AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di  tadalafil,  «Tadalafil  Accord».
(22A02550) 
(GU n.97 del 27-4-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 322/2022 del 13 aprile 2022 
 
    Codice pratica: C1B/2017/2486 
    Si autorizzano le seguenti variazioni:  Tipo  IAin,  B.II.e.5.a.1
«Modifica nella dimensione  della  confezione  del  prodotto  finito.
Modifica del  numero  di  unita'  (compresse,  fiale,  ecc.)  in  una
confezione. Modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al
momento approvate» e TIPO IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica nella dimensione
della confezione del prodotto finito. Modifica del numero  di  unita'
(compresse, fiale, ecc.) in una confezione. Modifica al di fuori  dei
limiti delle dimensioni  di  confezione  al  momento  approvate»  per
l'immissione in commercio del medicinale «Tadalafil  Accord»  (A.I.C.
n. 044205) anche nelle forme farmaceutiche e  confezioni  di  seguito
indicate in aggiunta a quelle gia'  autorizzate  all'  immissione  in
commercio in Italia: 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film 
    Principio attivo: TADALAFIL 
    A.I.C. n.: 
      044205146 - «10 mg compresse rivestite con film»  14  compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B512U); 
      044205159 - «10 mg compresse rivestite con film»  28  compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B5137); 
      044205161 - «10 mg compresse rivestite con film»  30  compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 3201B513); 
      044205173 - «20 mg compresse rivestite con film»  14  compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B513P); 
      044205185 - «20 mg compresse rivestite con film»  28  compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B5141); 
      044205197 - «20 mg compresse rivestite con film»  30  compresse
in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 321B514F). 
    Si autorizza altresi' la modifica della descrizione  del  blister
delle confezioni gia' autorizzate con determina di  prima  A.I.C.  n.
1444/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre
2016, da AL/PVC/PE/PVDC/AL a PVC/PE/PVDC/AL. 
    Codice pratica: C1B/2017/2486 
    Numero procedura: UK/H/5902/003-004/IB/005/G 
    Titolare AIC: Accord Healthcare S.L.U. (codice SIS 4852) 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    «C (nn)», classe non negoziata. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni  sopracitate  sono   adottate   le   seguenti
classificazioni ai fini della fornitura: «RR», medicinale soggetto  a
prescrizione medica, ricetta ripetibile per le confezioni da 14, 28 e
30 compresse nel dosaggio da 10  mg;  «RRL»,  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o  di  specialisti  -  cardiologo,  pneumologo,
dermatologo, reumatologo per le confezioni da 14, 28 e  30  compresse
nel dosaggio da 20 mg. 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.