AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Salonpas» (22A01412) 
(GU n.55 del 7-3-2022)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 177/2022 del 24 febbraio 2022 
 
    Codice pratica: N1B/2021/1388-bis. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  SALONPAS
anche nella forma farmaceutica,  dosaggio  e  confezione  di  seguito
indicata, in sostituzione  della  confezione  da  2  cerotti  per  il
dosaggio da 144,24 mg/130,92 mg/28,44 mg. 
    Confezione: «144,24 mg/130,92 mg/28,44  mg  cerotti  medicati»  4
cerotti - A.I.C. n. 022511238 (base 10) 0PGZN6 (base 32). 
    Forma farmaceutica: cerotto medicato. 
    Principio attivo: metile salicilato, mentolo e canfora. 
    Si autorizza, di conseguenza, la soppressione della confezione di
seguito indicata: 
      A.I.C. n. 022511202 - «144,24  mg/130,92  mg/28,44  mg  cerotti
medicati» 2 cerotti. 
    Si  autorizza  altresi'  la  modifica  della  descrizione   della
confezione A.I.C. n. 022511190: 
      da: 
        A.I.C. n. 022511190 - «cerotti medicati» 10 cerotti piccoli; 
      a: 
        A.I.C. n. 022511190 -  «36,06  mg/32,73  mg/7,11  mg  cerotti
medicati» 10 cerotti. 
    Titolare  A.I.C.:  Hisamitsu  Italia   S.r.l.   (codice   fiscale
10669090960). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1  della  determina,
di cui al presente estratto, e' adottata la seguente  classificazione
ai fini della rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1  della  determina,
di cui al presente estratto, e' adottata la seguente  classificazione
ai fini della fornitura: OTC (medicinale non soggetto a  prescrizione
medica da banco). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.