N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8  marzo  2022  (del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica  -  Autorizzazione  e  accreditamento  di  strutture
  sanitarie - Norme della  Regione  Puglia  -  Previsione  che  nelle
  strutture   monospecialistiche   domiciliari   le    funzioni    di
  responsabile sanitario possono essere ricoperte anche da un  medico
  chirurgo specializzato in medicina interna o  equipollenza,  ovvero
  da un medico con esperienza almeno  quinquennale  in  direzione  di
  dipartimento sanitario oppure da un medico con specifica formazione
  universitaria  di  secondo  livello   (management   sanitario)   ed
  esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie. 
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della  Regione  Puglia  -
  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2017 sull'organizzazione e
  funzionamento  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
  scientifico (IRCCS) di diritto  pubblico  della  Regione  Puglia  -
  Previsione che il direttore amministrativo e sanitario all'atto del
  conferimento dell'incarico non devono aver compiuto  sessantacinque
  anni. 
Sanita' pubblica  -  Autorizzazione  e  accreditamento  di  strutture
  sanitarie  -  Norme  della  Regione  Puglia  -   Previsione   della
  possibilita'   di   svolgere   l'assistenza   agli   anziani    non
  autosufficienti e  disabili,  per  un  limitato  periodo  di  tempo
  nell'anno  e  senza  pernottamento,  presso  una  sede   secondaria
  compatibile per localizzazione con la villeggiatura. 
Edilizia  e  urbanistica  -  Interventi  in  deroga  agli   strumenti
  urbanistici - Norme della Regione Puglia  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n.  20  del  2001  -  Variazione  del  Piano  urbanistico
  generale (PUG) -  Previsione  che  la  deliberazione  motivata  del
  Consiglio  comunale   che   apporta   variazioni   agli   strumenti
  urbanistici  generali  vigenti  non  e'  soggetta  ad  approvazione
  regionale o a verifica di  compatibilita'  regionale,  provinciale,
  metropolitana quando la variazione deriva da incremento dell'indice
  di fabbricabilita' fondiaria fino 0,1 mc/mq per  la  realizzazione,
  in zona agricola, di nuovi  fabbricati  qualora  gli  stessi  siano
  strumentali   alla   conduzione   del   fondo    o    all'esercizio
  dell'attivita' agricola e delle attivita' a questa connesse. 
Lavoro - Contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  -  Norme  della
  Regione Puglia - Modifica alla legge regionale n. 27 del 2012 sulla
  prosecuzione della ricostruzione post sisma  2002  nell'area  della
  Provincia di Foggia - Proroga al 31 dicembre  2022  della  facolta'
  dei Comuni interessati e titolari dei finanziamenti  assegnati  dal
  Commissario delegato con i  piani  di  ricostruzione  dell'edilizia
  pubblica  e  di  interesse  pubblico  e  dell'edilizia  privata  di
  avvalersi di personale esterno specificamente  contrattualizzato  a
  tempo determinato, nel limite di spesa e nel numero  dei  contratti
  in essere alla data del 30 aprile 2012. 
Ambiente - VIA (Valutazione di  impatto  ambientale)  -  Norme  della
  Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 11  del  2001  -
  Previsione  che  la  Commissione  tecnica  e'  l'organo  collegiale
  tecnico-consultivo che  fornisce  il  supporto  tecnico-scientifico
  necessario all'Autorita' competente per i procedimenti  contemplati
  dalla parte seconda  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
  nonche' dalla normativa in  materia  di  valutazione  di  incidenza
  ambientale  -  Previsione  che,  in  caso   di   complessita'   dei
  procedimenti  da  istruire,  le  funzioni  della  Commissione  sono
  attribuite a una o piu' commissioni tecniche nominate da  autorita'
  competenti  -  Previsione  che  ai  componenti  delle   commissioni
  tecniche spetta un gettone unico omnicomprensivo. 
Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione  Puglia  -
  Previsione che la Regione Puglia nell'anno 2022 organizza un  corso
  di formazione  interno,  per  consentire  il  riconoscimento  della
  qualifica di agente di polizia giudiziaria nella categoria di nuovo
  inquadramento,  al  personale  che,  gia'  in  possesso   di   tale
  qualifica, l'ha persa a seguito di progressione verticale. 
- Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021,  n.  51  (Disposizioni
  per la formazione  del  bilancio  di  previsione  2022  e  bilancio
  pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia -  legge  di  stabilita'
  regionale 2022), artt. 10, comma 1, lettera a); 11; 16;  54,  comma
  1, lettera s); 55; 61, comma 1, lettera b); e 74. 
(GU n.16 del 20-4-2022 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello  Stato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587), presso i cui uffici ha domicilio  in  Roma  -  via  dei
Portoghesi      n.      12      (fax      0696514000      -      PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ricorrente; 
    contro Regione Puglia, in persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale attualmente in carica resistente per  l'impugnazione  e  la
dichiarazione di incostituzionalita'  degli  articoli  10,  comma  1,
lettera a), 11, 16, 54, comma 1, lettera s), 55, 61, comma 1, lettera
b), e 74 della legge  regionale  Puglia  30  dicembre  2021,  n.  51,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di
stabilita'  regionale  2022»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
regionale n. 164 del 31 dicembre 2021. 
    La Regione Puglia ha approvato ed emanato la legge n. 51/2021 con
cui in ben ottantadue articoli ha introdotto una serie di  norme  per
disciplinare i  piu'  disparati  settori  della  vita  amministrativa
regionale. 
    Sennonche' alcune norme di detta  legge  sono,  ad  avviso  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in   contrasto   con   la
Costituzione perche' lesive dei criteri di riparto  della  competenza
legislativa tra lo Stato e le regioni. 
    Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  deve   impugnare   la   legge   regionale   in   questione,
limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  1,  lettera  a)
della legge regionale 30 dicembre  2021,  n.  51  per  contrasto  con
l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    La norma in questione introduce un  nuovo  comma  -  il  4-bis  -
all'art. 12 della precedente legge regionale n. 9/2017,  che  prevede
che nelle strutture monospecialistiche  domiciliari  le  funzioni  di
responsabile sanitario possono essere ricoperte anche  da  un  medico
chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero  da
un  medico  con  esperienza  almeno  quinquennale  in  direzione   di
dipartimento sanitario, oppure ancora  da  un  medico  con  specifica
formazione universitaria di secondo livello (management sanitario) ed
esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie. 
    Il punto di criticita' della norma e' nell'utilizzo  del  termine
«strutture domiciliari»  contrastante  con  la  disciplina  nazionale
risultante dall'art. 1, comma 406, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178  (recante  «Legge  di  bilancio  2021»)  che  ha  modificato   la
disciplina di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 502. 
    Il legislatore statale ha istituito un sistema di  autorizzazione
all'esercizio  e  di  accreditamento   istituzionale   dei   soggetti
erogatori  di  cure  domiciliari,  che   possa   assicurare   equita'
nell'accesso ai servizi, sicurezza e qualita' delle cure  nell'ambito
dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire al  malato
e alla sua famiglia cure adeguate  durante  tutto  il  decorso  della
malattia, per ogni eta' e sull'intero territorio  nazionale,  nonche'
favorire la messa a regime di sistemi di  valutazione  dei  risultati
raggiunti in  un'ottica  di  miglioramento  continuo  della  qualita'
dell'assistenza sanitaria ai cittadini. 
    Il legislatore  regionale  ha  invece  con  questa  norma  esteso
l'ambito di applicazione del sistema di autorizzazione  all'esercizio
e  di  accreditamento  istituzionale  delle  strutture  sanitarie   e
sociosanitarie anche alle  organizzazioni  pubbliche  e  private  che
erogano cure domiciliari. 
    Tanto  premesso,  la  disposizione  in  esame  contrasta  con  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  8-ter  e  8-quater  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992, cosi' come modificati dalla legge n. 178
del 2020, che integrano principi fondamentali in materia  di  «tutela
della salute» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della  legge  regionale
30 dicembre 2021, n.  51  per  violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettera l) della Costituzione. 
    La norma qui censurata apporta modifiche al comma 2  dell'art.  6
della legge  regionale  29  maggio  2017,  n.  17  (Organizzazione  e
funzionamento  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
scientifico - IRCCS - di diritto pubblico della Regione  Puglia)  che
disciplina il rapporto  di  lavoro  del  direttore  amministrativo  e
sanitario  nei  predetti  istituti,  disponendo  che   all'atto   del
conferimento  dell'incarico  i  soggetti  nominati  non  devono  aver
compiuto sessantacinque anni. Tale disposizione non risulta  coerente
con la normativa statale dettata in materia, atteso che, ai sensi del
decreto  legislativo  n.  288  del  2003  recante   «Riordino   della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3», le
funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano
al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 
    Ne consegue che la norma regionale in esame presenta  profili  di
incostituzionalita' atteso che con essa viene introdotta  una  deroga
alla disciplina statale dettata  in  materia,  in  quanto  non  viene
previsto (come invece  espressamente  recitava  la  precedente  norma
modificata) che le predette figure cessano dall'incarico di direttore
amministrativo e sanitario al compimento del sessantacinquesimo  anno
di eta', con conseguente violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l) della Costituzione che riserva alla  competenza  esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e, quindi,  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 16 della  legge  regionale
30 dicembre 2021, n. 51 per violazione dell'art. 117, comma 3,  della
Costituzione. 
    La  norma  in  rubrica  prevede  che,  al  fine   di   migliorare
l'assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti  e   disabili,   le
strutture di cui ai regolamenti regionali  numeri  4  e  5  del  2019
possono svolgere parte delle attivita', per un  limitato  periodo  di
tempo  nell'anno,  presso  una  sede   secondaria   compatibile   per
localizzazione con la villeggiatura. 
    La disciplina statale di cui agli articoli 8-ter e  8-quater  del
decreto legislativo  n.  502/1992  e'  ispirata  alla  necessita'  di
assicurare che  anche  le  sedi  secondarie  presso  cui  si'  svolga
l'erogazione  delle  prestazioni  risultino  idonee,  in  termini  di
sicurezza  e  qualita'  delle  prestazioni  erogate,  alla  luce  dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento previsti, ex articoli
8-ter e 8-quater del decreto legislativo n.  502  del  1992,  per  le
strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  pur  tenendo  conto   della
tipologia di prestazioni concretamente erogate e non  prevede  alcuna
deroga per esse. 
    La norma regionale indicata facendo  esclusivo  riferimento  alla
compatibilita' della sede secondaria con la localizzazione  turistica
senza alcuna altra indicazione ai requisiti  strutturali  ed  edilizi
comunque necessari per l'esercizio  dell'attivita'  sanitaria  viola,
quindi, l'art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di «tutela
della salute» in quanto si  traduce  in  un  decremento  dei  livelli
qualitativi e di sicurezza delle strutture. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma  1,  lettera  s)
della  legge  regionale  30  dicembre  2021,  n.  51  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s) e comma 3 della Costituzione. 
    La  norma  della  nuova  legge   regionale   introduce   ventidue
modifiche, ciascuna contrassegnata da una lettera dell'alfabeto, alla
legge della Regione Puglia n. 20/2001 che ha  dettato  la  disciplina
generale di governo e di uso del territorio. 
    Tra queste modifiche, quella introdotta dalla lettera s) riguarda
l'art. 12 della citata legge  regionale  n.  20/2001  sostituendo  la
lettera e-ter) del suo comma 3, a  suo  tempo  aggiunta  dall'art.  5
della legge regionale n. 39/2021 per dettare norme  sulla  variazione
del Piano urbanistico generale (PUG). 
    La  disposizione  sostitutita  era   cosi'   formulata:   «e-ter)
incremento dell'indice di fabbricabilita' fondiaria fino a 0,1 mc/mq,
per gli interventi di cui all'art. 51 della l.r. n. 56/1980». 
    Per effetto della legge regionale n. 39/2021, era stata,  quindi,
aggiunta una nuova ipotesi, tra quelle gia' previste dal comma 3, del
citato art. 12, in relazione alle quali  «La  deliberazione  motivata
del  consiglio  comunale  che  apporta  variazioni   agli   strumenti
urbanistici  generali  vigenti  non  e'  soggetta   ad   approvazione
regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n.  56  (Tutela
ed uso del territorio), o a verifica di  compatibilita'  regionale  e
provinciale di cui alla presente legge». 
    L'art. 5 della legge  n.  39/20221  per  questa  parte  e'  stata
impugnato  dalla  Presidenza  del   Consiglio   avanti   alla   Corte
costituzionale ed il ricorso e' tuttora pendente. 
    La nuova modifica dell'art. 12 della legge regionale  n.  20/2001
introdotta dall'art. 54 della legge in  esame  comporta  l'esclusione
dalla verifica di compatibilita' regionale e provinciale l'incremento
dell'indice di fabbricabilita' fondiaria fino a  0,1  mc/mq,  per  la
realizzazione, in zona agricola,  di  nuovi  fabbricati  qualora  gli
stessi siano strumentali alla conduzione del  fondo  o  all'esercizio
dell'attivita' agricola e delle attivita' a questa connesse. 
    Con la novella ora introdotta, la regione ha probabilmente inteso
limitare la portata della disposizione  originariamente  approvata  e
fatta oggetto di impugnativa davanti alla  Corte  costituzionale.  La
norma  in  esame,  infatti,  riferisce   espressamente   l'incremento
dell'indice di fabbricabilita' fondiaria alle zone omogenee  di  tipo
E, ossia alle aree agricole. Sebbene l'ambito di  operativita'  della
disposizione  in  esame  sia  stato  limitato  alle  zone   agricole,
permangono  i  medesimi  rilievi   di   criticita'   posti   a   base
dell'impugnativa avverso la legge regionale n. 39/2021.  Infatti,  la
disposizione in argomento  non  rispetta  i  limiti  inderogabili  di
densita' edilizia  previsti,  per  le  diverse  zone  del  territorio
comunale,   ivi   comprese   le   zone    agricole,    dal    decreto
interministeriale  n.  1444/1968  che  costituiscono   principi   non
derogabili in materia di governo del territorio. 
    Al riguardo, l'art. 7,  comma  4,  del  decreto  ministeriale  n.
1444/1968  (standard  urbanistici),  per   tutelare   il   paesaggio,
l'ambiente e la densita' edilizia, ammette, nelle  zone  territoriali
omogene  destinate  ad  usi   agricoli   (zone   E),   esclusivamente
un'edificabilita' residenziale di 0,03 metri cubi per metro quadrato.
In sostanza la volumetria residenziale ammissibile e' di 300  mq  per
ogni ettaro (circa 100 mq). Il decreto n. 1444/1968  nulla  riferisce
in  ordine  alla  realizzabilita'  di  volumetrie  strumentali   alla
conduzione del fondo, all'esercizio dell'attivita' agricola  e  delle
attivita' connesse. 
    La legge n. 1150/1942 al comma 8 dell'art.  41-quinquies  prevede
che «in tutti i comuni, ai fini della formazione di  nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di  quelli  esistenti,  debbono  essere
osservati limiti inderogabili di' densita' edilizia, di  altezza,  di
distanza  tra  i  fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggi.» 
    E' noto che i limiti fissati dal decreto ministeriale n. 1444 del
1968, che trova il proprio fondamento nell'art. 41-quinquies, commi 8
e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge  urbanistica),  hanno
efficacia vincolante anche  verso  il  legislatore  regionale  (Corte
costituzionale,   sentenza   n.   232/2005),   costituendo   principi
fondamentali della materia, in particolare  come  limiti  massimi  di
densita'  edilizia  a  tutela  del   «primario   interesse   generale
all'ordinato  sviluppo  urbano  (Corte  costituzionale  sentenza   n.
217/2020). 
    In ogni caso, anche qualora  la  normativa  regionale  intendesse
assentire destinazioni strumentali, le stesse non potrebbero superare
il limite di densita' edilizia  per  le  zone  agricole  fissato  dal
citato art. 7, comma 4 (0,003 mc/mq). 
    La disposizione regionale introdotta  con  la  norma  in  rubrica
viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, perche' pur emanata in
forza della competenza legislativa regionale in  materia  di  governo
del territorio, contrasta con la norma fondamentale di grande riforma
contenuta  nell'art.  41-quinquies,  ottavo  comma,  della  legge  n.
1150/1942. 
    Ma i profili di illegittimita' costituzionale della stessa  norma
regionale non si esauriscono qui. 
    La disposizione contestata, consentendo ai comuni di  variare  le
previsioni  strutturali  del   Piano   urbanistico   generale   senza
approvazione ne' verifica di compatibilita' regionale,  metropolitana
o provinciale, esclude anche la verifica di  compatibilita'  di  tale
variazione con il piano paesaggistico, la quale deve svolgersi con la
necessaria partecipazione degli organi del Ministero della cultura. 
    La  disciplina  statale  impone  infatti   che:   «A   far   data
dall'adozione del piano  paesaggistico  non  sono  consentiti,  sugli
immobili e nelle aree di cui all'art. 134,  interventi  in  contrasto
con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A  far  data
dalla approvazione del piano le relative  previsioni  e  prescrizioni
sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni  dei  piani
territoriali ed urbanistici (art. 143, comma 9, del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42). 
    Inoltre, l'art 145, comma 4, dello stesso codice prescrive che «I
comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle
aree  naturali  protette  conformano  o  adeguano  gli  strumenti  di
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni  dei  piani
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla  legge  regionale,
entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due
anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta'  derivanti  da
tali previsioni non sono oggetto  di  indennizzo».  Il  comma  5  del
medesimo art. 145 stabilisce, inoltre, che «La regione disciplina  il
procedimento  di  conformazione  ed   adeguamento   degli   strumenti
urbanistici  alle  previsioni  della  pianificazione   paesaggistica,
assicurando  la   partecipazione   degli   organi   ministeriali   al
procedimento medesimo». 
    La  Regione  Puglia  ha  approvato  il  Piano  paesaggistico  con
delibera n. 176 del 16  febbraio  2015  (Bollettino  Ufficiale  della
Regione Puglia n. 40 del 23 marzo 2015). La novella interviene ora  a
disciplinare le trasformazioni del territorio  agricolo,  consentendo
ai comuni  di  prevedere  nuove  edificazioni  e  stabilendo  che  le
conseguenti modifiche alla pianificazione urbanistica siano sottratte
a ogni verifica di compatibilita', anche di  livello  regionale,  e -
quindi - non siano soggette  neppure  alla  verifica  di  conformita'
rispetto al sovraordinato piano paesaggistico. 
    Il paesaggio, che compone il patrimonio culturale in  senso  lato
ai  sensi  dell'art.  2  del  codice,  riceve  tutela  quale   valore
fondamentale dell'ordinamento giuridico, garantito dall'art. 9  della
Costituzione. Si tratta, peraltro, di un valore primario  e  assoluto
(Corte costituzionale n. 367 del 2007). 
    La norma in questione, ben lungi dal rappresentare  un  tentativo
di semplificazione procedimentale, come forse  era  nelle  intenzioni
del  legislatore  regionale,  prevede  piuttosto  un   ambito   della
pianificazione urbanistica (l'approvazione delle modifiche  ai  piani
comportanti  l'incremento  di  edificabilita'   in   zona   agricola)
sottratto alla fase  di  conformazione  al  piano  paesaggistico,  da
svolgere con il necessario coinvolgimento degli organi del  Ministero
della cultura. 
    Come noto, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato  la
«necessita' che la  tutela  paesaggistica  sia  caratterizzata  dalla
"concertazione rigorosamente necessaria" (cosi' sentenza  n.  64  del
2015)  tra  regione  e  organi  ministeriali,  la  quale  impone   la
partecipazione di questi ultimi al procedimento di  conformazione  ed
adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  alle   previsioni   della
pianificazione paesaggistica (sentenza  n.  64  del  2015;  in  senso
analogo, sentenze n. 240 del 2020, n. 197  del  2014  e  n.  211  del
2013)» (Corte costituzionale, n. 74 del 2021). 
    Ne deriva che la disposizione regionale, la  quale  sottrae  alla
verifica  di  adeguamento   e   conformazione   alla   pianificazione
paesaggistica le modifiche degli strumenti urbanistici  comunali  che
incrementano gli indici di edificabilita' in zona agricola (modifiche
quindi di impatto paesaggistico non certamente trascurabile), si pone
in contrasto con l'art. 9 della Costituzione e con gli articoli  143,
comma 9 e 145 del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  da
considerare norme interposte rispetto all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione. 
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della  legge  regionale
30 dicembre 2021, n.  51  per  violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettera l) della Costituzione. 
    La norma che qui si censura sostituisce al comma 2, dell'art.  2,
della legge regionale 25 settembre 2012, n.  27  (Prosecuzione  della
ricostruzione post sisma 2002 nell'area della Provincia di  Foggia  e
seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: «al 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022». 
    Per effetto della novella, i comuni interessati  e  titolari  dei
finanziamenti assegnati dal  commissario  delegato  con  i  piani  di
ricostruzione  dell'edilizia  pubblica  e  di  interesse  pubblico  e
dell'edilizia privata, per la  prosecuzione  delle  attivita',  hanno
facolta' di avvalersi, dal 10 maggio 2012 al  31  dicembre  2022,  di
personale   esterno   specificamente   contrattualizzato   a    tempo
determinato, nel limite di spesa e nel numero dei contratti in essere
alla data del 30 aprile 2012. Detto eventuale personale esterno  puo'
essere utilizzato anche da due o piu' comuni convenzionati tra  loro.
La regione assegna ai comuni interessati le  risorse  necessarie  per
l'attuazione del presente comma, in base alle risorse disponibili  in
bilancio. 
    Si tratta in sostanza di una proroga di un anno del termine entro
il  quale  puo'  essere  utilizzato  dai  comuni  per  la   finalita'
considerata il personale esterno  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
    Ora,  va  ricordato  che  l'utilizzo  di  personale  esterno  con
contratti a tempo determinato nelle attivita' di  ricostruzione  post
sisma si inserisce nel solco di precedenti proroghe, a far  data  dal
2012, con la conseguenza di far durare per piu'  di  dieci  anni  una
situazione chiaramente di natura eccezionale e  derogatoria  rispetto
alla  normale  disciplina  del  lavoro  a  tempo  determinato.   Cio'
nonostante, la possibilita',  prevista  nell'articolo  in  esame,  di
avvalersi per un ulteriore anno, ovvero fino al 31 dicembre 2022,  di
risorse esterne con contratti a termine appare non in  linea  con  il
mutato quadro legislativo  nazionale  che,  anche  nell'ambito  delle
attivita'  di  ricostruzione  connesse  alla  gestione  degli  eventi
sismici, ha dettato disposizioni finalizzate a limitare l'utilizzo di
rapporti di lavoro flessibili  e  a  preservare  le  professionalita'
acquisite. 
    La  norma  in  esame  pertanto,   soprattutto   alla   luce   del
sopravvenuto   citato   contesto   normativo   nazionale,    presenta
illegittimi  profili  di  scostamento  rispetto  alle  condizioni  di
legittimo impiego dei contratti a temine, rinvenibili  nell'art.  36,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,   con   specifico
riferimento alla  durata  dei  contratti  in  parola,  che  non  puo'
superare i trentasei mesi, pena, tra l'altro, il rischio di possibili
contenziosi,  con  conseguenti   esiti   negativi   in   termini   di
responsabilita'   per   le   amministrazioni   soccombenti,   nonche'
dell'avvio di  procedure  d'infrazione  da  parte  della  Commissione
europea per abuso del ricorso alla predetta tipologia contrattuale. 
    In ragione di quanto esposto, l'articolo  in  esame  si  pone  ad
avviso del Governo in contrasto con le disposizioni di  cui  all'art.
36  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  con   conseguente
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   l)   della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva  dello  Stato  la
materia dell'ordinamento civile. 
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma  1,  lettera  b)
della  legge  regionale  30  dicembre  2021,  n.  51  per  violazione
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Questa  norma  sostituisce  l'art.  28  della  precedente   legge
regionale n. 11/2001 che detta la  disciplina  della  valutazione  di
impatto ambientale prevedendo una Commissione tecnica  in  luogo  del
Comitato per la valutazione di impatto ambientale. 
    Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 28, la Commissione tecnica e'
organo  collegiale  tecnico-consultivo  che  fornisce   il   supporto
tecnico-scientifico  necessario  all'Autorita'   competente   per   i
procedimenti contemplati dalla parte seconda del decreto  legislativo
n. 152/2006, nonche' dalla normativa in  materia  di  valutazione  di
incidenza ambientale, e svolge, altresi', funzioni di' assistenza  ai
fini  dell'istruttoria  necessaria  alla  risoluzione  di   questioni
tecniche  o  giuridiche  che  possono   insorgere   nel   corso   del
procedimento. 
    Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 28, e' previsto che  in  caso
di  complessita'  dei  procedimenti  da  istruire,  giustificata   da
eterogenee  professionalita'  che  consigliano   specifico   supporto
tecnico-scientifico, le funzioni della commissione di cui al  comma 1
sono attribuite a una o  piu'  commissioni  tecniche  nominate  dalle
autorita' competenti. 
    Ai sensi del comma 6 del nuovo art. 28, le commissioni  regionali
operano presso la struttura  regionale  che  svolge  le  funzioni  di
autorita'   competente   nei   procedimenti   di    valutazioni    ed
autorizzazioni ambientali. 
    La precedente formulazione del comma  6  prevedeva  espressamente
che «a tali componenti esterni, non dipendenti regionali,  spetta  il
compenso  e  il  trattamento  economico  di  missione  nella   misura
stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994, della citata legge.» 
    Il testo novellato dalla presente disposizione prevede invece, in
forza del comma 5, che '[a]i componenti  delle  commissioni  tecniche
spetta un gettone unico onnicomprensivo.» 
    La genericita' della previsione dell'attribuzione di un  «gettone
unico onnicomprensivo» priva della  indicazione  del  benche'  minimo
elemento atto a consentire la sua  quantificazione,  e  la  mancanza,
altresi', di qualsiasi riferimento al rispetto delle disposizioni  di
cui all'art. 6 del decreto-legge  n.  78/2010,  rendono  evidente  ad
avviso del Governo la violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 74 della  legge  regionale
30  dicembre  2021  per  violazione  dell'art.  81,  comma  3,  della
Costituzione. 
    La norma qui censurata prevede che nell'anno in corso la  Regione
Puglia organizzi un  corso  di  formazione  interno  per  il  proprio
personale che per effetto  di  progressione  verticale  ha  perso  la
qualifica di agente di polizia giudiziaria al  fine  di  consentirgli
anche nella categoria di nuovo inquadramento il riconoscimento  della
qualifica stessa. 
    La disposizione in esame appare suscettibile di comportare  nuovi
e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, senza prevederne la
quantificazione e la necessaria copertura finanziaria. 
    La Regione Puglia non ha fornito alla  Presidenza  del  Consiglio
dei   ministri   idonei   elementi   informativi    riguardanti    la
quantificazione e la copertura finanziaria  degli  oneri  discendenti
dalla disposizione in esame, utili ai fini  della  valutazione  della
compatibilita'  della  stessa  con  l'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    E  pertanto,  allo  stato,   la   norma   e'   costituzionalmente
illegittima. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri  conclude  affinche'  la
Corte    costituzionale    voglia     dichiarare     l'illegittimita'
costituzionale delle  norme  della  legge  della  Regione  Puglia  30
dicembre 2021, n.  51  in  epigrafe  elencate  e  nel  presente  atto
specificamente censurate. 
    Roma, 27 febbraio 2022 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini