DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2022 

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione  all'esigenza  di
assicurare  soccorso  ed  assistenza  alla  popolazione  ucraina  sul
territorio nazionale in conseguenza della grave crisi  internazionale
in atto. (22A01599) 
(GU n.58 del 10-3-2022)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 28 febbraio 2022 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1; 
  Considerato che in data 15 febbraio 2022  il  Servizio  statale  di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento  della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali  criticita'  conseguenti  alle  tensioni  internazionali
nell'area, richiesta poi integrata  in  data  24  febbraio  2022,  in
ragione  dell'evoluzione  della  situazione,  individuando  ulteriori
necessita' per finalita' di primo soccorso; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio  2022,
con la  quale  e'  stato  dichiarato  per  tre  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza  per  intervento  all'estero  in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina; 
  Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto  in
Ucraina ha determinato il repentino incremento delle  esigenze  volte
ad  assicurare  il   soccorso   e   l'assistenza   alla   popolazione
interessata; 
  Considerato che l'intervento militare nel citato territorio,  oltre
a causare la tragica perdita  di  vite  umane,  sta  determinando  un
afflusso  massiccio  di  persone  in  cerca  di  rifugio  nell'Unione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Considerata l'imminente esigenza di  garantire  con  tempestivita',
nell'ambito del coordinamento  dell'Unione  europea,  assistenza  sul
territorio  nazionale  alla   popolazione   ucraina   colpita   dagli
accadimenti in rassegna; 
  Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  iscritto  nel
bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
presenta le necessarie disponibilita'; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano  nell'adozione,  sul  territorio  nazionale,  di  tutte   le
iniziative di carattere straordinario di assistenza alla  popolazione
finalizzate  al  superamento   della   grave   emergenza   umanitaria
determinatasi a seguito degli accadimenti in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art.  24,  comma  1,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018,  per  la  dichiarazione
dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1,
del decreto legislativo n. 1 del 2018,  e'  dichiarato,  fino  al  31
dicembre 2022, lo stato di emergenza  in  relazione  all'esigenza  di
assicurare soccorso ed assistenza,  sul  territorio  nazionale,  alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi  internazionale
in atto. 
  2. Per l'organizzazione ed attuazione degli interventi  urgenti  di
soccorso  e  assistenza  alla  popolazione  proveniente  dal   teatro
operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di  emergenza,  ai
sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.  1
del  2018,  si  provvede  con  ordinanze,  emanate   dal   Capo   del
Dipartimento della protezione civile, in deroga a  ogni  disposizione
vigente  e  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 
  3.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
valutazione  dell'effettivo  impatto  dell'evento  in  rassegna,   si
provvede nel limite di euro 10.000.000 a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi