N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2021 - Previsione che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazioni all'art. 5-bis della legge provinciale n. 2 del 2016 - Incentivi per funzioni tecniche - Riconoscimento ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica - Previsione che la contrattazione collettiva provinciale puo' individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute le relative retribuzioni incentivanti. - Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilita' 2022), artt. 16 e 17, comma 1, lettera a).(GU n.12 del 23-3-2022 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., con sede in piazza Dante, 15 - Trento (c.f. 00337460224 - pec: presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it) Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento del 27 dicembre 2021, n. 22 «Legge provinciale di stabilita' 2022». Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 dicembre 2021, n. 51, Numero Straordinario n. 3. Premessa La legge della Provincia di Trento n. 22 del 27 dicembre 2021 recante «Legge di stabilita' provinciale 2022» presenta, con riferimento agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera a), profili di illegittimita' costituzionale in relazione alla violazione di diverse disposizioni della Carta costituzionale ed eccede dalla competenza legislativa attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale per il Trentino alto Adige (artt. 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1971) e viene, pertanto, impugnata, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti motivi Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 16 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22/2021, per violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, e della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l) nonche' violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972) in relazione all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ante novella operata dall'articolo 1, comma 149, legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 91 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). L'articolo 16 della legge in esame recente «Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023 cosi' dispone: «Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: «sono prorogati al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023». Ne consegue che, per effetto della novella, l'art. 31 della L.P. n. 7/2021, recante disposizioni in materia di «Proroga di graduatorie del personale provinciale», allo stato recita: «1. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023». Al riguardo, non rinvenendosi il dies a quo di decorrenza delle graduatorie in parola, appare utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale. In tema di graduatorie e' noto l'orientamento di codesta Corte costituzionale che riconduce la regolamentazione delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, nell'ambito della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Costituzione (cfr. ex multis sentenze n. 58 del 2021, n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017 e n. 251 del 2016). In particolare, nella recente citata sentenza n. 58/2021, codesta Corte costituzionale e' stata chiamata ad esprimersi sul ricorso proposto, in via cautelativa, dalla Regione Valle d'Aosta avverso le disposizioni di cui all'art. 1, commi 147 e 149, della legge n. 160/2019 che, rispettivamente, dispongono la proroga della validita' temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 10 gennaio 2011, differenziata a seconda del termine di approvazione, condizionando, per quelle piu' risalenti, il reclutamento a ulteriori adempimenti procedurali, e la riduzione da tre a due anni della durata della validita', a regime, delle graduatorie, stabilita dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Orbene, codesta Corte ha ritenuto che le disposizioni statali impugnate non possono ritenersi applicabili nei confronti della Regione Valle d'Aosta in virtu' della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge Costituzione n. 3/2001 che estende anche alle Autonomie la piu' ampia competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Costituzione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale». Sulla base di tali presupposti, prosegue la Corte, «deve, pertanto, escludersi che le norme statali in esame, che dettano una disciplina puntuale del termine di validita' delle graduatorie, riferendosi genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applichino alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Ne consegue che non si e' determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale, ne' del principio di leale collaborazione, non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Cio' vale anzitutto in riferimento all'uso di graduatorie inerenti a procedure selettive pubbliche di personale sanitario, posto che il legislatore statale, non concorrendo «al finanziamento della spesa sanitaria, "neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario" (sentenza n. 341 del 2009)» (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012 e n. 125 del 2015; nello stesso senso anche sentenza n. 241 del 2018). Ad analoga conclusione deve, in ogni caso, giungersi in riferimento a tutte le graduatorie che concludono concorsi pubblici.» Sempre con riferimento specifico agli enti territoriali ad autonomia speciale, la Corte ha altresi' affermato che, anche ove si volesse configurare la disciplina della validita' delle graduatorie concorsuali come disciplina recante principi di coordinamento della finanza pubblica («sebbene non piu' affiancata a misure di contenimento delle assunzioni»), essa non potrebbe imporsi se non nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non gia' di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Sottolinea infine codesta Corte che la disciplina delle graduatorie dettata dal legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione (artt. 3 e 97 Costituzione), a tal fine garantendo il reclutamento imparziale degli idonei, nonche' verificando la perdurante attitudine professionale degli stessi (cfr. anche sentenza n. 77/2020). Cio' premesso, si ritiene tuttavia che la disciplina delle graduatorie andrebbe riguardata da una diversa prospettiva interpretativa, di tipo sistematico-evolutivo, che lasci cioe' emergere le diverse declinazioni che i citati canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione possono assumere e, in conseguenza, le differenti possibili violazioni che, dall'accogliere questa o quella prospettiva ermeneutica, possono scaturire. Cio' al fine di evitare l'inosservanza dei menzionati canoni di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione, giustappunto sotto altri, ma altrettanto rilevanti profili, tenuto altresi' conto delle recenti novita' in materia di mobilita' introdotte all'interno del nostro ordinamento giuridico. Al riguardo, una disciplina delle graduatorie non uniforme su tutto il territorio nazionale, poiche' rimessa, sotto il profilo dei termini di durata e di validita', alla regolamentazione di ciascuna Regione, determina una frammentazione parimenti idonea a generare una disciplina differenziata in relazione a situazioni del tutto analoghe, senza fornire adeguata motivazione del diverso e piu' favorevole trattamento. Peraltro, il personale reclutato dalle regioni assume a tutti gli effetti la qualifica di dipendente pubblico, potendo di fatto transitare anche nei ruoli di amministrazioni centrali, per cui, anche sotto questo ulteriore profilo, non si comprende il motivo della disparita' di trattamento che discenderebbe dal persistente orientamento che ammette criteri non uniformi sull'intero territorio nazionale. A cio' si aggiunga che le modifiche in materia di mobilita' del personale, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021, hanno fatto venir meno l'obbligo del previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, rendendo omogenea la disciplina della mobilita' per tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti regionali e degli enti locali. In tale contesto di riforma, le disposizioni statali sulla durata delle graduatorie concorsuali devono essere concepite e quindi applicate in termini uniformi sull'intero territorio nazionale, ponendosi nella prospettiva di una progressiva limitazione di operativita' temporale delle graduatorie stesse. In caso contrario, l'ordinamento si troverebbe a fronteggiare il rischio che il personale di talune amministrazioni regionali possa essere surrettiziamente ammesso, per la peculiarita' della disciplina ad esso applicabile, ai generali procedimenti, volontari o obbligatori, di mobilita' verso le altre amministrazioni regionali o statali. Tanto premesso, si ritiene che la fattispecie delle graduatorie concorsuali afferisca alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lett. 1) della Costituzione, trattandosi di una fase prodromica e funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro, con tutto cio' che ne consegue in ordine alla lesione della predetta competenza legislativa statale esclusiva. Cio' detto, con particolare riferimento alle previsioni statali in materia, si evidenzia che l'efficacia temporale delle graduatorie e' sottoposta al regime di validita' triennale sia ai sensi della formulazione dell'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ante novella operata dall'articolo 1, comma 149, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dell'articolo 91 del TUEL che, nella sua formulazione vigente, ne prevede la validita' triennale per gli Enti Locali. Infatti, la modifica legislativa della validita' biennale introdotta al citato articolo 35, comma 5-ter del T.U. del pubblico impiego, e' entrata in vigore solamente il 1° gennaio 2020 (cfr. articolo 1, comma 149 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio per il 2020) e pertanto, in ogni caso, non puo' che valere per le graduatorie approvate da quella data escludendone ogni retroattivita'. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, ha modificato esclusivamente l'art. 35, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la validita' biennale delle graduatorie e mantenendo pertanto inalterata la formulazione dell'articolo 91 del TUEL dove al comma 4 e' previsto che: «Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione». Al riguardo, si segnala, altresi', il parere espresso dalla Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 21 aprile 2020, n. 85 che si e' espressa per il favor della durata triennale per le graduatorie degli Enti locali per via della specialita' della norma riferita a tale categoria di Enti ritenendo che: «L'antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validita' delle graduatorie concorsuali (l'art. 35, comma 5-ter, del TUPI - norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, delle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" - e