MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 maggio 2022 

Diniego alla «Scuola di specializzazione  in  Psicoterapia  cognitivo
esistenziale  (SPCE)»  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso   di
specializzazione in psicoterapia in Roma. (22A02817) 
(GU n.110 del 12-5-2022)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto l'istanza e  le  successive  integrazioni  con  le  quali  la
«Scuola di specializzazione in  Psicoterapia  cognitivo  esistenziale
(SPCE)», ha chiesto l'abilitazione ad  istituire  e  ad  attivare  un
corso di specializzazione in psicoterapia in  Roma,  via  Michele  di
Lando n. 88 - per un  numero  massimo  degli  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a diciotto unita' e, per l'intero corso, a
settantadue unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione del 21  aprile  2022,  ha  espresso  parere  negativo  sulla
predetta istanza di abilitazione, rilevando che  «La  scuola  afferma
innanzitutto di basarsi su di un  approccio  integrato,  fondato  sul
cognitivismo  e   sull'esistenzialismo.   La   necessita'   di   tale
integrazione viene riferita al fatto che l'approccio cognitivista  ha
certamente una sua validita', a  partire  dai  risultati  ottenuti  e
dimostrati  scientificamente,  soprattutto  nella   possibilita'   di
apprendere  nuovi  comportamenti,  ma  che  una  carenza  di   questo
approccio e' la mancanza della prospettiva "spirituale". Quest'ultima
e' costituita dalla spinta verso l'auto-trascendenza,  come  progetto
interno  di  autorealizzazione.  Nella  consapevolezza  che  le   due
prospettive sono ovviamente divergenti, i  proponenti  presentano  un
semplice schema riassuntivo e citano alcuni articoli  scientifici  ed
alcune sparse proposte di convergenza, citando infine  un  elenco  di
strumenti di misurazione di  variabili  di  interesse  nell'approccio
esistenziale.  Seguono  infine  due  descrizioni,   separate,   delle
principali  caratteristiche  dell'approccio  cognitivo  e  di  quello
esistenziale. Da quanto sopra rilevato appare  evidente  che:  1.  La
proposta di integrazione tra due prospettive  differenti  rimane  una
intenzione, perche' non vi e' alcuno sviluppo articolato di come tale
integrazione venga realizzata, sia da un punto di vista  concettuale,
che  operativo.  La  vera  integrazione  in   psicoterapia   non   e'
semplicemente la giustapposizione di prospettive  differenti,  ma  il
complesso e difficile sforzo di  mostrare  come  il  prodotto  finale
abbia un valore che trascende la somma delle componenti di  partenza.
2. La proposta parte da una singola esperienza,  e  non  appare  come
espressione di una intenzione e di uno sforzo operativo condivisi ne'
in  ambito  nazionale,  ne'  internazionale.  Dal  momento   che   il
regolamento vigente prevede che siano accettabili proposte che  hanno
una  consistenza  acquisita  nel  corso  del  tempo,  una  diffusione
nazionale ed internazionale, ed evidenze di validita' scientifica, si
ritiene che la presente proposta non  adempia  ad  alcuna  di  queste
richieste.  Essa  appare  quindi  inaccettabile»,   con   conseguente
giudizio «Negativo, alla luce della non  accettabilita'  del  modello
teorico-scientifico proposto»; 
  Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione
del predetto Istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di abilitazione ad istituire e ad attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia in Roma, proposta dalla  «Scuola  di
specializzazione in Psicoterapia cognitivo esistenziale (SPCE)»,  per
i fini di cui all'art. 4 del  regolamento  adottato  con  decreto  11
dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario
della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 maggio 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina