N. 103 ORDINANZA 22 marzo - 21 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Personale non dirigenziale in servizio  presso  le
  cancellerie e le segreterie giudiziarie - Applicazione delle  norme
  sulla  privatizzazione  del  pubblico  impiego,   anziche'   quelle
  riservate agli appartenenti  all'ordine  giudiziario  -  Denunciata
  disparita' di trattamento e violazione della riserva  di  legge  in
  materia  di  ordinamento  giudiziario,  nonche'  del  principio  di
  proporzionalita'  e  adeguatezza  della  retribuzione  -  Manifesta
  inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, commi 2 e 3; 3,
  comma 1; 40, comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo;  45,
  comma 1, e 51, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e  108,  primo
  comma. 
(GU n.17 del 27-4-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  commi
2 e 3; 3, comma 1; 40, commi 1, primo periodo, e  2,  primo  periodo;
45, comma 1, e 51, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale ordinario di Roma,
sezione lavoro, nel procedimento vertente tra R. A.  ed  altri  e  il
Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con ordinanza del 12 aprile 2021, iscritta  al  n.  87  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione di C. P. ed altri, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore
Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato Egidio Lizza per C. P.  ed  altri  e  l'avvocato
dello Stato Antonio Grumetto per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. 
    Ritenuto che, con ordinanza del  12  aprile  2021,  il  Tribunale
ordinario  di  Roma,  sezione  lavoro,  ha  sollevato  questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; 3,  comma  1;
40, comma 1, primo periodo, e 2, primo periodo; 45, comma  l,  e  51,
comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), in  riferimento  agli  artt.  108,  primo
comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; 
    che nel giudizio a quo  alcuni  dipendenti  del  Ministero  della
giustizia, aventi diverse qualifiche  e  appartenenti  ai  ruoli  del
personale non dirigenziale, in servizio presso le  cancellerie  e  le
segreterie giudiziarie, hanno proposto ricorso ex art. 414 del codice
di procedura civile nei confronti del medesimo Ministero; 
    che - come riferito dal giudice rimettente - i  ricorrenti  hanno
chiesto: «1) [l]'accertamento e la  dichiarazione  del  diritto  alla
regolamentazione con legge di ogni aspetto giuridico ed economico del
rapporto di lavoro del personale  non  dirigenziale  appartenente  ai
ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero  della
Giustizia  in  osservanza   dell'art.   108,   c.   1   Cost.[;]   2)
[l]'accertamento e la dichiarazione del diritto alla regolamentazione
del  trattamento   retributivo   del   personale   non   dirigenziale
appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie  del
Ministero della Giustizia con criteri proporzionati alla qualita' del
lavoro prestato in osservanza dell'art. 36 c. 1 Cost. e  dell'art  3,
c.   1   Cost.[;]   3)   [l]'accertamento    e    la    dichiarazione
dell'inapplicabilita' al personale non dirigenziale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie delle norme di cui  al  Decreto  Legislativo
30.3.2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alla
dipendenza delle amministrazioni pubbliche - e  succ.  modificazioni,
recanti la disciplina sulla privatizzazione del  rapporto  di  lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e  precisamente:  art.
2, comma 2, D.Lgs. 165/01; art. 2, comma 3, D.L.gs. n.  165/01;  art.
3, comma 1, D.L.gs. n. 165/01; art. 51, comma 1, D.L.gs.  n.  165/01;
art. 40, comma l, D.L.gs. n. 165/01 primo periodo; art. 40, comma  2,
D.L.gs. n. 165/01, primo periodo; art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 165/01,
primo   periodo   [;]   4)   l'accertamento   e   la    dichiarazione
dell'appartenenza del personale non dirigenziale delle cancellerie  e
segreterie giudiziarie all'Ordine giudiziario»; 
    che, a  sostegno  dell'azione  esercitata,  i  ricorrenti  -  ben
consapevoli che la normativa vigente sul lavoro  pubblico  conduce  a
qualificare,   invece,   il   loro   rapporto   di    impiego    come
contrattualizzato  -  hanno  svolto  due   gruppi   di   censure   di
illegittimita'  costituzionale  delle  richiamate  disposizioni   del
d.lgs. n. 165 del 2001; 
    che un primo gruppo di  censure  riguarda  l'asserita  violazione
dell'art. 108, comma primo, Cost., laddove pone una riserva di  legge
in  tema  di  disciplina  della   magistratura   e   dell'ordinamento
giudiziario; 
    che le questioni  si  appuntano  sulla  deduzione  da  parte  dei
ricorrenti  nel  giudizio  principale  della   propria   appartenenza
all'ordine giudiziario, sia con riguardo allo speciale "status"  agli
stessi attribuito dall'art. 4, comma 3, del regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),  per  il  quale  il  personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado  fa
parte dell'ordine giudiziario,  sia,  sul  piano  organizzativo,  per
essere i medesimi addetti alle cancellerie e  segreterie  giudiziarie
uffici operanti in sinergia e diretto supporto con la magistratura ai
fini dell'attuazione della funzione giurisdizionale; 
    che - secondo i ricorrenti - l'assoggettamento al regime generale
della privatizzazione del  rapporto  del  personale  alla  dipendenza
delle amministrazioni pubbliche - introdotto dal decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'articolo  2  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421), poi confluito  nel  d.lgs.  n.  165  del  2001,  -  si
porrebbe in  contrasto  con  l'art.  108,  primo  comma,  Cost.,  che
prescrive  che  le  norme  sull'ordinamento  giudiziario  e  su  ogni
magistratura sono stabilite con legge; 
    che dovrebbero  essere  ricondotte  nell'ambito  di  applicazione
della relativa riserva di legge anche le norme volte  a  regolare  il
rapporto di lavoro  del  personale  delle  cancellerie  e  segreterie
giudiziarie  in  quanto  volte  a   disciplinare   il   funzionamento
dell'istituzione giurisdizionale nel suo complesso; 
    che i ricorrenti  assumono  che  la  predetta  riserva  di  legge
statale, sancita dall'art. 108 Cost., determinerebbe l'illegittimita'
costituzionale delle richiamate disposizioni del d.lgs.  n.  165  del
2001, nella parte  in  cui  hanno  previsto  la  privatizzazione  del
rapporto di lavoro anche del personale delle segreterie e cancellerie
giudiziarie e la rimessione della  disciplina  di  ogni  aspetto  del
relativo "status" economico-giuridico alla negoziazione collettiva; 
    che, con un secondo gruppo di censure, i  ricorrenti  pongono  in
discussione la compatibilita' delle disposizioni censurate anche  con
gli artt. 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost.; 
    che  la  vigente  regolamentazione  posta  dalla   contrattazione
collettiva, quanto al trattamento normativo ed economico del rapporto
di lavoro del personale giudiziario non dirigenziale appartenente  ai
ruoli del Ministero della giustizia e addetto  ai  compiti  d'ufficio
facenti capo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
comporterebbe un inadeguato trattamento  retributivo  con  violazione
dell'art. 36, primo comma,  Cost.,  che  assicura  al  lavoratore  il
diritto «ad una retribuzione proporzionata  alla  quantita'  ed  alla
qualita' del suo lavoro»; 
    che sarebbe violato anche  l'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  con
riguardo  al  regime  differenziato  riservato  al  personale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale, in  forza  dell'art.
74, comma  3,  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
(Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),  si  giova
di un comparto autonomo di contrattazione collettiva; 
    che, a fronte di queste censure dei ricorrenti, il giudice a  quo
si limita a considerare - quanto alla loro rilevanza - che,  «ove  le
impugnate prescrizioni del D.Lgs. 165/2001 dovessero essere  ritenute
conformi alla  Costituzione,  il  presente  ricorso  dovrebbe  essere
respinto»; 
    che, quanto  al  merito,  il  rimettente  -  nel  considerare  la
«tendenziale non spettanza,  al  giudice  a  quo,  della  valutazione
attinente alla corretta perimetrazione dei  limiti  intrinseci  della
discrezionalita' del legislatore» - ha concluso per la non  manifesta
infondatezza delle questioni sollevate dai ricorrenti; 
    che, con atto in data 8  luglio  2021,  si  sono  costituite  nel
giudizio costituzionale  le  parti  ricorrenti  del  processo  a  quo
sostenendo l'ammissibilita' e la fondatezza delle questioni; 
    che, con atto del 13 luglio 2021, e' intervenuto in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, in primo  luogo,  la
manifesta inammissibilita' delle questioni, in  quanto  i  ricorrenti
avrebbero agito nel processo principale facendo leva su  (non  meglio
precisati) diritti costituzionalmente protetti, mentre essi godono di
un'aspettativa   di   mero   fatto   rispetto   all'esercizio   della
discrezionalita' del legislatore nella regolamentazione,  con  legge,
del loro rapporto di lavoro; 
    che, comunque, la non manifesta infondatezza delle questioni  non
e' adeguatamente motivata, essendosi il giudice rimettente limitato a
riferire le eccezioni sollevate dai ricorrenti; 
    che, nel  merito,  la  difesa  dello  Stato  ha  dedotto  la  non
fondatezza  delle  questioni  sollevate  in  riferimento  a  tutti  i
parametri; 
    che, quanto all'asserito contrasto con l'art. 108,  primo  comma,
Cost., l'Avvocatura generale dello Stato rileva, in particolare,  che
tale norma trova applicazione esclusiva per la  regolamentazione  del
rapporto di lavoro dei magistrati, i soli che costituiscono  l'ordine
giudiziario, mentre il personale delle cancellerie e delle segreterie
ne fa solo parte (art. 4 del r.d. n. 12 del 1941); 
    che in ogni caso la privatizzazione del rapporto di  impiego  del
personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie  e'  stata
prevista con legge (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001)  e  quindi  da
una normativa di rango  primario,  che  demanda  alla  contrattazione
collettiva la disciplina di plurimi aspetti del rapporto stesso; 
    che  -  secondo  l'Avvocatura  generale  -  sono   manifestamente
infondate le questioni in  riferimento  all'art.  36  Cost.,  sia  in
quanto il personale giudiziario  ha  una  retribuzione  adeguata  con
tutte le garanzie proprie del pubblico impiego, sia  perche'  non  e'
comunque la fonte - legge o contrattazione collettiva - a determinare
di per se'  il  rispetto,  o  no,  del  diritto  a  una  retribuzione
proporzionale e dignitosa; 
    che la difesa statale argomenta, infine, la non fondatezza  anche
delle censure di disparita' di  trattamento  (art.  3,  primo  comma,
Cost.) rispetto al  personale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,   che   comunque   e'   anch'esso    regolamentato    dalla
contrattazione collettiva, pur nell'ambito di un comparto autonomo; 
    che  ha  depositato  opinione  come  amicus  curiae,   dichiarata
ammissibile  con  decreto  presidenziale  del   17   febbraio   2022,
l'Associazione dipendenti giudiziari italiani (ADGI); 
    che,  in  prossimita'  dell'udienza,  le  parti  e   l'Avvocatura
generale hanno depositato memorie  in  cui  hanno  ribadito  le  loro
posizioni. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Roma,  sezione  lavoro,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt.  2,
commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, comma  1,  primo  periodo,  e  2,  primo
periodo; 45, comma 1, e 51, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  in  riferimento  agli
artt. 108, primo comma, 36, primo  comma  e  3,  primo  comma,  della
Costituzione; 
    che, preliminarmente, in rito,  quanto  all'ammissibilita'  delle
sollevate    questioni,    «la    circostanza    che    la    dedotta
incostituzionalita' di  una  o  piu'  norme  legislative  costituisca
l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non  impedisce  di
considerare sussistente il requisito della  rilevanza,  ogniqualvolta
sia individuabile nel  giudizio  principale  un  petitum  separato  e
distinto  dalla  questione  (o  dalle  questioni)   di   legittimita'
costituzionale, sul  quale  il  giudice  rimettente  sia  chiamato  a
pronunciarsi» (sentenza n. 4 del 2000; in senso conforme, sentenze n.
217 del 2019, n. 239 del 2018, n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014); 
    che cio' vale anche nel caso in cui, con il ricorso nel  giudizio
principale, sia esercitata, in un giudizio civile, un'azione di  mero
accertamento, sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100  del
codice di procedura civile); 
    che,  pero',  in  ogni  caso  il   giudice   non   e'   esonerato
dall'individuare il «petitum separato  e  distinto»  di  tale  azione
rispetto all'oggetto della questione di costituzionalita'; 
    che nella fattispecie il  giudice  rimettente  non  si  e'  fatto
carico di verificare, sotto il profilo della rilevanza, la necessaria
incidentalita'   delle   sollevate    questioni    di    legittimita'
costituzionale; 
    che, infatti, nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo,  pur
riconoscendo che l'esame del  ricorso  si  sarebbe  esaurito  con  la
decisione richiesta a questa Corte, si e' limitato a trascrivere,  in
termini meramente testuali, l'oggetto della domanda  dei  ricorrenti,
senza precisarne la portata, ne' puntualizzarne il contenuto; 
    che, in particolare,  per  un  verso  il  rimettente  non  prende
posizione in ordine alla qualificazione della domanda dei  ricorrenti
di plurime pronunce di accertamento,  tutte  meramente  dichiarative,
convergenti verso l'auspicata applicabilita' del  regime  di  diritto
pubblico, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001,  al  rapporto
di  impiego  del  personale  delle  cancellerie  e  delle  segreterie
giudiziarie; 
    che, per altro verso, il  rimettente  non  si  confronta  con  il
carattere necessariamente incidentale che,  per  essere  ammissibili,
avrebbero dovuto presentare le questioni  sollevate  dai  ricorrenti,
omettendo di motivare sul punto e limitandosi solo a ritenere la loro
non manifesta infondatezza; 
    che pertanto le questioni  sollevate  sono  tutte  manifestamente
inammissibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; 3,  comma  1;
40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo; 45, comma  l,  e  51,
comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 108,
primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma,  della  Costituzione,
dal Tribunale ordinario di  Roma,  sezione  lavoro,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE