Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.(GU n.9 del 5-3-2022)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 6 agosto 2021). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello Statuto; Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura «UNESCO»); Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005); Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»); Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attivita' e modalita' di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010); Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano); Considerato quanto segue: 1. La Toscana e' terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente, nelle zone interessate, flussi turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria capacita' di animazione dei luoghi e delle comunita', sia delle maggiori citta', sia dei piccoli centri; 2. Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni da' dunque prova della forte tradizione di valori e partecipazione civica propria della Toscana. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell'organizzazione degli eventi stessi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici, che trovano nell'attivita' di questi soggetti uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusivita' proprio del volontariato. L'operato di queste associazioni e', inoltre, mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all'estero; 3. Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si e' arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito festivo si unisce alle pratiche che i piu' autorevoli esperti internazionali definiscono come «historical reenactment», ovvero la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato; 4. La Regione Toscana persegue, tra le finalita' principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del «patrimonio culturale intangibile», cosi' come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi locali che ne curano l'organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti «comunita' patrimoniali», nel senso assegnato a questo termine dalla «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa'» cosiddetta di Faro, di cui alla legge n. 133/2020, nella quale si definisce il patrimonio culturale come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprieta', come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione», e la comunita' patrimoniale come «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»; 5. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali»), la Regione ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realta' delle manifestazioni di rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell'arco del tempo, si e' avuto di tali associazioni e manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, compiendo una trasformazione dell'orizzonte culturale delle norme e aprendo l'intervento legislativo regionale ad una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della coprogettazione fra enti e associazioni, profilando una piu' spiccata azione di promozione degli eventi e, soprattutto, una valorizzazione e premialita' dell'iniziativa dal basso, infine, affermando il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il conseguente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento; 6. Il sistema nazionale d'istruzione e formazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 60/2017, promuove la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualita' delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell'offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmatili anche nella forma di reti di scuole; 7. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche, e' prevista anche l'attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore operanti nel settore, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell'ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche; 8. Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l'istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), attestano l'attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalita' posti a fondamento del presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualita' culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacita' di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni; 9. L'Europa si e' fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, e' stato istituito l'Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell'espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredita' a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d'azione europeo; 10. Per le finalita' espresse al punto 5 si rende necessaria una riscrittura delle disposizioni regionali nel senso di semplificare l'impianto originario degli elenchi, superando la dicotomia fra ricostruzione e rievocazione storica, aggiornando l'impianto definitorio alle piu' recenti acquisizioni accademiche in materia, anche al fine di fare delle manifestazioni storiche oggetto della presente legge elementi di effettiva divulgazione culturale e riconducendole alla natura di eventi capaci di creare coesione sociale, piuttosto che conflittualita' di tipo agonistico. Si rinvia, inoltre, la ricognizione delle manifestazioni al calendario, anche attraverso una sua articolazione territoriale facendone la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali. Si interviene altresi' sull'articolazione del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, definendone meglio le competenze; si affianca all'amministrazione un organismo di consulenza scientifica che sviluppi il rapporto fra amministrazione, mondo delle associazioni e mondo della ricerca universitaria, a garanzia del rigore culturale alla base delle scelte pubbliche. Tale organismo e' individuato quale soggetto idoneo a supportare l'azione pubblica con ricerche, organizzazioni di convegni e offerta formativa per le associazioni e i soggetti attivi nel campo dell'organizzazione della rievocazione storica. Inoltre, si attiva il sistema della co-progettazione ormai codificato dalla normativa statale e regionale del Terzo settore, per l'organizzazione sinergica degli eventi in un quadro di valorizzazione del sistema della sussidiarieta' istituzionale e sociale, arricchendo il sistema di promozione in collaborazione con l'operato dell'agenzia regionale Toscana promozione turistica e di Fondazione Sistema Toscana e si attivano i rapporti con il mondo della scuola in coerenza con la normativa statale che li prevede; 11. Per la miglior articolazione della disciplina, stante la sua piu' ampia portata, si rende necessario il rinvio a disposizioni attuative di dettaglio; 12. L'ampiezza del presente intervento legislativo comporta la necessaria abrogazione della legge regionale n. 5/2012 e, data la necessita' di procedere rapidamente all'apparato attuativo delle norme in vista dell'auspicata ripresa di manifestazioni pubbliche, l'esigenza di disporre l'entrata in vigore della presente legge, il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalita' statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunita' toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica. 2. Per le finalita' del comma 1, la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attivita' e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse. (Omissis). Art. 18 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 agosto 2021 GIANI