N. 85 SENTENZA 23 febbraio - 1 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Legname  spiaggiato  -
  Disciplina  della  sua  raccolta  -  Denunciata  violazione   della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  e
  dell'ecosistema - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, art.  19,  comma
  36. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.14 del 6-4-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma
36, della legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1,  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 della  Regione  Abruzzo  (Legge  di  stabilita'
regionale 2021)», promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri
con ricorso notificato il 22-24 marzo 2021, depositato in cancelleria
il 30 marzo 2021, iscritto al n.  23  del  registro  ricorsi  2021  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nell'udienza pubblica  del  23  febbraio  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchitta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Stefania  Valeri
per la Regione Abruzzo, quest'ultimo in collegamento  da  remoto,  ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  18
maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 22-24 marzo 2021 e depositato il 30
marzo 2021 (reg. ric. n. 23 del 2021), il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera   s),   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  36,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie  per
la redazione del Bilancio di previsione finanziario  2021-2023  della
Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)». 
    La  disposizione  impugnata  stabilisce  che  «[n]ell'ambito  del
demanio marittimo regionale con finalita' turistico-ricreative e  nei
lidi  e   spiagge   destinati   alla   balneazione   e'   consentita,
esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di  lucro,
la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati  e  ivi  depositati
dalle mareggiate invernali. La raccolta puo' essere effettuata dal 15
ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali,  dalle  ore  8.00  alle  ore
17.00. La raccolta del materiale legnoso e' vietata  nelle  aree  del
demanio marittimo tutelate o  vincolate  ai  sensi  della  disciplina
nazionale e regionale in materia ambientale  e  paesaggistica,  quali
parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora
di fauna e flora protetta. Con Ordinanza  da  emanarsi  entro  il  15
ottobre, i comuni costieri  possono  individuare  aree  vietate  alla
raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi  effettua
le operazioni di prelievo  la  responsabilita',  anche  verso  terzi,
della raccolta e trasporto del materiale legnoso». 
    Il ricorrente ritiene che la norma regionale consentendo, per uso
domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di  tronchi
e masse legnose depositati dalle mareggiate invernali sulle  spiagge,
ecceda dalla competenza della Regione Abruzzo,  contrastando  con  la
legislazione  emanata  dallo  Stato  nell'esercizio   della   propria
competenza  esclusiva  in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    La disposizione impugnata, consentendo la raccolta di  tronchi  e
masse  legnose  depositate  dalle  mareggiate   sulle   spiagge,   in
particolare, si porrebbe in  contrasto:  con  l'art.  183,  comma  l,
lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme
in materia ambientale), che,  al  numero  4),  stabilisce  che  nella
classificazione dei rifiuti urbani rientrano «i rifiuti di  qualunque
natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle  rive  dei  corsi  d'acqua»;  con
l'art. 183, comma l, lettera n), cod. ambiente, ai  sensi  del  quale
«[n]on costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le  operazioni
di prelievo, raggruppamento, selezione e  deposito  preliminari  alla
raccolta  di  materiali  o  sostanze  naturali  derivanti  da  eventi
atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e  piene,  anche  ove
frammisti ad altri materiali di  origine  antropica  effettuate,  nel
tempo tecnico strettamente necessario, presso il  medesimo  sito  nel
quale detti eventi li hanno depositati»; e con l'art. 185,  comma  l,
lettera f), cod. ambiente, ai sensi del quale non rientrano nel campo
di applicazione della Parte quarta del codice dell'ambiente solo  «le
materie fecali, se non contemplate  dal  comma  2,  lettera  b),  del
presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo  o  forestale
naturale  non  pericoloso  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, gli sfalci e  le  potature  effettuati  nell'ambito  delle
buone  pratiche   colturali,   utilizzati   in   agricoltura,   nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  anche
al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana, nonche' la posidonia spiaggiata, laddove
reimmessa  nel  medesimo  ambiente  marino  o  riutilizzata  a   fini
agronomici o in sostituzione di materie prime  all'interno  di  cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana». 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, in altri termini,
l'attivita' disciplinata dalla norma impugnata non  rientrerebbe  tra
quelle escluse  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte  IV  cod.
ambiente, per cui la disposizione regionale si porrebbe in  contrasto
con la detta normativa sulla gestione dei rifiuti, che  non  consente
eccezioni riguardo all'origine o alla provenienza del  materiale  che
si rinviene sulle spiagge marine, lacuali  o  sulle  rive  dei  corsi
d'acqua. 
    La  norma   regionale   sarebbe,   pertanto,   costituzionalmente
illegittima, non potendo le Regioni invadere le competenze attribuite
in via esclusiva  allo  Stato,  come  quelle  in  materia  di  tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  con   riferimento   alle   quali,
peraltro, una costante giurisprudenza costituzionale evidenzia che  i
profili di tutela ambientale sono assorbenti e prevalenti rispetto ad
ogni  altra  questione  che  possa  incidere  su  eventuali   materie
interferenti. 
    2.- Con atto depositato in data 30 aprile 2021, si e'  costituita
in giudizio la  Regione  Abruzzo  ed  ha  chiesto  di  dichiarare  la
questione non fondata. 
    La Regione evidenzia, in  primo  luogo,  che  nella  nota  del  9
gennaio 2014, prot. 1128, in risposta alla  richiesta  di  un  parere
formulata  dalla  Regione  Liguria  in  relazione   alla   situazione
determinatasi sulle spiagge liguri a seguito di una forte mareggiata,
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) aveva sostenuto che il materiale legnoso naturale  depositato
sui litorali a seguito di eventi meteorologici intensi  e  mareggiate
avrebbe potuto essere messo a disposizione dei cittadini per  il  suo
successivo riutilizzo per uso privato. 
    La difesa regionale rileva, inoltre,  che  l'art.  14,  comma  8,
lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto  2014,
n. 116, ha fatto definitiva chiarezza in materia, modificando  l'art.
183, comma 1, lettera n), cod.  ambiente  con  l'introduzione  di  un
nuovo periodo, ai sensi del quale «[n]on costituiscono  attivita'  di
gestione dei  rifiuti  le  operazioni  di  prelievo,  raggruppamento,
cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o  sostanze
naturali derivanti da eventi atmosferici  o  meteorici,  ivi  incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate,  nel  tempo  tecnico  strettamente  necessario,
presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». 
    La detta norma consentirebbe di ritenere, ad avviso della  difesa
regionale, che la raccolta del legno spiaggiato non si configura come
attivita' di gestione dei rifiuti, il  che  sarebbe  attestato  anche
dalle numerose ordinanze dei sindaci  dei  Comuni  costieri  italiani
che,  richiamando  la  menzionata  norma   statale,   hanno   sovente
autorizzato i privati al prelievo di detto materiale. 
    In sostanza, ad avviso della parte  resistente,  la  disposizione
regionale  oggetto  di  censura,  nel  consentire  la  raccolta   del
materiale legnoso spiaggiato per un determinato e limitato periodo di
tempo, per uso esclusivamente personale o domestico e senza  fine  di
lucro, intenderebbe solo dare applicazione al nuovo  testo  dell'art.
183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, senza  con  cio'  escludere,
ne', tantomeno,  vietare  ai  Comuni  di  trattare  come  rifiuto  il
materiale legnoso che residui al termine del periodo  della  raccolta
consentita ai privati. 
    3.- In data 31 gennaio 2022, la Regione Abruzzo ha depositato una
memoria integrativa in cui evidenzia anche  l'inammissibilita'  della
questione promossa  dal  ricorrente,  non  essendo  state  illustrate
adeguatamente, a suo avviso, le ragioni per le quali la  disposizione
impugnata violerebbe i parametri costituzionali  evocati,  e  insiste
nel sostenerne la non fondatezza, ritenendo che la  norma  regionale,
che ha l'evidente scopo di diminuire  la  complessiva  quantita'  dei
rifiuti da smaltire, favorendo il riutilizzo  dei  materiali  legnosi
spiaggiati, sia non solo conforme alla disciplina statale,  ma  anche
da  ricondurre  nell'alveo  di  quelle  norme  di   maggiore   tutela
dell'ambiente consentite al legislatore regionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  23  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale nei  confronti
dell'art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo 20  gennaio
2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per  la  redazione  del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023  della  Regione  Abruzzo
(Legge  di  stabilita'  regionale  2021)»,   ai   sensi   del   quale
«[n]ell'ambito  del  demanio  marittimo   regionale   con   finalita'
turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla  balneazione
e' consentita, esclusivamente per uso domestico o personale  e  senza
scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose  spiaggiati  e
ivi depositati dalle mareggiate invernali. La  raccolta  puo'  essere
effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle  ore
8.00 alle ore 17.00. La raccolta del  materiale  legnoso  e'  vietata
nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi  della
disciplina  nazionale   e   regionale   in   materia   ambientale   e
paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi,  foce  dei
fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta.  Con  Ordinanza  da
emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri  possono  individuare
aree vietate alla raccolta  del  materiale  legnoso.  Resta  ferma  a
carico di chi effettua le operazioni di prelievo la  responsabilita',
anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso». 
