IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente del Consiglio superiore
della magistratura
Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 6 aprile 2022 con la quale il Consiglio
superiore della magistratura ha modificato i commi 1, 3 e 5 dell'art.
91 del regolamento interno;
Decreta:
La modifica dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 91 del R.I. nei termini di
seguito indicati:
Art. 91.
Norma temporanea
«1. Per tutto il tempo della vigenza di misure di contrasto alla
pandemia da Covid-19, il Comitato di Presidenza puo' autorizzare i
singoli componenti del Consiglio superiore su loro richiesta a
partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria da remoto mediante
collegamento telematico.
2. L'autorizzazione e' concessa, in ragione di misure, anche
individuali, che impediscono la partecipazione ai lavori consiliari,
imposte da atti normativi o da provvedimenti adottati per prevenire
la diffusione del contagio da Covid-19, ai componenti interessati da
tali misure.
3. La partecipazione e' attuata attraverso l'impiego di tecnologie
informatiche tali da assicurare l'identificazione audiovisiva di
ciascun partecipante e la possibilita' di percezione diretta, visiva
ed uditiva in tempo reale da parte di tutti i consiglieri di ogni
fase della discussione, di tutti gli interventi e delle espressioni
di voto. La partecipazione per via telematica, di cui e' dato atto a
verbale, e' equiparata a quella in presenza ad ogni effetto e
concorre alla validita' delle deliberazioni. Quando uno o piu'
consiglieri partecipano ad una seduta in collegamento da remoto, il
voto di tutti i partecipanti e' espresso sempre per appello nominale
in ordine alfabetico previo sorteggio della lettera iniziale.
4. Ai consiglieri che partecipano da remoto l'ordine del giorno dei
lavori e' comunicato, secondo i termini ordinari previsti dal
regolamento, attraverso l'invio del testo all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale. Eventuali emendamenti alle proposte
sottoposte all'esame dell'assemblea plenaria sono inviati da parte
dei proponenti, sempre a mezzo della posta elettronica istituzionale,
all'Ufficio OdG del Consiglio, che ne cura l'immediata trasmissione a
tutti i consiglieri. L'eventuale adesione agli emendamenti proposti
puo' essere espressa con dichiarazione formale in video collegamento.
5. Alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Comitato di
Presidenza puo' autorizzare la partecipazione da remoto ai lavori
delle commissioni referenti e delle altre articolazioni consiliari
collegiali, purche' sia garantita la completa conoscenza degli atti e
la riservatezza delle sedute; il consigliere che partecipa da remoto
garantisce che dalla sua postazione di collegamento nessun estraneo
abbia percezione diretta dei lavori e dei documenti relativi. La
registrazione delle sedute o della eventuale audizione di soggetti
esterni, qualora sia necessaria, e' effettuata unicamente su
piattaforma e server di uso esclusivo del Consiglio superiore della
magistratura.
6. A coloro che partecipano da remoto ai lavori dell'assemblea
plenaria, delle commissioni referenti o di altre articolazioni
consiliari collegiali e' consentita la conoscenza degli atti di
ciascun procedimento attraverso l'invio di copia informatica
all'indirizzo istituzionale da parte della segreteria amministrativa
competente, fermi restando gli obblighi di riservatezza o segretezza
gravanti sui consiglieri, fatta eccezione per gli atti e i documenti
custoditi presso la sezione disciplinare per i quali e' prevista una
apposita modalita' d'accesso non derogabile.»
Dato a Roma, addi' 6 aprile 2022
MATTARELLA
Il segretario generale: Viola