N. 101 SENTENZA 9 marzo - 21 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Privilegio, pegno e ipoteca - Versamento del tributo speciale per  il
  deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
  energetico dei rifiuti solidi  (c.d.  "ecotassa")  -  Garanzia  sul
  credito per rivalsa spettante al gestore dell'impianto - Privilegio
  generale mobiliare nei confronti del soggetto che ha effettuato  il
  conferimento  -  Omessa  previsione  -  Denunciata  disparita'   di
  trattamento - Inammissibilita' della questione. 
- Codice civile, art. 2752, terzo comma. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.17 del 27-4-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,
  Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria
  SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2752, terzo
comma,  del  codice  civile,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Livorno, in composizione collegiale, nel  procedimento  vertente  tra
Scapigliato srl (gia' Rea Impianti  srl  unipersonale)  e  Fallimento
della Lonzi Metalli srl, con ordinanza del 16 novembre 2020, iscritta
al n. 114 del registro ordinanze del 2021 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2022  il  Giudice
relatore Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 novembre 2020 (r.o. n. 114 del 2021), il
Tribunale  ordinario  di  Livorno,  in  composizione  collegiale,  ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2752,
terzo comma, del codice civile, «nella parte in cui non  munisce  del
relativo privilegio generale sui beni mobili il credito a  titolo  di
rivalsa di cui  all'art.  3,  comma  26,  della  legge  549/1995  per
l'avvenuto versamento del tributo  speciale  regionale  previsto  dal
precedente comma 24», denunziandone il contrasto con l'art.  3  della
Costituzione. 
    1.1.- Il rimettente riferisce di dover decidere  sull'opposizione
allo stato passivo del Fallimento della societa' Lonzi  Metalli  srl,
con la quale la Scapigliato srl (gia' Rea Impianti srl  unipersonale,
societa' interamente partecipata dal Comune di  Rosignano  Marittimo)
ha  contestato  il  mancato  riconoscimento,  da  parte  del  giudice
delegato, del privilegio, ai sensi dell'art. 2752, terzo comma,  cod.
civ., sul credito di  rivalsa  maturato  per  aver  versato  -  quale
gestore di un impianto di  discarica  presso  il  quale  la  societa'
fallita aveva conferito  rifiuti  -  il  tributo  speciale  regionale
previsto dall'art. 3, commi 24 e seguenti, della  legge  28  dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica)  e
dalla legge della Regione Toscana 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni
per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in  discarica
dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28  dicembre  1995,  n.
549). 
    Espone il Collegio  rimettente  che  il  giudice  delegato  aveva
negato la collocazione privilegiata di detto credito, osservando  che
il gestore dell'impianto e' l'unico soggetto passivo d'imposta e  che
il suo diritto di rivalsa non e'  assistito  da  privilegio.  Ne'  il
tributo speciale per il conferimento di rifiuti solidi  in  discarica
ricade - aveva osservato ancora il giudice delegato - nell'ambito  di
applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative), il  quale,  con  riferimento  alle  accise,  munisce
espressamente del privilegio generale  ex  art.  2752  cod.  civ.  il
diritto di rivalsa  dei  soggetti  passivi  verso  i  cessionari  dei
prodotti. 
    Aggiunge il giudice a quo che nel giudizio  di  opposizione  allo
stato passivo la ricorrente ha dedotto  che  il  proprio  diritto  di
rivalsa deriva dall'avere garantito e  anticipato  il  pagamento  del
tributo in questione, cosiddetta "ecotassa", per conto di un soggetto
terzo (il conferente in discarica); che il privilegio di cui all'art.
2752, terzo comma,  cod.  civ.  deve  intendersi  riferito  anche  ai
tributi regionali; che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n.  504  del
1995, il credito per rivalsa del soggetto obbligato per  l'accisa  e'
garantito da privilegio. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il Tribunale di Livorno osserva  che
il  privilegio  di  cui  l'opponente  chiede  il  riconoscimento  non
potrebbe,  nella  specie,  trovare   applicazione,   riferendosi   la
disposizione censurata ai crediti tributari degli enti locali e delle
Regioni e non anche a quelli in titolarita' di soggetti privati. 
    Ne' potrebbero ritenersi operanti altre  norme  speciali  -  come
l'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, in  materia  di  accise  -  che
accordano rango  privilegiato  al  credito  di  rivalsa  correlato  a
distinte imposte, atteso che, per principio consolidato, i  privilegi
hanno carattere eccezionale e sono insuscettibili di  interpretazione
analogica. 
    Ad  avviso  del  rimettente,   alla   ricorrente   non   potrebbe
riconoscersi neanche la surrogazione legale nel credito della Regione
per il tributo in questione, posto che il gestore della discarica  e'
l'unico soggetto passivo dell'imposta. 
    In definitiva, al credito  vantato  dall'opponente  non  potrebbe
essere   accordato    rango    privilegiato,    neppure    ricorrendo
all'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  norma   in
scrutinio. 
    1.3.-  Con  riferimento  alla  non  manifesta  infondatezza,   il
Tribunale  rimettente  richiama,  anzitutto,  la  giurisprudenza   di
legittimita' secondo la quale, nonostante il  presupposto  impositivo
della  cosiddetta  "ecotassa"  sia  costituito  dal  conferimento  in
discarica dei rifiuti solidi, il soggetto  passivo  dell'obbligazione
tributaria va individuato nel gestore  dell'impianto  di  stoccaggio,
fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente
che  ha  integrato  il  predetto  presupposto,  in  coerenza  con  il
principio "chi inquina paga". 
    Ricorda, quindi, il giudice a quo che la Corte di  cassazione  ha
chiarito che tale meccanismo, previsto anche con riferimento ad altri
tributi come l'imposta sul valore aggiunto  (IVA)  e  le  accise,  e'
diretto  a  rafforzare  il  credito  tributario  e  a  garantirne  la
riscossione, in quanto la rivalsa consente la successiva  traslazione
del tributo su  colui  che  ne  realizza  il  presupposto  di  fatto,
coincidente,  nel  caso  in  questione,  con   l'utilizzatore   della
discarica, con la conseguenza che e' su quest'ultimo soggetto che  il
tributo e' destinato ad incidere. 
    Cio'  premesso,  il  Collegio  rimettente  osserva  che  «non  si
ravvisano elementi obbiettivi a fondamento del deteriore  trattamento
per il credito di rivalsa ex art. 3, comma 26, della legge n. 549 del
1995 rispetto ad altri, corrispondenti diritti di rivalsa previsti in
fattispecie comparabili  per  i  quali  e'  riconosciuto,  con  norma
espressa, il  privilegio  (norma  espressa  non  estensibile  in  via
analogica stante il gia' ricordato carattere eccezionale e  tassativo
dei privilegi legali)». 
    Il rimettente invoca, quindi, come tertium comparationis,  l'art.
16 del d.lgs. n. 504 del 1995 in materia di accise, sottolineando  il
«trattamento  diverso  senza  un  ragionevole  motivo  di  situazioni
corrispondenti». 
    Tra il credito di rivalsa ex art. 3, comma 24, della legge n. 549
del  1995  «e  quelli  gia'  muniti  del  privilegio  in   questione»
sussisterebbe «l'omogeneita' richiesta per ritenere  che  la  mancata
inclusione del primo nel novero dei  crediti  muniti  del  privilegio
generale ex art. 2752 c.c. possa costituire  violazione  dell'art.  3
della Costituzione». 
    Infine, ad  avviso  del  rimettente,  il  sollecitato  intervento
additivo non contrasterebbe con il  doveroso  rispetto  delle  scelte
economico-politiche riservate  alla  sfera  di  discrezionalita'  del
legislatore, in quanto  «esso  avrebbe  la  finalita'  di  dare  piu'
completa attuazione al fondamentale principio  di  uguaglianza  nella
materia dei privilegi». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  la  dichiarazione  di  inammissibilita'   e
comunque di infondatezza della questione. 
    2.1.- La difesa statale eccepisce, anzitutto, l'inammissibilita',
per aberratio ictus, della questione sollevata, sul  presupposto  che
l'art. 2752 cod. civ. non possa applicarsi al credito per rivalsa qui
in esame, non essendo configurabile in capo al titolare  dell'impresa
di stoccaggio dei rifiuti il diritto di surrogazione legale ai  sensi
dell'art. 1203 cod. civ. 
    Piuttosto, argomenta l'interveniente, la violazione  dell'art.  3
Cost. potrebbe, in astratto, essere imputata alla disciplina speciale
dettata dall'art. 3, commi 24-26, della legge n. 549 del 1995,  nella
parte in cui non munisce di privilegio generale mobiliare il  credito
per rivalsa del gestore dell'impianto,  laddove  tale  privilegio  e'
previsto per la rivalsa  del  soggetto  passivo  dell'accisa  di  cui
all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995. 
    2.1.1.- Sotto altro profilo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri eccepisce l'inammissibilita' per  insufficiente  motivazione
sulla rilevanza della questione. 
    L'art.  2752,  terzo  comma,  cod.  civ.  non  sarebbe,  infatti,
applicabile ai tributi regionali come quello in esame, posto  che  la
disposizione si riferisce soltanto a crediti per le imposte, tasse  e
tributi dei Comuni e delle  Province  previste  dalla  legge  per  la
finanza locale e dalle  norme  relative  all'imposta  comunale  sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni. 
    Osserva,  ancora,  la  difesa  statale   che,   per   quanto   la
giurisprudenza abbia proposto  una  interpretazione  estensiva  della
norma  denunciata,  nessuna  specifica  argomentazione  sul  percorso
interpretativo che imporrebbe un'esegesi siffatta sarebbe rinvenibile
nell'ordinanza di rimessione. 
    2.1.2.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  eccepisce,
ancora, l'insufficiente motivazione in ordine alla omogeneita'  della
disposizione assunta a  tertium  comparationis  rispetto  alla  norma
censurata. 
    Il Tribunale di Livorno non avrebbe  adeguatamente  tenuto  conto
del principio per il quale l'introduzione  di  cause  di  prelazione,
quale    esercizio    della    discrezionalita'    del    legislatore
nell'introdurre deroghe al  principio  generale  della  par  condicio
creditorum, si fonda su una comparazione delle diverse posizioni  dei
creditori da tutelare e sull'individuazione del  relativo  ordine  di
priorita'.  A  questa  Corte  competerebbe,  invece,  il   sindacato,
all'interno di una specifica  norma  attributiva  di  un  privilegio,
sulla mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle  in
cui la causa di prelazione e' riferita (vengono citate  in  proposito
le sentenze di questa Corte n. 40 del 1996 e n. 84 del 1992). 
    2.2.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato  osserva  che
nell'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 non e' rinvenibile
alcun   riferimento   alla   natura    privilegiata    dei    crediti
dell'amministrazione regionale e del soggetto passivo dell'imposta in
esame,  cosi'  che  un  eventuale  intervento  additivo  della  Corte
potrebbe determinare, per la prima, una posizione deteriore  rispetto
a quella dell'altro. Infatti, mentre  l'amministrazione  non  avrebbe
alcun privilegio a garanzia della riscossione del proprio credito nei
confronti del soggetto passivo  dell'ecotassa,  quest'ultimo  sarebbe
creditore privilegiato  nei  confronti  del  soggetto  che  opera  il
conferimento. 
    Cio' in quanto, ad avviso dell'interveniente,  mancherebbe,  allo
stato, un diritto vivente che consenta di inscrivere anche l'ecotassa
tra i tributi locali muniti del privilegio ex art. 2752 cod. civ. 
    2.3.-  Con  memoria  pervenuta  nell'imminenza  della  camera  di
consiglio,  l'Avvocatura   generale   dello   Stato   ha   reiterato,
sviluppandoli,    gli    argomenti    gia'    spesi     in     ordine
all'inammissibilita' e, comunque, alla non fondatezza della questione
sollevata, e ha confermato le  conclusioni  rassegnate  nell'atto  di
intervento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario   di   Livorno,   in   composizione
collegiale, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.  2752,
terzo comma, del codice civile, denunziandone il contrasto con l'art.
3 della Costituzione. 
    La norma censurata, nella parte in cui non munisce di  privilegio
generale mobiliare  il  credito  per  rivalsa  spettante  al  gestore
dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti - che abbia versato
il tributo previsto dall'art. 3, comma 24, della  legge  28  dicembre
1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica)
- nei confronti del  soggetto  che  ha  effettuato  il  conferimento,
determinerebbe, «senza un  ragionevole  motivo»,  una  disparita'  di
trattamento tra il credito in questione e quello  previsto  dall'art.
16, comma 3, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)  in  materia
di accise, ad esso omogeneo, al quale la predetta causa di prelazione
e', invece, espressamente attribuita. 
    2.-  Devono,  preliminarmente,  essere   esaminate   le   diverse
eccezioni di inammissibilita' proposte dall'Avvocatura generale dello
Stato. 
    2.1.- La prima di esse ha  ad  oggetto  l'aberratio  ictus  nella
quale sarebbe incorso il giudice a quo erroneamente  individuando  la
disposizione censurata. Secondo  la  difesa  statale,  il  privilegio
disciplinato  dall'art.  2752,  terzo  comma,  cod.  civ.,   sarebbe,
infatti, riferibile ai soli crediti tributari degli enti locali, e il
gestore dell'impianto di stoccaggio, in quanto unico soggetto  tenuto
al versamento dell'imposta in questione, non potrebbe avvalersi della
surrogazione legale nelle ragioni dell'ente  regionale  titolare  del
credito  tributario.  Le  censure  di  illegittimita'  costituzionale
avrebbero dovuto investire l'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del
1995, nella parte in cui, disciplinando il  diritto  di  rivalsa  del
gestore nei confronti  del  soggetto  che  conferisce  i  rifiuti  in
discarica, non munisce tale  credito  del  privilegio  generale,  che
risulta, invece, previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 per
la rivalsa del soggetto passivo dell'accisa. 
    2.2. - L'eccezione non e' fondata. 
    Come ripetutamente affermato da questa Corte,  l'aberratio  ictus
ricorre allorche' sia erroneamente individuata  la  norma  in  ordine
alla quale sono formulate le censure di illegittimita' costituzionale
(ex plurimis, sentenze n. 107 del 2021 e n. 14 del 2019). 
    Nel  caso  all'odierno  esame,  l'indicazione  della   disciplina
codicistica sul privilegio generale mobiliare  fiscale,  quale  sedes
materiae nella quale dovrebbe innestarsi la  pronuncia  additiva,  e'
tutt'affatto  coerente  con  il  contenuto   delle   censure   svolte
nell'ordinanza di rimessione. 
    Il giudice a quo, intendendo, com'e'  reso  evidente  dal  tenore
dell'ordinanza di rimessione, denunziare l'ingiustificata  disparita'
di trattamento derivante dalla  mancata  inclusione  del  diritto  di
rivalsa per ecotassa tra i crediti assistiti dal privilegio  generale
mobiliare,  correttamente  attinge  la  norma  attributiva  di   tale
garanzia,  di  cui  auspica  l'estensione  alla  fattispecie  a   lui
sottoposta, e non la disciplina,  espressa  dall'art.  3,  comma  26,
della  legge  n.  549  del  1995,  che,  omettendo  di  prescriverla,
implicitamente la esclude per tale fattispecie. 
    L'art. 2752, terzo comma, cod. civ. reca, infatti,  la  soluzione
normativa che  il  rimettente  reputa  costituzionalmente  necessario
introdurre al fine di ristabilire la  parita'  di  trattamento  e  di
realizzare, quindi, la reductio ad legitimitatem della  normativa  di
cui e' chiamato a fare applicazione (sentenza n. 53 del 2018). 
    2.3.- L'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce,  altresi',
l'inammissibilita' della questione per difetto di  motivazione  sulla
rilevanza,  per  non  avere  il  rimettente  speso  alcuna  specifica
argomentazione a  supporto  della  riconducibilita'  di  una  imposta
regionale, come la cosiddetta "ecotassa", nel novero delle  «imposte,
tasse e tributi dei Comuni e delle Province previste dalla legge  per
la finanza locale e dalle norme relative all'imposta  comunale  sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni», ai quali l'art.
2752,  terzo  comma,  cod.  civ.,  accorda  il  privilegio   generale
mobiliare. 
    2.4.- Anche questa eccezione deve essere respinta. 
    La mancata esplicitazione, da parte del rimettente, delle ragioni
per le quali l'art. 2752, terzo comma, cod.  civ.  «si  riferisce  ai
crediti di enti locali e regioni» - assunto  che,  peraltro,  postula
un'implicita  adesione  a  una  lettura  estensiva  della  norma   in
questione,  confortata   dalla   piu'   recente   giurisprudenza   di
legittimita' (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze  7
settembre  2021,  n.  24071  e  4  ottobre  2019,  n.  24836)  -  non
compromette la esaustivita' della motivazione sulla  rilevanza  della
questione sollevata. 
    Il  tenore  complessivo  dell'ordinanza  di   rimessione   rende,
infatti, esplicito il convincimento del rimettente, secondo il  quale
la disposizione censurata reca proprio la norma che,  ove  estesa  al
tributo regionale in questione attraverso il  sollecitato  intervento
additivo, risolverebbe il dubbio di legittimita' costituzionale. 
    3.- A un diverso esito conduce, per le  ragioni  che  saranno  di
seguito   precisate,   l'esame   della   ulteriore    eccezione    di
inammissibilita'  dedotta  dalla  difesa  statale,   concernente   la
insufficiente  motivazione  in  ordine  alla   omogeneita'   tra   la
disposizione censurata e  quella  assunta  a  tertium  comparationis.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il  Tribunale  di  Livorno
non si sarebbe fatto carico del principio per il quale l'introduzione
di   cause   di   prelazione,   in   quanto   estrinsecazione   della
discrezionalita' del legislatore nell'introdurre deroghe alla  regola
generale della par condicio creditorum, si fonda su una  comparazione
delle   diverse   posizioni   dei    creditori    da    tutelare    e
sull'individuazione del relativo ordine di priorita'. A questa  Corte
competerebbe, invece, il  sindacato,  all'interno  di  una  specifica
norma attributiva di un privilegio, sulla mancata inclusione in  essa
di fattispecie omogenee a quelle in cui la  causa  di  prelazione  e'
riferita. Ne' l'ordinanza indicherebbe quale «scala  di  graduazione»
dovrebbe essere riconosciuta all'istituendo  diritto  di  prelazione,
se, cioe', conformemente alla previsione dell'art. 2752, terzo comma,
cod. civ., esso debba essere subordinato ai soli crediti dello Stato,
o se, invece, debba esserlo a tutti i privilegi previsti dallo stesso
art. 2752 cod. civ., come previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 504  del
1995. 
    3.1.- Giova premettere che il tributo speciale per il deposito in
discarica e in impianti di incenerimento  senza  recupero  energetico
dei rifiuti solidi (cosiddetta "ecotassa"), introdotto  dall'art.  3,
commi 24-40, della legge n. 549 del  1995,  e'  un'imposta  regionale
propria  derivata  con  finalita'  ambientale,  in  quanto  «mira   a
correggere, tassandole, le esternalita' negative date  dall'incidenza
ambientale  ritenuta  indesiderabile  (discariche   e   rifiuti   ivi
sversati)» (sentenza n. 82 del 2021). 
    La finalita' extrafiscale della tutela dell'ambiente, esplicitata
nel comma 24 della  disposizione  citata,  si  collega  al  principio
comunitario "chi inquina paga", quale criterio  di  equa  allocazione
dei costi esterni dell'inquinamento (sentenze n. 52 del 2022,  n.  82
del 2021). 
    Essa  e'  attuata  attraverso  la   commisurazione   dell'imposta
all'entita' qualitativa e quantitativa dei rifiuti conferiti (art. 3,
commi 28 e 29, della legge n. 549 del  1995),  nella  prospettiva  di
«disincentivare la produzione dei rifiuti, e viceversa di incentivare
l'utilizzo virtuoso e alternativo  di  essi,  nonche'  l'impiego  del
gettito per opere  di  tutela  e  protezione  ambientale»  (Corte  di
cassazione, sezione  quinta  civile,  sentenza  22  maggio  2019,  n.
13784). 
    La norma in esame, pur individuando il presupposto impositivo nel
«[d]eposito  in  discarica  e  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i  fanghi  palabili»
(art. 3, comma 25, legge n. 549 del  1995),  identifica  il  soggetto
passivo dell'obbligazione tributaria  nel  gestore  dell'impianto  di
stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello  stesso  nei  confronti
del conferente che ha messo in  atto  il  comportamento  dannoso  per
l'ambiente  (art.  3,  comma  26,  legge  n.  549  del  1995),  cosi'
integrando il predetto  presupposto  (Corte  di  cassazione,  sezione
quinta civile, sentenze n. 13784 del 2019, gia'  richiamata,  nonche'
18 ottobre 2018, n. 26196). 
    Alla stregua di tale meccanismo  di  distribuzione,  l'onere  del
tributo ricade effettivamente  sul  soggetto  inquinante  e  non  sul
soggetto deputato allo smaltimento, il quale,  per  mere  ragioni  di
efficienza  tributaria,  deve  provvedere  alla  sua   corresponsione
(ancora, Corte di cassazione,  sezione  quinta  civile,  sentenza  n.
13784 del 2019). 
    3.1.1.- Al riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha
affermato che la piena liberta' della legge  interna  di  individuare
nel   gestore   della   discarica   il   soggetto   passivo   formale
dell'obbligazione tributaria incontra il limite della necessita'  che
il carico dell'imposta ricada  su  colui  che  ha  realmente  causato
l'inquinamento.  L'imposizione  dell'obbligo  tributario  ai  gestori
delle discariche deve, dunque, essere subordinata alla condizione che
«il sistema fiscale sia accompagnato da misure  dirette  a  garantire
che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve  termine
al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche  oneri
di gestione eccessivi derivanti da ritardi  nei  pagamenti  da  parte
delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo  il  principio
"chi inquina paga". In effetti, far gravare sui  gestori  tali  oneri
condurrebbe ad imputare a costoro i costi connessi  allo  smaltimento
dei rifiuti che essi  non  hanno  prodotto  ma  di  cui  garantiscono
semplicemente lo smaltimento  nell'ambito  della  loro  attivita'  di
prestatori di  servizi»  (Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
sentenza 25 febbraio 2010, in causa C-172/08, Pontina Ambiente srl). 
    3.2.- Come  rilevato  dal  Tribunale  rimettente,  la  legge  non
attribuisce rango privilegiato al credito  per  rivalsa  ex  art.  3,
comma 26, della legge n. 549 del 1995, mentre munisce  di  privilegio
generale mobiliare la rivalsa riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del
d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per l'accisa. 
    Quest'ultima, a differenza di  quella  prevista  per  l'ecotassa,
spetta,  quindi,  al  soggetto  al  quale  e'  riferibile  il   fatto
generatore del  tributo  -  da  individuarsi  nella  fabbricazione  o
importazione  del  prodotto,  ancorche'  l'esigibilita'  del  credito
impositivo risulti dalla legge condizionata alla  sua  immissione  al
consumo (sentenza n. 115 del 2010) - ed e' configurata in termini  di
facolta', disponendo il citato art. 16, comma 3, del  d.lgs.  n.  504
del 1995 che i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai
titolari di  licenza  per  l'esercizio  di  depositi  commerciali  di
prodotti energetici  ad  imposta  assolta,  verso  i  cessionari  dei
prodotti per i quali i soggetti  stessi  hanno  comunque  versato  il
tributo «possono essere addebitati a titolo di rivalsa». 
    Nondimeno, il credito nascente dall'esercizio di tale facolta' ha
privilegio generale sui beni mobili del  debitore  «[c]on  lo  stesso
grado del privilegio generale stabilito  dall'art.  2752  del  codice
civile,  cui  tuttavia  e'  posposto,  limitatamente  ad  un  importo
corrispondente  all'ammontare  dell'accisa,  qualora  questa  risulti
separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione». 
    3.3.- La disposizione codicistica, cui  lo  stesso  art.  16  del
d.lgs. n. 504 del 1995 fa rinvio, reca la disciplina  del  privilegio
generale a protezione dei «[c]rediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli  enti  locali»  e
risponde alla fondamentale e imprescindibile esigenza  di  tali  enti
pubblici di  reperire  prontamente  i  mezzi  per  l'esercizio  delle
proprie funzioni. 
    Il  primo  comma  dell'art.  2752   cod.   civ.   accorda   rango
privilegiato ai crediti dello Stato per  le  imposte  e  le  sanzioni
dovute secondo le norme in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
per l'imposta sul reddito delle  societa',  per  l'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi. 
    Al secondo comma e' istituito il privilegio generale  a  garanzia
dei crediti dello Stato per le  imposte,  le  pene  pecuniarie  e  le
soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta  sul  valore
aggiunto. 
    Al terzo comma,  qui  in  scrutinio,  e',  invece,  previsto  che
«[h]anno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato,
i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province
previsti dalla legge per la finanza locale  e  dalle  norme  relative
all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti  sulle  pubbliche
affissioni». 
    La portata applicativa  di  tale  ultima  disposizione  e'  stata
esplicitata dall'art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, attraverso un'interpretazione autentica che ha
posto fine alla questione ermeneutica che aveva diviso la dottrina  e
la giurisprudenza in merito alla sua estensione applicativa. 
