PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 2022 

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 883). (22A02243) 
(GU n.82 del 7-4-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio  2022,   n.   14,   recante:
«Disposizioni urgenti sulla  crisi  in  Ucraina»,  approvato  in  via
definitiva in data 31 marzo 2022, in corso di  pubblicazione,  ed  in
particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con  cui
sono state integrate nel  testo  del  provvedimento  le  disposizioni
precedentemente previste dall'art. 3 del  decreto-legge  28  febbraio
2022, n. 16, ora abrogato; 
  Visto il decreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022 e n. 882 del  30  marzo  2022
recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza il  soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare  il  tempestivo  espletamento
dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica
delle persone provenienti dall'Ucraina, in  conseguenza  della  grave
crisi internazionale in atto; 
  Vista la richiesta del Ministero dell'interno; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori  misure  per   garantire   l'operativita'   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. In  considerazione  delle  eccezionali  esigenze  derivanti  dal
contesto  emergenziale  in  rassegna,  al  fine  di   assicurare   il
tempestivo espletamento dei procedimenti  connessi  alla  definizione
della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto, i contratti  di
somministrazione  di  lavoro  di  cui  all'art.  33,  comma  1,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  anche  per  le  esigenze  delle
questure, possono essere modificati anche in deroga all'art. 106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
3.973.565 per l'anno 2022, si provvede a  valere  sulle  risorse  del
capitolo 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio