N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2022
Ordinanza del 23 febbraio 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto dal Comune di San Pier Niceto contro Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione ed altri. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che il Commissario liquidatore provvede a trasferire ai Comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze [rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi] - Previsione che gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree destinate allo svolgimento di attivita' produttive gia' attribuite ai Consorzi ASI, sono versati esclusivamente all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (IRSAP). - Legge della Regione Siciliana n. 12 del 2008 [recte: Legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive)], artt. 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, in combinato disposto.(GU n.12 del 23-3-2022 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso numero di registro generale 517 del 2021, proposto dal Comune di San Pier Niceto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaela Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Contro: il Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo - via Filippo Cordova n. 95; l'I.R.S.A.P. - Istituto regionale dello sviluppo delle attivita' produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo - via Filippo Cordova n. 95; la Regione Siciliana - Assessorato regionale alle attivita' produttive e la Giunta regionale di Governo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo - via Valerio Villareale n. 6; Nei confronti la Citta' metropolitana di Messina, l'avvocato Achille Piritore, non costituiti in giudizio; Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Terza, n. 2854 del 30 ottobre 2020. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione e dell'IRSAP - Istituto regionale dello sviluppo delle attivita' produttive; nonche' dell'Assessorato regionale alle attivita' produttive e della Giunta regionale di Governo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale; Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. fatto e diritto 1. La legge della Regione Siciliana n. 8 del 2012 ha istituito l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (di seguito IRSAP o anche Istituto) ed ha contestualmente disposto la soppressione e messa in liquidazione dei Consorzi ASI presenti sul territorio regionale. L'art. 19 della citata l.r. n. 8 del 2012 aveva previsto dapprima il trasferimento all'Istituto di nuova istituzione della proprieta' delle strade rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi, per poi prevedere, con la modifica apportata dalla l.r. n. 10 del 2018, il trasferimento delle stesse ai comuni competenti per territorio. Il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina in liquidazione, con la determinazione n. 27 del 17 ottobre 2019, ha trasferito le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di San Piero Niceto dal Consorzio ASI di Messina in liquidazione al Comune di San Piero Niceto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 9 (rectius: comma 2), della l.r. n. 8/2012, con le modifiche di cui all'art. 10 l.r. n. 10/2018, come riportate nelle planimetrie generali ed elenco delle particelle ove ricade la sede stradale. L'IRSAP, con la determina n. 111 del 16 aprile 2020, ha preso atto, tra l'altro, che, a far data dal 12 febbraio 2020, per effetto del trasferimento delle strade, non permane a carico dell'Istituto nessun onere residuale in merito alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade e relative pertinenze ed infrastrutture oggetto del verbale. Di talche', a seguito dei detti provvedimenti, sono state trasferite al comune la proprieta' e la gestione dei tratti delle strade del disciolto Consorzio ASI di Messina, ricadenti all'interno del territorio dell'ente locale, con i conseguenti oneri e correlate responsabilita'. 2. Il comune ha impugnato i provvedimenti in discorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, che, con la sentenza della Terza Sezione n. 2854 del 30 ottobre 2020, lo ha dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile. 3. L'appello e' articolato nei seguenti motivi: Il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero divenuti concretamente lesivi per il comune il 12 maggio 2020, allorquando e' stata trasmessa la determina n. 11 del 2020, atteso che il pregiudizio per l'amministrazione comunale non nascerebbe tanto dal fatto di essere divenuta proprietaria delle strade, quanto, e soprattutto, dalla circostanza che gli e' stato fatto carico della relativa gestione e manutenzione e cio' sarebbe avvenuto con la determina n. 111 del 16 aprile 2020 o, al piu', con il verbale del 12 febbraio 2020. La sentenza impugnata e' erronea e deve essere riformata anche nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilita' dell'impugnazione dei provvedimenti avversati dal Comune di San Piero Niceto e, precisamente, della nota del commissario liquidatore n. 84/2020, del verbale delle operazioni di consegna del 12 febbraio 2020, della nota del commissario liquidatore del Consorzio ASI n. 216/2020, della determina di presa d'atto del direttore generale dell'IRSAP n. 111/2020, della nota del commissario liquidatore del Consorzio ASI n. 415/2019. L'erroneita' della statuizione di irricevibilita' dell'azione di annullamento avverso la determinazione n. 27 del 17 ottobre 2019 travolgerebbe la consequenziale statuizione di inammissibilita' delle azioni di annullamento proposte avverso gli altri provvedimenti impugnati. I citati provvedimenti sarebbero divenuti lesivi il 12 maggio 2020, allorquando il direttore generale dell'IRSAP ha trasmesso la determina n. 111/2020. Il pregiudizio per il comune, infatti, non nascerebbe tanto dal fatto di essere diventato proprietario delle strade, quanto, e soprattutto, dalla circostanza che gli e' stato fatto carico della relativa gestione e manutenzione e cio' sarebbe avvenuto con la determina n. 111 del 16 aprile 2020 o, al piu', con il verbale del 12 febbraio 2020. La sentenza impugnata e' erronea e deve essere riformata anche nella parte in cui ha dichiarato di non condividere la tesi che il trasferimento non abbia riguardato gli oneri di gestione. Dalla lettura della l.r. n. 8 del 2012, cosi' come successivamente modificata, anche per effetto del citato art. 10 l.r. n. 10 del 2018, si desumerebbe che, per effetto della liquidazione dei Consorzi ASI, ai comuni sarebbe potuta essere trasferita la proprieta' delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze, ma non la relativa gestione e gli oneri e le responsabilita' ad essa connessi, invece trasferiti all'IRSAP. L'amministrazione comunale, considerato che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare i motivi di ricorso, ha riproposto gli stessi. Pertanto, il comune, nel ribadire quale sia il suo interesse ad agire in giudizio, ha dedotto quanto segue: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 7, 13, 15, 17, 16 e 19 della l.r. n. 8 del 2012. Violazione dell'art. 21-septies legge n. 241 del 1990. Difetto assoluto di attribuzione. L'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012 avrebbe dato luogo ad una scissione tra la proprieta' della viabilita', da un lato, e la gestione ed utilizzazione della stessa, dall'altro. Il codice della strada (art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992) confermerebbe che la scissione tra proprieta' delle strade e delle relative pertinenze e la gestione (comprensiva della manutenzione) sarebbe una situazione fisiologica. L'unica lettura costituzionalmente orientata sarebbe quella che vede assegnata all'IRSAP la gestione delle strade e delle relative pertinenze, con tutti gli oneri connessi, ed al comune la sola proprieta'. I provvedimenti impugnati sarebbero nulli perche' adottati in carenza assoluta di attribuzione, in quanto l'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012 non attribuirebbe al commissario liquidatore dei Consorzi ASI e, men che meno, al direttore generale dell'IRSAP il potere di trasferire ai comuni competenti anche la gestione delle strade e delle relative pertinenze e, quindi, degli oneri di manutenzione connessi alla gestione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione nonche' degli articoli 14 e 15 dello Statuto Regionale, da parte dell'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. 10 del 2018. Conseguente nullita' o, in subordine, annullabilita' dei provvedimenti impugnati perche' emessi in attuazione delle norme regionali citate. In origine, la l.r. n. 8 del 2012 aveva previsto il trasferimento al neoistituito IRSAP degli immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile di ciascun Consorzio ASI e, per effetto di modifiche poco dopo intervenute, ha stabilito che gli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione degli insediamenti produttivi all'interno delle aree assegnate all'IRSAP dovevano essere versati direttamente a quest'ultimo. Invece, la modifica normativa che dispone il trasferimento delle strade dei Consorzi ASI in liquidazione ai comuni imporrebbe nuove ingenti spese agli enti locali senza provvedere ai mezzi per farvi fronte. Di qui, la violazione delle norme costituzionali in epigrafe, atteso che, a norma dell'art. 14 dello Statuto Regionale, la competenza legislativa esclusiva della Regione viene esercitata «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato». Trasferendo per legge ai comuni, e non all'IRSAP, le strade consortili si eviterebbe che le spese della relativa manutenzione possano, sia pure in parte, essere poste a carico del bilancio dell'IRSAP ed eventualmente di quello regionale e le si fanno gravare sulle finanze comunali; nel contempo, pero', gli oneri di urbanizzazione e costruzione, sia pure ridotti del 50%, relativi alla realizzazione degli insediamenti produttivi nelle aree di competenza dell'IRSAP vengono versati esclusivamente a quest'ultimo, per cui la norma avrebbe posto a carico dei comuni, divenuti loro malgrado proprietari delle strade, gli oneri della manutenzione della viabilita' loro trasferita coattivamente senza provvedere a reperire i «mezzi per farvi fronte», atteso anche che gli oneri di urbanizzazione e costruzione vengono incassati dall'IRSAP. La Regione Siciliana non potrebbe legiferare come vuole, ove, cosi' facendo, incida negativamente sull'equilibrio economico - finanziario degli enti locali, causando, o contribuendo a dare causa, alla violazione del principio di pareggio di bilancio e, nel contempo, in forza dell'art. 114, comma 2, della Costituzione e dello Statuto Regionale sarebbe tenuta a rispettare l'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali. Di contro, l'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 10 del 2018, ha disposto il trasferimento coattivo della viabilita' consortile, con i connessi oneri manutentivi, ai comuni, senza nulla prevedere per le spese di manutenzione (mancanza della copertura), dato che gli oneri di urbanizzazione e di concessione (ridotti del 50%) vengono incassati dall'IRSAP, che percepisce anche contributi pubblici per la gestione delle opere infrastrutturali, violando cosi' il principio dell'equilibrio di bilancio. La circostanza che l'art. 16 della l.r. n. 8 del 2012, secondo cui gli oneri di urbanizzazione e costruzione spettano all'IRSAP e non ai comuni, sarebbe stata in origine del tutto ragionevole, dato che al medesimo IRSAP, al quale doveva essere trasferita la proprieta' delle strade, erano assegnate le risorse per la relativa manutenzione. Di contro, per effetto dell'art. 19, comma 2, come modificato dall'art. 10 della l.r. n. 10 del 2018, si sarebbe creata una situazione di obiettivo squilibrio, in quanto, da una parte, i comuni sono stati gravati dal peso della manutenzione delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze loro trasferite (delle quali si avvalgono gli uffici periferici dell'IRSAP), mentre, dall'altra, non solo non vengono forniti i mezzi economici per far fronte alle spese di manutenzione, ma non viene concesso loro neppure il beneficio economico degli oneri di urbanizzazione, di norma riconosciuto ai comuni in virtu' del principio di onerosita' del permesso di costruire, di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recepito in Sicilia dalla l.r. n. 16 del 2016. L'art. 19, comma 2, in discorso sarebbe anche irragionevole e, quindi, violativo dell'art. 3 della Costituzione, laddove darebbe luogo ad un grave pregiudizio economico in danno dei comuni nel cui territorio sono situate le strade oggetto del trasferimento e perche' avvantaggerebbe ingiustificatamente l'IRSAP in danno dei comuni anzidetti. La norma, infine, violerebbe anche l'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), in quanto l'armonizzazione dei bilanci pubblici e la perequazione delle risorse finanziarie rappresentano una materia di potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ragione per cui la Regione Siciliana non avrebbe potuto emanare tale norma che incide in negativo sulle finanze degli enti locali. Violazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, in quanto la Regione Siciliana non e' competente a legiferare in materia di classificazione ed appartenenza delle strade ad uso pubblico. Violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 285 del 1982 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. La materia della proprieta' delle strade pubbliche sarebbe indissolubilmente legata a quella della loro classificazione, in quanto il codice della strada dispone che l'ente proprietario della strada sia quello corrispondente alla classificazione della strada stessa. La Regione, non solo lo Stato, dovrebbe procedere alla classificazione delle strade, nel rispetto delle definizioni stabilite dal codice della strada e dovrebbe sentire gli enti locali. Per quanto riguarda le strade statali, la competenza apparterrebbe al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre, per quanto riguarda la Regione Siciliana, la competenza spetterebbe all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilita'. La classificazione delle strade, come si evince dall'art. 1 del codice della strada, riguarda «la sicurezza delle persone nella circolazione stradale», per cui sussisterebbe la violazione dell'art. 117, comma 2, lettere h) ed i) e comma 3, della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza e ordinamento civile). La Regione Sicilia non potrebbe procedere autonomamente alla classificazione, declassificazione ed al conseguente trasferimento delle strade non statali perche' sarebbe solo la funzione amministrativa di classificazione e declassificazione delle strade ad essere demandata alla competenza regionale, invece che a quella dello Stato, e non gia' la funzione legislativa che individua e definisce le strade. In altri termini, alla Regione non sarebbe attribuito il potere di definire le strade e, quindi, di procedere imperativamente al trasferimento delle stesse ad altri enti locali, senza tenere conto delle definizioni elencate nell'art. 2 del codice della strada. L'art. 19, comma 2, lettera b), l.r. n. 8 del 2012 non si sarebbe limitato a disciplinare l'esercizio di una funzione amministrativa, ma avrebbe stabilito che le strade di proprieta' dei soppressi Consorzi ASI presenti sul territorio siciliano debbano obbligatoriamente essere trasferite ai comuni ove queste siano situate, sicche' avrebbe invaso le competenze legislative statali ed avrebbe esorbitato dalle competenze riconosciute in via esclusiva alla Regione Siciliana. Infine, non sarebbe conforme ai canoni di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione prevedere una disciplina che, senza apparenti ragioni di interesse pubblico, regolamenti l'uso pubblico di alcune strade in modo difforme da quello previsto per altre strade che abbiano le stesse caratteristiche; infatti, se fosse ammissibile trasferire una strada provinciale ad un comune, come accaduto nel caso di specie, il peso degli oneri economici di manutenzione di quella strada graverebbe in modo iniquo ed ingiustificato sui bilanci di quel comune, invece che sul bilancio della provincia interessata. In definitiva, effettuate alcune ulteriori precisazioni attinenti alla questione di legittimita' costituzionale sollevata con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, il comune appellante ha chiesto che sia sollevata la questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 10 del 2018, per violazione degli articoli 3, 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, 114, comma 2, 117, comma 2, lettera e) e 119, commi 1, 2, 5 e 6, della Costituzione e degli articoli 14 e 15 dello Statuto Regionale nonche' degli articoli 3, 117, comma 2, lettera h), l) ed m), e comma 3 e 118 della Costituzione e dell'art. 14 dello Statuto regionale. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e degli articoli 2 e 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Violazione dell'art. 118 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l.r. n. 8 del 2012 e dell'art. 43 della l.r. n. 6 del 1997. Violazione delle disposizioni sul collaudo delle strade e segnatamente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. In via subordinata, qualora l'art. 19, comma 2, l.r. n. 8 del 2012, come modificato nel 2018, consentisse di superare le disposizioni del codice della strada sulla classificazione delle strade, il commissario liquidatore ed il direttore generale dell'IRSAP sarebbero stati comunque tenuti a rispettare il procedimento dettato dal codice della strada, che, per quanto riguarda la classificazione delle strade non statali, imporrebbe alle Regioni di sentire gli enti locali, il che non sarebbe avvenuto. In via di ulteriore subordine, sarebbero stati violati l'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della l.r. n. 8 del 2012 e l'art. 43 della l.r. n. 6 del 1997. Illegittimita' derivata e consequenziale. Eccesso di potere per difetto di erroneita' dei presupposti. I vizi inficianti ciascuno dei provvedimenti impugnati si trasmetterebbero, in via derivata e consequenziale, al provvedimento successivo. 4. L'Assessorato regionale dello sviluppo delle attivita' produttive si e' costituito in giudizio, deducendo l'inammissibilita' del ricorso e chiedendo il rigetto dell'appello. Il comune ha chiesto lo stralcio della memoria assessoriale, in quanto tardivamente depositata, ed ha evidenziato che l'Assessorato regionale non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per cui la questione sarebbe coperta da giudicato. 5. L'IRSAP ed il Consorzio ASI di Messina in liquidazione hanno analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell'appello. Le dette parti appellate hanno anche richiamato il parere delle Sezioni riunite di questo Consiglio di giustizia amministrativa n. 412 del 9 novembre 2021, che ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sulla base del richiamo alla diversita' tra la fattispecie in esame e quella oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2020. 6. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2022, la causa e' stata trattenuta per la decisione. 7. La sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso proposto dal Comune di Monforte San Giorgio in parte irricevibile ed in parte inammissibile. In proposito, ha cosi' statuito: «... a giudizio del Collegio il ricorso e' in parte irricevibile e in parte inammissibile per le ragioni di seguito indicate. La stessa parte ricorrente, invero, al fine di argomentare in ordine alla tempestivita' del ricorso, ha precisato che i provvedimenti impugnati sono diventati concretamente lesivi per il Comune di San Pier Niceto in data 11 maggio 2020, allorquando il direttore generale dell'IRSAP ha trasmesso la determina n. 111/2020 e cio' sul rilievo che il pregiudizio per il comune non sarebbe derivato dal fatto di essere diventato proprietario delle strade, quanto dalla circostanza che allo stesso e' stata attribuita la gestione e manutenzione delle stesse. Il comune, inoltre, non ha specificamente contestato la circostanza, rappresentata dal Consorzio ASI e dall'IRSAP, dell'intervenuta comunicazione mediante nota n. 855 in data 5 novembre 2019 della determinazione n. 27 del 17 ottobre 2019, con la quale e' stato disposto il contestato trasferimento delle strade. La tesi, poi, che tale trasferimento non abbia riguardato gli oneri di gestione non puo' essere condivisa. Gli oneri di gestione, invero, sono una conseguenza naturale della titolarita' del bene ed essi possono essere attribuiti ad un soggetto diverso solo in forza di una esplicita previsione derogatoria, che non e' contenuta nel piu' volte citato art. 19 della l.r. n. 8/2012. Le disposizioni invocate dalla parte ricorrente a sostegno della tesi secondo cui gli oneri di gestione sarebbero rimasti in capo all'IRSAP sono anteriori alla modifica del citato art. 19 per effetto dell'art. 10, primo comma, lettera c), della l.r. n. 10/2018 ed esse devono, quindi, essere lette in conformita' alla norma successiva, nel senso, in particolare, che le infrastrutture cui si fa riferimento non comprendono piu' le strade da traferire ai comuni. Cio' determina l'irricevibilita' dell'impugnazione relativa alla determinazione del commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina in liquidazione n. 27 in data 17 ottobre 2019. Da cio' deriva, conseguentemente, l'inammissibilita' - in parte anche perche' trattasi di atti endoprocedimentali, ovvero privi di capacita' lesiva - dell'impugnazione della nota del commissario liquidatore n. 84 in data 31 gennaio 2020, del verbale delle operazioni di consegna in data 12 febbraio 2020, della nota del commissario liquidatore n. 216 in data 24 marzo 2020, della determinazione di presa d'atto del direttore generale dell'IRSAP n. 111 in data 16 aprile 2020, della nota del commissario liquidatore n. 415 in data 20 maggio 2019. Parimenti inammissibile - per carenza di interesse e assenza di qualsiasi censura - deve ritenersi l'impugnazione del decreto dell'Assessore regionale alle attivita' produttive n. 1059 in data 22 marzo 2019 e della deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 73 in data 26 febbraio 2019». 8. In via preliminare, il Collegio dispone lo stralcio della memoria depositata dall'Assessorato regionale delle attivita' produttive in data 13 dicembre 2021 alle ore 16,33, in quanto tardiva. 9. La contestazione della declaratoria di irricevibilita' del ricorso e' fondata e va accolta. Il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina in liquidazione, con la determinazione n. 27 del 17 ottobre 2019, ha trasferito le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze e infrastrutture quali pubblica illuminazione, rete acque piovane e quant'altro possa considerarsi pertinenza, ricadenti nel territorio del Comune di San Piero Niceto dal Consorzio ASI di Messina in liquidazione al Comune di San Piero Niceto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 9 (rectius: comma 2), della l.r. n. 8 del 2012, con le modifiche di cui all'art. 10 l.r. n. 10 del 2018, come riportate nelle planimetrie generali ed elenco delle particelle ove ricade la sede stradale. Il direttore generale dell'IRSAP, con la determinazione n. 111 del 16 aprile 2020, ha approvato la proposta di determinazione predisposta dal dirigente dell'ufficio periferico di Messina, con cui l'amministrazione ha preso atto che: - con verbale del 12 febbraio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 8 del 2012, sostituito dall'art. 10, comma, lettere c) - b) della l.r. n. 10 del 2018, il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina in liquidazione ha proceduto al trasferimento al Comune di San Piero Niceto delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze nelle stesse esistenti, ricadenti nel territorio comunale; - a far data dal 12 febbraio 2020, per effetto del citato trasferimento, non permane a carico dell'IRSAP nessun onere residuale in merito alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade e relative pertinenze ed infrastrutture oggetto del verbale di cui al comma precedente. La doglianza del comune e' fondata per un sostanziale profilo. L'interesse che ha spinto l'appellante ad agire in giudizio, infatti, ha la sua fonte non tanto nel trasferimento della proprieta' delle strade, circostanza che, di per se' sola, non sarebbe affatto lesiva, in quanto incrementativa del patrimonio dell'ente, ma dalla circostanza che all'amministrazione comunale e' stato fatto carico della relativa gestione e manutenzione e delle connesse responsabilita'. Pertanto, il trasferimento della proprieta' delle strade, disposto con la determinazione commissariale del 17 ottobre 2019, non ha prodotto di per se' alcuna lesione alla sfera giuridica del comune, lesione che, invece, si e' attualizzata con la successiva determinazione dell'IRSAP del 16 aprile 2020, che ha dato atto del venire meno della gestione a carico dell'Istituto. In sostanza, e' il combinato disposto dei due atti che ha determinato l'effettivo pregiudizio per l'ente locale, sicche' il termine di decorrenza per impugnare anche la determinazione commissariale del 17 ottobre 2019, di per se' non lesiva, e' individuabile nella stessa data del 16 aprile 2020, in cui e' stato adottato il secondo atto, che, unitamente al primo, ha determinato la lesivita' della sfera giuridica comunale, per come, ragionevolmente, prospettato in giudizio. In altri termini, l'interesse concreto che legittima il comune a ricorrere contro la determina di trasferimento delle strade di uso pubblico e relative pertinenze risulta collegato al presupposto normativo per cui, insieme alla proprieta', devono considerarsi trasferiti all'ente proprietario anche gli oneri di manutenzione, gestione e pulizia delle strade medesime e delle loro pertinenze. Ne consegue, si ribadisce, che l'effettivo pregiudizio per il comune non deriva dal fatto di essere diventato proprietario delle strade, quanto piuttosto dalla circostanza che all'ente locale, in applicazione delle norme di legge in contestazione, e' stata attribuita la gestione e manutenzione delle stesse. All'esclusione della irricevibilita' del ricorso per tardiva impugnazione della determina commissariale del 17 ottobre 2019, segue l'esclusione della conseguente declaratoria di inammissibilita' delle altre azioni di annullamento proposte. 10. Pertanto, in parte qua, la sentenza appellata deve essere riformata, risultando ricevibile ed ammissibile il ricorso proposto in primo grado, sicche' il Collegio e' tenuto a scrutinare i motivi di impugnativa, non esaminati dal Tribunale amministrativo regionale e riproposti dal comune in questa sede. 11. Il primo motivo di merito, con cui il comune ha dedotto la violazione di legge, in quanto gli obblighi di gestione delle strade in discorso graverebbe sull'IRSAP, atteso che l'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012 avrebbe dato luogo ad una scissione tra la proprieta' della viabilita' e la gestione ed utilizzazione della stessa, non e' persuasivo. Il Collegio non ha ragioni per discostarsi da quanto gia' evidenziato nel parere delle Sezioni riunite di questo Consiglio di giustizia amministrativa n. 412 del 2021 che, sul punto, richiamando anche una sentenza del giudice di primo grado pronunciata su una controversia analoga, ha ritenuto come gli oneri di gestione siano una conseguenza naturale della titolarita' del bene e che essi possono essere attribuiti ad un soggetto diverso solo in forza di una esplicita previsione derogatoria, che, pero', non e' contenuta nel citato art. 19 della l.r. n. 8 del 2012. In proposito, occorre considerare come l'art. 14 del codice della strada, rubricato «Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade», gia' al primo comma stabilisce che: «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta». Pertanto, l'antinomia tra l'art. 17, comma 2 - ai sensi del quale sono di competenza degli uffici periferici dell'IRSAP la gestione delle infrastrutture a servizio delle aree gia' dei disciolti Consorzi ASI - e l'art. 19, comma 2, lettera b), che, nella versione originaria, assegnava al commissario liquidatore il solo compito di individuare i beni dei singoli Consorzi ASI (inclusa la viabilita') da trasferire all'IRSAP, mentre, in seguito alle modifiche introdotte con la l.r. n. 10 del 2018, al comma 2, lettera b), sancisce, in capo al commissario liquidatore, l'obbligo di trasferire strade a uso pubblico e relative pertinenze ai comuni competenti per territorio - deve ritenersi soltanto apparente. La detta antinomia va comunque risolta secondo il criterio di specialita' e facendo prevalere la seconda e piu' recente norma, introdotta nel 2018 e che disciplina in modo specifico la fattispecie del trasferimento delle strade consortili al comune nel cui territorio esse insistono. 12. Parimenti infondate (rectius: inammissibili) si rivelano le censure di carattere procedimentale, nonche' le questioni di legittimita' costituzionale dedotte, soprattutto con il terzo ed il quarto motivo del ricorso di primo grado, riproposti in appello, concernenti la classificazione delle strade trasferite. In particolare, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe stato rispettato il procedimento dettato dal codice della strada e che l'art. 19, comma 2, lettera b), l.r. n. 8 del 2012, nello stabilire che le strade di proprieta' dei soppressi Consorzi ASI presenti sul territorio siciliano debbano obbligatoriamente essere trasferite ai comuni ove queste siano situate, avrebbe invaso le competenze legislative statali ed avrebbe esorbitato dalle competenze riconosciute in via esclusiva alla Regione Siciliana. Tali doglianze, che, peraltro, per i profili procedimentali sono state gia' confutate nel parere di questo Consiglio di giustizia amministrativa n. 412 del 2021, sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto, come diffusamente evidenziato nel precedente capo 9, l'effettivo pregiudizio per il comune non deriva dal fatto di essere divenuto proprietario delle strade, quanto dalla circostanza che all'ente locale e' stata attribuita la gestione e la manutenzione delle stesse con le connesse responsabilita', laddove il trasferimento della proprieta' delle strade non ha di per se' prodotto alcuna lesione alla sfera giuridica dell'amministrazione comunale, ma, anzi, considerato atomisticamente, costituisce un atto incrementativo del patrimonio dell'ente. Ne consegue che il comune non ha interesse a dolersi della classificazione delle strade che la legge, ed i successivi atti amministrativi applicativi, gli hanno trasferito in proprieta'. 13. All'infondatezza dei motivi di merito sinora esaminati, segue la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal comune con il secondo motivo del ricorso proposto in primo grado. Infatti, ove le questioni si rivelassero non manifestamente infondate ed il giudice delle leggi dichiarasse la illegittimita' costituzionale delle norme in applicazione delle quali i provvedimenti impugnati sono stati adottati, gli stessi sarebbero da ritenere inevitabilmente illegittimi, con conseguente accoglimento del presente appello e, per l'effetto, delle azioni di annullamento proposte in primo grado. 14. In limine, con riferimento alla eccezione formulata nella memoria depositata dal Consorzio ASI in liquidazione e dall'IRSAP, secondo cui, se l'appellante avesse inteso contestare la previsione dell'art. 16, comma 13, l.r. n. 8 del 2012, e' su questa disposizione che avrebbe dovuto indirizzare i propri strali in sede introduttiva, per cui si tratterebbe di un tema estraneo al giudizio, nel quale si vorrebbe mettere in discussione la norma di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), l.r. n. 8 del 2012, e' sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23, comma 2, della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata dal giudice anche d'ufficio, per cui nessun principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato puo' essere utilmente invocato sul punto. 15. Le questioni di legittimita' costituzionale delle norme che assumono rilievo per la definizione della controversia, a giudizio del Collegio, non sono manifestamente infondate sulla base della ricostruzione del quadro normativo dettato dalla l.r. n. 8 del 2012, come modificato dalle leggi sopravvenute e come chiaramente rappresentato nel ricorso in appello. La ricostruzione del complessivo quadro normativo dettato dalla l.r. n. 8 del 2012 e successive modifiche consente di superare, alla luce di nuove e diverse considerazioni, la declaratoria di manifesta inammissibilita' della questione di cui al richiamato parere delle Sezioni riunite di questo Consiglio di giustizia amministrativa n. 412 del 2021. L'art. 19, comma 2, della l.r. n. 8 del 2012, in origine, aveva previsto, alla lettera f), che il commissario liquidatore «individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprieta' deve essere trasferita all'Istituto» e tra questi «la viabilita' e le opere connesse», sicche' il disegno iniziale del legislatore regionale era stato quello di trasferire la proprieta' delle strade gia' di proprieta' dei Consorzi ASI all'Istituto di nuova istituzione, con conseguente gestione a carico del nuovo proprietario, vale a dire l'IRSAP. In coerenza con tale previsione, attributiva all'IRSAP della proprieta' delle strade e dei correlativi obblighi di gestione, l'art. 16, comma 13, della stessa l.r. n. 8 del 2012, come modificata dall'art. 11, comma 128, l.r. n. 26 del 2012 e dall'art. 9, comma 1, lettera g), della l.r. n. 33 del 2021, ha previsto che «gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica e di edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono versati esclusivamente all'istituto regionale delle attivita' produttive, quando questo sara' formalmente costituito con l'approvazione dello statuto». Pertanto, il disegno del legislatore regionale del 2012 aveva una sua intrinseca coerenza, perche', avendo attribuito la proprieta' delle strade ed i correlativi obblighi di gestione all'istituendo IRSAP, aveva attribuito allo stesso Istituto anche gli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi, al fine, verosimilmente, di far fronte agli oneri finanziari occorrenti per la gestione e la manutenzione delle strade. Il quadro, tuttavia, e' stato alterato dalla modifica all'art. 19, comma 2, della l.r. n. 8 del 2012, operata dall'art. 10 della l.r. n. 10 del 2018, che ha previsto il trasferimento ai comuni competenti per territorio della proprieta' delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze. A tale modifica, non si e' accompagnata ne' una previsione derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione delle strade, che sono incardinati in capo al proprietario delle stesse, ne' una modifica dell'art. 16, comma 13, della legge regionale in discorso che, come detto, ha attribuito all'IRSAP gli oneri di urbanizzazione e costruzioni previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica e di edilizia per la realizzazione di insediamenti produttivi. In relazione a tale ultimo profilo, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (recepito in ambito regionale, con modifiche, dall'art. 7 della l.r. n. 16 del 2016), gli oneri di urbanizzazione e costruzione costituiscono il quantum dovuto al comune per il rilascio del permesso di costruire. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della l.r. n. 8 del 2012 presenta rilevanti dubbi di compatibilita' con diversi parametri costituzionali, in particolare con gli articoli 3, 97 e 119 della Costituzione nonche' con l'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana. Nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei comuni, espressamente declinato sia dall'art. 119 della Costituzione sia dai singoli statuti delle Regioni speciali e, con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall'art. 15, secondo comma, del relativo statuto, secondo cui «l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria». Uno dei principali corollari di tale principio e' quello secondo cui, ad ogni trasferimento di funzioni ad un ente territoriale, deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte. Il principio di correlazione fra funzioni e risorse (cosi' ormai correntemente definito in teoria generale) e' desumibile, oltre che dalla logica giuridica (e, quindi, dal principio di ragionevolezza, al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale), dall'intero assetto del titolo V della Carta costituzionale e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell'art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli enti locali - e dunque un valore costituzionale di base - sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale, il che risponde al criterio metodologico secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non puo' essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario (cfr., sul tema, ordinanze Cgars 20 febbraio 2019, n. 160; 15 ottobre 2018, n. 556). Il primo comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce che «i comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa» ed il successivo quarto comma che «le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni ... di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». Tali principi costituzionali, nel caso di specie, appaiono essere stati disattesi dal legislatore regionale. Inoltre, il principio di correlazione tra risorse e funzioni costituisce un principio immanente e pervasivo del sistema costituzionale, desumibile, per quanto attiene alla Regione Siciliana, dal richiamato art. 15, secondo comma, dello statuto, secondo cui gli enti locali sono dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria, ed il combinato disposto dell'art. 19, comma 2, lettera b) e dell'art. 16, comma 13, l.r. n. 12 del 2018 sembra comunque in contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale. La Corte costituzionale, occupandosi della questione del «trasferimento di funzioni senza risorse», ha affermato che le norme di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta» sono costituzionalmente illegittime in quanto lesive del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonche' del «principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica» e del «principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici», quando determinano i seguenti due effetti: «a) un'alterazione del "rapporto tra complessivi bisogni regionali [o di altro ente locale] e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte"; b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un "grave squilibrio" nel bilancio». Il Collegio ritiene che, nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata, cio' si verificherebbe, in quanto all'incremento delle attivita' necessarie ad assicurare la gestione e la manutenzione delle strade trasferite non si accompagna una corrispondente e proporzionale attribuzione di mezzi finanziari. In sostanza, il Collegio ritiene che l'introduzione, mediante legge regionale, di un congegno atto ad incidere sui richiamati principi potrebbe costituire una «rottura» dell'ordinario assetto delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione e determina una eccessiva compressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali comunali. In esito al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, della l.r. Siciliana n. 22 del 1986, rubricata «Riordino dei servizi e delle attivita' socioassistenziali in Sicilia», nella parte in cui obbliga i comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle IPAB soppresse autoritativamente dall'amministrazione regionale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 6 luglio 2020, ha accertato, in relazione alla prima delle due questioni dedotte, la violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all'art. 119, primo comma, della Costituzione e all'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, all'art. 119, quarto e quinto comma, all'art. 119, primo e sesto comma, e all'art. 97 della Costituzione). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico». La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 155 del 21 luglio 2020, ha posto in rilievo che le norme di legge (nella fattispecie, l'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135) non devono porre a rischio la corretta ripartizione delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste ultime e le relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia del buon andamento dei servizi con quelle risorse finanziati (richiama le sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n. 51 del 2013). In particolare, il giudice delle leggi ha affermato che «l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di questa Corte, non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni», ma ha poi sottolineato che «la giurisprudenza costituzionale ha allo stesso modo chiarito che tali riduzioni non devono rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (ancora sentenza n. 83 del 2019)». In ragione delle descritte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che il sistema normativo disegnato con la l.r. n. 8 del 2012, a seguito della modifica apportata all'art. 19, comma 2, dall'art. 10 della l.r. n. 10 del 2018, nel 2018 - con cui il legislatore ha attribuito ai comuni la proprieta' delle strade ex ASI ed i relativi obblighi di gestione e manutenzione, mantenendo contemporaneamente in vita l'art. 16, comma 13, della detta l.r. n. 8 del 2012 che, viceversa, attribuisce all'IRSAP, e non ai comuni, gli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree ex ASI - concreti un evidente vulnus al principio di corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse finanziarie, in quanto all'attribuzione della funzione gestoria e manutentiva delle strade non si accompagna l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari, che sarebbero stati fruibili essenzialmente attraverso la percezione degli oneri di urbanizzazione e costruzione. Va da se' che tale vulnus, per quanto gia' evidenziato, riguardi anche i principi costituzionali di autonomia finanziaria dei comuni e di equilibrio del bilancio. La lesione al fondamentale principio di corrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni attribuite ai comuni siciliani ed agli altri principi indicati, peraltro, oltre a concretare una possibile ipotesi di violazione dell'art. 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione nonche' dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, determina anche un possibile vulnus all'art. 97 della Costituzione, poiche' idonea ad incidere sul buon andamento dei servizi di gestione e manutenzione delle strade trasferite in proprieta', funzioni che non risultano adeguatamente finanziate, e con il principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che differenzia in modo non immediatamente comprensibile la posizione giuridica dei comuni siciliani, che hanno l'obbligo di gestire e manutenere le strade trasferite in proprieta' senza un'adeguata attribuzione di risorse finanziarie, e la posizione dell'IRSAP che, diversamente, pur non sostenendo le relative spese di gestione e manutenzione della viabilita', percepisce gli oneri di urbanizzazione e costruzione e, ai sensi dell'art. 4 della stessa l.r. n. 8 del 2012, puo' beneficiare di eventuali contributi regionali e comunali per lo svolgimento delle proprie attivita'. 16. Per tutte le ragioni sopraesposte, il Collegio ritiene rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, 3 e 97, primo e secondo comma della Costituzione, nonche' dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della l.r. Siciliana n. 12 del 2008, laddove l'art. 19, comma 2, lettera b), prevede il trasferimento ai comuni siciliani competenti per territorio delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze gia' appartenenti agli ex Consorzi ASI, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione della viabilita', mentre l'art. 16, comma 13, prevede l'esclusivo versamento al neo istituito IRSAP degli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree ex ASI. 17. Pertanto, il Collegio, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, cosi' provvede: - accoglie il primo motivo di appello proposto dal comune e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile il ricorso proposto in primo grado ed ammissibili le azioni di annullamento formulate; - respinge, nel merito, le censure proposte con il primo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello; - dichiara inammissibili le censure di cui al terzo ed al quarto motivo del ricorso in primo grado, riproposte in appello; - con riferimento al secondo motivo del ricorso proposto in primo grado, riproposto in appello, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 97, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della l.r. Siciliana n. 12 del 2008, nei sensi sopra precisati.
P. Q. M. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente e non definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (R.G. n. 517 del 2021), cosi' provvede: accoglie il primo motivo di appello proposto dal comune e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile il ricorso proposto in primo grado ed ammissibili le azioni di annullamento formulate; respinge le censure proposte con il primo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello; dichiara inammissibili le censure di cui al terzo ed al quarto motivo del ricorso proposto in primo grado, riproposte in appello; con riferimento al secondo motivo del ricorso proposto in primo grado e riproposto in appello, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 97, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della l.r. Siciliana n. 12 del 2008, laddove l'art. 19, comma 2, lettera b), prevede il trasferimento ai comuni siciliani competenti per territorio delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze gia' appartenenti agli ex Consorzi ASI, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione della viabilita', mentre l'art. 16, comma 13, prevede l'esclusivo versamento al neo istituito IRSAP degli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree ex ASI; Dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente sentenza non definitiva, avente valore di ordinanza ai fini della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale, sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica, al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana; Ordina che la presente sentenza non definitiva sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati: Rosanna De Nictolis, Presidente; Raffaele Prosperi, consigliere; Roberto Caponigro, consigliere, estensore; Giovanni Ardizzone, consigliere; Antonino Caleca, consigliere. Il Presidente: De Nictolis L'estensore: Caponigro