N. 59 SENTENZA 16 febbraio - 8 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. 
 
Referendum  -   Richiesta   di   referendum   abrogativo   denominata
  «Partecipazione dei membri  laici  a  tutte  le  deliberazioni  del
  Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei  Consigli
  giudiziari. Abrogazione di norme in  materia  di  composizione  del
  Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei  Consigli
  giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno  parte»
  - Assenza delle cause di  inammissibilita'  previste  dall'art.  75
  Cost. - Quesito chiaro, omogeneo, univoco - Utilizzo della  tecnica
  di ritaglio che non contraddice la  natura  ablativa  dell'istituto
  referendario - Ammissibilita' della richiesta. 
- Decreto legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,  risultante  dalle
  modificazioni    e    integrazioni    successivamente    apportate,
  limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma  1,  limitatamente
  alle  parole  "esclusivamente"  e  "relative  all'esercizio   delle
  competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere  a)";  art.  16,
  comma 1, limitatamente alle parole:  "esclusivamente"  e  "relative
  all'esercizio delle competenze di cui  all'articolo  15,  comma  1,
  lettere a), d) ed e)". 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
(GU n.10 del 9-3-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  ammissibilita',  ai  sensi  dell'art.  2,  primo
comma,  della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1  (Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte  costituzionale),
della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del  decreto
legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,  recante  «Istituzione   del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina  dei
consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  c),
della  L.  25  luglio  2005,  n.  150»  e  successive  modificazioni,
limitatamente alle seguenti parti: 
    - art. 8, comma 1, limitatamente alle parole  «esclusivamente»  e
«relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma
1, lettera a)»; 
    - art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: «esclusivamente» e
«relative all'esercizio delle  competenze  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, lettere a), d) ed e)»,  giudizio  iscritto  al  n.  176  del
registro referendum. 
    Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021  con  la  quale  l'Ufficio
centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
dichiarato conforme a legge la richiesta; 
    udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma  Sardegna  e
Mario Bertolissi per i Consigli regionali  delle  Regioni  Lombardia,
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e
Piemonte; 
    deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 1° dicembre 2021, l'Ufficio centrale per il
referendum,  costituito  presso  la  Corte  di  cassazione,  a  norma
dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo),  ha  dichiarato  conforme  alle  disposizioni  di  legge  la
richiesta di referendum popolare abrogativo,  promossa  dai  Consigli
regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, sul seguente quesito: 
    «Volete voi che sia abrogato il Decreto  Legislativo  27  gennaio
2006, n. 25 (Istituzione  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione e  nuova  disciplina  dei  Consigli  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25  luglio  2005  n.
150), risultante dalle modificazioni e  integrazioni  successivamente
apportate, limitatamente  alle  seguenti  parti:  art.  8,  comma  1,
limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative  all'esercizio
delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  a)";  art.
16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e  "relative
all'esercizio delle competenze  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettere a), d) ed e)?"». 
    2.- L'Ufficio centrale, con  la  stessa  ordinanza,  ha  ritenuto
opportuno, per maggior chiarezza e tenuto  conto  delle  osservazioni
espresse dagli stessi Consigli promotori, integrare la  denominazione
del quesito, originariamente individuata in «Abrogazione di norme  in
materia di  composizione  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione e dei Consigli giudiziari e delle  competenze  dei  membri
laici che ne fanno parte», anteponendovi la locuzione «Partecipazione
dei membri laici a tutte le  deliberazioni  del  Consiglio  direttivo
della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari». 
    L'Ufficio centrale per il  referendum  ha,  quindi,  disposto  di
attribuire alla richiesta  referendaria  la  seguente  denominazione:
«Partecipazione  dei  membri  laici  a  tutte  le  deliberazioni  del
Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei   consigli
giudiziari. Abrogazione di  norme  in  materia  di  composizione  del
Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei   Consigli
giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte». 
    3.-  Il  Presidente  di  questa  Corte,  ricevuta   comunicazione
dell'ordinanza, ha fissato,  per  la  conseguente  deliberazione,  la
camera di consiglio del 15 febbraio 2022,  dandone  comunicazione  ai
sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970. 
