COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021 

Societa'   Autostrade   Alto   Adriatico   S.p.a.   -   Aggiornamento
dell'accordo di cooperazione per l'affidamento in  concessione  delle
tratte autostradali  A4  Venezia-Trieste,  A23  Palmanova-Udine,  A28
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota  parte
e A34 Raccordo Villesse-Gorizia. (Delibera n. 76/2021). (22A02043) 
(GU n.78 del 2-4-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica», e, in particolare, l'art. 16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre  1992,  n.  498  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  delle
convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano  le  concessioni
autostradali; 
  Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida
per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito  NARS,  e  8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti  e
le funzioni del NARS; 
  Vista la delibera CIPE 20 dicembre  1996,  n.  319,  con  la  quale
questo Comitato ha definito lo  schema  regolatorio  complessivo  del
settore autostradale e, in particolare, ha  indicato  la  metodologia
del  price-cap  quale  sistema  di  determinazione  delle  tariffe  e
stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario, di seguito PEF, da  adottare  da  parte  delle
societa' concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»  che  all'art.
1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 recante  «Norme
di attuazione dello statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia (adottato con legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1)
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di  viabilita'  e
trasporti» ed in particolare l'art. 1 che  prevede  il  trasferimento
alla regione di  tutte  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
pianificazione, di programmazione, di progettazione,  di  esecuzione,
di  manutenzione,  di   gestione,   di   nuova   costruzione   o   di
miglioramento, e vigilanza delle reti stradali regionale e  nazionale
ricadenti  sul  territorio  regionale  e  l'art.  4  che  prevede  il
trasferimento  al  demanio   della   regione   delle   strade,   gia'
appartenenti al demanio statale; 
  Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri  in
materia  di   regolazione   economica   del   settore   autostradale,
successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che
ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione
della  delibera  stessa,  criteri  e   modalita'   di   aggiornamento
quinquennale dei PEF; 
  Vista la Convenzione sottoscritta dal concedente pro  tempore  ANAS
S.p.a. e la societa' concessionaria Autovie V 
  Venete S.p.a., di seguito Autovie Venete, in data 7 novembre  2007,
l'Atto aggiuntivo alla Convenzione  unica  sottoscritto  in  data  18
novembre  2009  e  l'ulteriore   Atto   integrativo   alla   predetta
Convenzione del 4 novembre 2011, che  hanno  previsto  una  specifica
disciplina per l'eventuale periodo  successivo  alla  scadenza  della
concessione e per il calcolo del valore di subentro; 
  Vista la delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 63, con la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  favorevole  sullo  schema   di   atto
aggiuntivo alla Convenzione unica tra ANAS S.p.a. e  Autovie  Venete,
sottoscritta il 7 novembre 2007 ed approvata dall'art. 8 - duodecies,
comma 2, del decreto-legge  7  aprile  2008,  n.  59  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, che ha costituito l'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti, di seguito  ART,  come  modificato  dall'art.  16  del
decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha  ulteriormente  ampliato
le competenze dell'ART,  e  introdotto  disposizioni  in  materia  di
tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare: 
    1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche  competenze
in   materia   di   concessioni    autostradali    ed    in    merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter  che
«Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle  finanze  nonche'  del
CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche'  di
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica»; 
    2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che gli  aggiornamenti  o
le revisioni delle convenzioni autostradali che comportino variazioni
o modificazioni al piano degli  investimenti  ovvero  ad  aspetti  di
carattere  regolatorio  a  tutela  della   finanza   pubblica,   sono
trasmessi, dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
seguito MIT, al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro  trenta
giorni e, successivamente, approvati con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dalla
avvenuta    trasmissione    dell'atto    convenzionale    ad    opera
dell'amministrazione concedente; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il MIT
e' subentrato ad ANAS  S.p.a.  nella  gestione  delle  autostrade  in
concessione; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 6-ter conferma le competenze  di
questo Comitato in materia di  atti  convenzionali,  con  particolare
riferimento ai profili di finanza pubblica, e le diverse attribuzioni
all'ART; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale  il  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  Struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di
cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con  la  quale  questo
Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando,  per
le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera
stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del MIT e, in particolare, l'art. 5, comma  5,  che  prevede  che  le
funzioni di concedente della rete autostradale in  concessione  siano
svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade  e  per
la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  Struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati  trasferiti  i
compiti di cui  agli  articoli  3  e  4  del  medesimo  decreto  alle
competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'Alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e,  in
particolare, la Parte III relativa ai «Contratti di concessione»; 
  Visto il protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14  gennaio  2016
tra la Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  Regione  Veneto  (soci
pubblici  di  Autovie  Venete,  concessionaria  uscente)  e  il  MIT,
nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la
valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, che prevede  la
gestione da parte di tali soggetti pubblici della tratta autostradale
in esame ai sensi della direttiva 2014/23/UE; 
  Vista la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 16,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere  favorevole  sullo  schema  del  II  Atto
aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra
ANAS  S.p.a.  e  Autovie  Venete  e  sul  relativo  PEF  e  PFR  (per
l'aggiornamento   del    periodo    regolatorio    2014-2017),    con
raccomandazioni del NARS; 
  Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con  la  quale  questo
Comitato  ha  aggiornato  la  regolazione  economica  delle  societa'
concessionarie autostradali di cui alle delibere 15 giugno  2007,  n.
39 e 21 marzo 2013, n. 27; 
  Visto  il  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
2017,  n.  172,  e  in  particolare  l'art.   13-bis   e   successive
modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art. 1, comma 1165,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205), il quale prevede  tra  l'altro
che  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al   suddetto
protocollo di intesa il coordinamento di infrastrutture autostradali,
tra cui quella in esame, e' assicurato come segue: 
    1. le funzioni di concedente sono svolte dal MIT; 
    2. le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere
e la gestione delle tratte autostradali hanno  durata  trentennale  e
sono stipulate dal MIT con le regioni e gli  enti  locali  che  hanno
sottoscritto gli appositi protocolli di intesa  in  data  14  gennaio
2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non  figurino
privati; 
    3. le convenzioni di cui al punto precedente devono prevedere che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti; 
    4. il  comma  4  del  medesimo  articolo  prevede  che  gli  atti
convenzionali di concessione stipulati dal MIT  con  i  concessionari
autostradali, siano approvati dal CIPE, previo parere dell'ART  sullo
schema di convenzione, fermo restando che  i  medesimi  concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Viste le seguenti delibere dell'ART: 
    1. delibera  25  ottobre  2018,  n.  109,  recante  «Procedimento
avviato con delibera n. 3/2018 - Consultazione pubblica  sul  sistema
tariffario di pedaggio per  l'affidamento  della  gestione  in  house
delle tratte autostradali A4  Venezia-Trieste,  A23  Palmanova-Udine,
A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre  per  la  quota
parte  e  A34  raccordo  Villesse-Gorizia.  Proroga  del  termine  di
conclusione  della  consultazione  e  differimento  della   data   di
audizione»; 
    2. delibera 20 dicembre 2018, n. 133,  recante  «Conclusione  del
procedimento avviato  con  delibera  n.  3/2018  -  Approvazione  del
sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento  della  gestione  in
house   delle   tratte   autostradali   A4    Venezia-Trieste,    A23
Palmanova-Udine,  A28  Portogruaro-Conegliano,  A57  Tangenziale   di
Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia»; 
  Visto il parere ART 23  maggio  2019,  n.  4,  recante  «Parere  al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti reso dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172», relativo al Piano economico finanziario della
concessione in esame; 
  Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019,  n.  38,  recante  «Criterio
generale  per  l'accertamento  e  per  la  definizione  dei  rapporti
economici  riferibili  alle  societa'   concessionarie   autostradali
limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza  della
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario
(periodo transitorio)»; 
  Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 39, con la  quale  questo
Comitato ha approvato  con  prescrizioni  lo  schema  di  Accordo  di
cooperazione  con  Societa'  Autostrade  Alto  Adriatico  S.p.a.,  di
seguito  Alto  Adriatico,  relativo  all'affidamento   delle   tratte
autostradali   A4   Venezia-Trieste,   A23    Palmanova-Udine,    A28
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota  parte
e A34 Raccordo Villesse-Gorizia, per il periodo 2020-2049; 
  Considerato che tra le prescrizioni del NARS, nel parere n.  5  del
2019, fatte proprie dal Comitato nella suddetta delibera n. 39, viene
evidenziato che l'ammontare definitivo del valore di subentro «verra'
certificato dal concedente alla data di effettivo subentro del  nuovo
concessionario sulla base degli investimenti effettivamente sostenuti
e ritenuti ammissibili»; 
  Considerato altresi', che la Corte  dei  conti  nel  registrare  la
suddetta delibera CIPE n. 39, ha rilevato che il valore  di  subentro
da corrispondere  «assume  valenza  previsionale  ed  e'  soggetto  a
modifica sulla base dei valori effettivi da rilevare al  momento  del
trasferimento dell'infrastruttura, in  coincidenza  con  la  data  di
efficacia dell'Accordo di cooperazione,  preceduto  dalla  necessaria
definizione dei rapporti  economici  della  societa'  Autovie  Venete
concernenti il periodo regolatorio 2013-2017  e  l'ulteriore  periodo
compreso tra il 1° aprile 2017 e la data certa del trasferimento»; 
  Considerato che in data 16 maggio  2020,  la  Corte  dei  conti  ha
registrato il decreto interministeriale n. 100 del 9  marzo  2020  di
approvazione del II Atto aggiuntivo e  relativo  PEF  concernente  il
periodo regolatorio  2013-2017  sottoscritto  tra  il  concessionario
uscente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in  data
19 luglio 2018; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, in particolare, l'art. 1-bis, che,  al  fine  di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che a decorrere dal  1°  gennaio  2021  il  Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica   assuma   la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di  organizzazione  del
MIT e visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha modificato  la
denominazione della Direzione generale che esercita  le  funzioni  di
concedente della  rete  autostradale  in  concessione  in  «Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in  particolare  l'art.  5  che  prevede  che  il  «Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» di seguito MIMS»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021,  n.  115,  recante  «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la sentenza del 10 novembre 2021, n. 7478, con  la  quale  il
Consiglio di Stato, nel definire le regole applicabili ad un rapporto
concessorio per il periodo successivo alla scadenza del medesimo,  ha
affermato che la delibera CIPE 38 del 2019  si  pone  come  direttiva
rivolta dal CIPESS all'amministrazione concedente, «restando in  capo
al MIMS l'obbligo di rinegoziare i termini del piano finanziario»; 
  Vista la nota 1°dicembre 2021, n. 6358, con la  quale  il  MIMS  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato dell'argomento  di  cui  trattasi,  inoltrando  la
relativa documentazione; 
  Visto il parere 22 dicembre 2021, n. 2, con il  quale  il  NARS  ha
espresso parere  favorevole  con  raccomandazioni  sull'aggiornamento
dell'Accordo di cooperazione; 
  Considerato che al fine di poter avviare la  nuova  concessione  e'
necessario approvare  l'aggiornamento  dell'Accordo  di  cooperazione
connesso alla determinazione del  valore  di  subentro  definito  nel
piano transitorio di Autovie,  per  l'affidamento  della  gestione  e
della costruzione delle tratte autostradali in argomento; 
  Preso atto delle risultanze  dell'istruttoria  e,  in  particolare,
che: 
    sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1.  il  MIMS  ha  convocato  i  rappresentanti  della   Regione
Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto  l'8  gennaio  2020,  al
fine di sottoscrivere l'Accordo di cooperazione, con le  prescrizioni
contenute nella delibera CIPE n. 39 del 2019; 
      2. con nota del 4 dicembre 2020, n. 12383, il MIMS ha richiesto
al soggetto subentrante Alto Adriatico l'invio di tutti gli  elementi
del PEF ed il piano finanziario  regolatorio,  di  seguito  PFR,  con
decorrenza 1° gennaio 2021; 
      3. con nota del 26 gennaio 2021, n. 1941, il MIMS ha comunicato
ad Autovie Venete le modalita' di determinazione del valore netto dei
cespiti devolvibili riferito al 30 giugno 2020, ammissibile  ai  fini
convenzionali, con la richiesta di predisporre  il  PEF  transitorio,
propedeutico  alla   sottoscrizione   del   Terzo   atto   aggiuntivo
(concernente il periodo successivo al 31 marzo  2017)  in  attuazione
della delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019; 
      4. con nota del 2 marzo 2021, n. 8351, Autovie ha trasmesso  la
proposta di PEF transitorio, contenente, altresi',  lo  sviluppo  del
valore di subentro per tutto il 2021 che include, oltre al valore dei
cespiti devolvibili, anche il valore delle poste figurative ai  sensi
dell'art. 5 della Convenzione  vigente,  e  la  bozza  del  III  Atto
aggiuntivo alla medesima Convenzione; 
      5. con nota del 15 marzo 2021, n. 2331, il MIMS ha  chiesto  al
concessionario Alto Adriatico  la  predisposizione  di  una  versione
aggiornata del PEF con decorrenza 1° luglio 2021; 
      6. con nota 30 giugno 2021, n. 131, la societa' Alto  Adriatico
ha  proposto  modifiche  all'Accordo  di   cooperazione   in   ordine
all'inserimento di un ulteriore  allegato  per  la  disciplina  delle
modalita'  di  applicazione  del  meccanismo  del   revenue   sharing
stabilito dall'ART, ed  all'introduzione  di  integrazioni  derivanti
dalla  necessita'  di  tener  conto  dell'evento  di  forza  maggiore
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
      7. l'ART, a seguito della richiesta del  MIMS  di  pronunciarsi
sulle predette richieste di modifica relative ad  aspetti  di  natura
regolatoria, con nota del 5 luglio 2021, ha ritenuto che la richiesta
di  meccanismo  di  revenue  sharing   simmetrico,   ossia   riferito
all'eventuale riduzione del traffico previsto, per assicurare in caso
di minori ricavi derivanti da volumi di traffico  inferiori  rispetto
alle  previsioni,  il  recupero  dei  mancati  introiti  nel  periodo
tariffario successivo, al fine  di  consentire  la  prosecuzione  dei
lavori  e  la   sostenibilita'   economico-finanziaria   del   piano,
risulterebbe in contrasto con i principi  sanciti  dal  Codice  e  si
tradurrebbe in una diminuzione del rischio  attribuito,  determinando
la conseguente necessita' di una  riduzione  della  remunerazione  da
riconoscere al gestore. Cio' non risulta, pertanto, in linea  con  la
disciplina regolatoria stabilita nella delibera ART n. 133 del  2018,
avente l'obiettivo di garantire, secondo metodologie che  incentivino
la  concorrenza,  l'efficienza  produttiva  delle   gestioni   e   il
contenimento dei costi per gli utenti, condizioni di accesso  eque  e
non discriminatorie alle  infrastrutture  autostradali,  mentre,  per
quanto  attiene  agli  effetti  negativi   derivanti   dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha rinviato ai  contenuti  della  propria
nota del 4 maggio 2021; 
      8. con nota del 9 luglio 2021, la societa'  Alto  Adriatico  ha
preso atto della posizione assunta dall'ART  ed  ha  proposto  alcune
integrazioni formali al testo dell'Accordo di cooperazione,  ritenute
condivisibili dal MIMS, sulle quali l'ART non ha formulato  ulteriori
osservazioni; 
      9. con nota del 30 settembre 2021, n. 236,  Alto  Adriatico,  a
seguito della richiesta del MIMS, ha  trasmesso  l'aggiornamento  del
PEF ed i relativi allegati al solo fine di aggiornare  la  decorrenza
del subentro dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022; 
      10. con nota del 29  novembre  2021,  n.  10440,  la  Direzione
competente  ha  trasmesso  all'Ufficio  di  Gabinetto  del  MIMS   la
documentazione istruttoria completa, nella quale viene determinato in
via provvisoria e previsionale il valore di subentro in  circa  530,2
milioni  di  euro,  quantificato  al  31  dicembre   2021   nel   PEF
transitorio, trasmesso dal concessionario uscente Autovie Venete; 
      11. il NARS si e' espresso con il citato parere n. 2 del  2021,
evidenziando che, ha esaminato le sole principali modifiche al  testo
convenzionale in esame, poiche' si era gia' espresso con il parere n.
5 del 2019 sullo schema di Accordo in argomento; 
      12.  le  osservazioni  del  NARS  sul  testo  dell'Accordo   di
cooperazione riguardano in particolare: 
        12.1 l'inclusione dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19
nell'art. 16.3, lettera d) tra le cause di forza maggiore e/o di caso
fortuito.  Il  NARS  rimette  al  Ministero  istruttore  la  compiuta
verifica di eventuali specifiche  situazioni  o  ambiti  (ad  esempio
misure  di  contenimento  quali  il  lockdown)  rispetto   ai   quali
l'emergenza  epidemiologica  (gia'  conosciuta   al   momento   della
sottoscrizione dell'Accordo  di  cooperazione),  potrebbe  presentare
aspetti di imprevedibilita' ed eccezionalita', aspetti che, pertanto,
riguarderebbero non l'evento in  se',  bensi'  gli  effetti  da  esso
derivanti, apparendo altrimenti difficile, allo stato,  ricomprendere
detta emergenza tra i «fatti imprevisti e imprevedibili»  al  momento
della sottoscrizione dell'Accordo di  cooperazione,  tanto  piu'  che
degli effetti da essa  scaturiti  si  e'  tenuto  conto  in  sede  di
aggiornamento dello schema di Accordo di cooperazione e dei  relativi
allegati; 
        12.2 il suggerimento di valutare l'eventuale  inserimento  di
un termine per l'approvazione da parte del concedente delle eventuali
modificazioni dello statuto del concessionario; 
      13.  per  quanto  riguarda  il  PEF,  nelle  sue   osservazioni
principali il NARS: 
        13.1 richiama l'istruttoria del MIMS  per  la  determinazione
del valore dei  cespiti  ai  fini  del  subentro.  Il  concessionario
scaduto, Autovie Venete ha assunto a riferimento i  criteri  definiti
dall'art. 5 della direttiva interministeriale n. 283 del 1998  (Costa
- Ciampi), la quale stabilisce che «per le nuove  opere  eseguite  in
base  alla  convenzione,  stipulata  tra  ANAS  (ora  MIMS)   ed   il
concessionario  uscente,  e  non  ammortizzate,   il   concessionario
subentrante e' tenuto al pagamento di un indennizzo. Tale  indennizzo
risulta  determinato  come  differenza  tra  il   costo   complessivo
sostenuto per la realizzazione delle opere stesse, valutato ai  sensi
dell'art. 2426, comma 1, n. 1 e n. 3, del codice civile, e  la  somma
delle quote  di  ammortamento  dedotte  dal  concessionario  uscente,
accresciute della somma degli accantonamenti risultanti dai  maggiori
introiti  derivanti  dall'incremento  di   tariffa   riconosciuto   e
ricompreso nella  variabile  X  di  cui  alla  formula  di  revisione
tariffaria approvata con delibera Cipe 20 dicembre 1996 e  successive
modifiche, al fine delle realizzazione  delle  opere  suddette.  Tali
valori risultano dai bilanci  d'esercizio  regolarmente  approvati  e
sottoposti a revisione contabile». Il MIMS ha anche  specificato  che
tale disposizione risulta coordinata con l'art. 5  della  Convenzione
unica del concessionario Autovie ove si rileva che «Per le opere gia'
assentite  dalla  convenzione  del  7.12.1999  ...  e  per  i   nuovi
interventi ...  di  cui  all'art.  2.2  della  presente  Convenzione,
eseguiti e non ancora ammortizzati alla scadenza  della  concessione,
il  Concessionario  uscente  ha  il  diritto  al  versamento  di   un
indennizzo da parte del  soggetto  subentrante.  La  misura  di  tale
indennizzo sara' pari alla somma  algebrica  del  capitale  investito
regolatori (CIN) non ammortizzato indicato  alla  riga  a9)  Capitale
investito  netto  regolatorio  del  piano   finanziario   regolatorio
dell'anno di scadenza della  concessione  e  dell'ammontare  indicato
alla riga G)  Credito  da  poste  figurative  del  piano  finanziario
regolatorio nell'anno di scadenza della concessione»; 
        13.2 riporta che il  Ministero  concedente  ha  accertato  la
quantificazione del valore dei cespiti  devolvibili  valida  ai  fini
dell'indennizzo da subentro attraverso la documentazione contabile ed
extra-contabile richiesta dal MIMS medesimo. In particolare, la stima
del valore subentro calcolata al 31 dicembre  2021,  riportata  nella
tabella di sintesi  presente  nell'Allegato  E  e  basata  su  valori
consuntivi fino al 31 dicembre 2020 e  valori  previsionali  relativi
all'annualita' 2021, e' quantificata in 530.150.600 euro; 
        13.3  rimette  al  Ministero  concedente  la  verifica  della
quantificazione del  valore  di  subentro  presente  nell'Accordo  di
cooperazione in esame, anche con  riferimento  al  tasso  di  congrua
remunerazione  adottato,   per   il   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  tenendo  opportunamente  conto  della
delibera CIPE n. 38/2019 e della disciplina convenzionale applicabile
al caso di specie; 
        13.4  rileva  il   mantenimento   del   periodo   regolatorio
(2020-2024) a fronte del posponimento dell'inizio  della  concessione
al 1° gennaio 2022 e  l'aggiornamento  delle  stime  di  traffico  in
riduzione dei volumi  previsti  con  i  relativi  impatti  sul  piano
economico finanziario; 
        13.5  per  quanto  riguarda  il  tasso  di  remunerazione  di
capitale investito nominale, di  seguito  WACC,  previsto  nel  piano
economico finanziario di Alto Adriatico rammenta che, a seguito della
citata delibera ART n. 133 del 19 dicembre 2018,  l'Autorita'  si  e'
espressa con il successivo parere n. 4 del 23 maggio 2019 sul PEF/PFR
riferito allo schema di accordo di  cooperazione  di  Alto  Adriatico
2019, contenente il WACC  pari  a  6,92%  e  raccomanda  al  MIMS  le
opportune verifiche con l'ART, considerata la delibera  della  stessa
Autorita' n. 120 del 9 settembre 2021 medio tempore intervenuta e  il
tempo intanto trascorso rispetto alla precedente approvazione e  alle
espressioni  dell'ART  sul  tema,  ferma   restando   l'esigenza   di
riaffidare celermente la tratta in esame, attualmente ancora  gestita
da Autovie Venete; 
  sotto l'aspetto del contenuto: 
    1. l'Accordo e' costituito da tre Parti, oltre alle premesse: 
      1.1 la  Parte  I,  relativa  all'accordo  di  cooperazione  tra
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della  direttiva
2014/23/UE,  che  regolamenta  principalmente  il  rapporto  tra   il
concedente-MIMS e le amministrazioni pubbliche territoriali (articoli
1-6); 
      1.2  la  Parte  II,  relativa  al  regime   emergenziale,   che
regolamenta le competenze del commissario delegato ex  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri  5  settembre  2008,  n.  3702,
attualmente individuato nella figura  del  Presidente  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia a seguito della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza determinatosi nel settore del traffico  e  della  mobilita'
lungo la tratta A4 Venezia-Trieste, prorogato  sino  al  31  dicembre
2022; 
      1.3 la Parte III, contenente disposizioni volte a  disciplinare
i termini e le condizioni per la realizzazione degli interventi e  la
gestione dell'infrastruttura autostradale oggetto dell'accordo, che a
sua volta si compone di 6 sezioni. In particolare  nella  I  sezione,
l'art. 9 dell'Accordo ridefinisce gli  obblighi  del  concessionario,
richiamando alcuni articoli del  codice  civile,  relativamente  agli
articoli  1176  comma   2   (Diligenza   nell'adempimento)   e   2050
(Responsabilita' per  l'esercizio  di  attivita'  pericolose).  Nella
sezione IV, l'art. 29 dell'Accordo ridefinisce i «Poteri e  vigilanza
del concedente», tra  gli  altri,  prevedendo  poteri  di  interventi
sostitutivi del concedente con oneri a carico del concessionario,  in
caso di inerzia di quest'ultimo; 
    2.  e'  prevista  la  costituzione  di  un   Comitato   congiunto
paritetico, denominato «Comitato di indirizzo e coordinamento» per il
raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi strategici  previsti
dall'Accordo e composto da sei membri, di cui: 
      due membri nominati dal  MIMS,  di  cui  uno  con  funzione  di
Presidente; 
      un membro nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
di seguito MEF; 
      tre membri nominati dalle regioni, di cui due di  nomina  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e uno di nomina della Regione Veneto; 
    3.  la  durata  della  concessione,  comprensiva  delle  fasi  di
progettazione e realizzazione delle opere e' stabilita  in trent'anni
decorrenti dalla data di efficacia dell'Accordo medesimo; 
    4.  formano  parte  integrante  dello  schema   di   Accordo   di
cooperazione i seguenti allegati: 
      A) Descrizione interventi; 
      B) Caratteristiche tecniche dell'Arteria autostradale, aree  di
servizio e modalita' di esazione del pedaggio; 
      C) Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione; 
      D) Cronoprogramma degli interventi; 
      E)  Piano  economico-finanziario  (PEF)  e  Piano   finanziario
regolatorio (PFR); 
      F) Sistema di contabilita' regolatoria; 
      G) Requisiti di solidita' patrimoniale; 
      H) Tariffa unitaria  media,  criteri  di  determinazione  delle
componenti tariffarie e modalita' di adeguamento annuale; 
      I) Analisi trasportistica; 
      J) Indicatori di qualita'; 
      K) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e di penali; 
      L) Statuto del concessionario; 
    5. le modifiche inserite  nell'Accordo  in  esame  rispetto  allo
schema precedentemente approvato da questo  Comitato  con  la  citata
delibera n. 39 del 2019, riguardano principalmente: 
      5.1  l'aggiornamento  del  cronoprogramma  realizzativo   degli
investimenti; 
      5.2 l'aggiornamento delle previsioni di traffico; 
      5.3 l'aggiornamento in circa 530,2 milioni di euro  del  valore
provvisorio di subentro da riconoscere al concessionario uscente; 
      5.4 gli aggiornamenti dei termini relativi al subentro da parte
della societa' Alto Adriatico; 
      5.5 la ridefinizione degli obblighi del concessionario all'art.
9 dell'Accordo, con il richiamo ad alcuni articoli del codice civile; 
      5.6 l'inserimento dell'evento  Covid  tra  le  cause  di  forza
maggiore, nell'art. 16 «Allocazione dei rischi»; 
      5.7 la ridefinizione dei «Poteri e  vigilanza  del  concedente»
nell'art. 29 dell'Accordo. 
  sotto l'aspetto economico-finanziario: 
    1. Il PEF di Alto Adriatico e' sviluppato  su  una  durata  della
concessione individuata in trent'anni (1°gennaio 2022 -  31  dicembre
2051) ed e' formulato mediante uso  dei  dati  a  consuntivo  per  il
2019-2020 e previsionali per il 2021; 
    2. il valore degli investimenti da effettuare e' pari a circa 954
milioni di euro per il periodo 2021 - 2031,  relativi  principalmente
agli interventi previsti per il tratto San Dona' di Piave - Villesse; 
    3. il WACC e' pari a 6,92%; 
    4. il tasso interno di rendimento, di seguito TIR, di progetto e'
pari al 7,08%; 
    5. il  recupero  di  produttivita'  previsto  sul  primo  periodo
regolatorio e' del 2,19% annuo; 
    6. il piano  presenta  un  valore  di  indennizzo  provvisorio  e
previsionale al 31 dicembre 2021 pari a circa 530,2 milioni di  euro,
come emerge dal PEF transitorio di Autovie Venete; 
    7. per quanto riguarda la tariffa, quella dei veicoli leggeri  e'
pari a 0,05803 euro/km, quella dei veicoli pesanti e' pari a  0,10563
euro/km. La  tariffa  media  unitaria  risulta  caratterizzata  dalla
stabilita' della  tariffa  nel  primo  periodo  regolatorio  2020-24,
riducendosi dello 0,66% per gli anni successivi, dal 2025 al 2051; 
    8. le stime di traffico (Allegato I) tengono  conto  dell'impatto
negativo  dovuto  all'emergenza  sanitaria  Covid   19,   trattandosi
dell'avvio di una nuova concessione,  in  diminuzione  rispetto  alla
previsione del 2019. Il PFR evidenzia, per l'anno 2022, un volume  di
traffico che passa dai circa 2,72 miliardi di veicoli/km previsti nel
PFR 2019 a  circa  2,35  miliardi  di  veicoli/km  previsti  nel  PFR
aggiornato, per un totale complessivo sull'intero periodo concessorio
in diminuzione da circa 94,5 miliardi  di  veicoli/km  (PFR  2019)  a
circa 87 miliardi di veicoli/km (PFR aggiornato); 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  nota  del  22  dicembre  2021,  n.   6776,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri  e  dal  MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta  del
Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da  riportare
nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta e la  richiesta  avanzata
dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, di  tener  conto,
nelle indicazioni temporali  per  la  conclusione  del  procedimento,
della necessita' di aggiornare i termini di efficacia dell'Accordo in
argomento, con riferimento alla data del 10 gennaio  2022,  non  piu'
attuale, considerazioni condivise dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi della normativa richiamata in  premessa,  e'  approvato
l'aggiornamento dell'Accordo di cooperazione tra il  Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  il  concessionario
Societa' Autostrade Alto Adriatico  S.p.a.  come  regolato  dall'art.
13-bis, comma 4, del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,  per
l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A4  Venezia  -
Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28  Portogruaro  -  Conegliano,  A57
Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34  Raccordo  Villesse  -
Gorizia, con le raccomandazioni di cui al parere NARS  n.  2  del  22
dicembre 2021, che il  Comitato  fa  proprie  e  che  di  seguito  si
riportano, integrate con una ulteriore prescrizione del Comitato. 
  1.1.  Si  rimette  al  Ministero  istruttore   di   verificare   la
quantificazione del valore di subentro, a carico  del  concessionario
subentrante, presente nell'Accordo di cooperazione in esame,  per  il
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tenendo
opportunamente conto della delibera CIPE  n.  38  del  2019  e  della
disciplina convenzionale applicabile al caso di specie. 
  1.2. Con riferimento al tasso di remunerazione previsto  nel  piano
economico   finanziario   e   piano   finanziario   regolatorio,   si
raccomandano al Ministero istruttore le opportune  verifiche  con  la
preposta Autorita', per quanto di competenza,  considerato  il  tempo
intanto  trascorso  rispetto  alla  precedente  approvazione  e  alle
espressioni dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sul tema. 
  1.3. Si  suggerisce  di  valutare  l'eventuale  inserimento  di  un
termine per l'approvazione da parte del  concedente  delle  eventuali
modificazioni dello statuto del concessionario. 
  1.4. Si rimette  al  Ministero  proponente  la  compiuta  verifica,
relativamente all'art. 16.3, lettera d, dell'Accordo di cooperazione,
di  eventuali  specifiche  situazioni  o  ambiti  rispetto  ai  quali
l'emergenza   epidemiologica   potrebbe   presentare    aspetti    di
imprevedibilita' ed eccezionalita'. 
  2. Con riferimento ai  presupposti  di  efficacia  dell'Accordo  di
cooperazione, di cui all'art. 42.1  (registrazione  della  Corte  dei
conti del  decreto  interministeriale  di  approvazione  dell'Accordo
medesimo e corresponsione del valore di  subentro  al  concessionario
uscente), considerata  la  complessita'  dell'operazione  finanziaria
sottesa al perfezionamento dell'Accordo  ed  al  fine  di  garantirne
l'esito nel piu' breve tempo possibile, si raccomanda  di  aggiornare
il termine fissato al 10 gennaio 2022, non piu' attuale. 
  3. Il MIMS provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,
la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame. 
 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci  

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 392