REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2021, n. 27 

  Valorizzazione del patrimonio storico  -  culturale  intangibile  e
della cultura popolare della Toscana. Disciplina  delle  rievocazioni
storiche regionali. 
(GU n.9 del 5-3-2022)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74  del
                           6 agosto 2021). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 1, lettere m),  m  bis),
q) e v), dello Statuto; 
  Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167  (Ratifica  ed  esecuzione
della  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale
immateriale, adottata  a  Parigi  il  17  ottobre  2003  dalla  XXXII
sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle  Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura «UNESCO»); 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  60  (Norme  sulla
promozione  della  cultura  umanistica,  sulla   valorizzazione   del
patrimonio  e  delle  produzioni  culturali  e  sul  sostegno   della
creativita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107); 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  (Codice  del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106); 
  Vista la legge 1° ottobre 2020,  n.  133  (Ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione  quadro  del  Consiglio  d'Europa  sul  valore  del
patrimonio culturale per la societa', fatta  a  Faro  il  27  ottobre
2005); 
  Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e  interventi
in materia di informazione e comunicazione. Disciplina  del  Comitato
regionale per le comunicazioni); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»); 
  Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61  (Disposizioni  in
materia di attivita' e modalita' di  finanziamento  della  Fondazione
Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010); 
  Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e
promozione degli enti del Terzo settore toscano); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Toscana  e'  terra  di  pratiche  di  rievocazione  storica
largamente radicate nel territorio e nel tessuto  sociale;  prova  ne
sono le non poche manifestazioni, di  rilievo  anche  internazionale,
che  richiamano  periodicamente,  nelle  zone   interessate,   flussi
turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria
capacita' di animazione dei  luoghi  e  delle  comunita',  sia  delle
maggiori citta', sia dei piccoli centri; 
    2. Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni da'
dunque prova della forte tradizione di valori e partecipazione civica
propria della Toscana. Alle spalle  delle  pratiche  di  rievocazione
storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni  senza  fini
di lucro impegnati nell'organizzazione degli eventi  stessi  e  nella
valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti  storici,  che
trovano nell'attivita' di questi soggetti uno strumento  di  coesione
sociale,  grazie   al   carattere   di   inclusivita'   proprio   del
volontariato. L'operato di queste associazioni e', inoltre, mezzo  di
coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le  quali
esercita un ruolo attrattivo favorito anche  dal  collegamento  della
rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all'estero; 
    3. Negli ultimi decenni  il  vasto  panorama  della  rievocazione
storica si e' arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in
quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito  festivo  si  unisce  alle
pratiche che i piu'  autorevoli  esperti  internazionali  definiscono
come «historical reenactment», ovvero la ricostruzione  di  pratiche,
ambienti, abiti, armi, cibo e cultura  materiale  di  diverse  epoche
storiche ad opera di  appassionati  e  cultori,  che  si  definiscono
rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato; 
    4. La Regione Toscana persegue, tra le finalita' principali della
propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione,
oltre che del patrimonio storico e artistico  in  senso  lato,  anche
delle forme della cultura popolare, delle  tradizioni  locali  e  del
«patrimonio  culturale  intangibile»,  cosi'  come   definito   dalla
Convenzione Unesco del 2003, ratificata  dall'Italia  il  30  ottobre
2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione  storica
possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi  locali  che  ne  curano
l'organizzazione  possono  infatti  esser  considerati  a  tutti  gli
effetti  «comunita'  patrimoniali»,  nel  senso  assegnato  a  questo
termine dalla «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa  sul  valore
del patrimonio culturale per la societa'» cosiddetta di Faro, di  cui
alla legge n.  133/2020,  nella  quale  si  definisce  il  patrimonio
culturale come «un insieme di risorse ereditate dal  passato  che  le
popolazioni identificano, indipendentemente  da  chi  ne  detenga  la
proprieta', come riflesso ed espressione dei loro  valori,  credenze,
conoscenze e tradizioni, in  continua  evoluzione»,  e  la  comunita'
patrimoniale come «un insieme di persone che  attribuisce  valore  ad
aspetti specifici del  patrimonio  culturale,  e  che  desidera,  nel
quadro  di  un'azione  pubblica,  sostenerli  e   trasmetterli   alle
generazioni future»; 
    5. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5  (Valorizzazione
delle  associazioni  e  delle  manifestazioni   di   rievocazione   e
ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla  legge  regionale
25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attivita' culturali»),  la  Regione  ha  avviato  un
importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione  del
mondo delle associazioni e  della  realta'  delle  manifestazioni  di
rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell'arco  del  tempo,  si  e'
avuto  di  tali  associazioni  e  manifestazioni  ha  sollecitato  la
consapevolezza di dover effettuare una  revisione  della  disciplina,
compiendo una trasformazione dell'orizzonte culturale delle  norme  e
aprendo l'intervento legislativo regionale ad una governance  diffusa
del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che
le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni  locali
anche attraverso gli strumenti normativi  della  coprogettazione  fra
enti  e  associazioni,  profilando  una  piu'  spiccata   azione   di
promozione  degli  eventi  e,  soprattutto,  una   valorizzazione   e
premialita'  dell'iniziativa  dal  basso,   infine,   affermando   il
riconoscimento del valore  culturale  delle  manifestazioni,  con  il
conseguente coinvolgimento del mondo della scuola  e,  attraverso  di
esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento; 
    6. Il sistema nazionale d'istruzione e formazione,  ai  sensi  di
quanto previsto dal  decreto  legislativo  n.  60/2017,  promuove  la
conoscenza storico-critica del patrimonio  culturale,  sostenendo  le
progettualita'  delle  istituzioni   scolastiche   volte   alla   sua
valorizzazione e diffusione, mediante il  potenziamento  dell'offerta
formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con
specifiche iniziative  extrascolastiche,  programmatili  anche  nella
forma di reti di scuole; 
    7.  Tra  gli  strumenti  per  assicurare  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale  da  parte  delle  istituzioni  scolastiche,  e'
prevista anche l'attivazione di specifici  accordi  e  collaborazioni
con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione  e  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  ovvero
dalle regioni o dalle province autonome,  anche  con  enti  locali  e
altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti  del  Terzo
settore  operanti  nel  settore,  finalizzati   ad   assicurare   una
condivisione di risorse laboratoriali, strumentali  e  professionali,
nell'ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli
studenti a percorsi  di  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  per
potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche; 
    8. Gli interventi statali in materia  di  rievocazioni  storiche,
fra i quali l'istituzione del fondo  nazionale  per  la  rievocazione
storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio
2017), attestano  l'attenzione  crescente  per  tale  fenomeno  e  la
rivalutazione culturale del contesto sociale che lo  vivifica.  Essi,
inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle  finalita'  posti  a
fondamento del presente intervento legislativo con i criteri  che  lo
Stato ha stabilito per il riparto del fondo  predetto,  quali,  oltre
alla qualita' culturale delle manifestazioni, le  loro  ricadute  sul
territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva
turistica,  il  radicamento  nel  tempo  delle   manifestazioni,   la
capacita' di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche
in un rapporto fra le generazioni; 
    9. L'Europa si e' fatta parte attiva rispetto alla promozione del
patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, e' stato istituito  l'Anno
europeo del patrimonio culturale, con lo  scopo  di  celebrarlo  come
risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori  comuni  e
rafforzando il  senso  di  appartenenza  a  uno  spazio  culturale  e
politico  comune   europeo.   In   questo   contesto,   nelle   varie
sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la  rievocazione
storica  rappresenta  parte  di  quell'espressione  di  bene   comune
tramandato dalle generazioni precedenti come  eredita'  a  favore  di
quelle a venire, nel quale si muove il quadro d'azione europeo; 
    10. Per le finalita' espresse al punto 5 si rende necessaria  una
riscrittura delle disposizioni regionali nel  senso  di  semplificare
l'impianto originario  degli  elenchi,  superando  la  dicotomia  fra
ricostruzione  e   rievocazione   storica,   aggiornando   l'impianto
definitorio alle piu' recenti acquisizioni  accademiche  in  materia,
anche al fine di fare delle  manifestazioni  storiche  oggetto  della
presente  legge  elementi  di  effettiva  divulgazione  culturale   e
riconducendole alla  natura  di  eventi  capaci  di  creare  coesione
sociale, piuttosto che conflittualita' di tipo agonistico. Si rinvia,
inoltre, la ricognizione delle manifestazioni  al  calendario,  anche
attraverso una sua articolazione territoriale facendone la  fonte  di
riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali.  Si
interviene altresi' sull'articolazione del Comitato  regionale  delle
rievocazioni  storiche   della   Toscana,   definendone   meglio   le
competenze;  si  affianca   all'amministrazione   un   organismo   di
consulenza scientifica che sviluppi il rapporto fra  amministrazione,
mondo delle associazioni  e  mondo  della  ricerca  universitaria,  a
garanzia del rigore culturale alla base delle scelte pubbliche.  Tale
organismo e' individuato quale soggetto idoneo a supportare  l'azione
pubblica con ricerche, organizzazioni di convegni e offerta formativa
per le associazioni e i soggetti attivi nel campo dell'organizzazione
della rievocazione storica.  Inoltre,  si  attiva  il  sistema  della
co-progettazione ormai codificato dalla normativa statale e regionale
del Terzo settore, per l'organizzazione sinergica degli eventi in  un
quadro   di   valorizzazione   del   sistema   della   sussidiarieta'
istituzionale e sociale, arricchendo  il  sistema  di  promozione  in
collaborazione   con   l'operato   dell'agenzia   regionale   Toscana
promozione turistica e di Fondazione Sistema Toscana e si attivano  i
rapporti con il mondo della  scuola  in  coerenza  con  la  normativa
statale che li prevede; 
    11. Per la miglior articolazione della disciplina, stante la  sua
piu' ampia portata, si rende  necessario  il  rinvio  a  disposizioni
attuative di dettaglio; 
    12. L'ampiezza del presente intervento  legislativo  comporta  la
necessaria abrogazione della legge regionale n.  5/2012  e,  data  la
necessita' di  procedere  rapidamente  all'apparato  attuativo  delle
norme in vista dell'auspicata ripresa  di  manifestazioni  pubbliche,
l'esigenza di disporre l'entrata in vigore della presente  legge,  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La  Regione  Toscana,  in  attuazione  delle  proprie  finalita'
statutarie e nel  rispetto  delle  normative  statali,  incentiva  le
iniziative  di  promozione  delle  manifestazioni   di   rievocazione
storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della  cultura
e della conoscenza storica del territorio  regionale  e  sostiene  le
forme associative in ambito culturale e sociale che  operano  per  lo
sviluppo delle comunita' toscane e per la divulgazione delle pratiche
legate alla rievocazione storica. 
  2. Per le finalita' del comma 1, la Regione Toscana, nell'esercizio
delle proprie competenze e in raccordo  con  il  sistema  degli  enti
locali, con  il  mondo  dell'associazionismo  e  con  le  istituzioni
educative,  offre   sostegno,   attraverso   interventi   di   natura
contributiva e  promozionale,  alle  manifestazioni  di  rievocazione
storica,  alle  associazioni  del  Terzo  settore   impegnate   nella
realizzazione e promozione delle attivita'  e  pratiche  legate  alla
rievocazione storica, allo  sviluppo  dei  progetti  e  programmi  di
conoscenza storica del territorio regionale e  di  forme  di  turismo
sostenibile ad essi connesse. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 18 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 3 agosto 2021 
 
                                GIANI