IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 9 e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di ordinanza del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza
COVID-1», come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art.
3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre
2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in
relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con
propria ordinanza: (...) b) sentiti i Ministri competenti per
materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per
l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», e, in particolare, l'art. 2-quater, comma 1, lettera a);
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 marzo 2022, n. 75;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Preso atto della nota prot. n. 22981 del 26 aprile 2022 con la
quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, «tenendo
conto della situazione epidemiologica mondiale che induce ancora a
mantenere misure di cautela in quanto in alcuni Paesi UE ed extra-UE
(compresa l'Italia) i tassi di notifica si mantengono alti», ha
rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per gli
ingressi in Italia a partire dal 1° maggio p.v.»;
Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza,
in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e
internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi
della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 31 maggio 2022,
le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, gia'
prorogate con ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, ad
esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) in
materia di «digital Passenger Locator Form»;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22
febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1,
lettera a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino
al 31 maggio 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2022
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, registrazione n. 1244