COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 15 febbraio 2022 

Nodo ferrostradale  di  Casalecchio  di  Reno  progetto  ferroviario;
variazione soggetto  aggiudicatore.  Programma  delle  infrastrutture
strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443  (legge  obiettivo).  (CUP
J81J05000010008). (Delibera n. 5/2022). (22A02659) 
(GU n.102 del 3-5-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nonche' le  successive  disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001,  n.  443
(c.d. «legge obiettivo»), ha approvato il 1°  programma  delle  opere
strategiche e che riporta all'allegato 2, nell'ambito del «Sistema di
attraversamento  nord-sud  dei  valichi  appenninici»,  la   «SS   64
Porrettana»; 
  Vista la normativa vigente in materia di codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata e modificata dalla successiva  delibera  29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il  CUP  stesso
deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti   amministrativi   e
contabili,  cartacei  ed  informatici,   relativi   a   progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di  investimento  pubblico
deve essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  ha  previsto,  tra
l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli   «atti   amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico» in  assenza  dei  corrispondenti  codici,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il citato decreto-legge n. 76 del  2020,  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista l'intesa generale quadro tra il Governo e la  Regione  Emilia
Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, che, alla voce «Sistema di
attraversamento   nord-sud   dei   valichi   appenninici»,    prevede
l'«ammodernamento della SS 64 Porrettana - nodo di Casalecchio»,  con
un costo di 25,823 milioni di  euro  a  carico  di  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a., di seguito RFI, per  la  realizzazione  delle  opere
ferroviarie; 
  Vista la delibera CIPE 6 aprile 2006, n. 130, con la  quale  questo
Comitato, ritenuto «di procedere ...  ad  una  formale  rivisitazione
della delibera n. 121/2001», ha approvato il prospetto allegato  alla
citata delibera CIPE n. 130 del 2006, sostitutivo di quello  allegato
alla  citata  delibera  CIPE  n.  121  del  2001  e   che   comprende
l'intervento «nodo  ferrostradale  di  Casalecchio  di  Reno»  tra  i
«corridoi  trasversali  e  dorsale  appenninica»,   nell'ambito   dei
«Sistemi ferroviari» e piu' specificamente dei «Valichi  appenninici»
dell'Emilia-Romagna; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle  direttive  n.  2004/17/CE  e n.  2004/18/CE»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra il Governo e
la Regione Emilia Romagna sottoscritto il 17 dicembre 2007, nel quale
il «nodo di Casalecchio» e' stato considerato  parte  dell'intervento
denominato «nodo stradale e autostradale di Bologna»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,  che  -
ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014  -  aggiorna  le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di  questo  Comitato  5
maggio 2011, n. 45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere  sull'XI  «Allegato  infrastrutture  alla
nota di aggiornamento del  documento  di  economia  e  finanza  (DEF)
2013»,  che  include,  nella  tabella  0  «Programma   infrastrutture
strategiche»,  nell'ambito  del  «corridoio  trasversale  e   dorsale
appenninico», l'infrastruttura «nodo Bologna  Casalecchio  di  Reno»,
comprensiva dell'intervento «nodo ferrostradale Casalecchio di Reno»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali  del
Ministero, alle  quali  e'  stata  demandata  la  responsabilita'  di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato decreto legislativo n.  50  del  2016  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2.  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito  ed  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a  questo  Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli numeri 182, 183, 184 e 185 di cui al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  n.
