IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30 aprile
2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
luglio 2021;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche» che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
marzo 2022;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening», e in particolare l'art. 7 che ha modificato l'art. 1,
comma 621-bis della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che
«Il Ministero della salute assicura il servizio di assistenza
tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per
l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quale servizio
supplementare rispetto a quello di contact center reso in
potenziamento del servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale
integrazione dei rapporti negoziali in essere. Per il servizio di
assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 4 milioni di
euro»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673
del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691
del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto
2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre
2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712
del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25
novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n.
752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30
aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n.
777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28
maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n.
805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12
novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021,849
del 21 gennaio 2022, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi
5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni
dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive
modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro
mediatori culturali;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e delle
funzioni del Soggetto attuatore per la gestione delle attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile, rep. 1250 del 3 maggio 2021, in virtu' del quale
in caso di sopravvenuta vacanza del segretario generale del Ministero
della salute, individuato Soggetto attuatore, le funzioni e i compiti
di soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 532 del 18
febbraio 2020, sono assicurati dal direttore generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio
2021, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2021 al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato il nuovo Segretario
generale del Ministero della salute;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto Soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unita',
della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di
emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale
23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il
Soggetto attuatore di cui citato decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato
autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di
vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis,
6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il
quale il Soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato
autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del
servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione
da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di
primo livello;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772
del 30 aprile 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 804 del 28 ottobre
2021, n. 817 del 31 dicembre 2021 con le quali il Ministero della
salute e' stato autorizzato, ad ampliare, integrare e prorogare, da
ultimo fino al 31 marzo 2022, l'affidamento un outsourcing del
servizio di contact center di I livello attivato, ai sensi dell'art.
1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
645 dell' 8 marzo 2020 per il potenziamento del numero di pubblica
utilita' 1500;
Tenuto conto dell'aumento esponenziale dei contagi da COVID-19
derivanti dalla diffusione della nuova variante VOC SARS-COV-2
Omicron, e la conseguente emanazione di disposizioni riguardanti, in
particolare, le nuove modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-COV-2, l'aggiornamento sulle misure di
quarantena e l'isolamento, disposizioni in materia di campagna
vaccinali quali quelle riservate alla popolazione in eta' pediatrica
o ultracinquantenne, utilizzo della certificazione verde, con
conseguente aumento delle chiamate al numero di pubblica utilita'
1500;
Tenuto conto, altresi', che, a seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, si e' determinato un
ulteriore incremento delle chiamate al numero di pubblica utilita'
1500 in virtu' della competenza ad esso designata di fornire ai
cittadini risposte riguardanti il green pass;
Ravvisata la necessita' e urgenza dell'ampliamento e
dell'integrazione del citato servizio 1500, l'unico servizio a
livello nazionale attivo 24 ore su 24 in grado di fornire supporto,
informazioni e rassicurazione ai cittadini che costituisce pertanto
pubblico servizio a tutela della collettivita', per il corretto
adempimento delle misure poste in essere a tutela della salute dei
cittadini nel presente contesto emergenziale;
Tenuto conto che per far fronte alle esigenze sopra richiamate e'
necessario incrementare le risorse economiche presenti nella
contabilita' speciale intestata al Soggetto attuatore del Ministero
della salute di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020 e che per la copertura
dei relativi oneri, il Ministero della salute ha comunicato la
disponibilita' ad integrare la richiamata contabilita' speciale con
le risorse proprie stanziate sul capitolo 4393 del Centro nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 743 del 4
febbraio 2022;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Ministero della salute e' autorizzato a potenziare e
ampliare, fino al 31 marzo 2022, il servizio di contact center di
primo livello - numero di pubblica utilita' 1500 - attivato ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020, come prorogato da ultimo dall'art.
1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 817 del 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri, nel limite di
euro 5.442.948,17 per l'anno 2022, si provvede a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero
della salute e' autorizzato a trasferire sulla predetta contabilita'
speciale dette risorse allocate sul capitolo 4393 del Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. A tal
fine il capitolo 4393 e' integrato di euro 5.442.948,17, per l'anno
2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio