N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2022
Ordinanza del 16 marzo 2022 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia sul ricorso proposto da Colapietro Angelo Vito Francesco c/INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto compatibili, delle norme relative agli impiegati civili dello Stato al personale del Corpo di polizia penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata previsione che, a fronte della sostanziale identita' delle funzioni e dei compiti svolti dalle forze di polizia, tali criteri siano estesi anche al personale della Polizia penitenziaria. - Legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), art. 1, comma 4.(GU n.17 del 27-4-2022 )
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Puglia
in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente sentenza/ordinanza nel giudizio
iscritto al n. 36527 del registro di segreteria, sul ricorso
presentato da: Colapietro Angelo Vito Francesco, C.F.
CLPNLV62T01A048I, nato ad Acquaviva Delle Fonti (BA) il 1° dicembre
1962 ed ivi residente alla via Gaetano Salvemini, sc. F/38,
elettivamente domiciliato in Roma, viale Anicio Gallo 194, presso e
nello studio dell'Avvio Francesco La Gattuta, che lo rappresenta e
difende; contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dell'ente, presso
i cui uffici e' elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani
n. 108; Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., non
costituito;
Visto il codice di giustizia contabile;
Visto l'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020;
Esaminati, all'udienza cartolare in data 1° marzo 2022 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, gli atti ed
i documenti di causa;
Considerato in Fatto
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2021, il ricorrente,
come sopra generalizzato, gia' dipendente del Ministero della
giustizia presso il Corpo di Polizia penitenziaria, e cessato dal
servizio a decorrere dal 27 dicembre 2018, ha chiesto la
riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento,
conseguente all'applicazione dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva
del trattamento di quiescenza.
Si e' costituito l'I.N.P.S., il quale ha evidenziato
l'infondatezza della pretesa in quanto l'art. 54 del TU 1092/1973 non
e' applicabile al personale del disciolto Corpo degli agenti di
Polizia penitenziaria, eccependo, in via subordinata, il divieto di
cumulo di interessi e rivalutazione.
In vista dell'udienza del 14 dicembre 2021, il ricorrente ha
presentato brevi note scritte, chiedendo che, analogamente a quanto
avvenuto con riferimento (al personale della Polizia di Stato con
ordinanza n. 8512021, sia sollevata questione di legittimita'
costituzionale in ordine all'applicazione del predetto art. 54 anche
in favore degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.
Con ordinanza a verbale alla medesima udienza, e' stato disposto
un rinvio della trattazione, nelle more della definizione dell'iter
di approvazione parlamentare del ddl governativo che prevedeva, al
fine di allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, l'estensione, al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato e Polizia penitenziaria), della disciplina di cui all'art. 54
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.
In vista dell'udienza cartolare del 1° marzo 2022, il ricorrente,
nel richiamare la disposizione di cui all'art. 1, comma 101 della
legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) nel frattempo entrata in
vigore, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cu
all'atto introduttivo.
A questo punto, in assenza di richiesta di trattazione orale, la
causa e' stata rimessa in decisione sulla base degli atti al
fascicolo.
Diritto
1. Il giudizio verte sulla domanda del ricorrente, gia' in
servizio presso il Ministero della giustizia, come agente di Polizia
penitenziaria, con anzianita' di servizio utile al 31 dicembre 1995,
inferiore a 18 armi e superiore quindici anni (diciasette anni e un
mese), volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del
trattamento di pensione, con riferimento alle quote A e B, calcolate
con il sistema retributivo, mediante l'aliquota di rendimento del 44%
prevista dall'art. 54 del TU 1092/1973.
2. Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilita' della
domanda nei confronti del Ministero della giustizia, nei cui riguardi
peraltro non si intravedono profili di legittimazione passiva, non
avendo il ricorrente fornito prova dell'avvenuta notifica del
gravame.
3. Ai fini della definizione della questione controversa, occorre
tener conto dello ius superveniens rappresentato dall'entrata in
vigore, a far data dal 1° gennaio 2022, della legge di bilancio per
l'anno in corso (legge n. 234/2021) che all'art. 1, comma 101, cosi'
ha disposto: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si
applica, in relazione alla specificita' riconosciuta ai sensi
dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della
pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione
dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».
Al riguardo, ritiene questo Giudice di aderire
all'interpretazione fornita dalla I e dalla II Sezione Appello di
questa Corte in merito alla portata applicativa di tale norma, con le
decisioni n. ri 41 e 4512022 alla cui motivazione si fa espresso
richiamo per ragioni di economia processuale (art. 17 disp. att.
c.g.c.).
Ed invero, come correttamente enunciato dal Giudice d'Appello,
«una corretta esegesi normativa, invero, fondata su criteri di natura
teleologica e sistematica, impone di assumere una posizione «mediana»
sul punto, rappresentata dall'estensione del miglior trattamento
previdenziale anche al personale de quibus andato in pensione entro
l'anno appena trascorso, ma con il riconoscimento della decorrenza
economica solo a far data dal 1° gennaio 2022» (sentenza I sez.
Appello n. 45/22).
In particolare, depone in tal senso la lettura del successivo
comma 102 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022, in cui per
l'attuazione della previsione di cui al precedente comma, e' stato
previsto uno stanziamento che, per il primo anno, prevede un importo
di euro 28.214.312, stimato evidentemente anche tenendo conto
dell'adeguamento del trattamento pensionistico del personale gia' in
congedo, cui andranno ad aggiungersi per ogni ulteriore anno fino al
decimo, gli importi (per il secondo anno stimati in euro 4.313.673 e
poi via via decrescenti) necessari per coprire i nuovi pensionamenti.
Conseguentemente, il ricorso del Colapietro va accolto con
riferimento al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del
trattamento pensionistico, mediante l'applicazione sulle quote dello
stesso calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del
2,44%, a decorrere dal rateo di gennaio 2022.
Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati costituiti
dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla
suddetta riliquidazione e quelli percepiti.
Sugli arretrati maturati va, altresi', riconosciuto il diritto a
conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli
interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo
differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per armo
secondo gli indici ISTAT.
4. Con riferimento ai ratei a decorrere dal pensionamento ed
antecedenti al gennaio 2022, questo Giudice, analogamente a quanto
avvenuto con il personale della Polizia di Stato (Corte dei conti,
sez. Puglia, ordinanza n. 85/2021), ritiene di sollevare questione di
legittimita' costituzionale, per (violazione dell'art. 3 della
Costituzione, della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1
della legge 395/1990, nella parte in cui, nel prevedere che al
personale del disciolto Corpo degli agenti di Custodia (ora Polizia
penitenziaria), facente parte delle Forze di Polizia, per quanto non
previsto dalla stessa legge, si applichino, in quanto compatibili, le
norme relative agli impiegati civili dello Stato, non ha esteso
l'applicazione dell'art. 54, commi 1 e 2, del TU 1092/1973, riservata
ai militari, anche al personale, quale i dipendenti della Polizia
Penitenziaria, appartenente al comparto sicurezza» ad ordinamento
civile.
5. La questione di legittimita' costituzionale si appalesa come
tuttora rilevante, in quanto non vi e' dubbio che la disposizione di
cui alla legge di bilancio sopra richiamata abbia carattere non
retroattivo, non potendo peraltro ad essa attribuirsi valenza di
norma di interpretazione autentica.
Di conseguenza, per quanto riguarda i ratei fino al 31 dicembre
2021, il trattamento pensionistico dei dipendenti, come il
ricorrente, collocati in congedo antecedentemente al 1° gennaio 2022,
resta sottoposto al regime vigente all'epoca del pensionamento.
In buona sostanza, per la determinazione del trattamento
pensionistico del ricorrente per il periodo dal 27 dicembre 2018 al
31 dicembre 2021, occorre far riferimento alla disciplina prevista
dalla legge all'epoca vigente per il personale appartenente al Corpo
degli agenti di Polizia Penitenziaria ad ordinamento civile.
5.1 Al riguardo, va rammentato preliminarmente che ogni
differenziazione tra personale militare e civile, e' stata
definitivamente superata a seguito della riforma del sistema
pensionistico di cui alla legge 335/1995, con il passaggio a regime
dal sistema retributivo a quello contributivo di tutti i lavoratori
pubblici e privati.
Va tuttavia evidenziato che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma
13) ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti
che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianita'
contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione
«secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo»
(calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile,
dell'anzianita' contributiva e dell'aliquota di rendimento).
Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianita'
inferiore, come nel caso di specie, il trattamento pensionistico e'
attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in
cui le quote di pensione relative alle anzianita' acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il
sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita
alle anzianita' successivamente maturate sono computate secondo il
sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).
Al riguardo, costituisce ius recepturn, alla luce della decisione
delle SS.RR. n. 1/2021 di questa Corte, l'applicabilita' dei criteri
di calcolo, come reinterpretati, previsti dall'art. 54 TU 1092/1973,
ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, in favore
del personale appartenente al comparto militare, ivi compreso quello
svolgente funzioni di Polizia (Carabinieri e Guardia di finanza).
Inoltre, va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 61
del medesimo TU, estende l'applicabilita' delle norme di cui al Capo
II - ivi compreso quindi l'art. 54 -, ad alcune categorie di
personale ad ordinamento civile (Vigili del fuoco, Corpo forestale),
con conseguente applicazione, come riconosciuto da condivisibile
consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche al predetto
personale, dei criteri di calcolo previsti dall'art. 54 per la
determinazione della quota di pensione calcolata secondo il criterio
retributivo.
5.2 Per contro, quanto al personale della Polizia Penitenziaria,
la legge 395/90 nel prevedere lo scioglimento del Corpo degli agenti
di custodia, ha espressamente rimandato, con la disposizione di cui
al comma 4 dell'art. 1, all'ordinamento del personale civile.
Con particolare riferimento alla determinazione del trattamento
pensionistico, l'art. 73 del decreto legislativo n. 443/1992 (recante
l'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma I, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
al comma 3 stabilisce: «Al personale proveniente dai ruoli del
disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi
l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543».
La norma richiamata, peraltro anteriore all'entrata in vigore del
TU 1092/1973, nel disciplinare l'ammontare del trattamento
pensionistico dei sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i
sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), del Corpo degli agenti di
custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato,
prevedeva che la pensione fosse «ragguagliata, al compimento del
ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base
pensionabile...» e che «Per ciascun anno di servizio oltre il
ventesimo e per non pile di dieci anni successivamente compiuti, la
pensione sana' aumentata del 3,60 per cento».
Nulla veniva tuttavia previsto per il caso di dipendenti cessati
con un'anzianita' inferiore a venti anni, per i quali occorre dunque
far riferimento, stante il rimando all'ordinamento civile, alla
disposizione di cui all'art. 44 del TU 1092/9173, in base alla quale
«La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di
quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della
base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.»
5.3 Conclusivamente, pertanto, con riferimento al caso in esame,
in sede di liquidazione del trattamento pensionistico del personale
appartenente alla Polizia penitenziaria, che alla data del 31
dicembre 1995 avesse maturato un'anzianita' inferiore ai 18 anni, e'
stata fatta applicazione, per il calcolo della quota retributiva, dei
criteri, meno favorevoli rispetto a quelli applicabili al personale
militare, previsti dalla disposizione di cui all'art. 44 del TU
1092/1973 per il personale civile.
In particolare, nel caso di specie, per il calcolo della parte
retributiva al Colapietro, che al 31 dicembre 1995 ha maturato 17
anni ed un mese di anzianita', e' stata applicata alla base
pensionabile ex art. 44 TU 1092/1973 l'aliquota dello 0,3875% (35%
per i primi quindici anni ed 1,80% per ogni ulteriore anno), laddove,
applicando l'art. 54 del TU 1092/1973, come reinterpretato dalle
SS.RR, avrebbe dovuto essere riconosciuta l'aliquota dello 0,41%
(2,44% per 17 anni).
5.4 Questo giudice ritiene che il dubbio di legittimita'
costituzionale ricollegabile alla violazione dell'art. 3 Cost. non
possa essere superabile mediante interpretazione adeguatrice ovvero
secundum constifutionem.
In primo luogo, per le ragioni illustrate nei precedenti
paragrafi, appare chiaro, anche in ragione della lettura dei lavori
preparatori e degli stanziamenti di bilancio, che la disposizione di
cui alla legge n. 234/21 debba essere interpretata, secondo una
lettura «mediana», ovvero nel senso che, per il personale gia' in
congedo al 31 dicembre 2021, il nuovo sistema di calcolo sia
applicato solo a partire dal rateo del gennaio 2022.
Quanto al regime previgente, va evidenziato che la normativa
censurata non ha carattere polisenso, prevedendo in maniera chiara
l'applicazione al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria
delle norme di disciplina previste per il personale civile, laddove
l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973,
di cui si chiede l'applicazione secondo l'interpretazione fornita
dalle Sezioni Riunite di questa Corte, e' espressamente riservata ai
militari, nonche', per effetto del rinvio previsto dall'art. 61 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, al personale
appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo
Forestale dello Stato.
E' evidente dunque che l'assetto normativa previgente presenti
una ingiustificata lacuna, con una chiara discriminazione nei
confronti del personale del Corpo degli Agenti di Polizia
Penitenziaria, a fronte della specialita' delle funzioni svolte da
tale personale, e di mansioni molto simili a quelle del personale
delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare (Guardia di
Finanza e Carabinieri).
Lacuna che, a parere di questo Giudice, e' stata solo
parzialmente colmata dall'intervento contenuto nella legge di
Bilancio 2022, restando escluso dal nuovo sistema di calcolo il
trattamento pensionistico in godimento dalla data del pensionamento
fino al 31 dicembre 2021.
6. La questione di legittimita' costituzionale, oltre che
rilevante, non e' manifestamente infondata, in quanto le norme
censurate si pongono in irrimediabile contrasto con l'art. 3, comma
1, Cost., inteso quale canone di «ragionevolezza», in virtu' del
quale devono intendersi non conformi a Costituzione le scelte
legislative che comportino discriminazioni intollerabili fra
situazioni similari.
In particolare, l'assetto normativo della cui legittimita'
costituzionale si dubita determina una disparita' di trattamento,
nella misura in cui il personale della Polizia Penitenziaria, gia' in
congedo al 31 dicembre 2021, ha percepito, fino a tale data, un
trattamento pensionistico ingiustificatamente inferiore a quello
spettante al personale del medesimo Comparto Sicurezza.
7. In primo luogo, occorre prendere le mosse dall'intervento
riformatore di cui alla legge 395/1990, il cui tratto qualificante
viene comunemente individuato nella «smilitarizzazione», mediante lo
scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del
ruolo delle vigilatrici penitenziarie e la creazione del Corpo della
Polizia Penitenziaria, facente parte delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile (art. 1).
Al predetto corpo, e' attribuito il compito di garantire l'ordine
e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle
strutture del Ministero della giustizia (osservazione e trattamento
rieducativo dei detenuti e degli internati;
traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati
in luoghi esterni di cura), collaborando altresi' con l'Ufficio di
sorveglianza e l'ufficio del pubblico ministero (art. 5).
In estrema sintesi, dunque, l'intervento normativo in questione,
nel trasformare l'ordinamento della Polizia Penitenziaria, ha
mantenuto ferma, pur a fronte della sua smilitarizzazione, la
innegabile peculiarita' del personale appartenente al predetto corpo
rispetto allo stesso personale civile dipendente dal medesimo
Ministero della giustizia.);
7.1 Passando al tema relativo alla disciplina del rapporto di
lavoro, e piu' specificatamente alla materia pensionistica, osserva
questo Giudice che il legislatore della riforma del trattamento di
quiescenza dei dipendenti dello Stato, poi realizzata con il decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, si e' trovato di fronte
all'esigenza di prevedere un regime differenziato tra il personale
civile e quello militare, in ragione della peculiarita' delle
funzioni svolte dalle due categorie.
Con riferimento al tema che ci occupa, tale differenziazione
trova conferma nel diverso sistema di calcolo del trattamento
pensionistico, all'epoca commisurato su una percentuale dell'ultima
retribuzione percepita (la c.d. base pensionabile), ed in particolare
regolato dall'art. 44 per il personale civile - che prevede
l'applicazione di una percentuale del 35% della base pensionabile
aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a
raggiungere il massimo dell'ottanta per cento -, e dall'art. 54 per
il personale militare - che prevede l'applicazione di una percentuale
del 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
7.2.1 Cio' premesso, ritiene questo Giudice che una lettura
sistematica dell'intero impianto riformatore di cui al TU 1092/1973
renda evidente come il legislatore, ferma la distinzione legata allo
status civile o militare, avesse tuttavia ben chiara l'esigenza di
prevedere un regime differenziato, in ragione delle particolari
funzioni svolte, anche per altre categorie di dipendenti pubblici.
E' il caso, ad esempio, del personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi
pacificamente ad ordinamento (civile, nei cui confronti l'art. 61 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 prevede
espressamente, in tema di trattamento pensionistico, l'applicazione
delle norme di cui al Capo II, ovvero le norme riservate al personale
militare.
E' evidente che analoga estensione al personale del comparto
«sicurezza» non fosse all'epoca necessaria, rientrando il relativo
personale (Guardia di Finanza, Carabinieri, l'allora Corpo di agenti
di Pubblici Sicurezza, oggi Polizia di Stato, e Corpo degli Agenti di
Custodia, oggi Polizia Penitenziaria) tutto all'interno del comparto
«militare».
In buona sostanza, con particolare riferimento ai criteri di
calcolo della pensione spettante in favore del personale cessato dal
servizio avendo maturato tra i quindici ed i 20 anni di anzianita', a
seguito smilitarizzazione della Polizia Penitenziaria, e fino
all'intervento riformatore ed armonizzatore di cui alla legge 335195,
si possono individuare i seguenti regimi:
1) art. 44, per il personale civile, ivi compresa la Polizia
Penitenziaria, a seguito della smilitarizzazione;
2) art. 54, per il personale militare ivi compresi Carabinieri
e Guardia di Finanza;
3) art. 61, con rimando all'art. 54, per il personale ad
ordinamento civile del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e del
Corpo Forestale dello Stato.
Orbene, si ritiene che questo assetto normativo si ponga in
contrasto con la Costituzione, laddove, non prevedendo un trattamento
differenziato, rispetto agli altri dipendenti del compiano «civile»,
per il personale della Polizia penitenziaria, mantiene per contro
irrazionalmente un regime diversificato per il personale appartenente
al medesimo comparto delle altre Forza di Polizia (Carabinieri e
Guardia di Finanza), sul solo presupposto del relativo status
militare.
La norma appare inoltre vieppiu' irragionevole, laddove prevede
l'applicazione di un regime piu' favorevole, riservato al personale
ad ordinamento civile, quale quello del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco e del Corpo Forestale, appartenenti ad altri camparti
(rispettivamente soccorso pubblico e tutela del patrimonio
agro-forestale).
7.2.2. In tale contesto, non puo' prescindersi dalla
considerazione delle forti analogie, pur nel rispetto delle diverse
professionalita', tra le funzioni svolte dalle varie Forze di
Polizia, cui espressamente appartiene la Polizia penitenziaria.
Non vi e' dubbio infatti che, seppur contenuta nel perimetro del
mondo carcerario, le funzioni della Polizia Penitenziaria possano
senz'altro ascriversi alla categoria della «sicurezza», al pari di
quelle svolte dalle altre forze di Polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato) e militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della
Guardia di Finanza).
Un' ulteriore conferma del carattere speciale del personale in
questione viene dallo stesso assetto ordinamentale degli agenti di
Polizia Penitenziaria, che pur a fronte dell'abbandono del paradigma
militare, non prevede il ricorso all'istituto dei livelli funzionali,
ma mantiene la categoria dei ruoli distinti, all'interno dei quali si
individuano le singole qualifiche in ragione della professionalita'
richiesta (art. 6, legge 395/90), cosi' favorendo una struttura piu'
rigida, di tipo gerarchico, sostanzialmente analoga a quella propria
di un ordinamento militare, piu' confacente alle funzioni ed ai
compiti da svolgere, in tempo di pace, da parte di un corpo armato. A
tale riguardo, va considerato che, ai tini della individuazione delle
qualifiche, e' stata prevista un'apposita tabella di equiparazione
tra le qualifiche della Polizia Penitenziaria ed i gradi degli
appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia (cfr.
Tabelle, allegate alla legge 395/1990).
Inoltre, l'art. 8 della legge 395/1990 ha previsto che il
servizio prestato per non meno di dodici mesi nella Polizia
Penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi,
sarebbe stato considerato come assolvimento della leva, all'epoca,
ancora obbligatoria.
7.3. Va poi dato atto dell'evoluzione normativa che ha visto
estendere, con particolare riferimento al tema pensionistico, al
personale della Polizia Penitenziaria principi ed istituti riservati
al personale militare, ed in particolare:
l'art. 56, terzo comma del decreto legislativo n. 443/1992, il
quale prevede che al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai
soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione
normale, si applica l'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092/1973, applicabile al personale militare;
articoli 2177 e ss. decreto legislativo n. 66/2010 (codice
dell'ordinamento militare, COM), in virtu' dei quali e' stata
prevista l'estensione al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco alcune
disposizioni in tema di trattamento previdenziale riservate al
personale militare.
Si pensi poi alla tendenza legislativa volta al riallineamento
della disciplina applicabile al personale del comparto sicurezza, in
ragione della peculiarita' delle funzioni svolte.
Si considerino in particolare:
1) l'art. 6 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (come
convertito dalla legge n. 214 del 2011; c.d. legge Fornero) ha
espressamente escluso l'abrogazione degli istituti dell'accertamento
della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso
delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e
della pensione privilegiata nei confronti del personale appartenente
al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
2) la disposizione di cui all'art. 19 della legge 4 novembre
2010 n. 183, recante deleghe in materia di lavoro, la quale prevede
ai primi due commi che:
«1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela
economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la
specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato
giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della
peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni
personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela
delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita'
usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di
cui al comma I e' definita can successivi provvedimenti legislativi,
con i quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse
finanziarie... »
Al riguardo, non puo' non osservarsi come la stessa disposizione
di cui alla legge di Bilancio 2022, nel far espresso richiamo proprio
alla predetta disposizione del 2010, non fa che confermare come il
legislatore fosse ben consapevole dell'esigenza di rimuovere la
disparita' in tema di trattamento pensionistico tra il personale del
medesimo comparto, in ragione della specialita' dei compiti ad esso
affidati.
Non e' in questa sede in discussione la scelta del legislatore di
dare attuazione dopo piu' di dieci armi con una forma ibrida di norma
a «retroattivita' temperata», alla delega contenuta nella legge 183
del 2010, al fine dichiarato di riallineare gli ordinamenti del
personale del comparto sicurezza in ragione del loro carattere
usurante.
8. In definitiva, reputa questo Giudice che la disposizione di
cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, sia
costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identita'
delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non
prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico,
riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dai commi 1
e 2 dell'art. 54 del medesimo TU, siano estesi in favore anche al
personale della Polizia Penitenziaria.
P.Q.M.
la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Puglia, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 36527, dichiara il riconoscimento, a decorrere dal
rateo di gennaio 2022, del diritto del ricorrente alla riliquidazione
della pensione con l'applicazione, sulle quote calcolate con il
sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%, con conseguente
diritto agli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei
pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei,
degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo
differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno
secondo gli indici ISTAT;
dispone la sospensione del giudizio in corso, con riferimento
alla domanda di riconoscimento degli arretrati a decorrere dalla
cessazione dal servizio, e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimita'
costituzionale di cui in premessa;
ordina che, a cura della segreteria, la presente
sentenza/ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Spese al definitivo.
Cosi' deciso, in Bari, all'esito della trattazione scritta,
in data 1° marzo 2022.
Il giudice: Costa