IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a),
concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/21,
pervenute nel periodo dicembre 2019- novembre 2021 da parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti o
di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT
(N,N- dimetiltriptamina), armalina e armina, effettuati sul
territorio nazionale dalle forze dell'ordine;
Considerato che dalla miscela della pianta Banisteriopsis caapi,
che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta Psychotria
viridis, che contiene DMT, si ottiene l'Ayahuasca, costituita da un
estratto, macinato, o polvere, la cui azione psicotropa deriva
dall'interazione sinergica dei diversi composti attivi di tali
piante;
Considerato che in Italia la sostanza DMT e' presente nella Tabella
I, ma non lo sono: le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria
viridis, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere, e le sostanze
armalina e armina;
Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista
delle sostanze psicoattive sottoposte a controllo le piante
Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis e tutti i componenti
conosciuti per la preparazione di Ayahuasca;
Considerato che le sostanze armalina e armina sono alcaloidi
armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono noti dati
di tossicita' acuta in modello animale e sull'uomo per la molecola
armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di
intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel 2011
ed il secondo nel 2018;
Ritenuto necessario, in considerazione delle informazioni
estrapolate dalla letteratura internazionale e delle segnalazioni
pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche le piante
Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, l'Ayahuasca estratto,
macinato, polvere e le sostanze armalina e armina;
Ritenuto altresi' necessario, in riferimento ad Ayahuasca,
estratto, macinato, polvere, apporre il richiamo ad una nota
descrittiva da riportare in calce alla tabella stessa, ed indicare
come denominazione chimica i suoi diversi componenti attivi, per
favorirne una pronta individuazione da parte di sanitari o forze
dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021, favorevole
all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante
Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto,
macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre
favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato,
polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in
calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un
estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle
piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno
o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e
favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica:
«armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato,
polvere;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi,
Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e
delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla
voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla
seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella:
«L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o
da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis
caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei
seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole
all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina,
armina , DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della
tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in
considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in
Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio
nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti
attivi:
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune);
armalina, armina, DMT (denominazione chimica);
armalina (denominazione comune);
armina (denominazione comune);
Banisteriopsis caapi (denominazione comune);
Psychotria viridis (denominazione comune).
2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto
1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da
riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita
da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente
dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT
e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina».
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2022
Il Ministro: Speranza