MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 29 marzo 2022 

Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (22A02126) 
(GU n.75 del 30-3-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'Unione  europea)  per  agevolare  la
libera circolazione delle persone durante la pandemia di  COVID-19  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'Unione europea) per i  cittadini  di
paesi terzi regolarmente  soggiornanti  o  residenti  nel  territorio
degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, gli articoli 9 e seguenti; 
  Visto, in particolare, l'art. 10-bis del  citato  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di  ordinanza  del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi  all'emergenza
COVID-19», come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art.
3 del decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24,  il  quale  prevede  che:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino  al  31  dicembre
2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza  e  in
relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con
propria  ordinanza:  (...)  b)  sentiti  i  Ministri  competenti  per
materia, puo'  introdurre  limitazioni  agli  spostamenti  da  e  per
l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», e, in particolare, l'art. 2-quater, comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  22  febbraio  2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Preso atto della nota prot. n. 19185 del  28  marzo  2022,  con  la
quale la Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria,  «tenuto
conto della situazione epidemiologica mondiale che  vede  un  aumento
dei  casi  di  COVID-19  in  molti  Paesi  tra  cui   l'Italia»,   ha
rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per  gli
ingressi in Italia a partire dal 1° aprile p.v., ovvero presentazione
del Passenger Locator  form  e  di  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma  2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione ritenuta equivalente ai  sensi
dei provvedimenti gia' emessi da questo Ministero»; 
  Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza,
in  relazione  all'attuale  andamento  epidemiologico   nazionale   e
internazionale, persistono esigenze indifferibili  di  contrasto  del
diffondersi della pandemia da COVID-19; 
  Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 30  aprile  2022,
le misure concernenti gli  spostamenti  da  e  per  l'estero  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute  22
febbraio 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al  30  aprile
2022. 
  2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e  fino
al 30 aprile 2022. 
  3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero 
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del 
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 747