l'art. 91, comma 4, del TUEL - norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») e' risolta dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialita', la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, TUPI vale il disposto del citato art. 35 e l'efficacia sara' limitata a due anni (con decorrenza dall'approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l'efficacia sara' di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria).» Alla luce di quanto sopra si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte Costituzionale ex art. 127 della Costituzione, dell'art. 16 della legge in esame laddove, prevedendo la proroga al 31 marzo 2023 delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato, relative al comparto autonomie locali, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' in contrasto con la riserva statale esclusiva in materia di ordinamento civile, nella quale rientra la disciplina del pubblico impiego, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, esulando, pertanto, dalle attribuzioni conferite alla Provincia dallo Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige (artt. 8 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 670/72). 2) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22/2021, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), nonche' violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972) in relazione all'art. 113, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici». L'articolo 17 della legge in esame, recante «Integrazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)» al primo comma, lettera a) prevede: 1. All'articolo 5-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: «e ai componenti della commissione tecnica.» sono inserite le seguenti: «La contrattazione collettiva provinciale puo' individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.»; In sostanza, la norma, al comma 1, lett. a), prevede che la contrattazione collettiva provinciale possa individuare altre funzioni nell'ambito dei contratti pubblici per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti oltre a quelle elencate dalla gia' vigente legge provinciale (n. 2/2016, all'art. 5-bis «Incentivi per funzioni tecniche», comma 1). La disposizione contrasta con l'art. 113, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici» che assegna alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalita' e dei criteri di riparto delle risorse disponibili e non gia' l'individuazione di attivita'/funzioni tecniche che diano diritto alla corrispondente remunerazione per il personale pubblico come, invece, prevede la norma provinciale. Invero, solo la legge statale potrebbe intervenire in tal senso dato il carattere tassativo dell'elenco delle funzioni tecniche incentivabili di cui all'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, ribadito dalla giurisprudenza contabile per il loro carattere derogatorio del principio di onnicomprensivita' del trattamento economico dei dipendenti pubblici ex art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 165/2001 e della perentoria struttura della retribuzione per gli stessi stabilita dai contratti collettivi, ex art. 45, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. ex multis Corte Conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 121/2020). Peraltro, l'individuazione di ulteriori funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti in materia di contratti pubblici non e' preclusa alla sola contrattazione collettiva ma alla stessa legge provinciale stante il carattere tassativo sopra illustrato, e va altresi' rilevato che le disposizioni della normativa statale in materia di appalto si impongono anche alle Province autonome (art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016). A margine si osserva che la legge provinciale non appare coerente con la disciplina statale che individua in maniera tassativa le fattispecie che legittimano l'erogazione di incentivi per funzione tecniche al personale pubblico escludendo qualsiasi possibilita' di intervento estensivo sia da parte di altro legislatore sia da parte della contrattazione collettiva. Anche questa disposizione invade la sfera dell'ordinamento civile riservato alla legislazione esclusiva dello Stato all'art. 117, comma secondo, lett. l), Costituzione, discostandosi dalle norme che a tale ordinamento si riconducono nel caso di specie ed alle quali sono tenute ad adeguarsi anche le Province autonome in base alle specifiche disposizioni di legge e consolidato orientamento della Corte Costituzionale (cfr. in materia di pubblico impiego, art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e Corte Costituzione sent. n. 16/2020; in materia di contratti pubblici, art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e Corte Costituzione sent. n. 269/2014). Cio', inoltre con la conseguente violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1971) laddove si stabilisce che la legislazione regionale e delle Province autonome deve svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, di cui le norme richiamate costituiscono espressione.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare per i motivi esposti in narrativa, i seguenti articoli 16 e 17, comma 1, lettera a) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 27 dicembre 2021. Si allega: 1. Estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022. Roma, 25 febbraio 2022 L'Avvocato dello Stato: Galluzzo