MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 aprile 2022 

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri  per  l'anno
accademico 2022/2023. (Decreto n. 344/2022). (22A02855) 
(GU n.111 del 13-5-2022)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto  l'art.  46,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al  «Regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, recante «Disposizioni per  l'uniformita'  del  trattamento  sul
diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2001, e in particolare l'art. 13,  comma  5,  in
forza del quale «con decreto del Ministro, emanato  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri», e' definito annualmente  l'elenco  dei
Paesi particolarmente poveri, «in relazione anche alla presenza di un
basso indicatore di sviluppo umano», ai fini della valutazione  della
condizione  economica  degli  studenti  stranieri   provenienti   dai
predetti Paesi; 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  68,  recante  la
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6» e, in particolare, l'art. 4, comma 4,  e
l'art. 8, comma 5; 
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2021,  n.  1320,  recante
«Incremento  del  valore  delle  borse  di  studio  e  requisiti   di
eleggibilita' ai benefici per  il  diritto  allo  studio  di  cui  al
decreto legislativo n.  68/2012  in  applicazione  dell'art.  12  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152» e, in particolare,  l'art.  6,
comma 2; 
  Acquisita l'intesa  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, come da nota del 15 febbraio 2022, prot.
MAE00252762022-02-15, con la quale il medesimo Ministero -  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II ha  trasmesso
al Ministero dell'universita' e  della  ricerca  l'elenco  dei  Paesi
beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo valido per l'anno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Per   l'anno   accademico   2022/2023,   sono   da   intendere
particolarmente poveri e in  via  di  sviluppo  i  Paesi  di  cui  al
seguente elenco: 
    Afghanistan; 
    Angola; 
    Bangladesh; 
    Benin; 
    Bhutan; 
    Burkina Faso; 
    Burundi; 
    Cambodia; 
    Central African Republic; 
    Chad; 
    Comoros; 
    Democratic People's Republic of Korea; 
    Democratic Republic of the Congo; 
    Djibouti; 
    Eritrea; 
    Ethiopia; 
    Gambia; 
    Guinea; 
    Guinea-Bissau; 
    Haiti; 
    Kiribati; 
    Lao People's Democratic Republic; 
    Lesotho; 
    Liberia; 
    Madagascar; 
    Malawi; 
    Mali; 
    Mauritania; 
    Mozambique; 
    Myanmar; 
    Nepal; 
    Niger; 
    Rwanda; 
    Sao Tome and Principe; 
    Senegal; 
    Sierra Leone; 
    Solomon Islands; 
    Somalia; 
    South Sudan; 
    Sudan; 
    Syrian Arab Republic; 
    Tanzania; 
    Timor-Leste; 
    Togo; 
    Tuvalu; 
    Uganda; 
    Yemen; 
    Zambia. 
  2. Ai fini  della  valutazione  della  condizione  economica  degli
studenti  provenienti  dai  Paesi  innanzi  indicati,  gli  organismi
regionali  di  gestione  e  le  universita',  per  l'erogazione   dei
rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art.  13,
comma 5, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
aprile 2001, citato nelle premesse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 aprile 2022 
 
                                                   Il Ministro: Messa 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1249