    4.-  Nell'imminenza  della  camera  di  consiglio,   i   Consigli
regionali promotori della richiesta referendaria hanno depositato una
memoria a sostegno della sua ammissibilita'. 
    I Consigli promotori premettono che le  disposizioni  di  cui  si
chiede l'abrogazione sono contenute nel d.lgs. n. 25 del  2006,  che,
in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la  riforma
dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941,  n.  12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per  la  modifica
della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della  Corte
dei  conti   e   il   Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
amministrativa, nonche' per  l'emanazione  di  un  testo  unico),  ha
istituito  il  Consiglio  direttivo  della   Corte   di   cassazione,
determinandone  le  competenze,  e  ha  ridefinito   composizione   e
attribuzioni  dei   Consigli   giudiziari.   Elemento   di   rilievo,
evidenziato dalla difesa dei promotori, e' la  presenza,  nell'uno  e
negli altri organi, di una componente non togata, costituita anche da
professori  universitari  e  avvocati,  in  possesso   di   specifici
requisiti. 
    Quanto alle competenze del Consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione, stabilite dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 25  del  2006,
si sottolinea che toccano ambiti  rilevanti,  in  quanto  «riguardano
l'emissione di "pareri sull'attivita' dei magistrati" (lettera b), la
"vigilanza sul comportamento dei magistrati" (lettera c),  l'adozione
di provvedimenti relativi  allo  stato  giuridico  ed  economico  dei
magistrati  (lettera  e),  la  formulazione  di  pareri  "inerenti  a
collocamenti   a   riposo,   dimissioni,   decadenze    dall'impiego,
concessioni di titoli onorifici e riammissioni  in  magistratura  dei
magistrati" (lettera f)». 
    Quanto  alle  competenze  dei  Consigli  giudiziari,  individuate
dall'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo,  si  segnala
che rispecchiano, in larga misura, quelle di cui all'art. 7,  proprie
del Consiglio direttivo della Corte di  cassazione.  In  particolare,
viene  espressamente  precisato  che  i  pareri  sull'attivita'   dei
magistrati riguardano il profilo della preparazione, della  capacita'
tecnico-professionale,   della   laboriosita',    della    diligenza,
dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi  previsti  da
disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del
Consiglio superiore della magistratura o  a  richiesta  dello  stesso
Consiglio.  I  Consigli  giudiziari,  inoltre,   eserciterebbero   la
vigilanza sul comportamento dei magistrati  in  servizio  presso  gli
uffici giudiziari del distretto e,  nel  caso  di  notizia  di  fatti
suscettibili di valutazione in  sede  disciplinare,  dovrebbero  fare
rapporto al Ministero  della  giustizia  e  al  Procuratore  generale
presso la Corte di cassazione. 
    La difesa dei promotori osserva  che  il  legislatore  -  che  ha
inteso attribuire al Consiglio direttivo  e  ai  Consigli  giudiziari
competenze ausiliarie rispetto  a  quelle  del  CSM,  di  particolare
rilievo quanto alle valutazioni dell'attivita' dei  magistrati  -  ha
invece limitato al massimo grado l'apporto dei membri non togati. Una
tale osservazione si basa su quanto stabilito dagli artt. 8 e 16  del
citato d.lgs. n. 25  del  2006,  secondo  cui  i  componenti  "laici"
(avvocati e professori universitari) partecipano esclusivamente  alle
discussioni e  deliberazioni  relative  all'esercizio  di  competenze
concernenti profili organizzativi nella trattazione  degli  affari  e
nell'andamento degli uffici. 
    Fine intrinseco della richiesta referendaria  sarebbe,  pertanto,
quello  di  eliminare  la  norma  limitativa  della  competenza   dei
componenti non togati, consentendo loro di  esercitare  la  totalita'
delle attribuzioni riconosciute agli organi di cui  fanno  parte,  al
pari dei membri togati. 
    Il quesito riguarderebbe disposizioni estranee, anche sulla  base
di  un'interpretazione  logico-sistematica,  alle  materie   di   cui
all'art. 75 della Costituzione e dotate di una matrice  razionalmente
unitaria. Sarebbe, inoltre, formulato in maniera tale da  determinare
un effetto di mera abrogazione, senza creare alcun vuoto normativo. 
    Esso sarebbe, quindi, ammissibile. 
    5.- Nell'imminenza della camera di consiglio, la Regione autonoma
Sardegna ha depositato un atto di intervento a sostegno delle ragioni
dell'ammissibilita' della richiesta referendaria. 
    Quest'ultima  -   volta   all'abrogazione   delle   parti   delle
disposizioni che limitano la competenza  attribuita  alla  componente
laica nelle discussioni e votazioni dei  Consigli  giudiziari  e  del
Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione   concernenti   la
valutazione dei magistrati - sarebbe in linea con l'art.  104  Cost.,
che, con riguardo ai membri del CSM, non fa distinzioni di competenze
fra componenti togati e laici. Questo dato si evincerebbe anche dalla
legge  24  marzo  1958,  n.  195  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura). 
    La Regione autonoma Sardegna sostiene che il quesito e' formulato
in modo tale che dall'eventuale esito  positivo  della  consultazione
residui una disciplina  adeguata  alle  prescrizioni  costituzionali.
Esso sarebbe, inoltre,  chiaro  e  omogeneo,  se  solo  si  considera
l'evidente  finalita'  di  riconoscere  anche  ai  membri  laici   di
partecipare,  senza  le  limitazioni  previste,  alle  discussioni  e
deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
Consigli giudiziari. Il quesito sarebbe anche  univoco,  poiche'  non
contiene una pluralita' di domande eterogenee. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La richiesta di referendum abrogativo  su  cui  questa  Corte
deve  pronunciarsi  in  base  all'art.  75,  secondo   comma,   della
Costituzione, dichiarata legittima con ordinanza del 1° dicembre 2021
dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum,  riguarda  parti   delle
disposizioni degli artt. 8 e 16 del decreto  legislativo  27  gennaio
2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione e nuova disciplina dei  Consigli  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio  2005  n.
150». 
    2.- In via preliminare, occorre rilevare  che,  nella  camera  di
consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte  ha  consentito  -  come
piu' volte avvenuto in passato (da ultimo, sentenza n. 10 del 2020) -
l'illustrazione  orale  delle   memorie   depositate   dai   soggetti
presentatori del referendum ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e ha  ammesso
gli scritti presentati da  soggetti  diversi  da  quelli  contemplati
dalla disposizione citata  -  nella  specie  della  Regione  autonoma
Sardegna - in quanto interessati alla  decisione  sull'ammissibilita'
delle richieste referendarie (ex plurimis: sentenze n. 10  del  2020,
n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del
2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008). 
    Tale ammissione, orientata ad acquisire ulteriori  argomentazioni
svolte da soggetti diversi dai presentatori, non  si  traduce  in  un
diritto degli stessi a partecipare al  procedimento,  che,  comunque,
«deve  tenersi,  e  concludersi,  secondo  una  scansione   temporale
definita» (sentenza n. 31 del 2000). Ne' si sostanzia nel diritto  di
illustrare le relative tesi in camera di consiglio. Con  l'ammissione
di tali soggetti questa Corte consente brevi integrazioni orali degli
scritti, come e' avvenuto nella camera di consiglio del  15  febbraio
2022, in cui essi, sulla base del gia' citato art. 33, hanno chiarito
le rispettive posizioni. 
    3.- Occorre, inoltre, precisare  che  l'oggetto  della  richiesta
referendaria e' costituito da alcuni frammenti delle disposizioni  di
cui agli artt. 8 e 16 del d.lgs. n. 25  del  2006,  che  limitano  la
partecipazione   dei   membri   "laici"   (avvocati   e    professori
universitari) del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
Consigli giudiziari alle sole discussioni  e  deliberazioni  inerenti
all'organizzazione   degli   uffici,    espressamente    individuate,
rispettivamente, all'art. 7, comma 1,  lettera  a),  e  all'art.  15,
comma 1, lettere a), d) ed e), del medesimo decreto legislativo. 
    3.1.- Tali disposizioni  si  inseriscono  nel  tessuto  normativo
della riforma che, in attuazione della delega  conferita  al  Governo
dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n.  150
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il  decentramento  del  Ministero
della giustizia, per la  modifica  della  disciplina  concernente  il
Consiglio di presidenza, della Corte dei  conti  e  il  Consiglio  di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche'  per  l'emanazione
di  un  testo   unico),   quest'ultimo   ha   adottato,   ridefinendo
composizione, competenze e durata in carica dei Consigli giudiziari e
istituendo, sulla falsariga di questi ultimi, il Consiglio  direttivo
della Corte di cassazione. 
    Fra le piu' rilevanti novita' introdotte dalla riforma, vi e', da
un lato, l'ampliamento delle competenze  dei  Consigli  giudiziari  e
l'attribuzione al neoistituito Consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione  di  un  novero  di  funzioni   -   mutatis   mutandis   -
sostanzialmente corrispondenti; dall'altro, la  previsione,  sia  per
gli uni che per l'altro, di una composizione allargata  a  componenti
non togati. 
    Piu'  precisamente,  quanto  ai  Consigli  giudiziari,  istituiti
presso i distretti delle Corti d'appello e chiamati a  svolgere,  sin
da epoca risalente, funzioni ausiliarie dell'organo di governo  della
magistratura   mediante   attivita'   prettamente   consultive,    la
moltiplicazione delle competenze, sebbene  ridimensionata  a  seguito
delle modifiche apportate al citato d.lgs. n. 25 del 2006 dalla legge
30  luglio  2007,  n.  111  (Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento
giudiziario), ha  riguardato  sia  questioni  tabellari  e,  piu'  in
generale,  relative  all'organizzazione   degli   uffici   giudiziari
presenti nei distretti, sia provvedimenti inerenti  alla  carriera  e
allo status dei magistrati dei distretti. Alla moltiplicazione  delle
competenze si e' affiancato  l'aumento  del  numero  complessivo  dei
componenti dei Consigli, variabile in relazione alla dimensione degli
organici degli uffici di ciascun distretto. Si e' poi determinata una
nuova composizione degli stessi, allargata a componenti esterne  alla
magistratura. 
    L'art. 9 del citato d.lgs. n. 25 del 2006 - anche a seguito delle
modifiche apportate dalla legge n. 111  del  2007  -  stabilisce  che
facciano parte dei Consigli in questione professori  universitari  in
materie giuridiche, «nominati dal Consiglio  universitario  nazionale
su indicazione dei presidi delle  facolta'  di  giurisprudenza  delle
universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto
o in parte, competenza gli uffici del distretto, in numero  variabile
da 1 a  2,  in  relazione  all'organico  degli  uffici  presenti  nei
distretti», nonche' avvocati «con  almeno  dieci  anni  di  effettivo
esercizio della professione con iscrizione all'interno  del  medesimo
distretto, nominati dal Consiglio nazionale  forense  su  indicazione
dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, in  un  numero
variabile da 2 a 4, in relazione all'organico degli  uffici  presenti
nei distretti». 
    Al fine di scongiurare qualunque  condizionamento  dell'esercizio
della funzione  giudiziaria,  il  legislatore  ha,  sin  dall'inizio,
modulato il funzionamento dei Consigli, limitando  la  partecipazione
dei membri laici alle delibere in materia tabellare (art.  15,  comma
1, lettera a), all'esercizio del potere di  vigilanza  sull'andamento
degli uffici (art. 15, comma 1, lettera d), nonche' alla formulazione
di pareri e proposte sull'organizzazione e  sul  funzionamento  degli
uffici del giudice di pace del distretto (art. 15, comma  1,  lettera
e), con conseguente esclusione dalle delibere relative a  carriera  e
status dei magistrati (in specie relative ai pareri sulle valutazioni
di professionalita', su collocamenti a riposo, dimissioni,  decadenze
dall'impiego, concessioni  di  titoli  onorifici  e  riammissioni  in
magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici  giudiziari
del distretto o gia' in servizio presso tali uffici al momento  della
cessazione dal servizio medesimo, nonche' ai pareri, su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura,  su  materie  attinenti  alle
competenze a essi attribuite e alle eventuali  proposte  al  comitato
direttivo della Scuola superiore della  magistratura  in  materia  di
programmazione dell'attivita' didattica della Scuola: art. 15,  comma
1, lettere b, g, h e i). 
    Con riferimento alla composizione e alle competenze del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione - organo  di  nuova  istituzione,
omologo ai Consigli giudiziari - si e' disposto che  fra  gli  undici
membri elettivi vi siano due  professori  universitari  di  ruolo  di
materie giuridiche nominati dal  Consiglio  universitario  nazionale,
nonche' un avvocato con almeno  venti  anni  di  effettivo  esercizio
della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, e, fra i
tre membri di diritto, vi sia il Presidente  del  medesimo  Consiglio
(art. 1). Quanto alla partecipazione, essa  e'  stata  limitata  alle
sole discussioni e deliberazioni inerenti a questioni tabellari e  di
organizzazione degli  uffici  (art.  7,  comma  1,  lettera  a),  con
esclusione  di  quelle  relative  ai  pareri  sulle  valutazioni   di
professionalita' dei magistrati, e  ai  pareri  resi,  a  seguito  di
richiesta del Consiglio  superiore  della  magistratura,  su  materie
attinenti alle competenze a esso attribuite, nonche'  alle  eventuali
proposte  al  comitato  direttivo  della   Scuola   superiore   della
magistratura in materia di  programmazione  dell'attivita'  didattica
della Scuola (art. 7, comma 1, lettere b, g e h). 
    4.- Il contesto  normativo  di  riferimento  cosi'  delineato  e'
quello in cui questa  Corte  e'  chiamata  a  collocare  il  giudizio
sull'ammissibilita'  del  quesito  referendario,  giudizio  che,  per
costante giurisprudenza costituzionale, si propone di «verificare che
non sussistano eventuali ragioni di inammissibilita' sia indicate,  o
rilevabili in via sistematica, dall'art.  75,  secondo  comma,  della
Costituzione,  attinenti  alle  disposizioni  oggetto   del   quesito
referendario; sia relative ai requisiti concernenti  la  formulazione
del  quesito  referendario,  come   desumibili   dall'interpretazione
logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del  2011,  n.
137 del 1993, n.  48  del  1981  e  n.  70  del  1978):  omogeneita',
chiarezza  e  semplicita',   completezza,   coerenza,   idoneita'   a
conseguire  il  fine  perseguito,  rispetto  della  natura   ablativa
dell'operazione referendaria» (sentenza n. 17 del 2016). 
    4.1.- La richiesta referendaria in esame e' ammissibile. 
    Non sussiste alcuna  delle  cause  di  inammissibilita'  indicate
nell'art. 75 Cost. Le disposizioni oggetto  del  quesito  -  inerenti
alla composizione e alle competenze dei  Consigli  giudiziari  e  del
Consiglio  direttivo  della  Corte   di   cassazione   -   non   sono
riconducibili a nessuna delle leggi ivi elencate, neppure in  via  di
interpretazione logico-sistematica. 
    Sono inoltre rispettati i requisiti di chiarezza,  omogeneita'  e
univocita'  del  quesito,  costantemente  ritenuti  da  questa  Corte
necessario presupposto affinche' il corpo elettorale possa esercitare
una  scelta  libera  e  consapevole.  Essi  sono   desumibili   dalla
«finalita'   incorporata   nel   quesito,   cioe'   dalla   finalita'
obiettivamente  ricavabile  in   base   alla   sua   formulazione   e
all'incidenza del referendum sul  quadro  normativo  di  riferimento»
(sentenza n. 24 del 2011; nello stesso senso sentenze n. 28 del  2017
e n. 17 del 2016). 
    I frammenti delle disposizioni degli artt. 8 e 16 del  d.lgs.  n.
25 del 2006, di cui si chiede l'abrogazione, sono contraddistinti  da
un'eadem ratio, quella che  preclude  la  partecipazione  dei  membri
laici del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei
Consigli giudiziari - organi accomunati da analoghe funzioni  -  alle
deliberazioni inerenti a carriere e status  dei  magistrati.  Risulta
dunque evidente la matrice razionalmente unitaria del quesito. 
    Il fine perseguito  mediante  la  richiesta  di  abrogazione  dei
richiamati frammenti normativi e' far si' che i membri laici sia  del
Consiglio direttivo della  Corte  di  cassazione,  sia  dei  Consigli
giudiziari siano inclusi nelle discussioni  e  deliberazioni  che  la
riforma introdotta  dal  d.lgs.  n.  25  del  2006  e  poi  in  parte
modificata dalla legge n. 111 del 2007, ha espressamente riservato ai
rispettivi organi in composizione  ristretta,  circoscritta  ai  soli
membri togati. 
    Infine, la proposta referendaria, pur utilizzando la tecnica  del
ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, non  contraddice
la natura abrogativa dell'istituto. 
    Questa Corte ha  riconosciuto  che  una  simile  tecnica,  se  si
risolve in una abrogazione parziale della legge, non e'  di  per  se'
causa di inammissibilita' del quesito (ex plurimis,  sentenza  n.  28
del  2011).  A  volte,  essa  e'  «necessaria   per   consentire   la
riespansione di una compiuta disciplina gia' contenuta  in  nuce  nel
tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilita' delle
disposizioni oggetto del referendum (sentenze n. 16 e n. 15 del 2008,
n. 34 e n. 33 del 2000, n. 13 del 1999)» (sentenza n. 26  del  2017).
Allorquando, invece, attraverso il ritaglio dei frammenti  normativi,
si persegue l'effetto di sostituire  la  disciplina  investita  dalla
domanda referendaria «con un'altra disciplina  assolutamente  diversa
ed estranea al  contesto  normativo,  che  il  quesito  ed  il  corpo
elettorale non possono creare ex  novo  ne'  direttamente  costruire»
(sentenza n. 13 del 1999),  risulta  tradita  la  funzione  meramente
abrogativa assegnata  all'istituto  di  democrazia  diretta  previsto
dall'art.  75  Cost.  e   la   richiesta   referendaria   si   rivela
inammissibile, perche' surrettiziamente propositiva. 
    Nella  specie,  non  ricorre   quest'ultima   ipotesi.   Infatti,
attraverso   l'abrogazione   delle   parole   che    delimitano    la
partecipazione dei membri laici del Consiglio direttivo  della  Corte
di cassazione e dei Consigli giudiziari, si produrrebbe l'effetto  di
estendere  la  portata  applicativa  delle  previsioni  relative   al
coinvolgimento   dei   membri   laici   nelle   questioni    inerenti
all'amministrazione della giurisdizione, previsioni gia' presenti nel
tessuto  normativo  del  d.lgs.  n.  25  del   2006.   La   richiesta
referendaria appare dunque diretta a  sottrarre  dall'ordinamento  un
certo contenuto normativo - la limitazione della sfera di  competenza
dei componenti laici dei Consigli in questione - affinche' esso venga
sostituito con quanto sopravvive all'abrogazione, per  effetto  della
«fisiologica espansione delle norme  residue»  (sentenza  n.  36  del
1997). 
    5.- Non ostandovi alcuna ragione  di  ordine  costituzionale,  la
richiesta di referendum deve dunque essere dichiarata ammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante
«Istituzione del Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione  e
nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150», limitatamente
alle seguenti parti: art.  8,  comma  1,  limitatamente  alle  parole
«esclusivamente» e «relative all'esercizio delle  competenze  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a)»; art. 16, comma 1, limitatamente
alle  parole:  «esclusivamente»  e  «relative   all'esercizio   delle
competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a),  d)  ed  e)»,
richiesta dichiarata  legittima,  con  ordinanza  pronunciata  il  1°
dicembre 2021 dall'Ufficio centrale  per  il  referendum,  costituito
presso la Corte di cassazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA