N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  3  marzo  2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Impiego  pubblico  -  Norme  della
  Regione  Siciliana  -  Variazioni  ad  autorizzazioni  di  spesa  -
  Modifiche all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma  7,
  della legge regionale n. 9 del 2021, concernente la stabilizzazione
  e la fuoriuscita del personale utilizzato in attivita'  socialmente
  utili (ASU) - Previsione  della  riduzione  dell'autorizzazione  di
  spesa per l'esercizio finanziario 2021 e  dell'incremento  per  gli
  esercizi finanziari 2022 e 2023. 
Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione  Siciliana
  - Proroghe concernenti il personale  precario  -  Previsione  della
  proroga al 31  dicembre  2023  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
  determinato del personale precario di cui al comma 9  dell'art.  30
  della legge regionale n. 5 del 2014  -  Previsione  della  relativa
  copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n.  35  (Variazioni
  al bilancio della Regione per  il  triennio  2021-2023),  artt.  2,
  comma 5, e 3, commi 3 e 4. 
(GU n.13 del 30-3-2022 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (codice fiscale 80188230587) rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 - contro; 
    la Regione Siciliana (codice fiscale 80012000826) in persona  del
Presidente della giunta regionale pro tempore; 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 5 e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge  Regionale  Siciliana
n. 35 del 27 dicembre 2021  recante  «Variazioni  al  bilancio  della
regione per il triennio 2021-2023», come da  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 24 febbraio 2022. 
    Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.  60  del  29
dicembre 2021, e' stata pubblicata la legge regionale n.  35  del  27
dicembre 2021 recante «Variazioni al bilancio della  regione  per  il
triennio 2021-2023». 
    Talune disposizioni della predetta legge violano norme e principi
costituzionali direttamente applicabili anche alle autonomie speciali
eccedendo comunque dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana
dallo statuto speciale di autonomia approvato con il r.d.l. 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2. 
    Segnatamente: 
        1) l'art. 2, comma 5 della predetta legge regionale, il quale
recita: 
          «per le finalita' di cui all'art. 36 della legge  regionale
n. 9/2021 e successive modifiche, l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 7 della medesima legge e' ridotta per  l'esercizio  finanziario
2021 di 1.000 migliaia di euro ed e' incrementata  per  gli  esercizi
finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di  euro  27.798.369,88  e  di
euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3 capitolo 215785)»; 
        2) l'art. 3, commi 3 e 4, della predetta legge regionale,  il
quale dispone: 
          «3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale
precario di cui al comma 9 dell'art.  30  della  legge  regionale  n.
5/2014 e successive modificazioni  inseriti  nell'elenco  di  cui  al
medesimo articolo sono prorogati al 31 dicembre 2023. 
          4.  Agli  oneri  discendenti  dal  comma  3   si   provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'art.
3  della  legge  regionale  n.  27/2016  e  successive  modificazioni
(Missione 20, programma 3, capitolo 215754)». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le suddette  disposizioni
siano incostituzionali, oltre che con gli  articoli  14  e  17  dello
statuto speciale di autonomia,  rispettivamente,  quanto  all'art.  2
comma 5, per contrasto  con  l'art.  81,  terzo  comma,  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), e terzo comma, della  Costituzione  e  con
l'art. 3 della Costituzione,  e  quanto  all'art.  3,  comma  3,  per
contrasto con l'art. 81  della  Costituzione,  e,  pertanto,  vengono
impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1)  Illegittimita'  dell'art.  2,  comma  5,  della  legge  regionale
Siciliana n. 35/2021 per contrasto con gli articoli 81, terzo  comma,
117,  secondo  comma,  lettera  e),  e  terzo  comma,   e   3   della
Costituzione, nonche' con gli articoli 14 e 17 dello statuto speciale
di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  in  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
    Con il citato art. 2, comma 5, della legge regionale Siciliana n.
