N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2022

Ordinanza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Brescia nel procedimento
civile promosso da B. E. ed altri contro Ministero dell'istruzione. 
 
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti
  SARS-CoV-2 - Previsione dell'obbligo  vaccinale  per  il  personale
  della scuola (nel caso di specie: docenti, dipendenti del Ministero
  dell'istruzione)  -   Previsione   che   l'atto   di   accertamento
  dell'inadempimento  dell'obbligo  vaccinale  determina  l'immediata
  sospensione dal diritto di svolgere l'attivita'  lavorativa  e  che
  per il periodo di sospensione non sono dovuti ne'  la  retribuzione
  ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati  -  Denunciata
  esclusione della possibilita' di erogare,  durante  il  periodo  di
  sospensione, l'assegno alimentare previsto dall'art. 500 del d.lgs.
  n. 297 del 1994. 
- Decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44  (Misure  urgenti  per  il
  contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di  vaccinazioni
  anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),  convertito,
  con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76,  art.  4-ter,
  comma 3. 
(GU n.19 del 11-5-2022 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Il Giudice del lavoro dott. Mariarosa  Pipponzi,  a  scioglimento
della  riserva  assunta  all'udienza  del  28   febbraio   2022,   ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza   di   rimessione   alla   Corte
costituzionale nel ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile
in corso di causa promosso da T. R., T. D., S. A., B. M., B.  M.,  B.
E., B. E., G. M. L., T. D. tutti rappresentati e difesi dagli  avv.ti
Mauro  Sandri  e  Olav  Gianmaria  Taraldsen  del  Foro  di   Milano,
ricorrenti; 
    Contro Ministero dell'istruzione  in  persona  del  Ministro  pro
tempore rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura  distrettuale
dello Stato di Brescia, convenuto; 
    Premesso in fatto che: 
        T. R., T. D., S. A., B. M., B. E., B. E., G.  M.  L.,  T.  D.
prestano  la  loro  attivita'  lavorativa  con   rapporto   a   tempo
indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'istruzione in quanto
docenti presso istituti scolastici pubblici aventi tutti  sede  nella
Provincia di Brescia; 
        B. M. presta la sua attivita' presso l' ... con contratto  di
lavoro a tempo determinato avente scadenza al ... ; 
        S.  A.,  B.  M.,  B.  M.,  B.  E.,  G.  M.  L.,  T.  D.  sono
ultracinquantenni; 
        i dirigenti scolastici di ciascuna  delle  scuole  presso  le
quali prestano servizio hanno loro  comunicato  un  provvedimento  di
sospensione dal lavoro avente efficacia per i sei mesi  successivi  e
contestualmente hanno fatto presente che non sarebbe  stata  erogata,
in quanto del pari sospesa, la retribuzione per il medesimo periodo; 
        i provvedimenti di sospensione sono stati  emessi  a  seguito
del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 2
del decreto-legge n.  172  del  26  novembre  2021,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio  2022,  n.  3  (nella  Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 2022, n. 19) e dall'art. 1 del  decreto-legge  7
gennaio 2022, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  marzo
2022, n. 18 (nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2022, n. 56); 
        i ricorrenti  hanno  evidenziato  la  natura  discriminatoria
della norma che impedisce loro di accedere al  luogo  di  lavoro,  in
quanto non vaccinati, seppure disponibili a sottoporsi a tampone ogni
quarantotto ore  ed  hanno  chiesto  in  via  di  urgenza  di  essere
reintegrati nel posto di lavoro e nella retribuzione  o,  quantomeno,
di poter ottenere l'assegno alimentare ex art.  82  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 3/1957; 
        con  particolare   riferimento   all'assegno   alimentare   i
ricorrenti sostengono: a) che la sospensione dal lavoro  con  diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro prevista  dall'art.  4-ter,
comma 3, del decreto-legge n.  44/2021,  convertito  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76,  introdotto  dal  decreto-legge  n.  172  del  26
novembre 2021, convertito dalla legge  21  gennaio  2022,  n.  3,  ha
natura cautelare al pari della «sospensione cautelare»  di  cui  agli
articoli 91 e 92 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
3/1957, seppur diretta a tutelare  un  interesse  pubblico  di  altra
natura; b) che nel caso di sospensione per motivi disciplinari e  nel
caso di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa e'  prevista
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  3/1957,
la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore  alla
meta' dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia;  c)
l'assegno alimentare non ha natura retributiva ne'  e'  qualificabile
come compenso o emolumento, ma ha unicamente natura assistenziale  in
quanto e' destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente
privato della retribuzione evitando, in tal  modo,  che  i  mezzi  di
sussistenza  dell'impiegato  cosi'  ridotti  siano  insufficienti  ad
assicurare a questi  ed  alla  sua  famiglia  un'esistenza  libera  e
dignitosa; 
        i ricorrenti  affermano  che  la  mancata  previsione  di  un
assegno alimentare per i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 4-ter,
comma 3, del decreto-legge n.  44/2021,  convertito  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, risulta discriminatoria e viola  l'art.  3  della
Costituzione; 
        denunciano i ricorrenti  la  violazione  dei  propri  diritti
fondamentali  costituzionalmente  protetti  ed  in  particolare   del
diritto al lavoro e del diritto ad una esistenza libera  e  dignitosa
(articoli 1, 2 e 4 della Costituzione) conseguente all'impossibilita'
di percepire alcun reddito per il sostentamento proprio e dei  propri
famigliari; 
        il Ministero della pubblica istruzione si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo il  rigetto  del  ricorso  ed  in  particolare  ha
sostenuto  che  la  corresponsione  dell'assegno  alimentare  di  cui
all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957  e'
«una misura  specifica  prevista  in  presenza  di  un  provvedimento
specifico non essendo espressione di un principio generale» e che «il
legislatore ha intenzionalmente - e secondo  un  legittimo  esercizio
della discrezionalita' che gli spetta  -  omesso  di  prevedere  tale
assegno nel caso di sospensione per mancata ottemperanza  all'obbligo
vaccinale» in quanto si tratta di una forma di  assistenza  «prevista
per casi che si assumono essere isolati e limitati, quando invece  la
sospensione di cui all'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021  e'  -
come  dimostra  il  presente  ricorso  -  destinata  ad   avere   una
applicazione numericamente assai piu' estesa, sicche' -  in  mancanza
di una specifica previsione - non si puo' imporre all'amministrazione
di attivare  in  massa  il  meccanismo  assistenziale  chiesto  dalla
controparte»; 
        all'udienza del 28 febbraio 2022, il  procedimento  e'  stato
trattato mediante collegamento audiovisivo a distanza  ex  art.  221,
decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, ed ex art.
7, decreto-legge n.  105/2021,  convertito  con  legge  n.  126/2021,
prorogato ex art. 16 del decreto-legge n.  228/2021,  convertito  con
legge n. 15/2022. 
 
                               Osserva 
 
    L'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n.  44/2021,  convertito
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui recita «Per  il
periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso  o  emolumento,   comunque   denominati»   pone   dubbi   di
compatibilita' con gli articoli 2 e 3 della Costituzione  e  pertanto
tale questione va rimessa alla Corte costituzionale. 
    Quanto  all'ammissibilita'  della  questione  sollevata  in  sede
cautelare: 
        la Corte costituzionale si e' ripetutamente espressa in senso
favorevole in quanto non  risulti  esaurita  la  potestas  judicandi,
circostanza che non ricorre nel caso di specie, venendo  emanata  con
separato atto contestualmente al  presente  provvedimento,  solo  una
misura cautelare interinale,  la  quale  e'  provvisoria  e  rimarra'
efficace fino alla Camera di consiglio successiva  alla  restituzione
degli atti da parte  della  Corte  costituzionale  ed  e'  quindi  da
intendersi   condizionata   agli    esiti    dello    scrutinio    di
costituzionalita' richiesto (in  tal  senso  Corte  costituzionale  9
maggio 2013, n. 83, e Corte costituzionale 30 gennaio 2018, n. 10). 
    Quanto alla rilevanza: 
        i   ricorrenti   sono   tutti   dipendenti   del    Ministero
dell'istruzione e svolgono attivita' di  docenti  e  come  tali  sono
soggetti all'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021; 
        i ricorrenti non  hanno  ritenuto  di  adempiere  all'obbligo
vaccinale e non hanno allegato di versare in una delle ipotesi in cui
la vaccinazione puo' essere omessa e differita; 
        i ricorrenti  sono  stati  tutti  sospesi  con  provvedimenti
emessi dai rispettivi dirigenti scolastici fra il mese di ...  ed  il
mese di ... e la loro sospensione dal  servizio  e'  prevista  per  i
successivi sei mesi e, per coloro che hanno compiuto i cinquanta anni
di eta' o che li compiranno in  corso  di  sospensione,  sino  al  15
giugno 2022; 
        i  ricorrenti  agiscono  per   ottenere   il   riconoscimento
dell'assegno alimentare previsto  in  via  generale  per  i  pubblici
dipendenti dall'art. 82 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 3/1957, ed in particolare dall'art. 500,  decreto  legislativo  n.
297/1994 (Testo unico  del  personale  scolastico)  che  recita  «Nel
periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno alimentare
in misura pari alla meta' dello stipendio,  oltre  agli  assegni  per
carichi di famiglia. 2. La  concessione  dell'assegno  alimentare  va
disposta  dalla  stessa  autorita'  competente   ad   infliggere   la
sanzione.»; 
        l'art.  4-ter,  comma  3,  del  decreto-legge   n.   44/2021,
convertito dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,  sul  punto  appare
inequivoco nello stabilire che per il periodo di sospensione disposta
per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale «non  sono  dovuti
la  retribuzione  ne'   altro   compenso   od   emolumento   comunque
denominato»; 
        la locuzione  «ne'  altro  compenso  od  emolumento  comunque
denominato» appare insuscettibile di un'interpretazione che  consenta
di riconoscere ai ricorrenti l'assegno alimentare che e', appunto, un
emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa; 
        l'art.  4-ter,  comma  3  citato,  e'  una  disposizione   di
carattere speciale e di conseguenza non pare percorribile  la  strada
dell'interpretazione  costituzionalmente  orientata  sulla  base   di
parametri invocati dalle parti e cioe'  gli  articoli  2  e  3  della
Costituzione; 
        non pare neppure possibile riconoscere il diritto all'assegno
alimentare  applicando  in  via  analogica  l'art.  82,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,  come  richiesto  da  parte
ricorrente, ne' l'art.  500  del  decreto  legislativo  n.  297/1994,
essendo tali disposizioni specificamente  riferite  alle  sospensioni
cautelari derivanti da violazioni aventi rilevanza disciplinare; 
        solamente ove l'art. 4-ter, comma  3,  del  decreto-legge  n.
44/2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in
cui recita «Per  il  periodo  di  sospensione,  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o  emolumento,  comunque  denominati»
venisse ritenuta non conforme a Costituzione la  domanda  di  assegno
alimentare potrebbe trovare accoglimento gia' in sede cautelare e  da
cio' consegue la rilevanza della questione sollevata. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza: 
        l'assegno alimentare ha  natura  pacificamente  assistenziale
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15  giugno  2015,  n.  2939,  TAR
Lombardia,  Sez.  I  Milano,  16  maggio  2012,  n.   2070)   essendo
generalmente riconosciuto in caso  di  sospensione  dal  rapporto  di
lavoro per motivi disciplinari o cautelari ed  e'  stato  considerato
dalla Corte costituzionale  misura  ragionevole  per  sopperire  alle
esigenze alimentari del lavoratore sospeso nei casi in  cui  venga  a
mancare la corrispettivita' fra le  prestazioni  delle  parti.  Nella
ordinanza n. 258/1988, si afferma: «appare ragionevole l'attribuzione
all'impiegato sospeso cautelarmene di un assegno alimentare in misura
non  superiore  alla  meta'  dello  stipendio  tenuto   conto   della
sospensione  dalla  prestazione  lavorativa  disposta   cautelarmente
nell'interesse   pubblico»   e   considerando   che   «il    precetto
costituzionale posto dall'art. 36 della Costituzione  ha  riferimento
alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni  nelle
quali   venga   a   mancare   l'applicazione   del    principio    di
corrispettivita' fra le prestazioni delle parti»; 
        l'art. 2 della Costituzione  nel  prevedere  una  particolare
tutela dell'individuo sia come singolo sia nelle  formazioni  sociali
ove si svolge la sua personalita' (tra  cui  rientrano  i  luoghi  di
lavoro) non  sembra  permettere  l'adozione  di  misure  che  possano
arrivare sino al punto di ledere la dignita' della persona come  puo'
avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento
per  far  fronte  ai  bisogni  primari   della   vita   (cfr.   Corte
costituzionale 20 luglio 2021, n. 137). E' questo che si verifica nel
caso in esame per  tutti  i  docenti  che  non  abbiano  ritenuto  di
vaccinarsi  essendo  stata  loro  sottratta  ogni   possibilita'   di
esercitare   la   propria   attivita'   lavorativa   costituendo   la
vaccinazione «requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita'
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del  comma  1.»  (ex  art.
4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla  legge
28 maggio 2021, n. 76) e non potendo accedere a quegli  istituti  che
tutelano i lavoratori  in  caso  di  perdita  dell'occupazione  quali
l'indennita' di  disoccupazione  (conservando  il  posto  di  lavoro)
essendo tale provvidenza in ogni modo preclusa ai dipendenti pubblici
a  tempo  indeterminato,  ne'  possono  fruire,  in  quanto  in  eta'
lavorativa, di quelle provvidenze che presuppongono  una  determinata
anzianita'  anagrafica.  In  tal  modo   i   docenti   perdono   ogni
possibilita' di far fronte alle  esigenze  basilari  della  vita  non
potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico per un
periodo temporalmente rilevante (ad oggi fino al 15 giugno  2022  per
gli ultracinquantenni e comunque sino al mese di  giugno  2022  anche
per gli infracinquantenni computandosi i  sei  mesi  dalla  data  del
provvedimento di sospensione). Ne' tale lesione  appare  giustificata
dalla finalita' di «tutelare la salute pubblica e mantenere  adeguate
condizioni di sicurezza nella erogazione delle prestazioni di cura  e
di  assistenza»  ex  art.  4,  comma  1,  decreto-legge  n.  44/2021,
nell'ambito di una situazione emergenziale, in quanto le  conseguenze
che esso implica nella sfera del dipendente non  vaccinato  (via  via
irrigidite  a  seguito  delle  modifiche  apportate   dall'originaria
formulazione) appaiono eccessivamente  sproporzionate  e  sbilanciate
nell'ottica  della  necessaria  considerazione  degli  altri   valori
costituzionali coinvolti tra cui la  dignita'  della  persona  umana.
Come noto il diritto  al  lavoro  costituisce  una  delle  principali
prerogative dell'individuo su cui si  radica  l'ordinamento  italiano
che trova protezione  nell'ambito  dei  principi  fondamentali  della
Carta  costituzionale  e  che  viene  tutelato  non  solo  in  quanto
strumento  attraverso  cui  ciascuno  puo'  sviluppare   la   propria
personalita'  (potendo  cosi'  concorre  al  progresso  materiale   e
spirituale della societa'), ma innanzitutto in quanto costituisce  il
mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo  famigliare
attraverso la giusta retribuzione il diritto fondamentale  di  vivere
un'esistenza libera e dignitosa; 
        la disposizione in esame  si  pone  in  contrasto  anche  con
l'art. 3 della Costituzione in quanto, a fronte di una  condotta  non
integrante illecito ne' disciplinare ne' penale e  che  riguarda  una
fattispecie introdotta in una fase emergenziale ed in un contesto del
tutto  eccezionale,  nega  ai  docenti  non  vaccinati   persino   la
corresponsione di quelle indennita', quale e'  l'assegno  alimentare,
generalmente  riconosciute  dall'ordinamento   per   sopperire   alle
esigenze alimentari del lavoratore sospeso anche laddove quest'ultimo
sia coinvolto in procedimenti penali  e  disciplinari  per  fatti  di
oggettiva gravita' posto che cio' genera un'irragionevole  disparita'
di trattamento nei confronti dei soggetti che hanno posto  in  essere
condotte che, proprio per  previsione  legislativa,  sono  esenti  da
alcun tipo di rilievo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, la  questione
di  legittimita'  costituzionale,  dell'art.  4-ter,  comma  3,   del
decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla legge 28 maggio  2021,  n.
76, nella  parte  in  cui  nel  prevedere  che  «Per  il  periodo  di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o
emolumento, comunque denominati» esclude,  nel  periodo  di  disposta
sospensione in favore del personale di cui  alla  lettera  a)  citata
disposizione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art.
500, decreto legislativo  n.  297/1994  (Testo  unico  del  personale
scolastico); 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Brescia, il 22 marzo 2022. 
 
                   Il Giudice del lavoro: Pipponzi