    Detta norma ha chiarito che, ai  fini  del  comma  in  esame,  il
riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende  effettuato
a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali e, dunque, non solo alle norme  su  quelli  previsti  dal
testo unico per la finanza locale. 
    Secondo la  giurisprudenza  di  legittimita',  il  privilegio  in
scrutinio deve applicarsi anche ai crediti tributari  delle  Regioni,
posto  che  la  ratio  che  sorregge  tale  causa  di  prelazione  va
individuata nell'esigenza  di  assicurare  all'ente  territoriale  la
provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti
istituzionali  e  tale  ragione  giustificativa  vale  a  legittimare
un'interpretazione estensiva - e non  analogica  -  della  norma,  in
forza della comune appartenenza della Regione, insieme  ai  Comuni  e
alle Province, alla  categoria  degli  enti  territoriali  (Corte  di
cassazione, sezione prima civile,  ordinanze  7  settembre  2021,  n.
24071, e 4 ottobre 2019, n. 24836). 
    3.3.1.- La causa di prelazione che assiste  i  crediti  tributari
degli enti territoriali si  inscrive  nel  paradigma  del  privilegio
generale mobiliare, di cui condivide la funzione di limite  esplicito
alla regola della par condicio creditorum, stabilito dalla  legge  al
fine di annettere tutela preferenziale e rafforzata  ad  un  credito,
come quello di imposta, reputato dall'ordinamento meritevole di  piu'
intensa protezione. 
    4.- Questa  Corte  ha  in  piu'  occasioni  evidenziato  che,  in
considerazione  del  carattere  politico-economico  dei  criteri  che
orientano il riconoscimento della natura privilegiata di  determinati
crediti, non e' consentito utilizzare lo strumento  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale per introdurre, sia pure con  riguardo  a
posizioni   creditorie   che   sottendono    interessi    di    rango
costituzionale,   una   causa   di   prelazione    ulteriore,    «con
strutturazione di un  autonomo  modulo  normativo  che  codifichi  la
tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel  sistema  di
quelli preesistenti» (sentenza n. 84 del  1992;  in  senso  conforme,
sentenze n. 113 del 2004, n. 1 del 1998 e n. 40 del 1996). 
    4.1.- Le cause legittime di  prelazione  costituiscono  eccezioni
alla regola generale, enunciata dall'art.  2741  cod.  civ.,  per  la
quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni
del debitore, accordando preferenza a quei crediti  che,  in  ragione
della causa  o  delle  qualita'  del  titolare,  esigano  una  tutela
particolare.  L'efficienza  di  un  sistema  siffatto  e'   garantita
dall'equilibrio  tra  la  regola  della  parita'  dei   creditori   e
l'eccezione  del  regime  preferenziale,  giacche'   l'indiscriminata
proliferazione  dei   privilegi   potrebbe   vanificare   la   stessa
funzionalita' del trattamento privilegiato. 
    A  presidio  di  tale  meccanismo,  e'  posto  il  principio   di
legalita', in forza del quale solo la legge puo' incidere, in base ad
una nuova valutazione assiologica,  sull'ordine  di  valori  espresso
dalla regola della par condicio creditorum, selezionando le cause del
credito che, ai sensi dell'art.  2745  cod.  civ.,  rappresentino  la
ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi  (sentenza
n. 326 del 1983). 
    4.2.- Cio' posto, poiche' non e' possibile individuare una  ratio
che  trascenda  ed  unifichi  le  figure   di   privilegio   previste
nell'ordinamento, la Corte non puo' sindacare una disposizione,  che,
istituendo  il  privilegio,  accordi  protezione  ad  un  determinato
interesse, sul presupposto che la stessa  disciplina  non  tuteli  un
interesse di uguale o piu' rilevante  valore,  ma  deve  limitarsi  a
verificare la mancata inclusione in essa di  fattispecie  omogenee  a
quelle cui la causa di prelazione e' riferita e, dunque,  a  compiere
un'estensione logicamente necessitata (sentenze n. 113 del 2004 e  n.
84 del 1992; nello stesso senso, piu' di recente, sentenza n.  1  del
2020). 
    Occorre, altresi', considerare  che  il  privilegio  esprime  una
nozione relazionale perche', quale criterio di  preferenza,  pone  in
comparazione il credito preferito e quello sacrificato. 
    Per tale ragione, esso va riguardato tenendo  conto  delle  norme
che regolano i rapporti tra i crediti che ne sono muniti, ossia della
loro graduazione, sicche' l'attribuzione del rango privilegiato ad un
credito non puo' essere disgiunta dalla sua collocazione  nell'ordine
dei  privilegi,  la  quale  involge,  a  propria  volta,  valutazioni
necessariamente  rimesse  alla   discrezionalita'   del   legislatore
(sentenza n. 84 del 1992). 
    4.3.- In linea con tali  enunciazioni,  la  Corte  ha  dichiarato
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del
mancato  riconoscimento  della  natura   privilegiata   dei   crediti
riguardanti  le  retribuzioni  dovute  ai  prestatori   d'opera   non
intellettuale, sollevata in riferimento agli  artt.  3  e  35  Cost.,
assumendo, quale tertium comparationis della denunciata disparita' di
trattamento, la garanzia prevista dall'art. 2751-bis, numero 5,  cod.
civ., in favore dell'imprenditore. La  diversita'  della  figura  del
prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore  artigiano  e'
stata, infatti, ritenuta preclusiva di uno scrutinio di  legittimita'
costituzionale,  che  nell'omogeneita'  delle  fattispecie  poste  in
comparazione all'interno di una specifica  norma  attributiva  di  un
privilegio rinviene la sua esclusiva ragione giustificativa (sentenza
n. 40 del 1996). 
    La questione e' stata, quindi, riproposta adducendo quale tertium
comparationis la garanzia contemplata dall'art. 2751-bis,  numero  2,
cod. civ., in favore dei professionisti e di  ogni  altro  prestatore
d'opera intellettuale. 
    La Corte, dopo aver ricordato che tale ultima  disposizione,  pur
essendo applicabile a tutte le prestazioni d'opera intellettuale, non
puo', per il  principio  di  tassativita'  che  regola  le  cause  di
prelazione,  ricomprendere   anche   le   prestazioni   d'opera   non
intellettuale, ha rilevato che  la  disparita'  di  trattamento  che,
quanto alla garanzia della retribuzione,  si  viene  in  tal  modo  a
determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale,
risulta  «palesemente  irragionevole,  attesa   l'omogeneita'   delle
categorie  di  soggetti  (e  di  crediti)   messe   a   confronto   e
riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art.  2222
cod. civ.». La norma denunciata, riconoscendo il privilegio  generale
sui mobili ai crediti  riguardanti  le  retribuzioni  dei  prestatori
d'opera intellettuale e non anche a quelli,  di  eguale  natura,  dei
prestatori d'opera non intellettuale, si pone in insanabile contrasto
con l'art. 3 Cost. e  «deve,  pertanto,  essere  resa  conforme  alla
Costituzione mediante l'eliminazione  dell'aggettivo  "intellettuale"
in quanto limitativo dell'ambito del privilegio» (sentenza n.  1  del
1998). 
    5.- Il Tribunale di  Livorno,  nel  richiedere  l'estensione  del
privilegio generale sui mobili ex art. 2752, terzo comma,  cod.  civ.
al credito per rivalsa in materia di ecotassa, propone un petitum che
dovrebbe ricondurre  tale  causa  di  prelazione  a  una  fattispecie
estranea tanto al contesto  normativo  in  cui  risulta  inserita  la
disposizione censurata, quanto a quello in cui si  colloca  la  norma
assunta a tertium comparationis. 
    5.1.- Il credito per rivalsa ex art. 3, comma 26, della legge  n.
549 del 1995 non e', anzitutto, inscrivibile nel genus  dei  «crediti
per le imposte, tasse e  tributi»  degli  enti  territoriali  di  cui
all'art. 2752, terzo comma, cod. civ., in quanto  esibisce  caratteri
strutturali e funzionali non coincidenti con quelli che connotano  la
fattispecie dell'obbligazione tributaria. 
    A differenza del credito fiscale, che rinviene la  propria  causa
in una prestazione patrimoniale posta dall'ordinamento a carico di un
soggetto in base ad uno specifico indice di capacita' contributiva  e
destinata a sovvenire a pubbliche spese (sentenze n.  167  e  89  del
2018, n. 269 e n. 236 del 2017), quello per rivalsa trova titolo  nel
potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge  al  soggetto
obbligato  all'assolvimento  del  tributo  di   recuperarne   l'onere
economico. 
    5.1.1.- Tale prerogativa non puo'  essere  assimilata  al  potere
impositivo, neanche nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie di cui
all'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, qui in  esame,  in
cui la rivalsa, essendo diretta a trasferire l'onere del tributo  dal
soggetto tenuto ad assolverlo su quello che ne ha posto in essere  il
fatto  generatore,  e'  configurata  dalla  legge   in   termini   di
obbligatorieta'. 
    La  rivalsa  in  questione,  pur  collocandosi  nel  sistema   di
attuazione  della  pretesa  fiscale,  manca,  invero,  dei  requisiti
soggettivi, oggettivi e funzionali  che  valgono  a  identificare  la
potesta' di imposizione, in quanto non  comporta  un'ablazione  delle
somme  e  un'attribuzione  delle  stesse  a  un  ente  pubblico,   e'
esercitata da un soggetto  diverso  dall'ente  impositore  e  non  e'
direttamente preordinata ad apprestare i mezzi per l'assolvimento dei
compiti istituzionali a quest'ultimo demandati (sentenze  n.  37  del
1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982). 
    5.2.- La rivalsa connessa  al  versamento  dell'ecotassa  non  e'
assimilabile neppure a quella accordata dall'art. 16  del  d.lgs.  n.
504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise. 
    Gli istituti in raffronto, pur condividendo la generica finalita'
di  riequilibrio  patrimoniale  conseguente  all'assolvimento  di  un
tributo, esibiscono  profili  differenziali  che  ne  impediscono  la
riconduzione in una categoria unitaria. 
    Occorre,  anzitutto,  considerare   che   le   imposte   il   cui
assolvimento costituisce il presupposto di esercizio delle rivalse in
raffronto si collocano in  ambiti  dell'ordinamento  assai  distanti,
essendo il tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  e  in
impianti di  incenerimento  senza  recupero  energetico  dei  rifiuti
solidi un tributo regionale proprio derivato con finalita' ambientale
(sentenza  n.  82  del  2021)  e  integrando,  per  contro,  l'accisa
un'imposta indiretta sulla produzione, il cui  gettito  e'  riservato
allo Stato (sentenza n. 115 del 2010). 
    L'obiettiva eterogeneita' delle fattispecie si coglie  anche  sul
piano funzionale, posto che, se la rivalsa ex art. 3, comma 26, della
legge  n.  549  del  1995  e'  obbligatoria   e   attua   l'interesse
pubblicistico all'incisione del soggetto che effettivamente  pone  in
essere  il  presupposto  impositivo  -  e,  rispetto  alla  finalita'
ambientale del tributo,  anche  il  comportamento  inquinante  -,  la
rivalsa  disciplinata  dall'art.  16  del  d.lgs.  n.  504  del  1995
costituisce uno strumento privatistico di riequilibrio  patrimoniale,
il cui esercizio e' lasciato alla scelta del soggetto obbligato  alla
corresponsione del tributo. 
    5.3.-  Ne  consegue  che  l'addizione  richiesta  non  opererebbe
nell'ambito della norma  codicistica  che  istituisce  il  privilegio
generale  mobiliare  a  garanzia  dei  crediti   tributari,   ma   si
tradurrebbe nell'introduzione di una causa di  prelazione  ulteriore,
la quale, come sopra evidenziato, postula scelte legislative  sia  in
ordine alla meritevolezza della causa del credito al quale  si  vuole
accordare rango privilegiato, sia in relazione alla sua  collocazione
nel sistema delle cause legittime di  prelazione  gia'  positivamente
previste. 
    Va, infatti, evidenziato che una pronuncia  siffatta  inciderebbe
anche  sul  regime  della  graduazione  dei  privilegi,   posto   che
dall'estensione, nei termini auspicati dal rimettente, dell'ambito di
applicazione dell'art. 2752,  terzo  comma,  cod.  civ.,  deriverebbe
l'eguale collocazione privilegiata del credito a  titolo  di  rivalsa
per ecotassa e di quelli relativi ai tributi degli enti  territoriali
e, di conseguenza,  il  concorso  di  tali  posizioni  creditorie  in
proporzione del rispettivo importo, secondo quanto disposto dall'art.
2782 cod. civ. 
    Anche per  tale  ragione  l'esigenza,  sottolineata  dal  giudice
rimettente, di non lasciare il credito ex art.  3,  comma  26,  della
legge n. 549 del 1995 sfornito  di  privilegio  deve  necessariamente
essere apprezzata nella  sede  sua  propria,  spettando  soltanto  al
legislatore elevare la causa di un credito a ragione  giustificatrice
dell'istituzione di un nuovo privilegio. 
    Dal che discende l'inammissibilita' della questione prospettata. 
    6.- Va, nondimeno, rilevato che gli inconvenienti denunziati  dal
giudice rimettente indubbiamente sussistono, e derivano da  un'aporia
ordinamentale, giacche', alla stregua dell'attuale assetto normativo,
ha privilegio generale mobiliare un diritto di rivalsa,  come  quello
ex art.  16  del  d.lgs.  n.  504  del  1992,  avente  una  finalita'
privatistica  di  mero  recupero  economico  dell'onere  del  tributo
assolto dal soggetto che e'  tenuto  a  corrisponderne  l'importo  in
quanto portatore  della  capacita'  contributiva.  Per  converso,  ne
risulta sprovvista la rivalsa per  ecotassa,  che  risponde,  invece,
alla finalita' pubblicistica di garantire il corretto  concorso  alla
pubblica  spesa  e  di  dare  attuazione  al  principio  di   matrice
comunitaria "chi inquina paga". In tale ipotesi -  come  accade,  del
resto, anche con riguardo alla imposta di soggiorno di cui all'art. 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di  federalismo  Fiscale  Municipale)  -  al  soggetto  al  quale  e'
riferibile la situazione espressiva della capacita'  contributiva  e'
sostituito  un  diverso  soggetto  che,  pur  essendo   estraneo   al
presupposto  impositivo,  e'   tenuto   ope   legis   all'adempimento
dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa,  non  assistito
da privilegio, sullo stesso sostituito. 
    7.-  Emerge,  dunque,  con  evidenza,  dalle  considerazioni  che
precedono, l'opportunita' che il legislatore proceda ad una revisione
organica  della  materia  in  esame,  allo  scopo  di  verificare  la
congruenza tra i caratteri morfologici e  funzionali  assegnati  alle
singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a  garanzia  del
loro efficiente esercizio, e di restituire al privilegio il ruolo  di
primario  strumento  di  rafforzamento  del  credito,  con  il  quale
l'ordinamento deve  assicurare  la  soddisfazione  preferenziale  dei
crediti che, in ragione della  particolarita'  della  causa  o  delle
qualita' del creditore, si mostrino effettivamente meritevoli di  una
tutela differenziata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  2752,  terzo  comma,  del  codice  civile,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario  di  Livorno,  in  composizione  collegiale,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE