DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per la separazione  delle  funzioni
dei magistrati. Abrogazione delle norme  in  materia  di  ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni  giudicanti  a
quelle  requirenti  e  viceversa  nella  carriera   dei   magistrati.
(22A02322) 
(GU n.82 del 7-4-2022)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Legge di stabilita' 2014); 
  Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il  30  novembre
2021, con la quale l'Ufficio centrale per  il  referendum  presso  la
Corte suprema di  cassazione  ha  dichiarato  conforme  a  legge  una
richiesta di referendum  popolare  per  l'abrogazione  di  una  parte
dell'art. 192, comma 6, del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
(Ordinamento giudiziario), dell'art.  18,  comma  3,  della  legge  4
gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli  organici  della
Magistratura e per le promozioni), di una parte dell'art.  23,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.   26,   recante
«Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150», di una parte degli articoli 11, comma 2, e  13  del  decreto
legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante  «Nuova   disciplina
dell'accesso in magistratura,  nonche'  in  materia  di  progressione
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio  2005,  n.  150»  e  di  una  parte
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193
(Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario), convertito, con modificazioni,  in  legge  22  febbraio
2010, n. 24; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 16  febbraio
2022, depositata l'8 marzo 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 1ª Serie speciale - n. 10 del 9 marzo 2022, con la quale  e'  stata
dichiarata  ammissibile  la  suindicata   richiesta   di   referendum
popolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2022; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
  Il referendum popolare per l'abrogazione  di  una  parte  dell'art.
192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12  (Ordinamento
giudiziario), dell'art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1
(Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura  e  per
le promozioni), di una parte  dell'art.  23,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola
superiore  della  magistratura,  nonche'  disposizioni  in  tema   di
tirocinio  e  formazione  degli  uditori  giudiziari,   aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma
1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,  n.  150»,  di  una  parte
degli articoli 11, comma 2, e 13 del  decreto  legislativo  5  aprile
2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura,
nonche' in materia  di  progressione  economica  e  di  funzioni  dei
magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge  25
luglio 2005, n. 150» e  di  una  parte  dell'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia
di  funzionalita'   del   sistema   giudiziario),   convertito,   con
modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, avente  la  seguente
denominazione:   «Separazione   delle   funzioni   dei    magistrati.
Abrogazione delle norme in materia  di  ordinamento  giudiziario  che
consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
e viceversa nella carriera dei magistrati», e' indetto  sul  seguente
quesito: 
    «Volete  voi  che  siano  abrogati:  l'"Ordinamento  giudiziario"
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante  dalle
modificazioni  e  integrazioni  ad  esso  successivamente  apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma  6,  limitatamente
alle parole: ",  salvo  che  per  tale  passaggio  esista  il  parere
favorevole del Consiglio superiore della magistratura";  la  legge  4
gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli  organici  della
Magistratura  e  per  le  promozioni),  nel  testo  risultante  dalle
modificazioni  e  integrazioni  ad  essa  successivamente  apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La  Commissione
di scrutinio dichiara,  per  ciascun  magistrato  scrutinato,  se  e'
idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti  o
alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle  une  a  preferenza  delle
altre"; il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  recante
«Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e  integrazioni  ad
esso successivamente apportate, limitatamente  alla  seguente  parte:
art.  23,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "nonche'  per  il
passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa";
il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante  "Nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n.
150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4  della
legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4,  lettera  b)
del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24,  limitatamente  alle
seguenti  parti:  art.  11,  comma  2,  limitatamente  alle   parole:
"riferita  a  periodi  in  cui  il  magistrato  ha  svolto   funzioni
giudicanti  o  requirenti";  art.  13,  riguardo  alla  rubrica   del
medesimo, limitatamente alle  parole:  "e  passaggio  dalle  funzioni
giudicanti a quelle  requirenti  e  viceversa";  art.  13,  comma  1,
limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti  a
quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio  da  funzioni
giudicanti a funzioni requirenti,  e  viceversa,  non  e'  consentito
all'interno  dello  stesso  distretto,  ne'  all'interno   di   altri
distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.  11  del
codice di procedura penale in relazione al  distretto  nel  quale  il
magistrato presta servizio all'atto del  mutamento  di  funzioni.  Il
passaggio  di  cui  al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco dell'intera
carriera,  dopo  aver  svolto  almeno   cinque   anni   di   servizio
continuativo nella funzione esercitata ed e' disposto  a  seguito  di
procedura  concorsuale,  previa  partecipazione  ad   un   corso   di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad  un  giudizio  di
idoneita' allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,  espresso  dal
Consiglio superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio  giudiziario
deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di  appello
o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che  il
magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.  Il  presidente
della corte di appello o il procuratore  generale  presso  la  stessa
corte, oltre agli elementi forniti  dal  capo  dell'ufficio,  possono
acquisire  anche  le  osservazioni  del  presidente   del   consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli  elementi  di  fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'.  Per
il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle  funzioni
requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del  secondo
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario  il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso  la
medesima,  rispettivamente,  il  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.";  art.  13,
comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma  3,
il solo divieto  di  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
requirenti,  e  viceversa,  all'interno   dello   stesso   distretto,
all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento
al capoluogo del distretto di corte d'appello  determinato  ai  sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto
nel quale il magistrato presta servizio  all'atto  del  mutamento  di
funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede  il
passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni
funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il
magistrato chieda il passaggio  da  funzioni  requirenti  a  funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio  giudiziario  diviso  in
sezioni, ove vi siano  posti  vacanti,  in  una  sezione  che  tratti
esclusivamente  affari  civili  o  del  lavoro.  Nel  primo  caso  il
magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima  del  successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato
non puo' essere  destinato,  neppure  in  qualita'  di  sostituto,  a
funzioni di natura penale o miste prima del successivo  trasferimento
o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento  di
funzioni puo' realizzarsi soltanto in un diverso  circondario  ed  in
una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli   di   provenienza.   Il
tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto  in  un  diverso
distretto rispetto a quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle
funzioni giudicanti civili o del  lavoro  del  magistrato  che  abbia
esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente  indicata
nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5:  "5.
Per il passaggio da funzioni  giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e
viceversa, l'anzianita'  di  servizio  e'  valutata  unitamente  alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita'
periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma  3
non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui
all'art. 10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle  relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di  legittimita'  di
cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento
da  giudicante  a  requirente  e  viceversa.";  il  decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con  modificazioni,  in  legge  22
febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di  funzionalita'
del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni  e
integrazioni ad essa successivamente  apportate,  limitatamente  alla
seguente parte: art. 3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Il
trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al  primo  periodo  del
presente comma puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di
passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti  e  viceversa,
previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5  aprile
2006, n. 160."?». 
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  12
giugno 2022. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Cartabia, Ministra della giustizia