DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per  la  limitazione  delle  misure
cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso  dell'art.  274,  comma  1,
lettera  c),  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di  misure
cautelari  e,  segnatamente,  di  esigenze  cautelari,  nel  processo
penale. (22A02321) 
(GU n.82 del 7-4-2022)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Legge di stabilita' 2014); 
  Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il  30  novembre
2021, con la quale l'Ufficio centrale per  il  referendum  presso  la
Corte suprema di  cassazione  ha  dichiarato  conforme  a  legge  una
richiesta di referendum  popolare  per  l'abrogazione  di  una  parte
dell'art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n.  447  (Approvazione  del  codice  di
procedura penale) e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 16  febbraio
2022, depositata l'8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n.  10  del  9  marzo
2022, con la quale e'  stata  dichiarata  ammissibile  la  suindicata
richiesta di referendum popolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2022; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
  Il referendum popolare per l'abrogazione  di  una  parte  dell'art.
274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n.  447  (Approvazione  del  codice  di  procedura
penale)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  avente   la
seguente  denominazione:   «Limitazione   delle   misure   cautelari:
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma  1,  lettera  c),
codice di  procedura  penale,  in  materia  di  misure  cautelari  e,
segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», e' indetto
sul seguente quesito: 
    «Volete voi che sia abrogato  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n.  447  (Approvazione  del  codice  di
procedura  penale)  risultante  dalle  modificazioni  e  integrazioni
successivamente apportate, limitatamente alla  seguente  parte:  art.
274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della  stessa
specie di quello per cui si  procede.  Se  il  pericolo  riguarda  la
commissione di delitti della stessa  specie  di  quello  per  cui  si
procede, le misure di custodia cautelare sono  disposte  soltanto  se
trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della  reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di  custodia
cautelare in carcere, di delitti per i  quali  e'  prevista  la  pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche'  per
il delitto di finanziamento illecito dei partiti di  cui  all'art.  7
della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?». 
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  12
giugno 2022. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Cartabia, Ministra della giustizia