REGIONE PIEMONTE

COMUNICATO

Legge regionale 28 marzo 2022, n. 4  -  Disposizioni  in  materia  di
addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2  e
5, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024». (22A02150) 
(GU n.76 del 31-3-2022)

 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Aliquote 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  a  partire  dal  periodo  di
imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario), e' determinata per scaglioni  di  reddito  applicando  le
seguenti  maggiorazioni   all'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'IRPEF di base: 
      a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento; 
      b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro  28.000,00:
0,90 per cento; 
      c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro  50.000,00:
1,52 per cento; 
      d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento. 
    2.  Le  aliquote  dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   sono
differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a
quelli stabiliti a livello nazionale dall'art.  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle  imposte  sui  redditi)  e,  in  caso  di  loro
modifica, le maggiorazioni  all'aliquota  di  base  dell'addizionale,
come individuate al comma 1, sono applicate sui nuovi scaglioni. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano  la  razionalita'
del sistema tributario  nel  suo  complesso  e  la  salvaguardia  dei
criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato. 
 
                               Art. 2. 
 
                Misure di sostegno economico-sociale 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  a  partire  dal  periodo  di
imposta  2022,  sono  confermate  le  seguenti  detrazioni  ai  sensi
dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011, come misure
di sostegno economico sociale: 
      a) euro 100,00 per i contribuenti  con  piu'  di  tre  figli  a
carico, per ciascun figlio, a partire dal  primo,  compresi  i  figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; 
      b) euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori
di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104
(legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate), per ciascun  figlio,  compresi  i  figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. 
    2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle  detrazioni
si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 1,  lettera
c), e commi seguenti del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
917/1986. 
    3. Le disposizioni di cui all'art. 3  della  legge  regionale  19
dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del
bilancio  della  Regione  Piemonte  per  l'anno  2014  e   variazioni
all'addizionale  regionale  all'IRPEF)  e  all'art.  2  della   legge
regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e tributaria), si applicano sino al periodo di imposta 2021. 
 
                               Art. 3. 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
    1. Dalla presente legge non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio regionale. 
(Omissis).