35/2021 si dispone che, per le finalita' di  cui  all'art.  36  della
legge regionale n.  9/2021  (Legge  di  stabilita'  regionale  2021),
concernente norme in materia di  stabilizzazione  e  fuoriuscita  del
personale ASU, sono apportate modifiche all'autorizzazione  di  spesa
di cui al comma 7 del medesimo art. 36. 
    Con tale disposizione si procede di fatto ad una riduzione  delle
risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2021, nel Fondo per la
stabilizzazione e fuoriuscita del personale ASU. 
    Contestualmente, la medesima disposizione prevede  un  incremento
delle relative risorse, per gli esercizi finanziari 2022  e  2023,  a
copertura degli oneri conseguenti alla proroga, fino al  31  dicembre
2023, dell'utilizzazione del personale rientrante nella previsione di
cui al successivo art. 3, comma 1, della legge regionale in esame. 
    Al riguardo, si precisa che in data 17 giugno 2021  il  Consiglio
dei ministri ha deliberato di  promuovere  l'impugnativa  dinanzi  la
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della
legge  regionale   Siciliana   n.   9/2021,   recante   «Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2021.  Legge  di  stabilita'
regionale»,  ritenuta  esorbitante  dalle  competenze  affidate  alla
regione dallo statuto speciale di autonomia e in contrasto con alcuni
articoli della Costituzione. 
    E'  stato,  cosi'  presentato   ricorso   ex   art.   127   della
Costituzione, rubricato al r.o.  n.  33/2021,  con  udienza  pubblica
fissata al prossimo 7 giugno 2022. 
    In particolare, tra le disposizioni impugnate e' ricompreso anche
l'art. 36 (si richiamano al riguardo le pagine da 14 a 24 del ricorso
di cui al r.o. n. 33/2021), in relazione al quale si e' rilevato  nel
ricorso che, per la maggiore spesa a carico del  bilancio  regionale,
derivante da spese di natura obbligatoria  afferenti  al  trattamento
economico del personale ASU, il comma 7 ha provveduto  alla  relativa
copertura solo fino all'anno 2023, mentre, a decorrere dall'esercizio
finanziario  2024,  la  stessa  disposizione  ha  richiamato  per  la
copertura finanziaria quanto previsto  dall'art.  38,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
    A tal proposito, si rammenta che tale articolo  prevede  che  «Le
leggi  regionali  che  prevedono  spese  a   carattere   continuativo
quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli  esercizi
compresi nel bilancio di previsione  e  indicano  l'onere  a  regime,
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie,  possono
rinviare la dell'onere annuo alla legge di bilancio». 
    Tuttavia, trattandosi  di  spese  obbligatorie  aventi  carattere
strutturale e permanente nel tempo, che  necessitano  quindi  di  una
copertura finanziaria certa e consolidata, il  richiamo  all'art.  38
del decreto legislativo n. 118/2011 non e' stato ritenuto idoneo  per
la copertura degli oneri a regime, in  quanto  non  supportato  dalla
quantificazione  dell'onere  per  gli  anni  successivi  al  triennio
considerato nel bilancio di previsione. 
    Sul punto, si richiama anche la recente sentenza n. 226/2021  con
la quale la  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  per  violazione
dell'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione,  degli  articoli  1,
comma 1, e 2, comma 1, della legge  regionale  Siciliana  n.  29/2020
(Norme  per  il  funzionamento  del  Corpo  forestale  della  Regione
Siciliana)  in  materia  di   assunzioni   di   personale   a   tempo
indeterminato, nella quale si precisa che: 
      «Va innanzitutto ricordato che l'art. 17 della legge n. 196 del
2009, al comma 1, prevede  quali  esclusive  modalita'  di  copertura
finanziaria delle spese l'utilizzo degli accantonamenti iscritti  nei
fondi speciali; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative
di  spesa;  le  modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate. Inoltre, il successivo comma 3  stabilisce  che  le
norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere  corredate
da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti
e verificata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sulla
quantificazione delle  entrate  e  degli  oneri  recati  da  ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture. Infine,  il  comma  7
precisa che "per le disposizioni legislative in materia pensionistica
e di pubblico impiego, la relazione di cui al  comma  3  contiene  un
quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie,   almeno   decennali,
riferite  all'andamento  delle  variabili   collegate   ai   soggetti
beneficiari e al comparto di riferimento». 
    Orbene, le violazioni dedotte nei confronti dell'art.  36,  comma
7, della  legge  regionale  n.  9/2021,  sono  valide  anche  per  la
disposizione in esame la quale, modificando in aumento e  diminuzione
la relativa autorizzazione di spesa per gli esercizi finanziari 2021,
2022 e 2023, anch'essa eccede  la  competenza  legislativa  riservata
alla regione, anche considerando la  specificita'  riconosciuta  alla
medesima dal proprio statuto speciale, in quanto interviene,  in  via
generale, in materia di enti  locali  (i  quali  sono  soggetti  alla
disciplina  normativa  statale  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
267/2000), nonche' in materia di personale non regionale  (lavoratori
del bacino  ASU),  prevedendone  la  stabilizzazione  e  le  relative
assunzioni a tempo indeterminato  nell'ambito  degli  organici  degli
enti locali, la cui competenza  rientra  nella  potesta'  legislativa
esclusiva dello  Stato  ed  e'  regolamentata,  rispettivamente,  dal
decreto legislativo n. 165/2001, dal decreto legislativo  n.  75/2017
(art. 20), e  dal  decreto-legge  n.  34/2019  (art.  33,  comma  2),
convertito con legge n. 58/2019, con conseguente contrasto con l'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    Si rammenta, infatti, che la finalita'  della  norma  di  cui  al
citato art. 36 - come detto, gia' oggetto di impugnazione - e' quella
di estendere il regime di assunzioni a tempo  indeterminato  disposto
in favore degli LSU del c.d. bacino storico, ai  sensi  dell'art.  1,
commi da 292 a 296, della legge n. 178/2020, in favore dei lavoratori
inseriti nell'elenco  di  cui  all'art.  30,  comma  1,  della  legge
regionale n. 5/2014 (lavoratori del c.d. bacino ASU). 
    Sul punto, si ribadisce che la normativa statale di cui  all'art.
1, commi da 292 a 296, della legge n. 178/2020 prevede le  assunzioni
a tempo indeterminato di soggetti (LSU del cd.  bacino  storico)  che
hanno  gia'  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  parziale  o
contratti di collaborazione coordinata continuativa (forma di  lavoro
flessibile),  instaurati  direttamente  con  i  comuni  che   possono
procedere alla loro stabilizzazione. 
    Nel caso, invece, dei lavoratori del c.d. bacino ASU,  si  tratta
di soggetti che non hanno forme di lavoro dirette con i comuni,  sono
utilizzati dagli stessi in virtu' di protocolli o convenzioni con  la
regione, percependo una  indennita'  mensile  che  assume  natura  di
«sostegno al reddito» e che, anche per  tale  motivo,  non  li  rende
assimilabili e comparabili agli LSU del c.d. bacino storico. 
    Peraltro, si evidenzia  che  il  predetto  art.  36  della  legge
regionale n. 9/2021, al comma 2, dispone in via imperativa  che  tali
soggetti possono essere stabilizzati  anche  con  contratti  a  tempo
parziale, secondo i  parametri  contrattuali  minimi  previsti  dalla
legge e dal CCNL di riferimento, concorrendo alla copertura  di  tali
oneri  con  risorse  proprie  della   regione,   implementate   entro
determinati limiti di spesa. 
    Anche su tale aspetto la disposizione sconfina nella  riserva  di
legge assoluta statale, in quanto  le  predette  assunzioni  a  tempo
indeterminato comportano per i comuni il consolidamento strutturale e
permanente delle corrispondenti spese di personale, cui tuttavia  non
e' correlata alcuna certezza in ordine alla integrale  copertura  con
le risorse regionali. 
    In merito, si evidenzia, infatti, che la stabilizzazione in ruolo
determina un incremento degli oneri complessivi da sostenere per tali
soggetti, che attualmente beneficiano  dell'assegno  di  sostegno  al
reddito erogato per dodici mensilita', mentre lo status di lavoratore
dipendente  comporta  la  corresponsione  del  trattamento  economico
fondamentale (ivi compresa la 13° mensilita') e di quello  accessorio
contrattualmente previsto, cui si aggiungono  gli  oneri  riflessi  a
carico del datore di lavoro. 
    Ne discende, pertanto, che la  norma  regionale  determina  anche
l'insorgenza di criticita' in ordine al conseguimento degli equilibri
di bilancio, cui i comuni sono  tenuti  nel  rispetto  della  vigente
legislazione statale in materia di finanza pubblica, con  l'ulteriore
violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    Inoltre, l'art. 36 comma  7  della  legge  regionale  n.  9/2021,
relativamente alla copertura degli oneri a regime, fa  riferimento  a
quanto previsto dall'art. 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.
118/2011. 
    Sul punto, si richiama il precedente ricorso  r.o.  33/2021,  nel
quale si e' evidenziata la non idoneita'  del  richiamo  alla  citata
disposizione di cui al decreto legislativo n. 118/2011,  trattandosi,
nella fattispecie, di spese di natura  obbligatoria  che,  in  quanto
afferenti al trattamento economico del personale ASU, hanno carattere
strutturale e permanente nel tempo e che necessitano, quindi, di  una
copertura finanziaria certa e consolidata. 
    La norma regionale in questione viola quindi  anche  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione  in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici e  terzo  comma,  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica,  per  contrasto  con  la  norma
interposta di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011  il
quale, per tali fattispecie,  stabilisce  che  l'onere  annuale  deve
essere indicato a regime. 
    Infine,  la  disposizione  regionale  in  argomento  si  pone  in
contrasto anche con quanto previsto dall'art. 3  della  Costituzione,
in materia  di  uguaglianza  e  parita'  di  trattamento,  in  quanto
determina  evidenti  disparita'  rispetto  ad  altri  soggetti,   sia
personale  precario  sia  destinatari  di  altre  analoghe  forme  di
sostegno  al  reddito,  che  non  possono  essere  assunti  con  tale
procedura agevolata in quanto destinatari della normativa statale  di
natura ordinaria finalizzata  al  superamento  del  precariato  nelle
pubbliche  amministrazioni  (art.  20  del  decreto  legislativo   n.
75/2017). 
    In conclusione, con riferimento all'art. 36 della legge regionale
n. 9/2021, nel ricorso r.o. 33/2021 e' stato riscontrato il contrasto
con  l'art.  81,  terzo  comma,  della  Costituzione  in  materia  di
equilibrio di bilancio, con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci  pubblici
e con l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica,  nonche'  con  l'art.  3  della
Costituzione in materia di parita' di trattamento. 
    Conseguentemente, anche  per  l'art.  2,  comma  5,  della  legge
regionale in esame, che interviene a modificare gli importi  indicati
al menzionato art. 36 comma 7 della legge  regionale  n.  9/2021,  si
ravvisa un contrasto con l'art. 81,  terzo  comma,  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, nonche'
con l'art. 3 della Costituzione ed, infine, con gli articoli 14 e  17
dello statuto speciale di autonomia, di cui  al  R.D.Lgs.  15  maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2 (che disciplinano la potesta' legislativa della Regione Siciliana),
con diretto riferimento alla materia dell'equilibrio di bilancio  dei
conti pubblici (art. 81 della Costituzione), dell'armonizzazione  dei
bilanci pubblici (art. 117, comma 2, lettera e) della  Costituzione),
del coordinamento della finanza pubblica (art. 117,  comma  3,  della
Costituzione), nonche' dei  principi  di  uguaglianza  e  parita'  di
trattamento,  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,   che   sono
chiaramente lesi (anche) dalla norma impugnata. 
    Per completezza si precisa  che  analoga  disposizione  contenuta
nell'art. 4 della legge regionale  Siciliana  n.  29/2021,  e'  stata
oggetto anch'essa di un  ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione,
tutt'ora pendente davanti alla Corte con il n. di r.o. 8/2022. 
2) Illegittimita' dell'art. 3, commi 3 e  4,  della  legge  regionale
Siciliana n. 35/2021 per contrasto con l'art. 81 della  Costituzione,
nonche' con gli articoli 14 e 17 dello statuto speciale di autonomia,
R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in  legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2. 
    L'art. 3, comma 3, della legge regionale impugnata, proroga  fino
al 31 dicembre 2023 la possibilita' di utilizzare il  personale,  non
meglio individuato, titolare  di  contratto  a  tempo  determinato  o
utilizzati in attivita' socialmente utili e al  comma  4  prevede  la
relativa copertura finanziaria. 
    La norma non indica con  precisione  il  personale  al  quale  e'
destinata  la  proroga  dei   contratti   a   tempo   determinato   e
conseguentemente non rende possibile verificare la  congruita'  degli
oneri e la relativa copertura finanziaria, posto che, come  ricordato
dalla Corte «ogni disposizione che comporti conseguenze  finanziarie,
positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria
in merito agli effetti previsti e alla  loro  compatibilita'  con  le
risorse disponibili» (sentenze n. 133 del 2016, n. 70  del  2015,  n.
190 del 2014 e n. 26 del 2013). 
    La disposizione prevede infatti che la  proroga  si  applichi  ai
«contratti di lavoro a tempo determinato del  personale  precario  di
cui al comma 9  dell'art.  30  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni». 
    Tuttavia il richiamato art. 30 della legge regionale  n.  5/2014,
al comma 9 non contiene alcun riferimento a «contratti  di  lavoro  a
tempo determinato del personale precario»;  infatti  la  disposizione
cosi' recita: 
        «9. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  con
effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5. Per compensare  gli  effetti  degli  squilibri  finanziari  sul
complesso delle spese del personale delle pubbliche  amministrazioni,
ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio  sanitario  regionale,
con esclusione delle autonomie  locali,  derivanti  dall'applicazione
delle disposizioni di  cui  al  comma  6,  e'  istituito,  presso  il
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative, un  Fondo  straordinario  da
ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il  lavoro,  previa
delibera della giunta regionale, tenendo anche conto, fermo  restando
la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia'  concesso
per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013». 
    Come si vede il comma  9  prevede  la  istituzione  di  un  Fondo
straordinario, per cui non e' dato comprendere la portata dell'art. 3
comma 3 della legge regionale impugnata. 
    Di conseguenza, non presentando elementi idonei a  verificare  la
correttezza della copertura  finanziaria,  contrasta  con  l'art.  81
della Costituzione, nonche' con gli articoli 14 e  17  dello  statuto
speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2  (che  disciplinano  la
potesta'  legislativa   della   Regione   Siciliana),   con   diretto
riferimento  alla  materia  dell'equilibrio  di  bilancio  dei  conti
pubblici,  di  cui  all'art.  81  della   Costituzione,   che   viene
chiaramente leso dalla norma impugnata. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede   che   codesta   Ecc.ma   Corte   voglia   dichiarare
costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 2,
comma 5, e l'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale Siciliana  n.
35 del 2021 per  i  motivi  e  nei  limiti  illustrati  nel  presente
ricorso. 
        Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
          1. estratto della delibera del Consiglio dei  ministri  del
24 febbraio 2022; 
        Roma, 28 febbraio 2022 
 
                     Il vice avvocato generale dello Stato: De Bellis