MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 marzo 2022 

Proroga al  31  gennaio  2025  della  scadenza  delle  autorizzazioni
all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per
i biocidi appartenenti alla categoria  19  e  aventi  come  principio
attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide. (22A01977) 
(GU n.75 del 30-3-2022)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide (Numero
CE: 205-149-7, Numero CAS: 134-62-3) e' stato iscritto  nell'allegato
I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  ai
fini del suo uso nei biocidi del tipo  di  prodotto  19  e,  a  norma
dell'art.  86  del  regolamento  (UE)  n.   528/2012,   e'   pertanto
considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte  salve
le specifiche e le condizioni di  cui  all'allegato  I  della  citata
direttiva; 
  Considerato  che  la  scadenza  dell'approvazione  della   sostanza
N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del  tipo  di
prodotto 19 era originariamente prevista per il 31 luglio 2022; 
  Considerato  che,  conformemente  all'art.  13,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 e' stata  presentata
una   domanda   di   rinnovo   dell'approvazione    della    sostanza
N,N-dietil-m-toluammide; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2146  della  Commissione
del 3 dicembre 2021, che posticipa al 31  gennaio  2025  la  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide  ai
fini del suo uso nei biocidi ricadenti nel tipo di prodotto 19; 
  Rilevato che, in virtu'  del  posticipo  della  data  di  scadenza,
rimane confermata negli attuali termini l'approvazione della sostanza
N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del  tipo  di
prodotto 19, fatte  salve  le  specifiche  e  le  condizioni  di  cui
all'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Ritenuto necessario, consequenzialmente,  posticipare  la  data  di
scadenza delle autorizzazioni rilasciate  da  questa  amministrazione
relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria  di  prodotto
19    ed    aventi    come    principio    attivo     la     sostanza
N,N-dietil-m-toluammide; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' posticipata al 31 gennaio 2025 la scadenza delle  autorizzazioni
all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per
i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 19  e  aventi  come
principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 marzo 2022 
 
                                       Il direttore generale: Iachino