    Il  ricorrente  sostiene,  piu'  precisamente,  che  il   legname
spiaggiato sia assoggettabile alla disciplina sui rifiuti,  ai  sensi
dell'art. 183, comma  l,  lettera  b-ter),  numero  4),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
secondo cui  costituiscono  «rifiuti  urbani»  quelli  «di  qualunque
natura o provenienza giacenti [...] sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua» e che, pertanto, la norma  impugnata,
consentendo ai privati, per uso domestico o personale e  senza  scopo
di lucro, la raccolta di tronchi e  masse  legnose  depositati  dalle
mareggiate invernali sulle spiagge, si porrebbe in contrasto  con  le
previsioni del codice dell'ambiente, espressione dell'esercizio della
competenza esclusiva statale in materia  di  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    2.-  Negli  atti  difensivi  la  Regione  Abruzzo   contesta   le
argomentazioni dell'Avvocatura, sostenendo  l'inammissibilita'  della
questione, non essendo state, a suo avviso, illustrate  adeguatamente
le ragioni per  le  quali  la  disposizione  impugnata  violerebbe  i
parametri costituzionali evocati, ovvero la sua  non  fondatezza,  in
quanto la disposizione regionale, perseguendo lo scopo di favorire il
riutilizzo dei  materiali  legnosi  e  di  diminuire  la  complessiva
quantita' dei rifiuti da smaltire, andrebbe ricondotta nell'alveo  di
quelle norme di maggiore tutela dell'ambiente  che  alle  Regioni  e'
consentito adottare. 
    La difesa regionale sostiene, in  particolare,  che  i  materiali
naturali, depositati sui litorali a seguito di eventi meteorologici e
mareggiate, non possano essere considerati  rifiuti  ai  sensi  delle
disposizioni del codice  dell'ambiente  e  che  l'entrata  in  vigore
dell'art. 14, comma 8, lettera b-bis), del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto  2014,
n. 116, modificando l'art. 183, comma 1, lettera n),  cod.  ambiente,
abbia  fatto  definitiva  chiarezza  in  materia,   introducendo   la
disposizione, attualmente in vigore, secondo  cui  non  costituiscono
attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le  operazioni  di   prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito  preliminari  alla  raccolta  di
materiali o sostanze  naturali  derivanti  da  eventi  atmosferici  o
meteorici o vulcanici, ivi incluse le mareggiate e le piene. 
    3.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di  inammissibilita'
del ricorso, avanzata  dalla  difesa  regionale,  con  riguardo  alla
pretesa genericita' delle censure formulate dal ricorrente. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il  ricorrente
ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i  parametri
costituzionali dei quali lamenta la  violazione  e  di  svolgere  una
motivazione che non sia meramente assertiva» (da ultimo, sentenza  n.
52 del 2021). Tuttavia, «allorquando l'atto introduttivo,  pur  nella
sua sintetica formulazione, consenta di individuare "con  sufficiente
chiarezza [...] il parametro asseritamente violato [...] e  la  ratio
del  prospettato  contrasto  della  disposizione  denunciata  con  il
parametro stesso" (sentenza n. 187 del 2020), l'impugnativa  proposta
e' ammissibile» (sentenza n. 52 del 2021). 
    Nella  specie,  la  questione  appare  adeguatamente  motivata  e
supera, certamente, quella «soglia  minima  di  chiarezza  [...]  che
rende ammissibile l'impugnativa proposta» (ex multis, sentenze n.  52
e n. 29 del 2021). 
    4.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    4.1.- Anche se la norma impugnata, regolamentando la raccolta  di
tronchi e masse legnose depositati dalle mareggiate  invernali  sulle
spiagge, deve, comunque, essere ricondotta alla competenza  esclusiva
del legislatore  statale  in  materia  di  «tutela  dell'ambiente»  e
«dell'ecosistema» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),
Cost., va comunque considerato,  come  questa  Corte  ha  piu'  volte
affermato, che le Regioni possono esercitare  competenze  legislative
proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con  quelli
propriamente  ambientali,  purche'  l'incidenza  nella   materia   di
competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore  e  piu'
rigorosa tutela dell'ambiente (ex multis, sentenze n. 227, n. 214, n.
88 del 2020, e n. 289 del 2019). 
    Nel caso di  specie,  la  disposizione  impugnata,  come  risulta
chiaramente  dal  suo  specifico  ambito  applicativo,  limitato   al
«demanio marittimo regionale con finalita' turistico-ricreative e nei
lidi e spiagge destinati alla balneazione», e' finalizzata  a  curare
interessi  legati  anche  al   «turismo»,   materia   di   competenza
legislativa residuale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  117,  quarto
comma, Cost. (ex multis, sentenza  n.  214  del  2006),  che  possono
«intercettare profili  che  attengono  all'ambiente,  ma  sempre  che
comportino un'elevazione dello standard di tutela»  (sentenza  n.  86
del 2021). 
    La questione  se  il  legname  spiaggiato  costituisca,  o  meno,
"rifiuto", a prescindere dalla sua soluzione, non  revoca,  peraltro,
in dubbio  che  la  disciplina  della  sua  raccolta  sia,  comunque,
riconducibile alla competenza esclusiva del  legislatore  statale  in
materia  di  «tutela  dell'ambiente»  e  «dell'ecosistema»  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e che,  pertanto,  la
competenza regionale in materia di «turismo»,  sicuramente  implicata
nel caso in esame, considerata la destinazione delle  spiagge,  possa
essere  esercitata  soltanto  in  quanto  non  in  contrasto  con  la
normativa statale di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema». 
    4.2.- Il ricorrente ritiene che,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter),  numero  4),  cod.  ambiente,
secondo cui i rifiuti «di qualunque natura  o  provenienza,  giacenti
[...] sulle spiagge marittime  e  lacuali  e  sulle  rive  dei  corsi
d'acqua» costituiscono «rifiuti urbani», anche il  materiale  legnoso
spiaggiato  debba  essere,  senz'altro,  annoverato  tra  di  essi  e
disciplinato conseguentemente. 
    Tuttavia rileva, in particolare,  l'art.  14,  comma  8,  lettera
b-bis), del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, che  ha  modificato
l'art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, in  riferimento  alla
definizione delle attivita' non costituenti «gestione dei rifiuti» ai
fini della applicazione della Parte IV del medesimo codice. 
    La nuova disposizione ha  aggiunto,  infatti,  nella  lettera  n)
dell'art. 183, comma 1, cod. ambiente, un ulteriore periodo, ai sensi
del quale «[n]on costituiscono attivita' di gestione dei  rifiuti  le
operazioni  di   prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate
e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine  antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». 
    Alla luce del combinato  disposto  di  tali  norme,  i  materiali
presenti sulle spiagge, al di la' della loro qualificazione, al  fine
della  disciplina  della  relativa   raccolta,   possono   dividersi,
pertanto, in due categorie: quella dei rifiuti urbani giacenti  sulla
spiaggia (ad esempio plastiche, lattine, rottami e  carta)  e  quella
dei materiali  o  sostanze  di  origine  naturale,  come  il  legname
spiaggiato, trasportati sulle spiagge dalle mareggiate, per  i  quali
il legislatore statale si e' preoccupato, al fine di consentirne  una
piu' spedita rimozione, di prevedere una specifica  disciplina  delle
operazioni  di  prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   deposito,
escludendoli dall'ambito delle attivita' di gestione dei rifiuti (per
le cui attivita' di raccolta e di trasporto l'art. 212 cod.  ambiente
impone, tra  l'altro,  l'iscrizione  dei  soggetti  operanti  in  uno
specifico Albo nazionale gestori ambientali). 
    Nell'ambito  di   questo   complessivo   quadro   normativo,   la
disposizione impugnata prevede, in totale conformita' alla disciplina
statale dettata dall'art. 183, comma 1, lettera  n),  cod.  ambiente,
che le operazioni di raccolta del legname vengano poste in essere nel
medesimo sito nel quale questo si e' depositato e secondo un  preciso
calendario ed orario. 
    Pertanto, la norma oggetto di censura, nel consentire la raccolta
del materiale  legnoso  spiaggiato  per  un  determinato  e  limitato
periodo di tempo, per uso  esclusivamente  personale  o  domestico  e
senza fine di lucro, intende consentire una forma di gestione di tali
materiali   sul   presupposto,   stabilito   proprio    dal    codice
dell'ambiente,  che  a  questi  non  si  applichino  le  disposizioni
relative alla raccolta dei rifiuti urbani. 
    La norma impugnata, intervenendo nella prospettiva  dell'economia
circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e
di limitare la quantita' finale di rifiuti da  smaltire,  va  percio'
considerata non solo conforme alla disciplina statale, ma anche  tale
da realizzare una forma di maggiore tutela dell'ambiente,  come  tale
consentita al legislatore regionale. 
    5.- Dev'essere, pertanto, dichiarata non fondata la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 36, della legge  reg.
Abruzzo n. 1 del 2021, promossa in riferimento all'art. 117,  secondo
comma, lettera s), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo 20  gennaio
2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per  la  redazione  del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023  della  Regione  Abruzzo
(Legge di  stabilita'  regionale  2021)»,  promossa,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA