DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2022
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (22A01599)(GU n.58 del 10-3-2022)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 28 febbraio 2022
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;
Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali
nell'area, richiesta poi integrata in data 24 febbraio 2022, in
ragione dell'evoluzione della situazione, individuando ulteriori
necessita' per finalita' di primo soccorso;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022,
con la quale e' stato dichiarato per tre mesi dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in
Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte
ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione
interessata;
Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre
a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un
afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Considerata l'imminente esigenza di garantire con tempestivita',
nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, assistenza sul
territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli
accadimenti in rassegna;
Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
presenta le necessarie disponibilita';
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato
italiano nell'adozione, sul territorio nazionale, di tutte le
iniziative di carattere straordinario di assistenza alla popolazione
finalizzate al superamento della grave emergenza umanitaria
determinatasi a seguito degli accadimenti in rassegna;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione
dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1,
del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale
in atto.
2. Per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di
soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro
operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai
sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1
del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si
provvede nel limite di euro 10.000.000 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del 2018.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi