DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022 

Ulteriore stanziamento  per  la  realizzazione  degli  interventi  in
relazione all'esigenza  di  assicurare  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione ucraina sul territorio  nazionale  in  conseguenza  della
grave crisi internazionale in atto. (22A02187) 
(GU n.78 del 2-4-2022)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 17 marzo 2022 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 24, comma 2; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte  alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in citato paese; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con  la  quale
sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile per assicurare, sul territorio  nazionale,  l'accoglienza,  il
soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  in  conseguenza   degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 873 del 6 marzo 2022, recante «Ulteriori disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  per   assicurare,   sul   territorio   nazionale,
l'accoglienza,  il  soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione   in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n.  1  del
2018 dove e' previsto, tra l'altro, che a seguito  della  valutazione
dell'effettivo impatto dell'evento  calamitoso,  sulla  base  di  una
relazione del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
Consiglio dei ministri individua, con una o  piu'  deliberazioni,  le
ulteriori risorse finanziarie necessarie per il  completamento  delle
attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per
l'avvio degli interventi piu' urgenti di  cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per  le
emergenze nazionali; 
  Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto  in
Ucraina ha determinato un ulteriore incremento delle  esigenze  volte
ad assicurare il soccorso e  l'assistenza  alla  popolazione  che,  a
seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio
nazionale e che tale  esigenza  e'  suscettibile  di  accrescersi  in
maniera significativa in ragione dell'evoluzione del conflitto; 
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  assicurare  il  necessario
coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte  le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal
teatro degli accadimenti in corso anche attraverso  la  realizzazione
di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove  necessario,
in   deroga   all'ordinamento   giuridico   vigente,    assicurandone
l'opportuna integrazione con le  misure  in  materia  di  accoglienza
recate dal richiamato decreto-legge n. 16 del 2022; 
  Considerata la necessita' di assicurare anche il tempestivo accesso
all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con
particolare riferimento  ai  percorsi  di  vaccinazione  da  COVID-19
nonche' alle ulteriori misure di profilassi  necessarie,  preservando
altresi' le misure  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  da
COVID-19 e le attivita' di  sorveglianza,  prevenzione  e  profilassi
vaccinale anche in relazione ad altre patologie; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo
2022, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma  2,
del decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1
del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1,  comma  3,
della delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022,  e'
integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera  a)
del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi