MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 24 gennaio 2022 

Casi di esclusione dal divieto di circolazione previsti dall'articolo
4,  comma  3-bis  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,
convertito nella legge 9 novembre 2021,  n.  156,  per  i  veicoli  a
motore con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro  3,
delle categorie M2 e M3, adibiti  a  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, alimentati a  benzina  o  gasolio,  di  interesse  storico  e
collezionistico conformi al decreto 17 dicembre 2009. (22A01726) 
(GU n.66 del 19-3-2022)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada» e, in particolare
l'art. 60, comma 5, che disciplina i requisiti per la circolazione su
strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico; 
  Visto l'art. 215 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre  1992,  n.  495,  recante:  «Regolamento esecuzione   e   di
attuazione  del  Nuovo  codice  della  strada»,  di  attuazione   del
richiamato art. 60; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure  per  l'iscrizione
dei veicoli di interesse  storico  e  collezionistico  nei  registri,
nonche' per la loro  riammissione  in  circolazione  e  la  revisione
periodica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n.
65, Supplemento ordinario n. 55; 
  Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli  tecnici  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione  della
direttiva 2009/40/CE, recepita con  il  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139; 
  Vista la legge 9 novembre 2021, n. 156, di  conversione  in  legge,
con modificazioni, del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e  della  circolazione  stradale,
per la funzionalita'  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e in particolare l'art. 4, comma 3-bis del  succitato
decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede che su tutto il territorio
nazionale «e' vietata la circolazione  dei  veicoli  a  motore  delle
categorie M2 e M3, adibiti a servizi di  trasporto  pubblico  locale,
alimentati a benzina o gasolio, con  caratteristiche  antinquinamento
Euro 1 a decorrere dal 30 giugno  2022, Euro  2  a  decorrere dal  1°
gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024». Altresi', il
sopra citato decreto-legge n. 121 del 2021 prevede che con uno o piu'
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili siano disciplinati i  casi  di  esclusione  dal  predetto
divieto per particolari  caratteristiche  dei  veicoli  di  carattere
storico o destinati a usi particolari; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione al sopra  citato  art.
4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021,  convertito  dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156; 
 
                              Decreta: 
 
  1. I veicoli a  motore,  alimentati  a  benzina  o  gasolio,  delle
categorie M2 e M3 ed adibiti a servizi di trasporto pubblico  locale,
con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,  a  far
data, rispettivamente, dal 30 giugno 2022, dal 1° gennaio 2023 e  dal
1° gennaio 2024, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il
territorio  nazionale  se  iscritti  negli  appositi  registri  quali
veicoli di  interesse  storico  e  collezionistico,  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 19 marzo 2010, n. 65, Supplemento ordinario n. 55. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 300