N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2022
Ordinanza del 3 febbraio 2022 della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana nel procedimento contabile promosso dall'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale per la Regione Siciliana. Bilancio e contabilita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale - Previsione dell'autorizzazione dell'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92, per il triennio 2021-2023 - Previsione che, per gli esercizi successivi al triennio 2021-2023, l'entita' del finanziamento e' determinata annualmente con legge di bilancio. - Legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), art. 4.(GU n.11 del 16-3-2022 )
CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione Siciliana Nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2022 e nell'adunanza pubblica del 12 gennaio 2022, composta dai seguenti magistrati: Salvatore Pilato, Presidente; Anna Luisa Carra, Presidente aggiunto; Adriana La Porta, consigliere; Adriana Parlato, consigliere; Giuseppe Grasso, consigliere; Alessandro Sperandeo, consigliere; Luciano Abbonato, consigliere; Tatiana Calvitto, referendario - relatore; Antonio Tea, referendario - relatore; Antonino Catanzaro, referendario; Massimo Giuseppe Urso, referendario; Emanuele Mio, referendario; Visti gli articoli 81, 97, 100 comma 2, 101 comma 2, 103 comma 2, della Costituzione; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come modificata dall'art. 29 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17; Vista l'ordinanza delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana n. 2/2019/SSRR/INPR, depositata in data 8 marzo 2019; Viste le deliberazioni n. 23/2021/CCR e n. 96/2021/CCR con cui la Sezione di Controllo per la Regione siciliana ha reso certificazione non positiva in merito all'Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, trasmessa, rispettivamente, in data 2 febbraio 2021 e in data 29 giugno 2021; Vista l'ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativa ed economico 2016-2018, pervenuta, a mezzo PEC, a questa Sezione in data 22 dicembre 2021 (prot. n. 939 del 22 dicembre 2021), prot. C.d.c. n. 11110 di pari data e la relativa documentazione allegata; Vista la deliberazione n. 12/2022/CCR del 3 febbraio 2022 e l'allegato Rapporto di certificazione, con cui la Sezione ha reso certificazione parzialmente positiva sull'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale della Regione siciliana per il triennio normativa ed economico 2016-2018, escludendo le clausole contrattuali di cui all'art. 68, commi 2, 3 e 8, avente ad oggetto «Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato», in relazione alle quali ha ritenuto di sospendere il procedimento di certificazione e sollevare, con separata ordinanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale 24 settembre 2021 n. 24 in riferimento agli articoli 81, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione; Visto l'art. 85, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto; Visto l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ai sensi del quale «I termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022»; Viste le «Regole tecniche e operative» per lo svolgimento delle adunanze in camera di consiglio da remoto adottate con i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, n. 153 del 18 maggio 2020, n. 287 del 27 ottobre 2020 e n. 341 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto presidenziale n. 128/2021/CONTR. del 28 dicembre 2021 di nomina dei relatori, referendari Tatiana Calvitto e Antonio Tea; Vista la nota istruttoria prot. n. 111.86 del 27 dicembre 2021 della Sezione di controllo, cui e' stato dato riscontro dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione siciliana e dal Dipartimento regionale della funzione pubblica con nota congiunta prot. n. 166758/2021 del 30 dicembre 2021 acquisita, in pari data, con prot. C.d.C. n. 11339; Vista l'ordinanza presidenziale n. 2/2022 del 5 gennaio 2022, di convocazione dell'Adunanza generale della Sezione di controllo per la Regione siciliana per la camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022; Viste le successive ordinanze presidenziali n. 4/2022 del 10 gennaio 2022 e n. 5/2022 del 11 gennaio 2022, con le quali la Sezione e' stata convocata, in video conferenza, nell'odierna adunanza, per il contraddittorio con l'Amministrazione regionale e con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, sui contenuti della nota di sintesi n. 125 del 10 gennaio 2022, trasmessa contestualmente alla citata ordinanza di convocazione n. 4/2022; Vista la nota n. 3006 del 12 gennaio 2021 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione siciliana (prot. C.d.C. n. 197 del 12 gennaio 2022); Uditi i magistrati relatori, referendari Tatiana Calvitto e Antonio Tea; Uditi, per la Regione siciliana, il ragioniere generale Avv. Ignazio Tozzo, la dirigente responsabile del Servizio 1 - Bilancio - Ragioneria Generale dott.ssa Gloria Giglio e l'Assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica avv. Marco Zambuto; Rilevato in fatto 1. Con nota prot. n. 939 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data con prot. Cdc n. 11110, l'ARAN Sicilia ha trasmesso a questa Sezione di Controllo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 7 e 8, della legge regionale n. 10 del 2000 e 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione. 1.1 Tale ipotesi contrattuale, invero, era gia' stata precedentemente inoltrata, in data 2 febbraio 2021 e in data 29 giugno 2021, ma, in entrambe le occasioni, il giudizio di certificazione si era concluso con esito negativo (rispettivamente, con deliberazioni n. 23/2021/ CCR e n. 96/2021/CCR) a fronte di una serie di motivazioni ostative riconducibili, sostanzialmente, alla mancata o non sufficientemente dimostrata copertura degli oneri contrattuali. 1.2 In particolare, la decisione di rendere una certificazione non positiva, assunta con l'ultima delle richiamate deliberazioni, si e' fondata su un duplice ordine di considerazioni: da un iato, l'assenza delle «condizioni di compatibilita' finanziaria relativa agli oneri di competenza del periodo 2016/2020, a valere sulle economie vincolate del capitolo n. 212017, in mancanza dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2020, atteso il contenuto precettivo del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria che interdice l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione all'ente in ritardo nell'approvazione del proprio rendiconto ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, § 9.2.19» e, dall'altro, la «mancanza di compatibilita' finanziaria ed economica degli incrementi del trattamento accessorio per il personale, derivanti dall'art. 68, comma 2, lettera a), dell'ipotesi di contratto rispetto all'attuale stanziamento sul capitolo 212019, previsto dal bilancio di previsione per il periodo 2021-2023, approvato con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10» (Cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 96/2021/CCR). Le ragioni sottostanti alle suddette circostanze impeditive sono state compiutamente illustrate all'interno del rapporto di certificazione annesso alla stessa deliberazione. 1.2.1 Per quanto concerne, in particolare, il profilo legato alla mancanza di sufficienti disponibilita' sull'apposito capitolo afferente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale all'interno del bilancio di previsione 2021-2023 (capitolo 212019), si e' rilevato come lo stanziamento (avente, in ciascuna delle tre annualita', una dotazione effettiva pari a euro 29.572.932,32) apparisse sottodimensionato rispetto al valore a cui sarebbe asceso, dall'anno 2021, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato in virtu' degli incrementi previsti dall'art. 68 dell'ipotesi contrattuale (e pari, in base ai conteggi della stessa Regione, a curo 30.519.533,24). Al fine di rendere intellegibile il procedimento di calcolo alla base di quest'ultimo valore, si e' allegato al rapporto di certificazione un apposito prospetto riportante la simulazione elaborata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e acquisita in sede istruttoria. Si tratta della tabella n. 7 dell'appendice al rapporto di certificazione di seguito riprodotta: +-----------------+------------------------+------------------------+ | | FONDO 2018 | 27.707.861,00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | Art. 68, c. 2, | R.I.A. annue cessati | | | lett. b | anno 2019 | 873.763,80| | +------------------------+------------------------+ | | R.I.A. annue cessati | | | | anno 2020 | 1.942.621,33| | +------------------------+------------------------+ | | ratei R.I.A. mensilita'| | | | residue cessati | 753.401,16| | | anno 2020 | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | | disponibilita' | | | Art. 68, c. 2, |specifiche disposizioni | | | lett. c | di legge o regolamenti | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | | ulteriori risorse da | | | Art. 68, c. 2, | maggiori entrate o | | | lett. d | economie di gestione | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | | risorse aggiuntive | | | Art. 68, c. 2, |derivanti da attuazione | | | lett. e | art. 3, l. 449/97 | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | Art. 68, c. 4 |adeguamento risorse per | | | | attivazione nuove | | | | strutture di massima | | | |dimensione o intermedie | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | |TOTALE POTENZIALE FONDO | | | | 2021 | 31.277.647,29| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | Tetto massimo in | 29.940.000,00| | | applicazione art. 23, | | | | comma 2, decreto | | | | legislativo 25 maggio | | | | 2015 | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | |€ 371,02 x 1.562 unita' | 579.533,24| | | in servizio al | | | |31/12/2015 (in deroga al| | | |tetto ai sensi dell'art.| | | Art. 68, c. 2, | 11 D.L. 14/12/2018, n. | | | lett. a | 135 | | +-----------------+------------------------+------------------------+ | | VALORE FONDO 2021 | 30.519.533,24| +-----------------+------------------------+------------------------+ 1.2.2 Lo sviluppo ivi esposto esplicita i passaggi da effettuare per determinare la nuova consistenza del Fondo tenendo conto degli effetti dell'art. 68 dell'ipotesi contrattuale. (1) Innanzitutto, dovrebbe prendersi a riferimento l'importo del Fondo per l'anno 2018 in base al previgente CCRL, pari al valore di euro 27.707.861,00 (art. 68, comma 1). In secondo luogo, dovrebbe procedersi a conteggiare le risorse della retribuzione individuale di anzianita' (R.I.A.) dei dirigenti cessati dal servizio (art. 68, comma 2, lettera b, e comma 3), che, in concreto, sono da determinarsi nella misura di euro 3.569.786,29 (a chiusura del 2020), oltre che quelle elencate nelle altre parti della medesima disposizione (art. 68, comma 2, lettera c, d, e comma 4), la cui fattispecie, nel caso in esame, risulta non sussistente. Gli importi di tali incrementi, tuttavia, dovrebbero essere computati sino alla concorrenza del valore c.d. «tetto Madia» (art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017), il quale e' stato determinato dall'Amministrazione regionale in euro 29.940.000,00 (limite richiamato dall'art. 68, comma 9, dell'ipotesi contrattuale). A quest'ultimo importo, dovrebbero, poi, aggiungersi, in base all'art. 68, comma 2, lettera a), gli incrementi del trattamento accessorio, pari a euro 579.533,24 (ossia euro 371,02 per millecinquecentosessantadue unita' in servizio al 31 dicembre 2015), in quanto operanti in deroga ai limiti fissati dalla norma di contenimento della spesa per il trattamento accessorio (art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018). In definitiva, ai sensi dell'art. 68 dell'ipotesi di accordo, dal 2021 la consistenza del Fondo dovrebbe ammontare alla cifra di euro 30.519.533,24. 2. Cio' posto, come anticipato, all'interno del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 di cui alla legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021, non sono state rinvenute, sul capitolo relativo al trattamento accessorio del personale (capitolo 212019), disponibilita' sufficienti a dare copertura all'onere di cui sopra. Si e' constatato, infatti, che, al momento dell'esame, il menzionato capitolo riportava i seguenti stanziamenti: ===================================================================== |CAPITOLO 212019| 2021 | 2022 | 2023 | +===============+=================+================+================+ | Previsione di | | | | | competenza | € 37.227.899,23| € 29.572.932,32| € 29.572.932,32| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | di cui gia' | | | | | impegnato | € 6.739.993,07| | | +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | di cui fondo | | | | | pluriennale | | | | | vincolato | 0| | | +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Previsione di | | | | | cassa | € 29.572.932,32| | | +---------------+-----------------+----------------+----------------+ Con riferimento all'esercizio 2021, va specificato che, pur essendo stato stanziato un importo complessivo pari a euro 37.227.899,32, ai fini della verifica della copertura degli oneri nascenti dall'ipotesi di contratto, si e' tenuto in considerazione unicamente l'importo di euro 29.572.932,32, ossia l'importo non ancora impegnato, al netto di euro 6.739.993,07, i quali, invece, come risulta dal precedente prospetto, rappresentano spazi finanziari non disponibili, in quanto gia' impegnati per far fronte ad altre obbligazioni giuridiche. 2.1 La Regione ha sostenuto, sul punto, che, in realta', tale appostamento contabile per la costituzione del Fondo sarebbe stato deliberatamente parametrato ad una entita' inferiore a quella necessaria a coprire gli incrementi contrattuali, al fine di rispettare l'accordo di rientro dal disavanzo stipulato con lo Stato il 14 gennaio 2021, in base al quale la stessa si e' vincolata al «contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» (punto n. 2, lettera d). Sul punto deve specificarsi che l'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 subordina il ripiano decennale del disavanzo accertato nell'esercizio finanziario 2018, nonche' delle quote del disavanzo pregresso non recuperate entro il medesimo esercizio, all'osservanza di un accordo tra lo Stato e la Regione siciliana, finalizzato a garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosita', tra cui la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, attraverso appositi interventi di riforma da concordare. L'apposito Accordo attuativo della predetta disposizione normativa e' parte integrante degli allegati a corredo del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023 di cui alla legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 (pubblicata in G.U.R.S. n. 17 del 21 aprile 2021, Parte prima, S.O. n. 23). A prescindere dalla fondatezza giuridica di quanto argomentato dalla Regione, la scelta di stanziare in bilancio risorse inferiori a quelle necessarie a coprire gli oneri nascenti dall'ipotesi di contratto, ha comportato, di fatto, un problema di compatibilita' finanziaria che ha precluso la possibilita' di concludere, con esito positivo, la procedura di certificazione. 3. Per cercare di superare l'esposta problematica la Regione siciliana e' intervenuta, di recente, con un'apposita norma finalizzata a rimpinguare, nella misura necessaria, lo stanziamento giudicato incapiente. 3.1 L'art. 4 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, rubricato «Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL» prevede, infatti, che: «1. Per l'adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) e' autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. Per gli esercizi successivi l'entita' dello stanziamento e' determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni». La previsione in esame, in linea astratta, si inserisce entro il perimetro di quelle norme che, in generale, disciplinano la materia della copertura finanziaria per i rinnovi contrattuali del personale del pubblico impiego. Il riferimento e', in particolare, all'art. 48, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000. 3.2 L'ulteriore spesa annua autorizzata, pari a euro 946.600,92, coincide con il differenziale fra l'ammontare del Fondo determinato ai sensi delle nuove disposizioni contrattuali (pari a euro 30.519.533,24) e quello dell'appostamento contabile del capitolo 212019 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 (pari a euro 29.572.932,32). 3.3 La Relazione predisposta dalla II Commissione legislativa - «Bilancio» dell'Assemblea regionale Siciliana al disegno di legge n. 1065/A, presentata il 15 settembre 2021 spiega, in merito, che «al fine di pervenire entro il corrente esercizio finanziario alla riproposizione dell'ipotesi di CCRL alla Corte si rende indispensabile integrare il fondo come previsto sul capitolo 212019 dalla legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023». L'integrazione necessaria risulta pari ad euro 946.600,92 annui, cosi' da riportare lo stanziamento per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 ad euro 30.519.533,24 per anno cosi' come indicato dalla Sezione di Controllo e riportato nel seguente prospetto. La copertura della spesa autorizzata pari ad euro 946.600,92 viene assicurata mediante utilizzo delle disponibilita' della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti" che ne presenta le disponibilita'». 3.4 L'art. 7 della legge regionale in parola provvede poi, contestualmente, ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, incrementando le disponibilita' del citato capitolo 212019, nel modo di seguito rappresentato: ===================================================================== |CAPITOLO 212019| 2021 | 2022 | 2023 | +===============+=================+================+================+ | Previsione di | | | | | competenza | € 37.394.349,06| € 30.519.533,24| € 30.519.533,24| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | di cui gia' | | | | | impegnato | € 6.739.993,07| | | +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | di cui fondo | | | | | pluriennale | | | | | vincolato | 0| | | +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Previsione di | | | | | cassa | € 30.519.533,24| | | +---------------+-----------------+----------------+----------------+ Va precisato, a tal proposito, che l'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021 e' gia' stato impugnato, innanzi alla Corte costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 67 del 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 22 dicembre 2021, Iª Serie speciale - Corte costituzionale) per la prospettata violazione degli articoli 117, commi 2 e 3 lettera l), 81, comma 6 e 119, comma 1, della Costituzione. 4. La disposizione in esame, sebbene impugnata, essendo pienamente vigente ed espressamente finalizzata ad integrare il quadro delle risorse disponibili per la tornata contrattuale in esame, non puo' non trovare applicazione nel contesto del giudizio di certificazione dell'attendibilita' e della compatibilita' dei costi che questa Sezione di controllo e' chiamata ad espletare a seguito della ripresentazione dell'ipotesi di contratto collettivo. 4.1 Al riguardo, deve reputarsi ininfluente quanto rappresentato, da ultimo, dall'ARAN Sicilia con la citata nota prot. n. 939 del 22 dicembre 2021, secondo cui gli oneri discendenti dall'art. 68, comma 2, dell'ipotesi di contratto potrebbero trovare copertura nelle residue disponibilita' di altri capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 (ossia i capitoli 212017, 108001 e 150020) «e non gia' mediante utilizzo della somma di euro 946.600,92, oggetto della variazione di bilancio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/2021», dal momento che questa Sezione non puo' accedere a prospettazioni che si risolvono nella disapplicazione di previsioni legislative (alle quali, peraltro, la stessa Amministrazione dovrebbe attenersi) ritenendo prevalenti mere dichiarazioni di intenti a discapito di fonti normative a tutti gli effetti vigenti. La possibilita' di utilizzare coperture alternative e' altresi' contemplata nella deliberazione n. 567 del 18 dicembre 2021, con cui la Giunta regionale ha espressamente dato mandato all'ARAN Sicilia di riavviare il procedimento per la certificazione dell'ipotesi di CCRL, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2000, ritenendo superate le ragioni ostative rilevate da questa Sezione di controllo con la citata deliberazione n. 96 del 2021. Come infra meglio esplicitato (punto 3.2 del «Considerato in diritto»), l'indicazione di ulteriori mezzi finanziari ricavabili da capitoli di bilancio (asseritamente) ridondanti non e' da intendersi quale soluzione di copertura aggiuntiva e pienamente fungibile rispetto a quella fondata sul disposto del citato art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021. Infatti, il carattere meramente ipotetico delle menzionate coperture "alternative" e' stato confermato dalla stessa Amministrazione che, interpellata sul punto in sede istruttoria, ha ribadito, da un lato, che «la copertura finanziaria dell'onere di euro 946.600,92 gravante sul capitolo 212019 e' assicurata a legislazione vigente ed in particolare dalle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/2021» (cfr. nota prot. n. 166758 del 30 dicembre 2021 acquisita, in pari data, con prot. C.d.C. n. 11339) e, dall'altro, che l'indicazione di talune opzioni secondarie di copertura potrebbe essere utile ove, a certificazione completata, la Regione intendesse comunque «nel prosieguo abbandonare il giudizio instaurato innanzi al Giudice delle Leggi, in un'ottica piu' ampia di deflazione complessiva del contenzioso con lo Stato e di accordi di finanza pubblica ancora in discussione» (cfr., ancora, nota prot. n. 166758 cit.). 5. Questa Sezione di controllo ha deliberato la certificazione parzialmente positiva sull'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale della Regione siciliana per il triennio normativo ed economico 2016-2018, escludendo le clausole contrattuali di cui all'art. 68, corrimi 2, 3 e 8, avente ad oggetto «Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato», in relazione alle quali ha ritenuto di sospendere il procedimento di certificazione e sollevare, con la presente ordinanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale 24 settembre 2021 n. 24 in riferimento agli artt. 81, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione. 6. Cio' posto, si ha motivo di dubitare della legittimita' costituzionale della richiamata disposizione per le ragioni che, di seguito, verranno dettagliatamente esposte. Considerato in diritto 1. Premessa. 1.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Sezione di controllo (cfr. il Rapporto di certificazione approvato con la deliberazione n. 96/2021/CCR), la valutazione dei profili di attendibilita' e compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo, ai sensi degli articoli 27, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2000 e 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve prendere in esame l'intero arco temporale interessato dagli effetti economici della contrattazione, oltre che i successivi oneri a regime, in quanto l'efficacia dei nuovi trattamenti retributivi genera corrispondenti diritti soggettivi a carattere patrimoniale, la cui copertura deve rinvenire adeguata rappresentazione nei documenti contabili di programmazione e di previsione, redatti secondo i principi dell'armonizzazione contabile. 1.2. Il citato art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021, nel disciplinare la copertura degli oneri connessi all'adeguamento del Fondo per il trattamento di posizione, parte variabile e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, stabilisce, al comma 2, che, per gli esercizi successivi al 2023, «Pentita dello stanziamento e' determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni». 1.3 Tale forma di copertura, ad avviso della Sezione, non risulta conforme all'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerato che quest'ultimo (peraltro citato nella stessa disposizione in analisi) consente che la quantificazione dell'onere annuo possa essere rinviata alla legge di bilancio solo per le spese continuative non obbligatorie, mentre, per quelle continuative di natura obbligatoria, prevede che l'onere debba essere indicato a regime. 1.4 La legge cosi formulata, laddove dispone che lo stanziamento concernente il trattamento accessorio possa essere rimodulato annualmente con la legge di bilancio, riconosce una discrezionalita' inconciliabile con i vincoli quantitativi imposti dal contratto e si discosta, evidentemente, dai principi costituzionali in materia di copertura, ponendosi in contrasto, in particolare, con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione, e con le norme interposte di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009, nonche' con l'art. 97, comma 1, della Costituzione che tutela l'equilibrio e la sana gestione finanziaria del bilancio, quali principi collegati ed interdipendenti dall'obbligo di copertura delle leggi di spesa. 1.5 Pertanto, nel presente procedimento di certificazione, il Collegio rileva la sussistenza di una situazione nella quale la compatibilita' dei costi contrattuali (da intendersi come sostenibilita', anche a regime, dei medesimi) dovrebbe essere riconosciuta e positivamente riscontrata, sul fondamento della copertura prevista dalla legge regionale n. 24 del 2021, la quale manifesta - ad avviso della Sezione di controllo - evidenti profili di incostituzionalita'. 1.6 In carenza di soluzioni interpretative, alternative e costituzionalmente orientate, il Collegio ritiene necessario promuovere il giudizio di costituzionalita' della norma in questione, poiche' altrimenti - in considerazione dell'efficacia della legge regionale, non disapplicabile nella specie in esame - la Sezione dovrebbe deliberare il giudizio positivo di compatibilita' finanziaria fra gli oneri continuativi e obbligatori discendenti dal contratto - da un lato - e il quadro programmatico ricomprendente le disponibilita' derivanti dalla legge regionale ritenuta inficiata da vizi di incostituzionalita' - dall'altro lato - in contrasto con il preminente interesse alla legalita' costituzionale-finanziaria dei bilanci pubblici. Non e' superfluo rilevare la tutela rafforzata che le disposizioni degli articoli 81, comma 3, e 97, comma 1 Cost, ricevono dal presidio del complesso delle funzioni di controllo e di giurisdizione attribuite alla Corte dei conti. 2. La legittimazione a sollevare la questione di legittimita' costituzionale. Nel corso del tempo, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale nell'ambito di molteplici attivita' svolte in sede di controllo. In particolare, tale legittimazione e' stata riconosciuta: a) in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e delle regioni, con riferimento, dapprima, alle autonomie speciali e, successivamente, alle regioni a statuto ordinario, in virtu' dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 231 (ex multis, sentenze n. 165 del 1963, n. 121 del 1966, n. 244 del 1995, n. 213 del 2008, n. 181 del 2015, n. 89 del 2017, n. 196 del 2018, n. 138 e n. 146 del 2019, n. 112 del 2020 e n. 215 del 2021); b) nell'ambito del controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo (sentenze n. 226 del 1976, n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993 nonche' ordinanze n. 295 e n. 310 del 1998); c) in sede di controllo di legittimità-regolarita' sui bilanci degli enti locali (sentenza n. 18 del 2019 che richiama le sentenze n. 39 e n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (sentenza n. 157 del 2020), nonche' con riguardo ai controlli in materia di approvazione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (sentenze n. 18 e n. 105 del 2019, n. 115 del 2020 e n. 80 del 2021). (2) Con i menzionati orientamenti di giurisprudenza costituzionale, il Giudice delle Leggi ha enucleato e progressivamente delineato le coordinate ermeneutiche per riscontrare, nelle attribuzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 per l'accesso, in via incidentale, al giudizio di legittimita' costituzionale. Tali norme richiedono, come noto, che l'iniziativa di rimessione alla Corte costituzionale sia assunta dinnanzi ad un "giudice" (requisito soggettivo) nel corso di un "giudizio" (requisito oggettivo). Ad avviso del Collegio, nella fattispecie concernente l'esercizio, da parte della Corte dei conti, delle funzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in combinato disposto con l'art. 27 della legge regionale n. 10 del 2000, per cio' che segnatamente attiene alla Regione siciliana), in materia di certificazione dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego, sono ravvisabili entrambe le suddette condizioni necessarie per la proposizione della questione incidentale di costituzionalita'. 2.1 Presupposto soggettivo. Quanto al presupposto soggettivo, pur essendo stato ritenuto sufficiente che l'esercizio di funzioni giudicanti avvenga ad opera di organi in posizione di terzieta', finanche estranei all'organizzazione della giurisdizione in quanto non incardinati in un ordine giudiziario (sentenze n. 376 del 2001 e n. 13 del 2019), e' pacifico che le Sezioni di controllo della Corte di conti siano qualificabili a tutti gli effetti come "giudici" nel senso richiesto dalle richiamate norme, posto che, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, esse sono composte da magistrati «dotati delle piu' ampie garanzie di indipendenza (art. 100, comma 2, della Costituzione)» (sentenza n. 384 del 1991), «che, analogamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, si distinguono tra loro "solo per diversita' di funzioni" (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161)» e che appartengono ad una magistratura «annoverata, accanto [a quella] ordinaria ed al Consiglio di Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 della Costituzione); istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, la Corte dei conti e', infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale» (sentenza n. 226/1976). Ad avviso del Collegio, non vi e' dubbio che quando «certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio», ai sensi dell'art. 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la Corte dei conti effettua una verifica esterna e neutrale in posizione di terzieta', assumendo il ruolo di «garante esterno di ultima istanza della compatibilita' economico-finanziaria degli accordi» (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 12/CONTR/CL/10). 2.2 Presupposto oggettivo. In relazione al secondo presupposto, di ordine oggettivo, si ritiene che il procedimento di controllo volto alla certificazione di attendibilita' e compatibilita' dei costi contrattuali, pur non essendo configurato in astratto come un tipico processo giurisdizionale contenzioso, presenti in concreto tutte le caratteristiche indispensabili per essere qualificato come "giudizio", ai limitati fini dell'art. 1 della legge costituzonale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Si tratta, infatti, di una funzione connotata dall'applicazione obiettiva del diritto, dall'imparzialita' del giudicante, dall'esercizio di poteri decisori orientati all'adozione di un provvedimento idoneo ad acquisire il carattere della definitivita', nonche' da elementi partecipativi e istruttori riconducibili ai profili del contraddittorio. Ad avviso del Collegio, la funzione di certificazione del contratto collettivo non e' ascrivibile ne' ad un procedimento di controllo di natura meramente amministrativa (avendo quale unico fine la neutrale e oggettiva applicazione della legge) ne' alla categoria dei controlli di natura "collaborativa" orientati al «referto sconfinante nel merito amministrativo e funzionale alla promozione di comportamenti auto-correttivi delle amministrazioni controllate» (sentenza n. 18 del 2019), poiche' a tale assimilazione e' ostativa la presenza di un giudizio con esito di carattere dicotomico - positivo o negativo (rectius: non positivo) - il quale costituisce presupposto indefettibile per la sottoscrizione del contratto collettivo (arg. ex sentenza n. 40 del 2014). L'art. 47 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone, infatti, che «Se la certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo» (comma 5), mentre «In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo» (comma 7). Sotto altro profilo, ai fini del possibile inquadramento del controllo in discussione nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarita', va tenuto in considerazione che esso - come si vedra' meglio in seguito - trova il suo principale referente normativo nel complesso delle disposizioni che disciplinano la materia del diritto del bilancio. 2.2.1 Caratteri del giudizio di certificazione in ambito nazionale e nella Regione siciliana. In origine, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il giudizio di certificazione si estrinsecava nel verificare la legittimita' e la compatibilita' economica della autorizzazione governativa alla sottoscrizione degli accordi contrattuali. L'art. 3 della legge n. 20 del 1994, contenente l'elencazione degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, riportava, infatti, alla lettera e) del primo comma, la seguente indicazione: «autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29». Successivamente, in esito all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'abbandono del modello del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione, sostituito con il parere favorevole del comitato di settore sull'ipotesi di accordo, il controllo della Corte dei conti e' stato ridefinito in modo da essere attuato non piu' secondo lo schema del controllo preventivo di legittimita', ma esclusivamente nelle forme della certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2005). La lettera e), del comma 1, dell'art. 3, della legge n. 20 del 1994, e' stata quindi abrogata ad opera dell'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. La Regione siciliana ha introdotto nel proprio ordinamento alcune disposizioni in materia (articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 10 del 2000), la cui natura e il cui rapporto con la normativa statale, soprattutto per quanto concerne le attribuzioni della Corte dei conti in materia di controllo sui costi derivanti dalla contrattazione collettiva, sono stati ben ricostruiti dalla giurisprudenza contabile. E' stato precisato, in merito, che «[...] la Regione siciliana, per quanto riguardai contratti collettivi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, ha adottato in materia una specifica normativa con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana ...) il cui titolo III (Disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva) prevede appunto procedure di contrattazione analoghe a quelle contemplate dalla legislazione statale (art. 25 - ARAN Sicilia; art. 26 - Rappresentanza unitaria del personale; art. 27 - Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale; art. 28 - Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio). L'anzidetta legge regionale, pur delineando un complesso iter consultivo interno propedeutico alla definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi da parte del Presidente dell'ARAN Sicilia, non contemplava, pero', la loro certificazione da parte della Corte dei conti. Il silenzio sul punto da parte della legislazione regionale, comunque, e' chiaramente giustificato dalla circostanza che la materia delle attribuzioni di controllo della Corte dei conti, come e' noto, sottratta alla competenza del legislatore regionale, in quanto riservata alla fonte statale, sia pure, nella fattispecie, costituita dalle norme di attuazione e, pertanto, attraverso una procedura che, con l'intervento della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello statuto speciale, massimamente garantisce la partecipazione della Regione alla formazione delle norme stesse. Il sistema, pertanto, trova completamento solamente facendo riferimento alle vigenti norme di attuazione in materia, le quali (art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito con l'art. 1 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200) dispongono, infatti, che «la composizione e la competenza delle sezioni (della Corte dei conti per la Regione siciliana) sono determinale dalle disposizioni della legge statale in materia». La formula adottata con tale disposizione non puo' non essere interpretata, come precisato, seppure in un contesto normativo diverso, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 40 del 1994, quale «richiamo ad una forma di rinvio "dinamico" alla legislazione statale in tema di funzioni della Corte dei conti» e, pertanto, nella fattispecie all'art. 47, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165. Tale tipologia di controllo mediante verifica della compatibilita' economico finanziaria dei contratti collettivi regionali, d'altra parte, non solo e' pienamente compatibile con il modello di contrattazione prescelto dal legislatore regionale, ma, alla luce di quanto sottolineato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995), trova «sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati» quali quelli racchiusi negli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Per completezza argomentativa occorre considerare che la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ha recentemente modificato i commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 2000, richiamando espressamente, per quanto in questa sede rilevante, l'art. 47, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 pur adattandoli al contesto regionale. Appare evidente che le anzidette disposizioni regionali, riferendosi ai controlli da parte della Corte dei conti, non hanno carattere dispositivo, bensi' meramente ricognitivo; in altri termini il senso normativa della citata novella regionale non e' quello di disporre un nuova forma di controllo, ma solamente quello di riconoscerne una tipologia esistente in quanto gia' prevista dal decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modificazioni» (Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, deliberazione n. 1/2006/SR - CONTR). Allo stato attuale, pertanto, sia a livello statale che a livello regionale, il giudizio di certificazione «non integra ne' implica attivita' di controllo preventivo sulla legittimita' dei con tatti collettivi» (Sezioni riunite in sede deliberante, deliberazione n. 12/DEL/98) e «non consente valutazioni riguardanti la intrinseca legittimita' delle specifiche clausole negoziali pattuite dalle parti» (Sezioni riunite in sede referente, deliberazione n. 12/2000), ma si svolge, essenzialmente, attraverso la disamina e la valutazione di un duplice ordine di profili: a) l'attendibilita' dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto, nonche'; b) la loro compatibilita' finanziaria ed economica con gli strumenti di programmazione e di bilancia. La prima operazione, relativa al riscontro di attendibilita' delle quantificazioni dei costi contrattuali, avendo ad oggetto dati previsionali, e' preordinata a valutare la congruita' dei metodi impiegati per operarne la stima. E' questo il senso da attribuire alla locuzione (di non immediata percezione) contenuta nell'art. 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui «la Corte dei con ti certifica l'attendibilita' dei costi». Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, «la certificazione dei contratti collettivi non e' finalizzata a creare la certezza legale di dati finanziari contenuti in scritture contabili definitive, ma consiste in una valutazione sull'attendibilita' della quantificazione degli oneri finanziari effettuata dall'ARAR (Sezioni riunite, deliberazione 28 febbraio 1998, n. 17/98); ne consegue che il giudizio della Corte comporta, in primo luogo, la verifica della razionalita' della metodologia utilizzata per effettuare la stima ex ante dei su detti oneri contrattuali. Tale verifica va progettata e coerentemente finalizzata all'esame - secondo la sequenza letterale e logico sistematica prevista dalla legge (art. 51, comma 4, decreto legislativo n. 29/1993, cit.) - della compatibilita' economica e finanziaria del contratto» (Sezioni riunite in sede referente, deliberazione n. 12/2000). La fase successiva e' volta a verificare che gli oneri (stimati in modo attendibile) siano altresi' compatibili con gli strumenti di programmazione e di bilancio. In questo senso «la certificazione relativa alle ipotesi di accordo va riferita a due diversi livelli di valutazione: a) verifica della compatibilita' degli oneri della contrattazione con i vincoli di bilancio e, della copertura (compatibilita' finanziaria) a partire dall'analisi della congruita' delle risorse indicate nella legge finanziaria, oppure dalla valutazione circa la disponibilita' dei fondi nei bilanci degli enti pubblici non statali; b) verifica della rispondenza tra la dinamica delle retribuzioni al personale pubblico e le grandezze macro-economiche assunte come parametri di riferimento nei documenti di programmazione economico-finanziaria e negli accordi sulla politica dei redditi, con particolare riguardo al tasso di inflazione (compatibilita' economica)» (Sezioni riunite in sede referente, deliberazione n. 12/2000). 2.2.2 Parametri di riferimento. I parametri di riferimento per l'accertamento della compatibilita' finanziaria corrispondono, per la contrattazione collettiva nazionale, agli strumenti di programmazione e bilancio menzionati dall'art. 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre, con specifico riferimento alla Regione siciliana, essi devono essere rinvenuti, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 27 della citata legge regionale n. 10 del 2000, negli «strumenti di programmazione e di bilancia della Regione». Con riguardo a tali strumenti, deve rammentarsi che l'adeguamento da parte della Regione siciliana del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, e' avvenuto in forza dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015 e del decreto legislativo n. 158 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, recante norme di attuazione dello statuto. Ne deriva che rilevano, ai fini del raffronto in parola, tutti i documenti nei quali si sviluppa il ciclo programmatico e di bilancio in base al paragrafo 4.1 dell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, tra cui il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la legge di stabilita' regionale, la legge di bilancio, la legge di assestamento, le eventuali leggi di variazione di bilancio e il rendiconto della gestione, oltre che il complesso dei principi contabili generali e applicati recati dal medesimo provvedimento normativo. Si precisa che proprio sulla base di tali riferimenti normativi questa Sezione di controllo ha motivato le deliberazioni con cui, nelle due precedenti occasioni, ha pronunciato la certificazione negativa sull'ipotesi contrattuale (deliberazioni n. 23/2021/CCR e n. 96/2021/CCR). La stessa provvista delle risorse necessarie per la contrattazione collettiva e' stabilita, in ambito sia nazionale che regionale, per mezzo di apposite norme in coerenza con il suddetto sistema. Infatti, l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 statuisce che «Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio», mentre l'art. 48, comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede che «Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria [...]». Per la Regione siciliana, l'art. 28, comma 1, della citata legge regionale n. 10 del 2000 dispone che «L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere da destinare alla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione integrativa». La natura normativa degli atti che compongono il descritto sistema integrato di programmazione e bilancio, da assumere a parametro di riferimento nel contesto del controllo di compatibilita' finanziaria, consente, per un verso, di appurare la ricorrenza della prima delle condizioni richieste dalla Corte costituzionale per qualificare un determinato procedimento in termini di "giudizio", ai sensi dell'art. 1. della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (e cioe' la «applicazione di parametri normativi») e, per altro verso, rende evidente come la Corte dei conti, nello svolgimento di tale attivita', venga a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi altro giudice (ordinario o speciale) allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976). E' pacifico, poi, come l'applicazione del richiamato quadro normativo, in sede di giudizio di certificazione, avvenga in modo del tutto obiettivo e scevro da qualsiasi interesse concorrente o antagonista, in coerenza con il ruolo di organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive assegnato dall'ordinamento alla Corte dei conti. Anche in questo caso, dunque, «la funzione [...] svolta dalla Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico» (sentenza n. 226 del 1976). La stessa giurisprudenza contabile ha affermato che «Non v'e' dubbio, al riguardo, che la verifica di compatibilita' economico-finanziaria sia espressione, non diversamente dal sistema dei controlli previsti nella legge 14 gennaio 1994, n. 20, di principi costituzionali racchiusi negli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione» (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 42/CONTR/CL/01). 2.2.3 Esito del giudizio. L'esito del procedimento, oltre ad essere fondato sul parametro normativa, presenta, altresi', i caratteri della decisorieta' e definitivita'. Come sopra anticipato, infatti, il giudizio di certificazione e' destinato a chiudersi con una decisione che condiziona in modo definitivo (consentendo ovvero precludendo) la firma del contratto collettivo. Va ricordato, sul punto, che la possibilita' di procedere comunque alla stipulazione del contratto non positivamente certificato e' venuta meno a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 67, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e recepite dall'art. 59 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Con tale riforma e' stato ulteriormente rafforzato il ruolo della Corte dei conti introducendo nel sistema «un potere interdittivo al momento insuperabile affidato ad un organo esterno» (Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul costo del lavoro pubblico 2009, pag. 40). Trattasi di una modifica opportunamente introdotta in vista della primaria esigenza del controllo della spesa pubblica e sulla scorta dell'esperienza precedente che aveva messo in luce casi di contratti nazionali sottoscritti pur di fronte alla certificazione negativa della Corte dei conti. Il carattere preclusivo del controllo emerge, peraltro, anche dalla circostanza per la quale la certificazione non positiva, limitata a singole clausole, consente la stipulazione, ma le clausole contrattuali non positivamente certificate restano prive d'efficacia (art. 47, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 2001). La circostanza, poi, che la decisione sulla certificazione resa dalla Sezione regionale di controllo possa essere impugnata innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, acquisendo giuridica stabilita' al decorso dei termini per l'impugnazione ovvero all'esito dell'eventuale fase contenziosa, non solo non si pone in alcun modo in contraddizione con il carattere della definitivita', ma rappresenta, all'opposto, un elemento che avvalora ulteriormente l'inquadramento del controllo in esame in termini di "giudizio" ai fini della proposizione di questioni di costituzionalita', trattandosi di un sindacato che si svolge ad opera della medesima magistratura contabile e non da parte di autorita' esterne a quest'ultima. Che la decisione assunta dalla Sezione regionale della Corte dei conti in sede di controllo sui costi contrattuali sia annoverabile fra quelle suscettibili di impugnazione innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 174 del 2016 («Codice di giustizia contabile»), si desume, ad avviso del Collegio, da un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del contenuto di quest'ultima disposizione normativa che prevede la giustiziabilita' sia delle deliberazioni «in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche» (lettera c) che di quelle «nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo» (lettera e). Entrambe le citate previsioni inducono a ritenere che le funzioni esercitate dalle sezioni regionali della Corte dei conti, con riferimento ai costi della contrattazione collettiva, siano riconducibili alle "materie di contabilita' pubblica" e che le decisioni assunte in tale ambito, in quanto capaci di ledere posizioni giuridiche qualificate, siano giustiziabili alla luce del sistema e delle norme sopra delineati. E' da considerare, inoltre, che «[...] trattandosi nella specie di un giudizio non avente ad oggetto atti amministrativi, ma contratti collettivi di natura privatistica, non appare attivabile in materia neppure la procedura relativa alla richiesta di "registrazione con riserva"» (Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul costo del lavoro pubblico 2009, pag. 40). Il controllo in esame, quindi, [... presenta - rispetto al controllo sugli atti - un ulteriore carattere che lo avvicina ancor piu' al sindacato giurisdizionale. Infatti, mentre le pronunce di controllo di legittimita' sugli atti possono essere in qualche modo disattese dal Governo, ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre magistrature, nei confronti sia degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni generate dal diniego di visto:, l'accertamento effettuato nell'esercizio di questo sindacato [...] «fa stato» nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione. [...]. Dunque, in aggiunta ai caratteri che furono ritenuti sufficienti dalla sentenza n. 226 del 1976 di questa Corte per sollevare l'incidente di costituzionalita' nell'esercizio del controllo di legittimita' sugli atti di Governo, il controllo che viene all'esame in questa sede e' munito di una definitivita' che non e' reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana» (sentenza n. 18 del 2019; cfr., altresi', sentenze n. 39 e n. 40 del 2014). 2.2.4 Profili istruttori e partecipativi. Ai fini della legittimazione, si osserva, ancora, che il giudizio in analisi si connota anche di profili istruttori e partecipativi idonei ad integrare, in una certa misura, il contraddittorio, garantendo la possibilita' che gli interessi ed il punto di vista delle parti coinvolte siano fatti valere nel corso del procedimento. Pur nella brevita' del termine imposto dalla norma (pari a quindici giorni ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5 e 9 dell'art. 47 del d decreto legislativo n. 165 del 2001), infatti, la Corte dei conti e' competente a svolgere (e di fatto svolge, ogniqualvolta lo reputi necessario o opportuno) attivita' istruttoria, mettendo in condizione le Amministrazioni interessate di replicare ai rilievi formulati e di fornire chiarimenti sulle questioni meritevoli di approfondimento. Anche in carenza di una puntuale disciplina della fase istruttoria in seno al procedimento di controllo in parola, resta pur sempre valido, ad avviso della Sezione, quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), secondo cui «la Corte dei con ti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453», come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020 (par. 10 del «Considerato in diritto»). Conformemente all'interpretazione invalsa nel diritto vivente e alla comune esperienza applicativa, nella vicenda in rassegna, il contraddittorio e' stato assicurato mediante un'apposita istruttoria, nel corso della quale si e' avuto modo di affrontare, tra l'altro, lo specifico argomento della possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021 (cfr. nota prot. Cdc n. 11186 del 27 dicembre 2021 e relativo riscontro reso dai competenti Dipartimenti regionali con nota prot. n. 166758/ 2021 del 30 dicembre 2021 acquisita, in pari data, con prot. C.d.C. n. 11339) nonche' nella successiva adunanza pubblica convocata con ordinanze presidenziali n. 4/2022 e n. 5/2022, svoltasi il 12 gennaio 2022, e in vista della quale e' stata altresi' presentata dall'Amministrazione regionale, in pari data, apposita memoria acquisita con prot. Cdc. n. 197. La Sezione richiama, in ogni caso, la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di volontaria giurisdizione, secondo cui l'attivita' del giudice, in tali ipotesi, va ritenuta «giurisdizionale, anche se manchi la lite e non vi sia contraddittorio fra le parti» (sentenza n. 129 del 1957, par. 1 del «Considerato in diritto» nonche' sentenze nn. 4 del 1956, 5, 40, e 24 del 1958). Appaiono quindi profilarsi, alla luce di quanto sinora esposto, tutte le condizioni occorrenti per accertare la sussistenza di un «giudizio», come richiesto dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 e n. 87 del 1953. 2.3 La necessita' di evitare «zone franche» dal controllo di legittimita' costituzionale. Peraltro, la valutazione dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo andrebbe effettuata con adeguata elasticita', tenendo in debita considerazione la preminente esigenza, piu' volte ribadita dalla Corte costituzionale e ricorrente anche nel caso di specie, di evitare che settori, anche rilevanti, dell'ordinamento giuridico possano sfuggire del tutto (o quasi) al controllo di costituzionalita'. In questo senso, ove non fosse consentito alla Corte dei conti di accedere, in questa sede, al giudizio di costituzionalita', verrebbe ad essere definitivamente preclusa la possibilita' di espungere la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico atteso che, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnico-processuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d'ufficio) un incidente di costituzionalita'. Verrebbe cosi' a crearsi una c.d. «zona franca», sottratta dal controllo di costituzionalita'. Al riguardo, va evidenziato come, sin da epoca risalente, la Corte costituzionale, proprio al fine di scongiurare l'insorgere di simili situazioni, lesive dei principi dello Stato di diritto, abbia orientato la propria opera esegetica - sia attraverso l'elaborazione della nozione di giudice a quo «ai limitati fini» sia valorizzando, con un certo pragmatismo, gli elementi contingenti delle singole vicende in giudizio - cosi' da attrarre al controllo di costituzionalita' aree dell'ordinamento che, altrimenti, ne sarebbero rimaste escluse, e quindi, ammettendo «al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, piu' difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (sentenze nn. 276 del 1976, 89 del 2017 e 181 del 2015). Anche in tempi recenti la Corte costituzionale e' tornata a rammentare che «E' proprio in relazione a siffatte ipotesi che questa Corte ha auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che, quando l'accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti e' la sede piu' adatta a far valere quei profili, e cio' in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum legem delle risorse finanziarie» (sentenza n. 18 del 2019). Avverso siffatta ricostruzione potrebbe obiettarsi, invero, che la Corte dei conti avrebbe comunque la possibilita' di sollevare la questione di costituzionalita' nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale, ricomprendente la posta contabile gravata delle spese fondate sulla legge sospettata di incostituzionalita'. Tale tesi, tuttavia, non convince, poiche' e' evidente che, in tal modo, si renderebbe necessario, per adire la Corte costituzionale, percorrere una sequenza decisionale contraddittoria: la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, infatti, in un primo momento, sarebbe costretta a certificare la compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di contratto e, solo successivamente, potrebbe censurare le spese da essa stessa certificate. Verrebbe meno, dunque, la funzione preventiva del controllo in esame posto che, all'atto della parifica, si sarebbero gia' realizzati gli effetti negativi sul bilancio. Neppure potrebbe evocarsi, quale valido contesto alternativo nel cui ambito sollevare la questione di costituzionalita', quello del controllo operato, con cadenza annuale, dalla Corte dei conti in relazione alle leggi regionali di spesa (disciplinato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116) trattandosi di un controllo che, secondo la giurisprudenza costituzionale, si mantiene «nell'alveo dei controlli di natura collaborativa» (sentenza n. 39 del 2014, par. 6.3.3 del «Considerato in diritto»). Pertanto, quella afferente alla certificazione di compatibilita' dei costi contrattuali si appalesa la sede piu' idonea, anche sotto il profilo dell'attitudine a conferire effettivita' all'art. 81, comma 3, della Costituzione, ad intercettare eventuali problematiche di copertura delle leggi che apprestano le disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva. 2.4 Tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. In punto di legittimazione si evidenzia, da ultimo, che, la formulazione della norma rende impercorribile un'interpretazione conforme al dato costituzionale. Infatti, come sopra anticipato, il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021, nella parte in cui prevede che «Per gli esercizi successivi l'entita' dello stanziamento e' determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni» e' inequivoco nel suo significato letterale. L'enunciato replica chiaramente la medesima disciplina di copertura che l'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 pone per gli oneri continuativi non obbligatori, sulla base dell'assunto, ribadito anche in contraddittorio, che tale sia la natura delle spese da affrontare nel caso di specie. Risulta quindi preclusa la possibilita' di risolvere, sul piano esegetico, l'esposta antinomia, dal momento che la disposizione, per risultare conforme ai precetti costituzionali in tema di copertura (art. 81, comma 3, della Costituzione) e alle relative norme interposte (art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e art. 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009), non solo non avrebbe dovuto rinviare alle annuali leggi di bilancio, ma avrebbe dovuto altresi' indicare l'onere a regime (al lordo degli oneri riflessi) e quest'ultima omissione non puo', evidentemente, essere colmata in alcun modo in via interpretativa. 3. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini del presente giudizio di certificazione. 3.1 Riprendendo quanto esposto in premessa (punti 4 e 4.1 del «Fatto»), si conferma la rilevanza della dedotta questione nell'ambito del presente giudizio. La certificazione della compatibilita' finanziaria degli oneri postula, infatti, «la verifica della loro copertura con le risorse apprestate dalla legge finanziaria e dagli stanziamenti di bilancio» (Sezioni Riunite in sede referente, deliberazione n. 13/99- DEL). Tra le disposizioni destinate a trovare applicazione e direttamente incidenti sull'esito del giudizio vi e', quindi, anche l'art. 4 della legge della Regione siciliana n. 24 del 2021, che provvede ad apprestare le risorse in bilancia per l'«Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL», la cui formulazione suscita talune perplessita', poiche', in base al suo tenore, e' resa incerta la circostanza se, a decorrere dal 2024, sia assicurata l'effettiva copertura gli oneri finanziari discendenti dall'ipotesi di CCRL, il quale, pur relativo al periodo 2016-2018, avra', comunque, efficacia per il successivo arco temporale, sino al suo prossimo rinnovo. Come innanzi esposto, la previsione in esame si inserisce entro il perimetro di quelle norme che, in generale, disciplinano la materia della copertura finanziaria per i rinnovi contrattuali del personale del pubblico impiego (art. 48, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 28, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000). Applicando tale norma di legge la Sezione non potrebbe esimersi dall'esprimere un giudizio positivo di compatibilita' finanziaria, di talche' l'unica via per evitare che cio' accada e' quella di rimettere la ridetta disposizione, sospettata di incostituzionalita', al vaglio della Corte costituzionale affinche' decida della sua legittima permanenza all'interno dell'ordinamento giuridico. 3.2 Ai fini della dimostrazione del requisito della rilevanza e' opportuno esaminare, per completezza, anche la questione, sopra brevemente accennata, dell'avvenuta prospettazione di coperture «alternative» che, a detta dell'ARAN Sicilia e della Regione siciliana, consentirebbero di far fronte agli oneri contrattuali mediante residue disponibilita' di altri capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 (ossia i capitoli 212017, 108001 e 150020) «e non gia' mediante utilizzo della somma di euro 946.600,92, oggetto della variazione di bilancio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/2027». I] punto merita approfondimento in quanto l'asserita sussistenza di ulteriori risorse utilizzabili per dare copertura agli oneri contrattuali, potrebbe indurre a dubitare della necessita' di attivare l'incidente di costituzionalita' della norma di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021, potendo teoricamente argomentarsi che, in presenza di idonei mezzi finanziari alternativi, vi sarebbe comunque la possibilita' di risolvere e definire (con esito positivo) il giudizio di certificazione. Tale visione e' da respingere per una serie di ragioni. In primo luogo - in disparte i dubbi di fondo sulla conformita' giuridico-contabile di relazioni tecnico-finanziarie che dovessero prospettare soluzioni di copertura articolate in una pluralita' di alternative teoriche, piuttosto che elementi finanziari certi e univoci - e' la stessa amministrazione ad aver specificato, sia con gli atti di avvio della procedura che con i chiarimenti resi in fase istruttoria, che, nel caso di specie, il riferimento alla disponibilita' di ulteriori mezzi di bilancio, non e' affatto da intendersi come una modalita' di copertura aggiuntiva e perfettamente fungibile rispetto a quella del citato art. 4, della legge regionale n. 24 del 2021, bensi' come una «opzione secondaria», delineata in via meramente ipotetica, da attuare eventualmente qualora, ottenuta la certificazione, la Regione intendesse «nel prosieguo abbandonare il giudizio instaurato innanzi al Giudice delle Leggi, in un'ottica piu' ampia di deflazione complessiva del contenzioso con lo Stato e di accordi di finanza pubblica ancora in discussione» (Cfr. nota prot. n. 166758 del 30 dicembre 2021 acquisita, in pari data, con prot. C.d.C. n. 11339). In secondo luogo, dette coperture «secondarie» o «alternative» sono state comunque prese in esame da questa Sezione e reputate inidonee allo scopo, (3) (4) cosi' che sarebbe in ogni caso da respingere una tesi volta a sostenere che il giudizio di certificazione potrebbe essere ugualmente concluso (e la compatibilita' finanziaria dell'ipotesi contrattuale affermata) alla luce degli indicati mezzi di bilancio, con conseguente irrilevanza della relativa questione di costituzionalita'. Ne deriva, da tanto, che la definizione del presente giudizio non puo' prescindere dall'applicazione della richiamata nonna di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2021 e che, senz'altro, la pronuncia della Corte costituzionale e' destinata ad incidere, quantomeno, sul percorso motivazionale da adottare. Sul punto, di recente, la Corte costituzionale ha ribadito che «[...] per costante orientamento di questa Corte, essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata e' «che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimita' costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a se' (sentenza n. 253 del 2019) e che la pronuncia della Corte «influisca] sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010)» (sentenza n. 20 del 2016)» (sentenza n. 84 del 2021). E' inoltre necessario che il rimettente illustri le ragioni che «determinano la pregiudizialita' della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (sentenza n. 105 del 2018)» (sentenza n. 215 del 2021, par. 5.1 del «Considerato in diritto»). 3.3 Si riscontra, dunque, per quanto detto, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale che, ai sensi della pluriennale elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale, costituisce il nucleo fondante del requisito di rilevanza. 4. Sulla «non manifesta infondatezza» della questione. 4.1 Violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. La disposizione qui censurata si pone in contrasto con i precetti costituzionali in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa, e quindi con l'art. 81, comma 3, della Costituzione, poiche', pur prevedendo oneri a carattere continuativo e non derogabile (gli oneri relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale), stabilisce che, per gli esercizi successivi al triennio 2021-2023, gli stessi possano essere quantificati annualmente con la legge di bilancio. Cosi' facendo, essa viola il disposto degli articoli 38, comma 1, decreto legislativo n. 118 del 2011 e 30, comma 6, legge n. 196 del 2009, norme interposte dell'art. 81, comma 3, Cast., secondo i quali una simile opzione e' consentita solo in relazione ad oneri continuativi aventi natura non obbligatoria, mentre, per gli oneri continuativi inderogabili, e' necessario provvedere alla loro quantificazione annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione nonche' indicarne l'ammontare a regime. In modo analogo, anche la legge regionale n. 47 del 1977, all'art. 7, comma 8, prevede che «le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio». In sostanza, l'ordinamento richiede che la forma di copertura indicata dalla legge sia qualitativamente, quantitativamente e temporalmente coerente con il tipo di onere cui deve fare fronte. Di conseguenza, sulla base di tale logica, solo se l'onere non e' obbligatorio, la compensazione puo' avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto questi ultimi non sono vincolati dal titolo sottostante ad indicare un quantum per il singolo esercizio, non trattandosi appunto di un obbligo, tenuto conto della natura discrezionale della prestazione, come prevista dalla legge istitutiva. Nel caso in rassegna, per contro, e' evidente che l'Amministrazione non ha alcuna facolta' di rimodulare annualmente, in via unilaterale, il trattamento economico accessorio del personale con qualifica dirigenziale stabilito in sede di contrattazione collettiva. Il contratto collettivo, da questo punto di vista, opera quale fattore esterno capace di imprimere un vincolo al bilancio determinando l'obbligo (e non una mera facolta') di provvedere ai relativi stanziamenti nella misura minima convenuta (cfr., in termini, Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2003, Volume I, pag. 199: «I contratti collettivi determinano l'immediata insorgenza di diritti soggettivi, a fronte dei quali gli enti sono comunque tenuti a reperire le necessarie risorse finanziarie»). L'Amministrazione e' tenuta a stanziare in bilancio le risorse necessarie alla costituzione del fondo in base alle regole del contratto collettivo. Infatti, il paragrafo 5.2 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che «Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' e' interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialita' e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. [...] In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente». Se, dunque, la fonte primaria dei trattamenti economici del personale e' quella negoziale (5) e se questa, nel regolare la misura e l'evoluzione della spesa per le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva, si pone a parametro estrinseco di riferimento per la quantificazione delle spese del personale, appare logica conseguenza che tali costi debbano trovare corrispondente rappresentazione, dapprima, nell'enunciazione degli oneri indicati nelle leggi che ne autorizzano la spesa, e, successivamente, anche nelle conseguenti espressioni finanziarie degli stanziamenti di bilancio. In definitiva, alle spese in esame - che, con cadenza annuale, necessitano di essere stanziate nella misura individuata nella fonte negoziale, allo scopo di consentire la futura costituzione del Fondo per la successiva contrattazione integrativa - non potrebbe che riconoscersi la natura di oneri inderogabili, a carattere ricorrente e obbligatorio, in quanto «spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi» (art. 21, comma 5, lettera a, della legge n. 196 del 2009). Da questo punto di vista, alcun valore puo' essere attribuito alla circostanza che le stesse non siano ricomprese nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 39, comma 11, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011 (allegato 13 al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 10 del 2021). In disparte il rilievo fattuale per cui tali spese sono qualificate come obbligatorie e ricomprese nei menzionati documenti programmatici da altre regioni (cfr., ad esempio, Regione Piemonte, legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 «Bilancio di previsione finanziario 2021-2023» - allegato 12, capitolo 101812, oppure Regione Veneto, legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 «Bilancio di previsione 2022-2024» - allegato 13, capitolo 103005) e ricordato che, comunque, le spese in questione non esauriscono l'intero insieme degli oneri inderogabili, e' evidente che, ai fini della copertura, ogni valutazione in tal senso deve essere condotta con esclusivo riguardo alla natura e alla effettiva sostanza dell'onere, non potendo risultare dirimenti o vincolanti le opzioni classificatorie esercitate dalla Regione Siciliana. A tal proposito, si sottolinea che gli oneri in questione corrispondono, secondo quanto previsto dall'art. 68, commi 1 e 2, dell'ipotesi di contratto collettivo, ad incrementi non gia' eventuali, bensi' stabili (e, quindi, continuativi) del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato. Le risorse stabili «hanno la caratteristica della certezza, della stabilita' e della continuita' nel tempo» (ARAN, Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo. Indice ragionato. Comparto regioni e autonomie locali, personale non dirigente, serie manuali operativi, marzo 2013, citata dalla Corte costituzionale n. 197 del 2017, par. 3.1.2 del «Considerato in diritto»). La stessa amministrazione regionale, can la memoria prot. Cdc n. 197 del 12 gennaio 2022, ha confermato che «il Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale dirigenziale [...] in ogni caso non puo' prevedere stanziamenti inferiori al tetto minimo garantito al lavoratore dalla normativa vigente pari ad euro 30.519.533,24, determinato dal valore del tetto massimo in applicazione art. 23, comma 2 decreto legislativo 25 maggio 2015, n. 75 (tetto madia) pari ad euro 29.940.000,00, incrementato, in deroga al tetto ai sensi dell'art. 11 decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, da euro 579.533,24, di cui all'art. 68, comma 2, lettera a) dell'ipotesi di contratto». In tema, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 244 del 2020, ha ricordato che il quadro normativo che consentiva di dare copertura a spese continuative o ricorrenti, rinviando alla legge di bilancio la determinazione della relativa entita' (legge 9 maggio 1976, n. 335, seguita dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), e' stato modificato nel tempo «in vista della piu' puntuale e dettagliata applicazione del principio di copertura finanziaria, funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio», fino ad individuare «modalita' procedurali piu' penetranti di garanzia del precetto costituzionale», tra cui quelle attualmente declinate, per l'appunto, negli articoli 30 della legge n. 196 del 2009 e 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Inoltre, la stessa Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 226 del 2021, dopo aver ribadito che l'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 costituisce una disposizione specificativa dell'art. 81, terzo comma, Cost., e che quest'ultimo canone, in ogni caso, «[...] «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di nonne interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale», ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, per violazione del citato art. 81, terzo comma, Cost., poiche', nel prevedere «spese afferenti al trattamento economico del personale dipendente e quindi rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente, come espressamente previsto dall'art. 48, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011» (in specie, l'incremento dell'indennita' mensile pensionabile del personale del Comando del Corpo Forestale, da corrispondere in analogia agli altri corpi di polizia ad ordinamento civile e definito in sede di contrattazione collettiva), «avrebbe gia' dovuto quantificare essa stessa l'onere annuale e quello a regime», posto che «l'aver demandato alla futura contrattazione collettiva la definizione dell'adeguamento dell'indennita' non poteva esimere la legge regionale dal prevedere comunque quella copertura di spesa che deve necessariamente precedere l'apertura di una trattativa sindacale, dovendo la contrattazione collettiva nel pubblico impiego svolgersi nell'ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita». Gia' in precedenza, la Corte costituzionale, trovandosi ad esaminare una fattispecie nella quale, pur a fronte di oneri inderogabili e determinabili, risultava omessa, per gli anni successivi al triennio, ogni indicazione dei mezzi di copertura, aveva evidenziato l'importanza dell'obbligo di puntuale indicazione dei mezzi per far fronte alle spese che andranno a gravare sui bilanci non ancora approvati, rappresentando come, nel caso di specie, dovesse «essere condiviso l'assunto della Corte dei conti circa l'indicazione di copertura finanziaria "assolutamente insufficiente" perche' limitata al periodo del bilancio pluriennale in corso» (sentenza n. 384 del 1991). In altra occasione, sempre in linea con le predette argomentazioni, la Consulta aveva ritenuto conforme ai precetti in materia di copertura la tecnica del rinvio alle leggi finanziarie annuali solo a fronte di una spesa «configurata in termini del tutto facoltativi», ben potendo, in tal caso, «il legislatore provinciale variare e rimodulare l'entita' complessiva degli stanziamenti», trattandosi di «spese ripetibili, ma di carattere facoltativo, alle quali puo' legittimamente essere data copertura al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata (analogamente, sentenza n. 62 del 2014)» (sentenza n. 190 del 2014). 4.2 Violazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione La disposizione avversata si pone in contrasto non solo con il parametro di cui all'art. 81, comma 3, Cost., ma anche con il correlato e interdipendente principio dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio sancito dall'art. 97, comma 1, Cost. E' evidente, infatti, come il difetto di copertura sopra stigmatizzato, si riverberi prospetticamente in termini negativi anche sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, dal momento che, non precostituendo nel modo adeguato e conforme a costituzione le risorse per i futuri oneri, ostacola inevitabilmente il perseguimento e l'effettiva realizzazione del suddetto obiettivo. Del resto, secondo la giurisprudenza costituzionale, «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalita' copertura finanziaria ed equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 192 del 2012)» (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017, par. 4 del «Considerato in diritto»). Tutto cio' premesso e considerato, riservata ogni decisione in merito all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, la Sezione di controllo per la Regione Siciliana ritiene di sollevare l'incidente di costituzionalita' dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 24 settembre 2021 per le ragioni che precedono, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (1) L'art. 68 dell'ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, recita: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato le risorse del precedente Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, di cui all'art. 66 del CCRL 2002/2005, nell'importo previsto, per la predetta annualita' 2018, dalle vigenti disposizioni regionali. 2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato come segue: a) di un importo, su base annua, pari a euro 371,02 per le unita' dei dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015, integralmente destinato alla retribuzione di risultato; b) di risorse pari all'importo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalita' previste dal comma 3; e) di eventuali disponibilita' economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti; d) di ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate o economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilita'; e) di eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997. 3. In relazione al comma 2, lettera b), l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel Fondo a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo. 4. In caso di attivazione di nuove strutture di massima dimensione o intermedie, autorizzate con legge e/o atti deliberativi di Giunta, conseguenti all'attribuzione di nuove competenze, con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza e con incremento stabile delle relative datazioni organiche, l'Amministrazione, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle finzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e ne individua la relativa copertura, con conseguente adeguamento delle disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e eli risultato. 5. Alla ripartizione del Fondo, per la Regione siciliana, all'esito delle procedure di contrattazione regionale integrativa di cui all'art. 8 del presente CCRL provvede il Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione. 6. Con gli stessi criteri si determina l'analogo fondo negli Enti regionali che applicano il CCRL. 7. Sono a carico del Fondo anche gli oneri derivanti dagli articoli 39, 44 e 46. 8. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili, nonche', in sede di' prima applicazione, le risorse di cui al comma 2, lettera a) non utilizzate, sono utilizzate per la retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa. 9. Sano altresi' acquisite tutte le risorse derivanti da disposizioni di legge o regolamento che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale destinatario del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017» (2) Sul punto, si segnala, altresi', per completezza, Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione IX, ordinanza 4 ottobre 2021, C-161/21. (3) Nel Rapporto di certificazione allegato alla deliberazione n. 12/2022/CCR del 3 febbraio 2022 sono state formulate le considerazioni che, di seguito, si riportano: «Nei limiti di quanto sia possibile comprendere dagli elementi di informazione offerti, i quali non sempre si palesano chiari, coerenti e univoci, lo scenario delineato appare, in sintesi, il seguente: 1) una prima ipotesi concerne la possibilita' di utilizzare, per l'intero triennio 2021-2023, ai fini dell'incremento del trattamento accessorio di cui all'art. 68, comma 2, lettera a (euro 579.533,24), la quota vincolata del risultato di amministrazione di euro 5.427.656,18, derivante dalla differenza tra le attuali economie presenti sul capitolo n. 212017 e l'ammontare complessivo degli emolumenti arretrati da corrispondere al personale avente diritto per il pregresso periodo 2016-2020; 2) una seconda ipotesi, connessa agli oneri di cui all'art. 68, comma 2, lettera a, prevede che, ove il margine residuo sulle economie vincolate del capitolo n. 212017 non fosse sufficientemente capiente per gli oneri ricadenti nel periodo considerato, tale carenza potrebbe essere colmata con le risorse stanziate all'interno di' capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del triennio 2021-2023 (capitolo n. 108001 e n. 150020), in quanto quantificate in rapporto a unita' di personale, medio tempore, cessate dal servizio; 3) una terza ipotesi, sempre connessa agli oneri di cui all'art. 68, comma 2, lettera a, prevede che, ove parimenti il margine residuo sulle economie vincolate del capitolo n. 212017, non fisse sufficientemente capiente per gli oneri ricadenti nel periodo considerato, potrebbe attingersi ai risparmi di spesa, opportunamente accantonati, nella misura delle retribuzioni individuali di anzianita' del personale dirigenziale cessato nell'anno precedente, unitamente ai ratei infrannuali per le cessazioni avvenute in corso di esercizio, complessivamente stimate dal Dipartimento in euro 731.386,86 dal 2021 al 2023; 4) quanto agli oneri discendenti dall'art. 68, comma 2, lettera b (euro 367.067,68), per gli anni 2021, 2022 e 2023 essi troverebbero copertura negli stanziamenti dei capitoli n. 108001 e n. 159020 di ciascun esercizio, o, comunque, eventualmente, nelle economie di spesa che sarebbero, di volta in volta, accantonate, come da ipotesi sub 3); 5) una quinta ipotesi concerne la possibilita' di utilizzare, per l'intero triennio 2021-2023, ai fini dell'incremento del trattamento accessorio di cui all'art. 68, comma 2, lettera a e lettera li (complessivamente, euro 946.600,92), la quota vincolata del risultato di amministrazione di euro 5.427.656,18, derivante dalla differenza tra le attirali economie presenti sul capitolo n. 212017 e l'ammontare complessivo degli emolumenti arretrati da corrispondere al personale avente diritto per il pregresso periodo 2016-2020. 7.1.2.1. A fronte di tali «opzioni secondarie di copertura», deve osservarsi che questa Sezione non potrebbe che orientare il proprio giudizio sulla compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di CCRL all'esame in riferimento alla sola vigente autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 4 della legge regionale. n. 24 del 2021, che, sebbene sub indice nei termini anzidetti, promana comunque da una norma valida ed efficace. Come gia' indicato, essa, in linea astratta, si inserisce entro il perimetro di quelle norme che, in generale, disciplinano la materia della copertura finanziaria per i rimenavi contrattuali del personale del pubblico impiego (art. 48, camma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000). Si rimette, dunque, all'esclusiva responsabilita' dell'amministrazione regionale qualsiasi modalita' alternativa di gestione del bilancio, condotta al di fiori delle esistenti autorizzazioni legislative e delle coperture specificamente indicate. Senza soffermarsi sulla puntuale confutazione delle diverse fattispecie prospettate dall'amministrazione le quali sono sostenute in via del tutto ipotetica e sulla base di quantificazioni finanziarie incerte e tutte da verificare in concreto, pare opportuno, ad ogni modo, muovere alcune considerazioni. 7.1.2.2. Richiamando il contenuto del principio contabile generale n. 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, non pare reggere su canoni di razionalita' e logicita' l'ipotesi di fare ricorso, in generale, a strumenti di flessibilita' del bilancio, i quali, a presupposto di un intervento in modifica dei valori finanziari a suo tempo approvati, richiederebbero il sopravvenire, nel corso della gestione, di situazioni connotate dall'imprevedibilita' e straordinarieta'. Peraltro, per il medesimo postulato, «un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilita', quali le variazioni di bilancio, va visto arnie fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilita' del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio». Nel caso di specie, la condizione dell'imprevedibilita' si palesa in antitesi rispetto alla sussistenza di una spesa espressamente considerata e finanziata dalla fonte di rango primario, che, all'uopo, e' gia' intervenuta attraverso una misura di variazione del bilancio. Ne' tale requisito puo' ritenersi integrato a seguito della successiva impugnazione della nonna dinanzi alla Corte costituzionale. (4) 7.1.2.3. Appare, inoltre, priva di ragionevolezza l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie per alimentare il medesimo capitolo n. 212019, sebbene queste siano gia' sussistenti, cosi' da determinare, negli effetti, una duplicazione dello stanziamento per la medesima spesa. Ove, poi, la ragione della ricerca di coperture diverse muovesse dalla preoccupazione di un accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, pare ovvio che, a seguito della caducazione della norma, la spesa effettuata - non importa se gestita con modalita' «ordinaria» o «alternativa» - potrebbe essere, comunque, soggetta all'obbligo della ripetizione, nella considerazione che i motivi di impugnazione dello Stato si incentrano sull'an, e non sul quomodo, degli incrementi per il trattamento economico accessorio del personale con qualifica dirigenziale. 7.1.2.4. Non appare di immediata comprensione la scelta di voler surrogare ad una fonte di copertura certa una risorsa priva delle medesime caratteristiche. E' il caso dell'ipotizzato ricorso alle economie vincolate formatesi sul capitolo n. 212017. Sono note, infatti, le particolari cautele con cui l'ordinamento contabile circonda l'utilizzo del risultato di amministrazione, specialmente ove presunto e, soprattutto, con riguardo agli enti che versano in situazione di grave disavanzo. Le plurime stringenti condizioni che ne consentano l'impiego e la possibilita' di farvi riferimento per il solo primo esercizio del bilancio triennale di previsione - tanto da potere considerare giuridicamente inesistente una copertura che verta sull'utilizzo del risultato di amministrazione oltre tale orizzonte temporale - privano questa risorsa di quei caratteri di credibilita', sufficiente sicurezza, non arbitrarieta' e razionalita', costantemente richiesti dalla giurisprudenza costituzionale. Con riguardo, infine, alla quantificazione della disponibilita' indicata dal Dipartimento (euro 5.427.656,18), deve evidenziarsi che, al netto dei pagamenti previsti per gli emolumenti arretrati del periodo 2016-2021, il margine residuo di euro 1.717.335,44 e', all'evidenza, inferiore al fabbisogno di copertura della spesa per gli anni 2022-2023, ove si consideri l'intera spesa discendente dall'art. 68, camino 2, lettera a (euro 579.533,24) e lettera b (euro 367.06 7,68) per ciascuna annualita' del biennio (complessivi curo 1.893.201,84). 7.1.2.5. Occorre prendere posizione, nei termini a seguire, sulla considerazione del Dipartimento di poter fare affidamento sui maggiori stanziamenti presenti all'interno dei capitoli del trattamento economico fondamentale a titolo di retribuzione individuale di anzianita', i cui valori, al momento dell'approvazione del bilancio, erano parametrati a dati del personale in servizio non piu' attuali in ragione delle intervenute cessazioni dal servizio. Innanzitutto, e' noto che le previsioni del bilancio triennale devono essere aggiornate, di anno in anno e per scorrimento, secondo una valutazione delle nuove e diverse sopravvenute esigenze, in stretta aderenza alla dimensione della spesa che si prevede di impegnare nell'esercizio, nel rispetto dei precetti della nuova competenza finanziaria. Appare, dunque, non conforme ad un basilare e razionale principio di programmazione che, al momento dell'approvazione del nuovo bilancio, ai fini della misura delle More previsioni, non si pensi di procedere all'epurazione di quelle unita' che, inevitabilmente, non godranno delle competenze fisse a titolo di retribuzione individuale di anzianita', cosi' da prendere - piu' correttamente - in considerazione la consistenza effettiva delle spese obbligatorie da corrispondere al solo personale in servizio nel periodo 2022-2024. Pertanto, non e' dato comprendere sulla base di quale presupposto giuridico e di quale titolo, pur a fronte dell'esistenza di un apposito stanziamento all'interno del capitolo n. 212019, per le spese da sostenere negli esercizi 2022 e 2023, dovrebbe essere, invece, mantenuto l'asserito sovradimensionamento degli attuali maggiori stanziamenti sui capitoli n. 108001 e n. 150020. Ne' e' parimenti intellegibile la ragione per cui, in mancanza di un onere potenziale cui fare fronte per ragioni di prudenza n di un costo certo non opportunamente contabilizzato nei documenti di bilancia, dovrebbe eventualmente procedersi all'accantonamento delle corrispondenti economie di spesa a fine esercizio, senza, peraltro, considerare che, in carenza di substrato normativo che ne individui le specifiche finalita', le economie delle spese correnti, prive di un vincolo di destinazione, e in quanto tali semplici risparmi di spesa, non potrebbero essere considerate quale posta a se' stante da utilizzare a finanziamento di nuovi e diversi oneri. In base, infatti, al principio generale (o postulato) della unita' di bilancio n. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di' determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate». Sotto tale profilo, occorre fare riferimento alla giurisprudenza costituzionale, per la quale «[...] il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma (n.d.a. oggi terzo camma), della Costituzione, impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2012, § 4 del considerato in diritto)». In assenza di un vincolo normativa, dunque, l'economia di spesa costituisce una «[...] sopravvenienza attiva vera e propria, che si riversa - quale componente positiva - nella aggregazione complessiva degli elementi che determinano il risultato di amministrazione» (ibidem).E, inoltre, la Corte costituzionale ha affermato il divieto dell'utilizzo, nell'esercizio successivo, delle c.d. «economie di stanziamento», originate dalla mera differenza tra somme stanziate e somme impegnate, con la motivazione che il principio dell'unita' di bilancio «[...] se [...] risulta indefettibile nell'ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo (Corte costituzionale, sentenza n. 241 del 2013, § 2.1. del considerato in diritto)». 7.1.2.6. In conclusione, circa la possibilita' di fare ricorso a modalita' di gestione del bilancio alternative alla vigente autorizzazione di spesa, si riproduce un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2016, in cui e' stato osservato che, in base ai principi di unita', universalita' e integrita' del bilancio, deve sussistere un naturale bilanciamento tra spese programmate e l'impiego delle risorse, di modo che «l'A tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione devono essere rapportati ai relativi valori finanziari, economici e patrimoniali in una veritiera e corretta rappresentazione della programmazione dell'ente» (§ 5 del considerando in diritto)» (5) Cfr. art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 13, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000. Sul principio di riserva della contrattazione collettiva quale norma fondamentale di riforma economico-sociale che si impone anche alle regioni ad autonomia differenziata, si e' espressa, ex multis, la Corte costituzionale con la sentenza n. 81 del 2019.
P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 24 settembre 2021, in riferimento agli articoli 81, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione per le ragioni indicate in parte motiva Dispone la sospensione del giudizio relativo all'art. 68, commi 2, 3 e 8, dell'ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativo ed economico 2016-2018 Ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione; la notifica della presente ordinanza, a cura del Servizio di supporto della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana, al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, all'Assessore regionale dell'economia, all'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri. Cosi' deciso a Palermo, nella Camera di consiglio da remoto in data 12 gennaio 2022. Il Presidente: Pilato I relatori: Calvitto - Tea