AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Blumeg» (22A01831) 
(GU n.69 del 23-3-2022)

 
          Estratto determina n. 182/2022 dell'8 marzo 2022 
 
    Medicinale: BLUMEG. 
    Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. 
    Confezioni: 
      «1000 mg capsule molli» - 20 capsule in  blister  PVC/PVDC-A  -
A.I.C. n. 048491017 (in base 10); 
      «1000 mg capsule molli» - 30 capsule in blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048491029 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula molle. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Precauzioni particolari per la conservazione: 
      conservare a temperatura non superiore ai 30°C; 
      conservare nel blister per proteggere dalla luce. 
    Composizione: principio attivo: esteri etilici  di  acidi  grassi
poliinsaturi mg 1000 con un contenuto in  EPA  e  DHA  non  inferiore
all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9-1,5. 
    Rilascio dei lotti: Doppel  Farmaceutici  S.r.l.  -  via  Martiri
delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza) Italia. 
    Indicazioni  terapeutiche:  ipertrigliceridemia:  riduzione   dei
livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle  diete  e  ad
altre  misure  non  farmacologiche  da   sole   si   sia   dimostrata
insufficiente  (il  trattamento  deve  essere  sempre  associato   ad
adeguato regime dietetico). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «1000 mg capsule molli» - 20 capsule in blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048491017 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42. Prezzo al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 12,05. Nota AIFA: 13; 
      «1000 mg capsule molli» - 30 capsule in blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048491029 (in base 10). Classe di rimborsabilita': C. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Blumeg» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi)  e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma  5  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Blumeg»  (esteri  etilici  di  acidi  grassi  poliinsaturi)  e'   la
seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.