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo
Comitato assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che
«a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra  disposizione
vigente, qualunque richiamo  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  deve  intendersi  riferito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento  (UE)  n.  2019/2088,  che  ha  introdotto  nel   sistema
normativo  europeo   la   tassonomia   delle   attivita'   economiche
eco-compatibili, una  classificazione  delle  attivita'  che  possono
essere  considerate  sostenibili  in   base   all'allineamento   agli
obiettivi ambientali dell'Unione europea  e  al  rispetto  di  alcune
clausole di carattere sociale; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021)  1054  del
12  febbraio  2021  -  Orientamenti  tecnici  sull'applicazione   del
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a   norma   del
regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  e
in particolare: 
    1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare sia  ridenominato  Ministero
della transizione ecologica, di seguito MITE; 
    2. l'art.  4,  comma  1,  il  quale  ha  previsto  l'introduzione
dell'art. 57-bis al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, stabilendo  che  «E'  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato  interministeriale
per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare  il
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione  ecologica
e la  relativa  programmazione,  ferme  restando  le  competenze  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile»; 
    3. l'art.  5,  il  quale  ha  previsto  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
    4. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo  sia  ridenominato  Ministero
della cultura, di seguito MIC; 
  Vista la delibera 29  marzo  2006,  n.  81,  con  la  quale  questo
Comitato: 
    1. ha approvato il progetto preliminare del  «nodo  ferrostradale
di Casalecchio di Reno (BO)», inclusivo di una variante  alla  strada
statale «Porrettana»  e  di  interventi  sul  tracciato  della  linea
ferroviaria Bologna-Pistoia; 
    2.  ha  indicato  il   limite   di   spesa   dell'intervento   in
147.358.420,91 euro, di cui 48.858.353,31  euro  per  gli  interventi
ferroviari  come  riportato  nel  quadro  economico   dell'intervento
stesso; 
    3. ha previsto che le modalita' di finanziamento  dell'intervento
sarebbero  state  individuate  «in  sede  di   esame   del   progetto
definitivo»; 
    4. ha preso atto  che  ANAS  S.p.a.,  di  seguito  ANAS,  avrebbe
rivestito  il  ruolo  di   soggetto   aggiudicatore   dell'intervento
complessivo; 
  Vista la delibera 11 luglio  2012,  n.  75,  con  la  quale  questo
Comitato: 
    1. ha preso  atto  che  le  risorse  destinabili  all'intervento,
comprensivo delle  opere  stradali  e  ferroviarie,  consentivano  il
finanziamento solo di parte delle opere e che, come concordato  dalle
amministrazioni  e  dagli   enti   interessati   alla   realizzazione
dell'intervento complessivo (ANAS, Regione Emilia Romagna, Comune  di
Casalecchio di Reno,  RFI,  e  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.,  di
seguito ASPI), l'infrastruttura  stradale  sarebbe  stata  realizzata
prioritariamente mentre gli  interventi  ferroviari  sarebbero  stati
rinviati «ad una seconda fase»; 
    2. ha approvato il progetto definitivo dell'intera infrastruttura
stradale, il cui costo di 159.724.713 euro, al netto di IVA,  sarebbe
stato integralmente a carico di ASPI; 
    3. ha stabilito, al punto 2.4 del deliberato,  che  il  «progetto
definitivo  delle  infrastrutture  ferroviarie  previste  nel   "nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)"  dovra'  essere  corredato
dal dossier  di  valutazione  previsto  dall'art.  4,  comma  2,  del
"Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli  investimenti
tra il Ministero delle infrastrutture  e  Rete  ferroviaria  italiana
S.p.a.",     comprensivo      dell'analisi      economico-finanziaria
dell'intervento stesso»; 
  Vista la delibera 28 febbraio 2018,  n.  4,  con  la  quale  questo
Comitato, a modifica della suddetta delibera n. 75 del 2012: 
    1. ha preso atto dell'aggiornamento del  progetto  stradale  alle
prescrizioni formulate con la suddetta delibera n. 75 del 2012 e  del
conseguente incremento di costo del progetto stesso; 
    2. ha disposto modifiche alla citata delibera n. 75 del 2012,  in
particolare limitando l'approvazione del progetto definitivo stradale
al solo stralcio nord, il cui costo di 155.599.907,80 euro, al  netto
di IVA, e' stato posto a carico di ASPI; 
  Vista la delibera 27 luglio  2021,  n.  45,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere  favorevole  sull'aggiornamento  per  gli
anni 2020 e  2021  del  «Contratto  di  programma  2017-2021 -  parte
investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e RFI S.p.a., di seguito CdP 2017-2021, aggiornamento che
include,  nella  tabella  A  «Portafoglio  investimenti  in  corso  e
programmatici», l'intervento «nodo ferrostradale  di  Casalecchio  di
Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)»,  con  un
costo di 114,21 milioni  di  euro  e  finanziamenti  disponibili  per
complessivi 4,21 milioni di euro, di cui  4,04  milioni  di  euro  di
fondi «Stato - MEF»  e  0,17  milioni  di  euro  di  fondi  di  altra
provenienza «(PON-FSR, CEF, enti locali...)»; 
  Vista la nota 26 gennaio 2022, n. 2922, con la  quale  il  MIMS  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di  questo  Comitato  della  proposta  di  variazione  del   soggetto
aggiudicatore  dell'intervento  denominato  «nodo  ferrostradale   di
Casalecchio di Reno (BO) -  progetto  ferroviario»,  trasmettendo  la
relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 15 febbraio 2022, n. 1163, con la quale  il  MIMS  ha
integrato la citata documentazione istruttoria e, in particolare,  ha
trasmesso la nota ANAS 14 febbraio 2022, prot. n.  90331,  riportante
l'assenso alla variazione del  soggetto  aggiudicatore  del  progetto
ferroviario dalla stessa ANAS a RFI; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS ed  in
particolare che: 
    1. il nodo ferrostradale di  Casalecchio  di  Reno  comprende  la
realizzazione di una variante alla SS «Porrettana», con un  tracciato
di circa  4  km,  parzialmente  esterno  al  centro  abitato,  e  con
interventi sulla linea ferroviaria Bologna-Pistoia che tengono  conto
anche di un previsto raddoppio della linea; 
    2. l'intervento ferroviario di competenza di RFI comprende: 
      2.1  l'interramento  in  galleria  di  un  tratto  della  linea
ferroviaria Bologna-Pistoia,  affiancata  all'interramento  della  SS
«Porrettana», in corso di realizzazione da parte di ANAS; 
      2.2 la realizzazione nella suddetta galleria della  fermata  di
Casalecchio di Reno; 
      2.3 la soppressione del passaggio a livello di via Marconi,  al
km 122+176 della linea ferroviaria Bologna-Pistoia; 
    3. l'intervento ferroviario sara'  eseguito  in  continuita'  del
servizio  ferroviario  e  con  utilizzo   dell'attuale   fermata   di
Casalecchio  di  Reno   a   seguito   del   provvisorio   spostamento
dell'attuale tracciato ferroviario sopra la nuova  galleria  stradale
che sara' realizzata da ANAS  nell'ambito  dello  stralcio  nord  del
progetto stradale; 
    4.  il  progetto  ferroviario  produrra'  benefici,   in   quanto
consentira': 
      4.1 il recupero di aree da destinare a servizi; 
      4.2  la  riduzione  di  inquinamento  e  congestione  stradale,
redistribuendo il traffico locale su strade comunali  e  il  traffico
pesante sulla nuova infrastruttura; 
      4.3 la ricucitura del tessuto urbano  di  Casalecchio,  con  la
soppressione del succitato passaggio a livello; 
    5. come riportato  nella  citata  delibera  n.  81  del  2006  di
approvazione   del   progetto   preliminare,    l'attuale    soggetto
aggiudicatore dell'intervento complessivo e' ANAS; 
    6. per effetto delle modifiche  apportate  da  ANAS  al  progetto
esecutivo della parte stradale, di propria  competenza,  il  progetto
ferroviario e' ora in corso di revisione; 
    7. con nota 17 dicembre  2021,  n.  411,  RFI  ha  comunicato  di
ritenere  di  ricoprire  gia'  il  ruolo  di  soggetto  aggiudicatore
dell'intervento ferroviario a seguito dell'approvazione, da parte  di
questo Comitato, della richiamata delibera n. 45 del 2021, in  quanto
nel  CdP  2017-2021,  appendice  3,  la  scheda  relativa  al   «nodo
ferrostradale di Casalecchio» indica il progetto  stradale  come  «di
competenza ANAS» e quello ferroviario come «di competenza RFI»; 
    8.  il  MIMS  ha  proposto  a  questo  Comitato   di   deliberare
l'individuazione di RFI quale soggetto aggiudicatore  dell'intervento
ferroviario, in quanto l'approvazione  del  CdP  2017-2021  non  puo'
essere considerata quale espressa approvazione  della  variazione  di
soggetto aggiudicatore per l'opera in questione; 
    9. con nota 14 febbraio 2022, n. 90331, ANAS ha confermato a  RFI
«l'intesa  raggiunta   in   merito   alla   modifica   del   soggetto
aggiudicatore» relativa all'intervento ferroviario inserito nel «nodo
ferrostradale di Casalecchio di Reno»; 
    10. il CUP attribuito all'intervento e' J81J05000010008; 
    11. il costo dell'intervento e'  stato  incrementato  dai  citati
48.858.353,31 euro del  progetto  preliminare  ai  richiamati  114,21
milioni di euro di cui all'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del
CdP 2017-2021; 
    12. con nota 14 febbraio 2022, n. 54, RFI ha precisato che,  come
indicato nella richiamata delibera CIPE n. 75 del 2012, il costo  del
progetto definitivo dell'intero  «nodo  ferrostradale»  approvato  da
ANAS a dicembre 2010 «ammontava a  253,6  milioni  di  euro,  con  un
incremento  di  106,2  milioni   di   euro   rispetto   al   progetto
preliminare»,  incremento  «imputato  alle  modifiche  progettuali  e
all'aggiornamento dei prezziari di ANAS e RFI»; 
    13. la citata nota indica  anche  che  il  costo  aggiornato  del
progetto  ferroviario,  «con  indicazione  delle  motivazioni   degli
incrementi registrati»,  sara'  definito  dopo  «il  completamento...
dell'adeguamento/rivisitazione del progetto  definitivo  della  parte
ferroviaria», tenendo  quindi  conto  di  «aggiornamento  tariffario,
normativo, standard RFI e del recepimento del progetto esecutivo ANAS
della parte stradale»; 
    14.  l'intervento  ferroviario  fruisce  di   finanziamenti   per
complessivi 4,21 milioni di euro, dei quali 4,04 milioni di  euro  di
fondi «Stato - MEF»  e  0,17  milioni  di  euro  di  fondi  di  altra
provenienza («PON-FSR, CEF, enti locali, ...»); 
    15. la copertura del residuo fabbisogno di 110 milioni di euro e'
ipotizzata nell'ambito del prossimo contratto  di  programma -  parte
investimenti 2022-2026 di RFI; 
    16. con accordo sottoscritto  l'11  dicembre  2017,  tra  Regione
Emilia Romagna, Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.,  di  seguito  FER,  e
RFI, quest'ultima  e'  impegnata  a  «concordare  con  la  regione  e
condividere con» il MIMS «gli interventi e gli investimenti  previsti
nel  master  plan»  allegato  all'accordo  stesso,  «con  particolare
riguardo   al   finanziamento   della   realizzazione    del    "nodo
ferro-stradale di Casalecchio..., a meno degli  oneri  relativi  agli
espropri e risoluzione di tutti i sottoservizi interferenti»; 
    17. nella succitata nota n. 90331 del 2022, ANAS ha  precisato  a
RFI che «la risoluzione delle interferenze con le reti  dei  pubblici
servizi attiene  al  solo  intervento  stradale,  a  meno  di  alcune
lavorazioni estese all'intervento ferroviario nel tratto  di  stretto
affiancamento  tra  le  due  infrastrutture,  come  riportato   negli
elaborati del progetto esecutivo dello stralcio nord,  gia'  messo  a
disposizione» della stessa RFI; 
  Considerato,  come  affermato  dalla  Corte  dei  conti -   Sezione
centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato nella  delibera  n.  SCCLEG/37/2014/PREV,
adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2014, che: 
    1.  «fare  oggetto  di  delibera...  [di  questo   Comitato]   le
variazioni    del    soggetto    aggiudicatore     ha     corrisposto
all'interpretazione... data al quadro  ordinamentale»  relativo  alle
infrastrutture  strategiche,  «interpretazione  [secondo  la  sezione
centrale] da ritenersi corretta, in  quanto  coerente  con  l'attuale
assetto delle competenze istituzionali»; 
    2. «la funzione di programmazione delle opere strategiche... puo'
essere svolta esclusivamente dal CIPE»; 
    3. «non e' consentito, da parte di soggetti terzi rispetto a tale
Comitato,   l'esercizio   delle   funzioni   programmatorie   e    di
finanziamento  delle  opere  pubbliche,  avendo  queste   ultime   il
carattere della «irrinunciabilita'»»; 
    4.   «l'individuazione   del   soggetto   aggiudicatore   rientra
pienamente  nella  attivita'  programmatoria,  non   potendo   essere
qualificata quale atto gestionale»  e  «lo  stesso  dicasi  per  ogni
variazione dello stesso, cui segue il subentro di un diverso soggetto
aggiudicatore  nella  titolarita'  dei  rapporti  attivi  e   passivi
relativi all'intervento, inclusa... l'assegnazione di contributi»; 
  Ritenuto  che  l'espressione  di  parere  favorevole   sul   citato
aggiornamento del CdP 2017-2021, resa con la suddetta delibera n.  45
del 2021, non comporti l'implicito riconoscimento a RFI del ruolo  di
soggetto aggiudicatore del progetto ferroviario in esame; 
  Considerata la comunicazione della Commissione europea in  data  11
dicembre 2019  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni con la  quale
viene illustrato un green deal per l'Unione europea,  consistente  in
una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea
in una societa' giusta e prospera,  dotata  di  un'economia  moderna,
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050
non generera' emissioni nette di gas a effetto  serra  e  in  cui  la
crescita economica sara' dissociata dall'uso delle risorse; 
  Tenuto conto della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «Linee  di
indirizzo  sull'azione  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  per
l'anno 2022», che indicano che progetti ed i  piani  di  investimenti
pubblici posti all'esame ed approvazione di questo Comitato  dovranno
essere orientati alla sostenibilita' e rispondere ad alcuni parametri
misurabili durante il percorso  di  programmazione,  progettazione  e
autorizzazione,   sulla   base   di   una   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile da emanare entro il 2022; 
  Ritenuta, pertanto, superata la citata richiesta di  cui  al  punto
2.4 della delibera di questo Comitato  n.  75  del  2012,  in  quanto
sostituita dalle nuove previsioni normative sulla valutazione e sulla
sostenibilita' dei progetti; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota 15 febbraio 2022, n. 769, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni  e
le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' di tale  previgente  disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Nodo
ferrostradale di  Casalecchio  di  Reno -  progetto  ferroviario»  e'
individuato in Rete ferroviaria italiana S.p.a.. 
  2. Rete  ferroviaria  italiana  S.p.a.  subentra  ad  ANAS  S.p.a.,
precedente  soggetto  aggiudicatore,  nella  titolarita'   dei   soli
rapporti attivi e passivi relativi all'intervento ferroviario, di cui
al precedente punto 1. 
  3. Il progetto definitivo dell'intervento ferroviario dovra' essere
sottoposto all'approvazione di questo Comitato previa  disponibilita'
dell'integrale finanziamento nell'ambito del contratto  di  programma
2022-2026 - parte investimenti tra Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a.. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione dei documenti relativi all'intervento in esame. 
  5. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai
sensi del citato decreto legislativo n. 229 del 2011,  aggiornando  e
garantendo  l'omogeneita'  dei   dati   presenti   nei   sistemi   di
monitoraggio e nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
  6. Ai sensi della delibera di  questo  Comitato  n.  24  del  2004,
richiamata in premessa, il  CUP  assegnato  all'intervento  in  esame
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 15 febbraio 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 670