AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  umano,  a  base  di  acido  alendronico,  «Acido
Alendronico Aurobindo». (22A02568) 
(GU n.97 del 27-4-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 321/2022 del 13 aprile 2022 
 
    E' autorizzata l'aggiunta di un  nuovo  contenitore  «flacone  in
HDPE» con numero di unita' posologiche 30, 50, 60 e 250 compresse per
il dosaggio gia' autorizzato da 70 mg, in  aggiunta  alle  confezioni
precedentemente autorizzate. 
    E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  ACIDO
ALENDRONICO AUROBINDO anche  nelle  forme  farmaceutiche,  dosaggi  e
confezioni di seguito indicate: 
      «70 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe 
    A.I.C. 041256304 - base 10 17C1CJ base 32; 
      «70 mg compresse» 50 compresse in flacone Hdpe 
    A.I.C. 041256316 - - base 10 17C1CW base 32; 
      «70 mg compresse» 60 compresse in flacone Hdpe 
    A.I.C. 041256328 - base 10 17C1D8 base 32; 
      «70 mg compresse» 250 compresse in flacone Hdpe 
    A.I.C. 041256330 - base 10 17C1DB base 32. 
    Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film; 
    Principio attivo: Acido alendronico. 
    Titolare A.I.C.: Societa' Aurobindo Pharma Italia S.r.l. con sede
legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 -  21047  Saronno
(VA) codice fiscale 06058020964 
    Procedura europea: NL/H/2292/IB/018/G; 
    Codice pratica: C1B/2021/294. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C-nn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinale  soggetto  a
prescrizione medica) per le confezioni fino a 60 compresse; 
    OSP  (medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica   limitativa,
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile) per la confezione da 250 compresse. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha
effetto dal giorno successivo a quello della sua  pubblicazione,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara'
notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale.