, il diritto di prelazione sorge ex lege sul  duplice
presupposto che l'immobile sia stato realizzato e che l'alloggio  sia
stato  destinato,  dopo  la  consegna,   ad   abitazione   principale
dell'acquirente o del coniuge o di un parente in primo grado. 
    Il  diritto  di  prelazione,  attraverso  la  pretesa  a   essere
preferiti a parita' di condizioni nella  vendita  forzata,  persegue,
dunque, la finalita' di preservare un interesse giuridico attuale, il
diritto inviolabile all'abitazione, che scaturisce,  sul  presupposto
dell'avvenuta consegna dell'immobile all'acquirente o al  promissario
acquirente, dalla destinazione dell'alloggio a soddisfare un  bisogno
esistenziale primario della persona e della sua famiglia. 
    E invero, questa Corte, «sin dalla sentenza n. 404 del  1988  (si
vedano di seguito, fra le altre, sentenze n. 44 del 2020, n. 168  del
2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 176 del 2000 e  l'ordinanza
n. 76 del 2010)» (sentenza n. 112 del 2021), ha «incluso nel catalogo
dei diritti inviolabili» della persona il diritto all'abitazione, che
«rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui
si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza
n. 217 del 1988 e, di recente, sentenze n. 128 del 2021 e n.  44  del
2020), poiche' e' compito dello Stato assicurare «che la vita di ogni
persona  rifletta  ogni  giorno  e  sotto  ogni  aspetto   l'immagine
universale della dignita' umana» (sentenza n. 217 del 1988). 
    Se,  dunque,  il  diritto  all'abitazione  trae  origine,   nella
fattispecie disegnata dall'art. 9, comma 1, del  d.lgs.  n.  122  del
2005, dalla consegna dell'immobile all'acquirente  o  al  promissario
acquirente e dalla sua destinazione al bisogno abitativo, in presenza
di  tali  circostanze  resta  identico  il  diritto  inviolabile   da
tutelare, sia che l'originario acquisto dell'immobile fosse  avvenuto
dopo che il costruttore aveva presentato la domanda  di  permesso  di
costruire sia che fosse stato stipulato prima. 
    6.3.- Deve poi aggiungersi che, nel momento in cui  si  integrano
ex lege i presupposti costitutivi del diritto di prelazione, la sorte
del  procedimento  amministrativo   relativo   all'immobile   risulta
indipendente e indifferente rispetto alle vicende civilistiche. 
    L'eventuale  conclusione  dell'iter  amministrativo  o   la   sua
legittimita' sono circostanze che prescindono e non sono condizionate
dal fatto che il contratto di acquisto fosse stato concluso  prima  o
dopo la mera presentazione della richiesta del permesso di costruire. 
    Anche sotto questa angolatura, non  si  ravvisa,  dunque,  alcuna
ragione che possa giustificare un differente trattamento nella tutela
offerta dalla prelazione al diritto di abitazione delle due categorie
di acquirenti. 
    6.4.- Da ultimo, l'esito non cambia se si  confronta  l'incidenza
della tutela riferita  alle  due  categorie  di  acquirenti  rispetto
all'assetto  degli  altri  interessi   implicati   nella   disciplina
dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005. 
    Il diritto di prelazione non impone,  invero,  obblighi  in  capo
alla controparte contrattuale, il costruttore, mentre  coinvolge  gli
interessi dei  creditori  procedenti  e  dei  terzi  offerenti  nella
vendita forzata. Tali interessi non solo sono  estranei  al  contesto
nel quale si era svolto l'originario atto di acquisto, ma  oltretutto
subiscono un condizionamento, per effetto della prelazione,  che  non
muta a seconda che la tutela venga riferita ai titolari di un diritto
all'abitazione, che siano acquirenti  di  immobili  ascrivibili  alla
definizione dell'art. 1, comma 1, lettera d), o agli  acquirenti  "su
carta". 
    I creditori procedenti restano comunque soddisfatti in misura non
diversa da quella che sarebbe stata loro altrimenti  garantita,  dato
che  il  diritto  di   prelazione   sull'immobile   e'   riconosciuto
all'acquirente al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto, all'esito
della procedura esecutiva. A loro volta, i  terzi  aggiudicatari  non
sopportano particolari rischi poiche',  se  l'autorita'  che  procede
alla vendita forzata assegna l'immobile al titolare  del  diritto  di
prelazione, essi non versano il prezzo, mentre, ove  l'aggiudicazione
avvenga definitivamente in loro favore, il titolare  del  diritto  di
prelazione non potra' comunque giovarsi del diritto di riscatto (art.
9, comma 5). 
    6.5.- Alla luce, dunque, della ratio sottesa all'art. 9, comma 1,
del d.lgs. n. 122 del 2005  e  dell'assetto  di  interessi  coinvolti
nella  sua  disciplina,  emerge  una  irragionevole   disparita'   di
trattamento fra  gli  acquirenti  di  immobili  da  costruire  e  gli
acquirenti di immobili, che sono pur  sempre  da  costruire,  ma  non
rientrano nella definizione dell'art. 1, comma  1,  lettera  d),  del
d.lgs. n. 122 del 2005 e nella previsione della  legge  delega,  solo
perche' il contratto  di  acquisto  a  effetti  obbligatori  o  reali
differiti viene concluso prima della presentazione della richiesta di
permesso di costruire. 
    Ne' il rinvio che il censurato art. 9 opera al precedente art.  2
(in materia di fideiussione) puo' sconfessare un tale esito,  poiche'
le due fattispecie non si collocano in logica dipendenza: il  diritto
di prelazione puo' essere esercitato anche (e non soltanto) nel  caso
in cui l'acquirente abbia gia' escusso la  fideiussione,  sicche'  la
norma non esclude che possa essere esercitato anche  se  non  vi  sia
alcuna fideiussione da escutere. 
    Semmai, deve rilevarsi  che  proprio  la  mancanza  della  tutela
offerta dalla fideiussione rende l'acquirente "su carta"  ancor  piu'
bisognoso della protezione offerta dal diritto di prelazione. In  una
situazione in cui difficilmente puo'  recuperare,  con  gli  ordinari
strumenti civilistici, quanto ha corrisposto al  costruttore,  oramai
insolvente, a titolo di anticipazione del prezzo (o addirittura  come
pagamento integrale del prezzo, se l'acquisto definitivo era avvenuto
ed era stato poi reso inefficace), risulta palesemente  irragionevole
negare all'acquirente che abiti nell'immobile, sottoposto  a  vendita
forzata, il diritto a  essere  preferito  a  parita'  di  condizioni,
offrendo peraltro nuovamente un prezzo nell'ambito di tale vendita. 
    7.- Tanto premesso, e' fondata, in riferimento all'art. 3  Cost.,
la questione di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
degli artt. 1, comma 1, della legge n. 205  del  2005;  1,  comma  1,
lettera d), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, nella parte  in
cui non riconoscono il  diritto  di  prelazione  anche  alle  persone
fisiche che abbiano acquistato  prima  che  sia  stato  richiesto  il
permesso di costruire. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale del  combinato  disposto
degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega  al
Governo per la tutela dei diritti patrimoniali  degli  acquirenti  di
immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d)  e  9,  comma  1,  del
decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122  (Disposizioni  per  la
tutela dei diritti  patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  da
costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in
cui non riconoscono il  diritto  di  prelazione  anche  alle  persone
fisiche che abbiano acquistato  prima  che  sia  stato  richiesto  il
permesso di costruire. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA