MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 maggio 2022 

Revoca  dell'abilitazione   all'Istituto   «Ecopsys   -   Scuola   di
specializzazione in psicoterapia della famiglia» ad  istituire  e  ad
attivare un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede
periferica di Latina. (22A02878) 
(GU n.113 del 16-5-2022)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1º febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  17  ottobre  2005   di   abilitazione
all'Istituto «Ecopsys - Scuola di  specializzazione  in  psicoterapia
della famiglia» ad istituire e ad attivare, nelle sedi  di  Napoli  e
Caserta, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai  sensi  del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  2  agosto  2012   di   autorizzazione
all'Istituto «Ecopsys - Scuola di  specializzazione  in  psicoterapia
della  famiglia»,  a  trasferire  il  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia della sede periferica di Caserta; 
  Visto  il  decreto  in  data  11  aprile  2019  di   autorizzazione
all'Istituto «Ecopsys - Scuola di  specializzazione  in  psicoterapia
della  famiglia»  a  trasferire  il  corso  di  specializzazione   in
psicoterapia della sede periferica di Caserta a Latina; 
  Vista la comunicazione prot. 29556 del 1º ottobre 2021 con la quale
il predetto istituto ha rappresentato  la  cessazione  dell'attivita'
formativa della sede periferica di Latina; 
  Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998,  secondo
cui la revoca e', comunque, disposta in caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, e'  revocata  all'Istituto
«Ecopsys - Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia»
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia, nella sede  periferica  di  Latina,
adottata con decreto in data 11 aprile 2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 maggio 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina