Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina. (22A01608)(GU n.61 del 14-3-2022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a), concernente i criteri di formazione della tabella I; Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/21, pervenute nel periodo dicembre 2019- novembre 2021 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti o di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N- dimetiltriptamina), armalina e armina, effettuati sul territorio nazionale dalle forze dell'ordine; Considerato che dalla miscela della pianta Banisteriopsis caapi, che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta Psychotria viridis, che contiene DMT, si ottiene l'Ayahuasca, costituita da un estratto, macinato, o polvere, la cui azione psicotropa deriva dall'interazione sinergica dei diversi composti attivi di tali piante; Considerato che in Italia la sostanza DMT e' presente nella Tabella I, ma non lo sono: le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere, e le sostanze armalina e armina; Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista delle sostanze psicoattive sottoposte a controllo le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis e tutti i componenti conosciuti per la preparazione di Ayahuasca; Considerato che le sostanze armalina e armina sono alcaloidi armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono noti dati di tossicita' acuta in modello animale e sull'uomo per la molecola armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel 2011 ed il secondo nel 2018; Ritenuto necessario, in considerazione delle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale e delle segnalazioni pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, l'Ayahuasca estratto, macinato, polvere e le sostanze armalina e armina; Ritenuto altresi' necessario, in riferimento ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, apporre il richiamo ad una nota descrittiva da riportare in calce alla tabella stessa, ed indicare come denominazione chimica i suoi diversi componenti attivi, per favorirne una pronta individuazione da parte di sanitari o forze dell'ordine; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina , DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere; Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio nazionale; Decreta: Art. 1 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune); armalina, armina, DMT (denominazione chimica); armalina (denominazione comune); armina (denominazione comune); Banisteriopsis caapi (denominazione comune); Psychotria viridis (denominazione comune). 2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina». Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2022 Il Ministro: Speranza