REGIONE MARCHE

COMUNICATO

Legge regionale 23 marzo 2022, n. 5  -  Disposizioni  in  materia  di
addizionale regionale all'IRPEF. (22A01995) 
(GU n.75 del 30-3-2022)

 
    (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                   Addizionale regionale all'IRPEF 
 
  1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
( Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024),   l'addizionale
regionale all'IRPEF di  cui  all'art.  6  della  legge  regionale  27
novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012)  e  all'art.  6
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore   sanitario),   e'   rideterminata,   rispetto
all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2,
comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo  n. 68/2011,  secondo  i
seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito: 
    a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione; 
    b) oltre 15.000,00 euro e fino a  28.000,00  euro,  maggiorazione
del 0,30 per cento; 
    c) oltre 28.000,00 euro e fino a  50.000,00  euro,  maggiorazione
del 0,47 per cento; 
    d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2022,  la   maggiorazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma  1
non trova applicazione per i contribuenti con un reddito  imponibile,
ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a  50.000,00  euro
con uno o piu' figli portatori di handicap di cui  all'art.  3  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate),
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o  affidati,
comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi). Qualora i figli  siano  a
carico di piu' soggetti, la maggiorazione non  si  applica  solo  nel
caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini  dell'addizionale
regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia  superiore  a  50.000,00
euro. 
  3. Dall'applicazione di questo articolo deriva  un  minore  gettito
stimato in euro 158.000,00 per ciascun esercizio 2022,  2023  e  2024
del bilancio di previsione 2022/2024,  computato  nello  stanziamento
iscritto  al  titolo  1  «Entrate  correnti  di  natura   tributaria,
contributiva e perequativa», tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi
assimilati». 
  4. Alla copertura della  minore  entrata  di  cui  al  comma  3  si
provvede con la contestuale ed equivalente  riduzione  delle  risorse
gia' iscritte nello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
vigente a carico della missione 20, programma 01, titolo 1. 
  5. La Giunta regionale e' autorizzata ad  apportare  le  variazioni
necessarie ai fini della gestione. 
  (Omissis).