DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022 

Ulteriore stanziamento  per  la  realizzazione  degli  interventi  in
conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio  dell'Ucraina.
(22A02188) 
(GU n.78 del 2-4-2022)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 17 marzo 2022 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera  l),  l'art.  24,  comma  2  e
l'art. 29; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio  2022,
con la quale  e'  stato  dichiarato,  per  tre  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza  per  intervento  all'estero  in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio  dell'Ucraina  e
con la quale sono stati stanziati  euro  3.000.000,00  a  valere  sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.  44,  comma  1,  del
suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del  2  marzo  2022,  n.  870,  recante:  «Disposizioni  urgenti   di
protezione civile per assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n.  1  del
2018 dove e' previsto, tra l'altro, che a seguito  della  valutazione
dell'effettivo impatto dell'evento  calamitoso,  sulla  base  di  una
relazione del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
Consiglio dei ministri individua, con una o  piu'  deliberazioni,  le
ulteriori risorse finanziarie necessarie per il  completamento  delle
attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per
l'avvio degli interventi piu' urgenti di  cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per  le
emergenze nazionali; 
  Considerato che in data 15 febbraio 2022  il  Servizio  statale  di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento  della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali  criticita'  conseguenti  alle  tensioni  internazionali
nell'area; 
  Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a  partire  dalle  prime  ore  del  giorno  24  febbraio  2022  hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che,
a partire da tale data, la citata richiesta e' stata  integrata  piu'
volte  individuando  ulteriori  tipologie  di   beni   connessi   con
l'evoluzione della situazione e per finalita' di primo soccorso; 
  Considerato, che la prima  offerta  di  assistenza  all'Ucraina  da
parte del Governo italiano e' stata presentata il 24 febbraio u.s.  e
accettata tramite  il  Sistema  Common  Emergency  Communication  and
Information System (CECIS) dell'Unione europea in  data  25  febbraio
u.s.; 
  Considerate le ulteriori offerte di assistenza all'Ucraina  che  il
Governo italiano ha presentato tramite CECIS, rispettivamente il 4  e
5 marzo 2022, accettate in pari data; 
  Considerata, altresi', la richiesta di assistenza della  Slovacchia
al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze  dell'Unione
europea in data 28 febbraio 2022 e la  relativa  offerta,  presentata
dal Governo italiano tramite CECIS; 
  Considerato, altresi', che l'aggravarsi della crisi  internazionale
in atto in Ucraina  ha  determinato  un  ulteriore  incremento  delle
esigenze  volte  ad  assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza   alla
popolazione; 
  Tenuto conto della  previsione  di  un  crescente  e  significativo
incremento  delle  domande  di  assistenza   veicolate   tramite   il
meccanismo unionale della protezione civile,  anche  da  parte  degli
Stati membri confinanti con l'Ucraina; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo
2022 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24,  comma  2,
del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1
del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1,  comma  2,
della delibera del Consiglio dei ministri del 25  febbraio  2022,  e'
integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera  a)
del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi