DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022
Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. (22A02321)(GU n.82 del 7-4-2022)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014); Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il 30 novembre 2021, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di una parte dell'art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 16 febbraio 2022, depositata l'8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n. 10 del 9 marzo 2022, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la suindicata richiesta di referendum popolare; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; Emana il seguente decreto: Il referendum popolare per l'abrogazione di una parte dell'art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni ed integrazioni, avente la seguente denominazione: «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», e' indetto sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?». I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 6 aprile 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Lamorgese, Ministro dell'interno Cartabia, Ministra della giustizia