AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Visuplain» (22A02395) 
(GU n.92 del 20-4-2022)

 
          Estratto determina n. 262/2022 del 4 aprile 2022 
 
    Medicinale: VISUPLAIN. 
    Titolare A.I.C.: Visufarma S.p.a. 
    Confezioni: 
      «0,1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 3 ml - A.I.C.
n. 049725017 (in base 10); 
      «0,1 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE da 3 ml - A.I.C.
n. 049725029 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: ventuno mesi. 
    Precauzioni particolari  per  la  conservazione:  dopo  la  prima
apertura  del  flacone:  utilizzare  entro   ventotto   giorni.   Non
conservare a temperatura superiore a 25°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: bimatoprost; 
      rilascio lotti: Rafarm S.A. Thesi Pousi-Xatzi,  Agiou  Louka  -
19002 Paiania Attiki - Grecia. 
    Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione  intraoculare
elevata nel glaucoma cronico ad  angolo  aperto  e  nell'ipertensione
oculare negli adulti (come monoterapia o come terapia  aggiuntiva  ai
beta-bloccanti). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «0,1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 3 ml - A.I.C.
n. 049725017 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,15; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,54. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Visuplain»  (bimatoprost)  e'  classificato,  ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Visuplain» (bimatoprost)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo  n.  219/2006,  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.