N. 58 SENTENZA 16 febbraio - 8 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. 
 
Referendum  -   Richiesta   di   referendum   abrogativo   denominata
  "Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme
  in materia di ordinamento giudiziario che consentono  il  passaggio
  dalle funzioni giudicanti a quelle  requirenti  e  viceversa  nella
  carriera dei magistrati" - Assenza delle cause di  inammissibilita'
  previste dall'art.  75  Cost.  -  Omogeneita'  e  completezza,  del
  quesito - Ammissibilita' della richiesta. 
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 192, comma 6 (parziale);
  legge 4 gennaio 1963, n. 1, art. 18, comma 3;  decreto  legislativo
  30 gennaio 2006, n.  26,  art.  23,  comma  1  (parziale);  decreto
  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, art.  11,  comma  2  (parziale),
  art. 13, rubrica (parziale) e commi 1 (parziale),  3,  4,  5  e  6;
  decreto-legge  29   dicembre   2009   n.   193,   convertito,   con
  modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, art.  3,  comma  1
  (parziale). 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
(GU n.10 del 9-3-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  ammissibilita',  ai  sensi  dell'art.  2,  primo
comma,  della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1  (Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte  costituzionale),
della  richiesta  di  referendum  popolare  per  l'abrogazione  delle
seguenti disposizioni: 
    a) art. 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12
(Ordinamento giudiziario) e successive modificazioni e  integrazioni,
limitatamente alle parole «, salvo che per tale passaggio  esista  il
parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; 
    b)  art.  18,  comma  3,  della  legge  4  gennaio  1963,  n.   1
(Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura  e  per
le  promozioni)  nel   testo   risultante   dalle   modificazioni   e
integrazioni ad essa successivamente apportate; 
    c) art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,  n.
26, recante «Istituzione della Scuola superiore  della  magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli  uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge  25  luglio
2005, n. 150» nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni
ad  esso  successivamente  apportate,  limitatamente   alle   parole:
«nonche'  per  il  passaggio  dalla  funzione  giudicante  a   quella
requirente e viceversa»; 
    d) art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.
160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura,  nonche'
in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati,  a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a),  della  legge  25  luglio
2005, n. 150», limitatamente alle parole: «riferita a periodi in  cui
il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; 
    e) art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica  del
medesimo limitatamente  alle  parole:  «e  passaggio  dalle  funzioni
giudicanti  a  quelle  requirenti  e  viceversa»  e   ai   commi   1,
limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti  a
quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; 
    f) art. 3, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009  n.  193
(Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario), convertito, con modificazioni,  in  legge  22  febbraio
2010, n. 24, limitatamente alle parole: «Il  trasferimento  d'ufficio
dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo' essere
disposto  anche  in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da  funzioni
giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto  dall'articolo
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160»,
giudizio iscritto al n. 175 del registro referendum. 
    Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021,  depositata  in  data  30
novembre 2021, con la quale  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum
presso la Corte di cassazione  ha  dichiarato  conforme  a  legge  la
richiesta; 
    udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2021  il  giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma  Sardegna  e
Giovanni Guzzetta per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni
Lombardia,  Basilicata,  Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna,  Liguria,
Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; 
    deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il 1° dicembre
2021, l'Ufficio centrale per  il  referendum,  costituito  presso  la
Corte di cassazione, ha  dichiarato  conforme  alle  disposizioni  di
legge la richiesta di referendum popolare  abrogativo,  promossa  dai
Consigli   regionali    delle    Regioni    Lombardia,    Basilicata,
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria,  Veneto  e
Piemonte sul seguente quesito: 
    «Volete voi che siano abrogati: 
    l'"Ordinamento  giudiziario"  approvato  con  Regio  Decreto   30
gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad
esso successivamente apportate, limitatamente  alla  seguente  parte:
art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che  per  tale
passaggio esista il parere favorevole del consiglio  superiore  della
magistratura"; la Legge  4  gennaio  1963,  n.  1  (Disposizioni  per
l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel
testo  risultante  dalle  modificazioni  e   integrazioni   ad   essa
successivamente apportate, limitatamente alla  seguente  parte:  art.
18, comma 3: "La  Commissione  di  scrutinio  dichiara,  per  ciascun
magistrato scrutinato, se e'  idoneo  a  funzioni  direttive,  se  e'
idoneo alle funzioni giudicanti o  alle  requirenti  o  ad  entrambe,
ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo  30
gennaio  2006,  n.  26  (Istituzione  della  Scuola  superiore  della
magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e  formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento  professionale  e  formazione
dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della
legge  25  luglio  2005,  n.  150),  nel   testo   risultante   dalle
modificazioni  e  integrazioni  ad  esso  successivamente  apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 23,  comma  1,  limitatamente
alle parole: "nonche' per il passaggio dalla  funzione  giudicante  a
quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006,
n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in
materia di progressione economica e di  funzioni  dei  magistrati,  a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a),  della  legge  25  luglio
2005,  n.  150),  nel  testo   risultante   dalle   modificazioni   e
integrazioni  ad  esso  successivamente  apportate,  in   particolare
dall'art. 2, comma 4 della l. 30 luglio  2007,  n.  111  e  dall'art.
3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009,  n.  193,
convertito con modificazioni  dalla  L.  22  febbraio  2010,  n.  24,
limitatamente alle seguenti parti: art. 11,  comma  2,  limitatamente
alle parole: "riferita a periodi  in  cui  il  magistrato  ha  svolto
funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del
medesimo, limitatamente alle  parole:  "e  passaggio  dalle  funzioni
giudicanti a quelle  requirenti  e  viceversa";  art.  13,  comma  1,
limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti  a
quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio  da  funzioni
giudicanti a funzioni requirenti,  e  viceversa,  non  e'  consentito
all'interno  dello  stesso  distretto,  ne'  all'interno   di   altri
distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
distretto di corte di appello determinato ai sensi  dell'articolo  11
del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all'atto del  mutamento  di  funzioni.  Il
passaggio  di  cui  al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco dell'intera
carriera,  dopo  aver  svolto  almeno   cinque   anni   di   servizio
continuativo nella funzione esercitata ed e' disposto  a  seguito  di
procedura  concorsuale,  previa  partecipazione  ad   un   corso   di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad  un  giudizio  di
idoneita' allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,  espresso  dal
Consiglio superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio  giudiziario
deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di  appello
o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che  il
magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.  Il  presidente
della corte di appello o il procuratore  generale  presso  la  stessa
corte, oltre agli elementi forniti  dal  capo  dell'ufficio,  possono
acquisire  anche  le  osservazioni  del  presidente   del   consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli  elementi  di  fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'.  Per
il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle  funzioni
requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del  secondo
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario  il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso  la
medesima,  rispettivamente,  il  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.";  art.  13,
comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma  3,
il solo divieto  di  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
requirenti,  e  viceversa,  all'interno   dello   stesso   distretto,
all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento
al capoluogo del distretto di corte d'appello  determinato  ai  sensi
dell'articolo 11 del codice  di  procedura  penale  in  relazione  al
distretto nel  quale  il  magistrato  presta  servizio  all'atto  del
mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
che chiede il passaggio a  funzioni  requirenti  abbia  svolto  negli
ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero
nel caso in  cui  il  magistrato  chieda  il  passaggio  da  funzioni
requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro  in  un  ufficio
giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano  posti  vacanti,  in  una
sezione che tratti esclusivamente affari civili  o  del  lavoro.  Nel
primo caso il  magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima  del
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il
magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima  del  successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i  predetti  casi  il
tramutamento di funzioni puo'  realizzarsi  soltanto  in  un  diverso
circondario  ed  in  una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli  di
provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire  soltanto
in  un  diverso  distretto  rispetto  a  quello  di  provenienza.  La
destinazione  alle  funzioni  giudicanti  civili  o  del  lavoro  del
magistrato che  abbia  esercitato  funzioni  requirenti  deve  essere
espressamente  indicata  nella  vacanza  pubblicata   dal   Consiglio
superiore  della  magistratura  e  nel  relativo   provvedimento   di
trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio  da  funzioni
giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di
servizio e' valutata unitamente alle  attitudini  specifiche  desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche."; art. 13, comma 6:
"6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il  conferimento
delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 10, commi 15 e 16,
nonche', limitatamente a quelle relative alla sede  di  destinazione,
anche per le funzioni di legittimita' di cui ai commi 6  e  14  dello
stesso articolo 10, che  comportino  il  mutamento  da  giudicante  a
requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009  n.  193,
convertito con modificazioni nella legge  22  febbraio  2010,  n.  24
(Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni
ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Il  trasferimento
d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del  presente  comma
puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da
funzioni giudicanti  a  funzioni  requirenti  e  viceversa,  previsto
dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006,
n. 160."?». 
    2.- L'Ufficio centrale per il Referendum ha attribuito al quesito
il seguente  titolo:  «Separazione  delle  funzioni  dei  magistrati.
Abrogazione delle norme in materia  di  ordinamento  giudiziario  che
consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
e viceversa nella carriera dei magistrati». 
    3.- Ricevuta comunicazione dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale
per il referendum, depositata in  Cancelleria  in  data  1°  dicembre
2021, il Presidente di questa Corte ha  fissato  per  la  conseguente
deliberazione la camera di consiglio del 15 febbraio 2022, disponendo
che ne fosse data comunicazione ai delegati  dei  Consigli  regionali
presentatori della  richiesta  di  referendum  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo  comma,  della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). 
    4.- Avvalendosi  della  facolta'  prevista  dall'art.  33,  terzo
comma, della legge n. 352 del 1970, i delegati dei Consigli regionali
che hanno richiesto  il  referendum  hanno  depositato,  in  data  11
febbraio 2022, una memoria  per  illustrare  le  ragioni  a  sostegno
dell'ammissibilita' dello stesso. 
    Dopo aver ricostruito l'evoluzione della normativa riguardante il
passaggio  dei  magistrati  dalle  funzioni   giudicanti   a   quelle
requirenti,  e  viceversa,  i  delegati  hanno  illustrato  l'assetto
attuale della relativa disciplina e,  in  particolare,  il  contenuto
delle disposizioni oggetto del quesito referendario,  rilevando  come
esse non rientrino nelle categorie  di  leggi  con  riferimento  alle
quali l'art.  75,  secondo  comma,  della  Costituzione  preclude  il
ricorso all'abrogazione referendaria. Hanno poi sottolineato come  la
chiara finalita' del quesito sia quella di «escludere la possibilita'
del passaggio, durante la carriera  del  magistrato,  dalla  funzione
giudicante a quella requirente e viceversa», sicche' la  formulazione
del  quesito  garantirebbe  «l'autenticita'  e  la  genuinita'  della
manifestazione di volonta' del corpo  elettorale»,  potendosi  trarre
dalle norme proposte  per  l'abrogazione  una  matrice  razionalmente
unitaria. Sarebbe anche da escludere  un  carattere  «manipolativo  o
surrettiziamente  propositivo»  della  richiesta  referendaria,  come
peraltro sarebbe gia' stato ritenuto da questa Corte  nella  sentenza
n. 37 del 2000, allorche' si e' pronunciata sull'ammissibilita' di un
quesito sulla stessa materia. Hanno, infine,  evidenziato  che,  come
nel caso della richiesta vagliata nella citata  sentenza  n.  37  del
2000, anche l'odierno quesito non comprende talune disposizioni -  ad
esempio quelle recate dall'art. 2 del regio  decreto  legislativo  31
maggio 1946, n. 511 (Guarentigie  della  magistratura),  in  tema  di
trasferimento d'ufficio per incompatibilita' - che  pure  contemplano
la possibilita' di un passaggio di funzioni, affermando tuttavia  che
l'omissione sarebbe del tutto ininfluente ai fini dell'ammissibilita'
della domanda referendaria. Infine,  hanno  ricordato  come  la  gia'
citata sentenza n. 37 del 2000, da un  lato,  abbia  escluso  che  le
disposizioni che regolano la materia in esame  possano  ascriversi  a
quelle aventi contenuto «costituzionalmente vincolato». La  pronuncia
citata, dall'altro lato, avrebbe sottolineato la possibilita'  di  un
intervento successivo del legislatore, volto ad  eliminare  eventuali
incongruenze nella normativa di risulta. 
    5.- Sempre in data 11 febbraio 2022, il Presidente della  Regione
autonoma Sardegna ha depositato, a sua volta, una memoria a  sostegno
dell'ammissibilita' del referendum. Ha rilevato, in primo luogo,  che
le disposizioni indicate nel quesito non rientrano tra quelle per  le
quali l'art. 75 Cost. esclude il ricorso al  referendum.  In  secondo
luogo, ha sostenuto che non potrebbero  neppure  invocarsi  i  limiti
ulteriori, rispetto  a  quelli  esplicitati  dal  disposto  letterale
dell'art. 75, secondo comma, Cost.,  enucleati  dalla  giurisprudenza
costituzionale.  Non  si  sarebbe,  infatti,  in  presenza  di  leggi
costituzionalmente necessarie o  di  quesiti  privi  di  una  matrice
unitaria o caratterizzati da una scarsa chiarezza, tale  da  produrre
«un disorientamento dei cittadini nell'esprimere il voto», o privi di
omogeneita' e univocita' oppure, ancora, tendenti ad introdurre nuove
statuizioni del tutto estranee al  contesto  normativo.  Ha,  quindi,
evidenziato che  la  proposta  abrogativa  sottoposta  al  vaglio  di
ammissibilita' «mira ad eliminare la facolta' per  il  magistrato  di
passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti  e  viceversa»,
senza che cio' possa considerarsi lesivo  di  qualsivoglia  principio
costituzionale,  tanto  piu'   che,   secondo   l'interveniente,   il
legislatore resterebbe libero di intervenire con una nuova disciplina
che, «pur non contrastando con  la  volonta'  popolare,  attenui  gli
effetti   dell'espressione    della    scelta    secca    connaturale
all'abrogazione referendaria». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La richiesta di referendum  abrogativo  investe  le  seguenti
disposizioni: 
    a) l'art. 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12
(Ordinamento giudiziario), il cui testo  recita:  «Non  sono  ammesse
domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti  alle
requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere
favorevole del consiglio superiore della  magistratura».  Il  quesito
propone l'abrogazione  dell'inciso  «salvo  che  per  tale  passaggio
esista  il  parere   favorevole   del   consiglio   superiore   della
magistratura», in tal modo mirando a lasciare in vigore  il  disposto
che  sancisce  l'inammissibilita'  di  domande  di  tramutamento  con
passaggio dalle une alle altre funzioni; 
    b) l'art.  18,  comma  3,  della  legge  4  gennaio  1963,  n.  1
(Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura  e  per
le  promozioni),  nel  testo   risultante   dalle   modificazioni   e
integrazioni successivamente apportate, secondo cui: «La  Commissione
di scrutinio dichiara,  per  ciascun  magistrato  scrutinato,  se  e'
idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti  o
alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle  une  a  preferenza  delle
altre». La disposizione, la  cui  «permanenza  in  vigore»  e'  stata
dichiarata  «indispensabile»  dall'art.  1,  comma  1,  del   decreto
legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  179  (Disposizioni  legislative
statali  anteriori  al  1°  gennaio   1970,   di   cui   si   ritiene
indispensabile la permanenza in  vigore,  a  norma  dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n.  246),  e',  peraltro,  strettamente
collegata alla disciplina  dei  concorsi  per  la  destinazione  alle
funzioni di appello  e  di  cassazione  e  risulta  percio'  desueta,
poiche'  tale  disciplina  e'  stata  superata   dalla   legislazione
successiva in tema di progressione in carriera dei magistrati; 
    c) l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30  gennaio  2006,
n.  26,   recante   «Istituzione   della   Scuola   superiore   della
magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e  formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento  professionale  e  formazione
dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della
legge 25 luglio  2005,  n.  150».  La  disposizione  prevede  che  il
comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura -  anche
in vista del «passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente
e viceversa» - approvi annualmente il piano dei corsi di  formazione,
tenendo conto della diversita' delle funzioni svolte dai  magistrati.
La disposizione, quindi,  risulta  in  stretta  correlazione  con  le
previsioni di cui al decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,
recante «Nuova disciplina dell'accesso in  magistratura,  nonche'  in
materia di progressione economica e di  funzioni  dei  magistrati,  a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a),  della  legge  25  luglio
2005, n. 150», che impongono, quale requisito per il passaggio  dalle
funzioni  giudicanti  e  requirenti  e  viceversa,   la   preliminare
partecipazione ad un apposito corso di formazione; 
    d) l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006,  limitatamente
alle parole: «riferita a periodi  in  cui  il  magistrato  ha  svolto
funzioni giudicanti o requirenti». 
    Tale   articolo   disciplina   le   periodiche   valutazioni   di
professionalita' cui i magistrati sono  sottoposti  nel  corso  della
carriera, in riferimento ai parametri della capacita',  laboriosita',
diligenza e impegno. Il comma  2  prevede,  in  particolare,  che  la
valutazione di professionalita', appunto riferita a periodi in cui il
magistrato ha svolto  funzioni  giudicanti  o  requirenti,  non  puo'
riguardare in nessun caso l'attivita' di interpretazione di norme  di
diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. 
    L'abrogazione del frammento normativo  mira  ad  espungere  dalla
disposizione il riferimento ai periodi di svolgimento, da  parte  del
magistrato, di funzioni sia giudicanti che  requirenti,  per  evitare
che dalla permanenza in vigore di tale parte  di  disposizione  possa
desumersi la perdurante possibilita' di transitare dall'una  funzione
all'altra; 
    e) l'art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006,  riguardo  alla  rubrica
del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle  funzioni
giudicanti  a  quelle  requirenti  e  viceversa»,  e  ai   commi   1,
limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti  a
quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; 
    Le disposizioni contenute nell'art. 13 costituiscono  il  "cuore"
del quesito referendario, disciplinando nei dettagli il passaggio  di
funzione. 
    Tale articolo prevede, come regola generale, che il passaggio  da
funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e  viceversa,  importi  un
cambiamento di sede. Infatti, il mutamento di funzioni, ai sensi  del
comma 3 del citato art.  13,  non  e'  consentito  all'interno  dello
stesso distretto, ne' all'interno di  altri  distretti  della  stessa
Regione, ne' infine con riferimento al  capoluogo  del  distretto  di
corte d'appello determinato ai  sensi  dell'art.  11  del  codice  di
procedura penale, avuto riguardo al distretto nel quale il magistrato
presta servizio al momento della richiesta. 
    Inoltre, sempre ai sensi del comma 3, tale passaggio puo'  essere
richiesto  per  non  piu'  di  quattro  volte  nell'arco  dell'intera
carriera e solo dopo aver svolto la stessa funzione per almeno cinque
anni. Occorre, a tal fine, partecipare ad una procedura concorsuale -
previa  frequentazione,  come  s'e'  visto,  di  appositi  corsi   di
qualificazione  professionale  presso  la  Scuola   superiore   della
magistratura - nonche' ottenere un giudizio di idoneita' espresso dal
Consiglio superiore  della  magistratura,  su  parere  del  Consiglio
giudiziario (o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,  in
caso  di  richiesta  di  passaggio  dalle  funzioni   giudicanti   di
legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e viceversa). 
    La medesima disposizione  introduce  dei  temperamenti  a  questa
disciplina. 
    Ai sensi del comma 6, infatti, i  limiti  appena  illustrati  non
operano in caso di conferimento delle  funzioni  direttive  superiori
giudicanti e requirenti di legittimita' o per le  funzioni  direttive
apicali di legittimita'; ne' e' previsto l'obbligo di mutare sede per
il  conferimento  delle  funzioni  di  legittimita'  e  direttive  di
legittimita' che comportino il mutamento da giudicante a requirente e
viceversa. 
    Per tutti i magistrati, il comma  4  prevede  che  non  si  debba
cambiare Regione, ma trasferirsi in un diverso circondario e  in  una
diversa Provincia rispetto a quella di provenienza, se il giudice che
chiede il passaggio alle  funzioni  requirenti  abbia  svolto,  negli
ultimi cinque anni, funzioni esclusivamente civili o del lavoro; o se
il pubblico ministero chieda  di  passare  alle  funzioni  giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni - ove
vi siano posti vacanti - in una  sezione  che  tratti  esclusivamente
affari civili  o  del  lavoro.  Sono  previste,  altresi',  ulteriori
limitazioni in caso di  successivi  trasferimenti  con  mutamento  di
funzioni. 
    In tutti i casi considerati, il medesimo comma 4 prevede, ancora,
una  incompatibilita'  che  opera  solo  nell'ambito   dello   stesso
distretto per coloro che, oltre a cambiare funzione,  passino  da  un
organo giudiziario di primo ad uno di secondo grado. 
    Infine, il comma 5 dispone che,  per  il  passaggio  da  funzioni
giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di
servizio e' valutata unitamente alle  attitudini  specifiche  desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche; 
    f) l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193
(Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario), convertito, con modificazioni,  in  legge  22  febbraio
2010, n. 24, limitatamente alle seguenti  parole:  «Il  trasferimento
d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del  presente  comma
puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da
funzioni giudicanti  a  funzioni  requirenti  e  viceversa,  previsto
dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160». 
    La disposizione regola la copertura delle  sedi  rimaste  vacanti
«per difetto di magistrati richiedenti» (cosi' la  rubrica  dell'art.
3). 
    Si tratta delle  sedi  individuate  quali  "disagiate"  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  4  maggio  1998,  n.  133  (Incentivi  ai
magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle
tabelle infradistrettuali). La disposizione prevede che - «[f]ino  al
31 dicembre 2014» - per tali sedi, rimaste  vacanti  per  difetto  di
aspiranti e per le  quali  non  siano  intervenute  dichiarazioni  di
disponibilita' o manifestazioni  di  consenso  al  trasferimento,  il
Consiglio  superiore  della  magistratura   possa   provvedere   alla
copertura con il trasferimento d'ufficio dei magistrati  che  abbiano
conseguito la prima o la seconda valutazione  di  professionalita'  o
che, se pure abbiano conseguito una valutazione  di  professionalita'
superiore, abbiano oltrepassato il  limite  decennale  di  permanenza
nell'incarico  presso  lo  stesso  ufficio  e  nell'esercizio   delle
medesime funzioni, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 160 del  2006.
L'ultimo periodo della disposizione in esame prevede  che,  nei  casi
illustrati, il trasferimento d'ufficio possa essere disposto anche in
deroga ai limiti al passaggio di funzioni dettati dai  commi  3  e  4
dell'art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006: e proprio per  tale  ragione
e' ricompresa tra le norme soggette a referendum abrogativo. 
    2.- In via preliminare, occorre rilevare  che,  nella  camera  di
consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte  ha  consentito  -  come
piu' volte avvenuto in passato (da ultimo, sentenza n. 10 del 2020) -
l'illustrazione  orale  delle   memorie   depositate   dai   soggetti
presentatori del referendum ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),  nonche'  la
presentazione di scritti da parte di un soggetto  ulteriore  -  nella
specie, il Presidente della Regione autonoma  Sardegna  -  in  quanto
interessato  alla  decisione  sull'ammissibilita'   delle   richieste
referendarie (ex plurimis: sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n.
13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n.  17,  n.
16 e n. 15 del 2008). 
    L'ammissione di soggetti diversi dai presentatori,  orientata  ad
acquisirne le argomentazioni, non si  traduce  in  un  diritto  degli
stessi a partecipare al procedimento - che, comunque, «deve  tenersi,
e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenze n.
10 del 2020 e n. 31 del 2000)  -  ne'  in  quello  di  illustrare  le
relative tesi in  camera  di  consiglio.  Con  l'ammissione  di  tali
soggetti, invece, questa  Corte  consente  brevi  integrazioni  orali
degli scritti, come appunto e' avvenuto nella camera di consiglio del
15 febbraio 2022. 
    3.- Questa Corte  e'  chiamata  a  giudicare  sull'ammissibilita'
della richiesta di referendum alla luce, sia dei  criteri  desumibili
dall'art.  75  Cost.,  sia  del  complesso  dei  «valori  di   ordine
costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle  richieste
referendarie», stabilendo se, ad integrazione delle  ipotesi  che  il
secondo comma dell'art. 75 Cost. ha previsto in maniera  puntuale  ed
espressa,  «non   s'impongano   altre   ragioni,   costituzionalmente
rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere  il
ricorso al corpo elettorale» (sentenza n. 16  del  1978;  da  ultimo,
nello stesso senso, sentenza n. 10 del 2020). 
    4.- Cio' posto, e' gia' stata ritenuta ammissibile in passato  la
richiesta di referendum popolare avente ad oggetto disposizioni  -  o
parti di  disposizioni  -  delle  leggi  di  ordinamento  giudiziario
relative al passaggio dei  magistrati  dalle  funzioni  giudicanti  a
quelle requirenti e viceversa. 
    Nella sentenza n. 37 del 2000,  infatti,  e'  stata  innanzitutto
affermata l'estraneita' della disciplina in questione alle  categorie
di leggi per le  quali  l'art.  75,  secondo  comma,  Cost.  preclude
espressamente il ricorso all'abrogazione referendaria. 
    Questa valutazione deve essere confermata  con  riferimento  alle
disposizioni,  o  parti  di  disposizioni,  ricomprese   nell'odierno
quesito. Non sussistono, pertanto,  sotto  questo  profilo,  ostacoli
all'ammissibilita' del referendum. 
    5.- Sempre nel solco  del  precedente  appena  citato,  va  anche
escluso  che  il  quesito  investa  disposizioni  il  cui   contenuto
normativo risulti costituzionalmente vincolato. 
    Le disposizioni  oggetto  di  referendum  ben  potrebbero  essere
private di efficacia senza che ne risultino lesi  specifici  disposti
della Costituzione o di altre leggi costituzionali  (sentenza  n.  16
del 1978). Nella sentenza n. 37 del 2000 questa  Corte,  infatti,  ha
chiarito che la Costituzione, «pur considerando la magistratura  come
un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio  superiore
(art. 104), non contiene alcun principio che imponga o  al  contrario
precluda la configurazione  di  una  carriera  unica  o  di  carriere
separate fra  i  magistrati  addetti  rispettivamente  alle  funzioni
giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di  limitare  o  di
condizionare piu'  o  meno  severamente  il  passaggio  dello  stesso
magistrato, nel corso  della  sua  carriera,  dalle  une  alle  altre
funzioni». 
    6.- Nel caso all'odierno esame,  come  emerge  anche  dal  titolo
assegnato  al  quesito  dall'Ufficio  centrale  («Separazione   delle
funzioni dei  magistrati.  Abrogazione  delle  norme  in  materia  di
ordinamento giudiziario che consentono il  passaggio  dalle  funzioni
giudicanti  a  quelle  requirenti  e  viceversa  nella  carriera  dei
magistrati»),   l'intento   dei   proponenti,    obiettivato    nelle
disposizioni  ricomprese  nel   quesito,   e'   quello   di   rendere
irreversibile,  attraverso  l'abrogazione  referendaria,  la   scelta
operata dal magistrato, all'inizio della carriera, circa le  funzioni
(giudicanti o requirenti) da esercitare. 
    Occorre, peraltro, precisare che l'eventuale esito  positivo  del
referendum avrebbe altresi', quale  effetto,  la  "cristallizzazione"
immediata delle funzioni attualmente  esercitate  dai  magistrati  in
servizio. 
    In ogni caso, il quesito referendario presenta carattere omogeneo
e completo, matrice unitaria, nonche' struttura binaria (sentenza  n.
47 del 1991; piu' recentemente, sentenza n. 27 del 2017). 
    Pur coinvolgendo una  pluralita'  di  disposizioni  contenute  in
diversi testi normativi, esso chiama univocamente il corpo elettorale
a pronunciarsi su una chiara alternativa:  se  i  magistrati  possano
continuare a mutare di funzione nel corso della carriera,  oppure  se
tale possibilita' debba essere eliminata. 
    Del resto, la circostanza che la  domanda  referendaria  riguardi
molteplici disposizioni, anche di diversi atti legislativi, e', da un
lato, inevitabile  conseguenza  della  frammentarieta'  dello  stesso
contesto normativo di riferimento, dall'altro, ossequio al  requisito
della completezza del quesito, che  non  sarebbe  soddisfatto  se  il
principio  o  la   regola   oggetto   di   referendum   sopravvivesse
all'abrogazione perche' costituente oggetto di norme  non  sottoposte
al voto popolare, determinando una contraddizione  e  un  conseguente
difetto di chiarezza verso gli elettori (sentenze  n.  42  e  38  del
1997). 
    Ne' comporta di per se' disomogeneita' del quesito la circostanza
che siano sottoposte a referendum  una  pluralita'  di  disposizioni,
proprio in quanto le previsioni da  esso  coinvolte  sono  certamente
accomunate dalla eadem ratio (sentenza n. 28 del 2011). 
    7.- Ancora, come pure era stato deciso nella sentenza n.  37  del
2000, il quesito in esame ha «un carattere effettivamente  abrogativo
e non "introduttivo"». 
    Esso  non  manifesta,  infatti,  alcun  intento  surrettiziamente
propositivo, poiche' la domanda referendaria  mira  ad  eliminare  in
toto la possibilita' del mutamento delle funzioni,  senza  sostituire
la disciplina vigente con altra,  diversa  ed  estranea  al  contesto
normativo di partenza (sentenza n. 34 del 2000). 
    8.- Infine, non e' di ostacolo all'ammissibilita' del  referendum
la circostanza che - tra le disposizioni che  governano  il  percorso
professionale dei magistrati - possano  essere  rimaste  estranee  al
quesito referendario alcune di esse, astrattamente compatibili con il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa.
Vale il rilievo, desumibile dalla costante giurisprudenza  di  questa
Corte, secondo cui non inficia l'operazione referendaria il fatto che
non siano ricompresi nella domanda sottoposta agli elettori  elementi
normativi    marginali,    «rimanendo    comunque    affidato    alla
discrezionalita' del legislatore ed  all'interpretazione  sistematica
della giurisprudenza, in caso di esito positivo  del  referendum,  il
compito di ricondurre la disciplina ad unita' ed armonia» (ex multis:
sentenza n. 38 del 1997). 
    9.- Rimane del resto ferma la possibilita'  -  rientrante  tra  i
compiti del legislatore - che, a seguito  dell'eventuale  abrogazione
referendaria,  si  pongano  in  essere  gli  interventi   legislativi
necessari per rivedere organicamente la normativa "di risulta", e per
l'introduzione  di  discipline  transitorie  e  conseguenziali,  onde
evitare,  in  particolare,  la  immediata  "cristallizzazione"  delle
funzioni attualmente in essere. 
    10.- Non ostandovi alcuna ragione di  ordine  costituzionale,  la
richiesta di referendum deve dunque essere dichiarata ammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
l'abrogazione delle seguenti disposizioni: art.  192,  comma  6,  del
regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),
limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista  il
parere favorevole del consiglio superiore della  magistratura»;  art.
18, comma 3, della legge 4  gennaio  1963,  n.  1  (Disposizioni  per
l'aumento degli organici della Magistratura  e  per  le  promozioni);
art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26,
recante  «Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli  uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge  25  luglio
2005, n. 150», limitatamente alle parole: «nonche' per  il  passaggio
dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art.  11,
comma 2, del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150», limitatamente alle  parole:  «riferita  a  periodi  in  cui  il
magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art.  13  del
d.lgs.  n.  160  del  2006,  riguardo  alla  rubrica  del   medesimo,
limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni  giudicanti  a
quelle requirenti e viceversa», e  ai  commi  1,  limitatamente  alle
parole:  «il   passaggio   dalle   funzioni   giudicanti   a   quelle
requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3,  comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2009 n. 193 (Interventi urgenti in materia di  funzionalita'
del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, in legge  22
febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle  parole:  «Il  trasferimento
d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del  presente  comma
puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da
funzioni  giudicanti  a  funzioni  requirenti  e  viceversa  previsto
dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160»; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per  il
referendum costituito presso la Corte di cassazione, con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA