N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2022

Ordinanza del 6 aprile 2022 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Lombardia sul ricorso  proposto  da  Cartiere  Villa  Lagarina
S.p.a. contro Comune di Mantova e Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per  le
Provincie di Cremona, Lodi e Mantova. 
 
Paesaggio - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia -
  Applicazione  obbligatoria  della  sanzione  pecuniaria,   prevista
  dall'art.  167  del  decreto  legislativo  n.  42  del   2004,   in
  alternativa alla rimessione  in  pristino,  anche  nell'ipotesi  di
  assenza di danno ambientale - Prevista quantificazione in relazione
  al  profitto  conseguito  e,  comunque,  in  misura  non  inferiore
  all'ottanta per cento del  costo  teorico  di  realizzazione  delle
  opere e/o lavori abusivi. 
- Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12  (Legge  per  il
  governo del territorio), art. 83. 
(GU n.20 del 18-5-2022 )
 
       IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
             Sezione staccata di Brescia (sezione prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 877 del 2019, proposto da Cartiere  Villa  Lagarina
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Alberto  Mascotto,  Vincenzo
Pellegrini e Diego Signor, con domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di giustizia; 
    Contro, Comune di Mantova, in persona del  sindaco  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Paolo  Gianolio,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Ministero per i beni e le attivita'  culturali  -  soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le Provincie di Cremona,  Lodi
e Mantova, in persona  del  Ministro  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  presso  i
cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, e' domiciliato ex lege; 
    Per l'annullamento, in toto e/o parte qua, 
      dell'ordinanza n. 151/2019 del dirigente del Settore  sportello
unico per le imprese e i cittadini  del  Comune  di  Mantova  del  17
settembre   2019,   prot.   n.   0062025/2019   avente   ad   oggetto
«Provvedimento sanzionatorio  di  natura  pecuniaria  (art.  167  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)» trasmesso alla  societa'
ricorrente con PEC del 18 settembre 2019; 
      della «Perizia di  stima  per  la  determinazione  di  sanzione
pecuniaria ai sensi art. 167  del  decreto  legislativo  n.  42/2004»
trasmessa  alla  societa'  ricorrente   unitamente   alla   precitata
ordinanza n. 151/2019 del Comune di Mantova con PEC del 18  settembre
2019; 
      di ogni altro atto connesso, presupposto o  conseguente,  anche
non conosciuto; 
    e per l'accertamento 
      dell'entita' della sanzione applicabile nel caso  in  esame  in
euro 141.380,84 
    e per la conseguente condanna 
      del Comune di Mantova alla  restituzione  del  maggior  importo
versato pari a euro 25.265,05 ovvero della maggiore o minor somma che
dovesse risultare in corso di causa. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di  Mantova
e del Ministero per i beni e le attivita' culturali -  soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le Provincie di Cremona,  Lodi
e Mantova; 
    Relatore  la  dott.ssa   Alessandra   Tagliasacchi   nell'udienza
pubblica del giorno 9 febbraio  2022,  svoltasi  da  remoto  ex  art.
7-bis, decreto-legge n. 105/2021, e uditi per le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
 
                              Il fatto 
 
    1.1. La societa' Cartiere Villa Lagarina S.p.a.  e'  proprietaria
di un complesso industriale, noto come «Cartiera ex  Burgo»,  ubicato
in Comune di  Mantova,  in  area  in  parte  assoggettata  a  vincolo
paesaggistico. 
    Al momento dell'acquisto lo  stabilimento  produttivo  versava  -
secondo quanto prospettato dall'interessata - in  una  situazione  di
sostanziale abbandono, e  per  riavviare  l'attivita'  produttiva  la
societa' Cartiere Villa Lagarina S.p.a. ha  pertanto  programmato  un
complesso intervento  di  ristrutturazione  edilizia  e  industriale,
comprendente - tra  l'altro  e  per  quanto  qui  di  interesse -  la
«demolizione di parte  degli  impianti  del  depuratore  esistente  e
costruzione di nuovi impianti di depurazione. Costruzione di  tine  a
servizio dell'impianto  produttivo  e  pipe  rack  per  alloggiamento
tubazioni». 
    1.2. In relazione  a  tali  specifiche  opere  di  demolizione  e
costruzione il Comune  di  Mantova  ha  emesso  nei  confronti  della
societa' Cartiere Villa Lagarina S.p.a. un'ordinanza di  demolizione,
assumendo che esse fossero state  realizzate  in  assenza  di  titolo
edilizio e in assenza/difformita' dall'autorizzazione paesaggistica. 
    Il   provvedimento   repressivo   adottato   dall'amministrazione
comunale e' stato impugnato dalla destinataria con ricorso  rubricato
al n. 461/2019 di R.G. di  questo  Tribunale:  il  ricorso  e'  stato
respinto con sentenza n. 911/2021, pubblicata il 3 novembre 2021. 
    1.3. In pendenza del  giudizio  R.G.  n.  461/2016,  la  societa'
Cartiere Villa Lagarina S.p.a., pur dichiarando espressamente di  non
intendere  in  tal  modo  prestare  acquiescenza   al   provvedimento
impugnato, ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell'art.  36,
decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001  e  istanza  di
accertamento  postumo  di  compatibilita'  paesaggistica   ai   sensi
dell'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004 per le  suddette  opere
di «demolizione di parte degli impianti del  depuratore  esistente  e
costruzione di nuovi impianti di depurazione. Costruzione di  tine  a
servizio dell'impianto  produttivo  e  pipe  rack  per  alloggiamento
tubazioni». 
    La   domanda   di   accertamento   postumo   di    compatibilita'
paesaggistica  e'  stata  accolta   dal   Comune   di   Mantova   con
provvedimento n. 5/2019, cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 159/2019
di intimazione di pagamento a titolo  di  sanzione  pecuniaria  della
somma di euro 318.048,79, determinata in base ad allegata perizia  di
stima. 
 
                    Il contenzioso avanti al G.A. 
 
    2.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (rubricato
al n.  877/2019)  la  societa'  Cartiere  Villa  Lagarina  S.p.a.  ha
impugnato  il  provvedimento  di   quantificazione   della   sanzione
pecuniaria e  la  presupposta  perizia  di  stima  e  ne  ha  chiesto
l'annullamento,  in  tutto  o  in   parte,   oltre   all'accertamento
dell'entita' della sanzione applicabile  nel  caso  di  specie  nella
misura di euro 141.380,84, ovvero nella diversa  somma  stabilita  in
corso di causa, e alla  condanna  del  Comune  alla  restituzione  di
quanto pagato in eccesso. 
    2.2.  A  sostegno  delle  domande  cosi'  proposte  la   societa'
ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimita': 
      I. «Violazione di legge: violazione dell'art.  7  e  ss.  della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
      Eccesso di potere: eccesso di potere per difetto di motivazione
e di istruttoria», per essere stata omessa la comunicazione di  avvio
del  procedimento,  nonostante  l'assenza  di  ragioni  d'urgenza   a
provvedere e il carattere non  vincolato  del  provvedimento,  quanto
meno  con  riferimento  al  quantum  della  sanzione  pecuniaria   da
irrogare; 
      II. «Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli
articoli 167 e 181 del decreto legislativo n.  42/2004  e  successive
modificazioni ed integrazioni  nonche'  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.   31/2017   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. Violazione ed erronea applicazione dell'art.  83  della
legge  regionale   n.   12/2005   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. Violazione dell'art. 3 e ss. della legge  n.  241/1990.
Eccesso di potere: eccesso di potere per carenza di istruttoria e  di
motivazione; contraddittorieta'  interna  e  tra  atti  della  P.A.»,
perche' nella quantificazione della  sanzione  pecuniaria  il  comune
avrebbe sbagliato nel  prendere  in  considerazione  anche  le  opere
conformi  all'autorizzazione  paesaggistica  n.  17/2018  e  comunque
realizzate entro terra e dunque prive di impatto  sul  paesaggio.  Il
perito incaricato della stima avrebbe, infatti, erroneamente preso  a
riferimento  la  tavola   comparativa   07.SN   prodotta   unitamente
all'istanza di sanatoria, che raffronta lo stato autorizzato e quello
realizzato sotto il profilo edilizio, in luogo  della  tavola  08.SN,
che raffronta invece le difformita' sotto il  profilo  paesaggistico.
Sarebbe stato cosi' conteggiato anche il costo delle opere di scavo e
delle fondazioni interrate delle tine, che non  erano  da  sanare  in
quanto gia' implicitamente assentite sotto il profilo paesaggistico. 
    2.3. Con memoria depositata in data 21 maggio  2021  la  societa'
Villa Lagarina S.p.a. ha lamentato anche la violazione  dei  principi
di  irretroattivita'  e  legalita',  perche'   nel   determinare   la
contestata sanzione pecuniaria il  comune  ha  applicato  l'art.  83,
legge regionale  Lombardia  n.  12/2005  nella  formulazione  -  piu'
sfavorevole - vigente al momento  della  irrogazione  della  sanzione
medesima, anziche' quella -  piu'  favorevole -  vigente  al  momento
della commissione dell'illecito. 
    3.1. Si e' costituito in giudizio il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e  del  turismo,  depositando  comparsa  di  mero
stile. 
    3.2. Si e' costituito in giudizio anche il Comune di Mantova  per
resistere al ricorso avversario e concludere per la sua reiezione. 
    4.1. La causa e' stata chiamata  alla  pubblica  udienza  del  13
ottobre 2021 per la trattazione del  merito:  in  quella  sede  parte
ricorrente per la prima volta nel corso del giudizio  ha  eccepito  a
verbale,  in   via   subordinata,   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art.  83,  legge  regionale  Lombardia  n.  12/2005,  nel  testo
attualmente in vigore e applicato  dall'amministrazione  comunale  ai
fini della determinazione della sanzione pecuniaria avversata. 
    4.2. Con sentenza non definitiva n. 913/2021 questo Tribunale  ha
respinto,  siccome  infondate  le  censure  contenute   nel   ricorso
principale, e siccome inammissibili in quanto tardive e irrituali  le
doglianze contenute nella memoria depositata in data 21 maggio 2021. 
    La  causa  e'  stata  contestualmente  rimessa  sul  ruolo  della
pubblica  udienza,  onde  consentire   il   pieno   dispiegarsi   del
contraddittorio processuale  sulla  questione  di  costituzionalita',
contraddittorio indubbiamente sacrificato dai modi e dai tempi  della
proposizione della questione medesima (come  rappresentato  al  punto
4.1.). 
 
                  La questione di costituzionalita' 
 
    5.1. Nel caso di specie la sanzione pecuniaria irrogata e'  stata
determinata facendo applicazione non solamente dell'art. 167, decreto
legislativo n. 42/2004, ma anche dell'art.  83,  legge  regionale  n.
12/2005 nella versione attualmente vigente. 
    La circostanza non e' contestata, e, comunque, e' comprovata  sia
dal tenore  letterale  del  provvedimento  sanzionatorio,  sia  dalle
modalita' di quantificazione della sanzione. 
    Invero, quanto al  dato  letterale,  nell'ordinanza  comunale  si
legge, testualmente, che  «l'abuso  e'  compatibile  con  il  vincolo
paesaggistico e pertanto rientrante nelle ipotesi di cui all'art.  83
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12». 
    Quanto alla quantificazione, la perizia di stima  ha  determinato
il costo teorico di realizzazione delle opere e dei  lavori  abusivi,
cosi' come per l'appunto  prevede  il  gia'  citato  art.  83,  legge
regionale Lombardia n. 12/2005. 
    5.2. L'art. 167, comma 5, decreto legislativo n.  42/2004,  nella
parte qui di interesse, stabilisce che «Qualora  venga  accertata  la
compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al  pagamento
di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato  e
il profitto conseguito mediante la trasgressione». 
    A sua volta, l'art. 83, legge  regionale  Lombardia  n.  12/2005,
nella versione attualmente vigente, prevede che «L'applicazione della
sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del  decreto  legislativo
n.  42/2004,  in  alternativa  alla  rimessione   in   pristino,   e'
obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e,  in
tal  caso,  deve  essere  quantificata  in  relazione   al   profitto
conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento
del costo teorico di realizzazione delle  opere  e/o  lavori  abusivi
desumibile dal relativo  computo  metrico  estimativo  e  dai  prezzi
unitari risultanti dai listini della Camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura della  provincia,  in  ogni  caso,  con  la
sanzione minima di cinquecento euro». 
    Dunque, mentre la disciplina statale utilizza quali parametri per
la determinazione della sanzione il  danno  arrecato  o  il  profitto
conseguito, la  disciplina  regionale  utilizza  anche  il  costo  di
costruzione delle opere abusive. 
    6.1.1. La  societa'  ricorrente  sostiene  che  in  tal  modo  la
previsione regionale abbia introdotto un parametro di quantificazione
della sanzione pecuniaria, vale a dire il costo di costruzione  delle
opere e/o dei lavori abusivi,  del  tutto  estraneo  ai  concetti  di
profitto o di danno viceversa utilizzati dalla disciplina statale per
determinare la suddetta sanzione. 
    Pertanto - a suo dire -  l'art.  83,  legge  regionale  Lombardia
sarebbe viziato da illegittimita' costituzionale per violazione degli
articoli 3, 23, 25, comma secondo, 117, comma secondo, lettere l), m)
ed s), 118 della  Costituzione,  nella  misura  in  cui  prevede  una
sanzione differente rispetto a quella individuata dagli articoli  167
e 181 decreto legislativo n. 42/2004, o comunque confliggente  con  i
principi di  uguaglianza,  ragionevolezza  e  proporzionalita'  della
sanzione rispetto alla gravita' dell'illecito. 
    6.1.2. In subordine, la societa' Cartiere Villa  Lagarina  S.p.a.
assume che, laddove si ritenesse l'art. 83, legge regionale Lombardia
n.  12/2005  astrattamente  compatibile  con  l'art.   167,   decreto
legislativo n. 42/2004, allora a essere incostituzionale  sarebbe  la
disposizione  statale,  per   assoluta   genericita'   del   precetto
sanzionatorio e per  carenza  di  proporzionalita'  e  ragionevolezza
della sanzione e dunque per violazione degli articoli 23 e  25  della
Costituzione. 
    6.2.1. Il Comune di Mantova ritiene invece che  la  questione  di
costituzionalita' prospettata da controparte sia infondata. 
    Secondo l'amministrazione resistente,  infatti,  la  materia  dei
beni culturali e del paesaggio non e'  riservata  integralmente  allo
Stato, dal momento che la loro valorizzazione e' affidata  dal  terzo
comma dell'art. 117  della  Costituzione  alla  potesta'  legislativa
concorrente delle regioni, e che  la  gestione  della  autorizzazione
paesaggistica, anche in sanatoria, compete alla regione sia pure  con
il parere della soprintendenza. Di talche', a suo  dire,  la  materia
sanzionatoria nell'ambito paesaggistico non  andrebbe  ascritta  alla
potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato  ex  art.  117,  secondo
comma, lettera s), della  Costituzione,  bensi'  a  quella  regionale
esclusiva fissata in via residuale dal comma quarto del medesimo art.
117 della Costituzione. 
    6.2.2. In subordine, l'ente resistente  asserisce  che  la  norma
regionale si  e'  limitata  a  precisare  il  contenuto  del  termine
«profitto» utilizzato dalla disposizione statale per  determinare  la
sanzione   pecuniaria   conseguente   all'accertamento   postumo   di
compatibilita' paesaggistica, in tutti quei casi in cui  il  profitto
non  sia  determinabile,  utilizzando  un  parametro  niente  affatto
arbitrario o irragionevole. 
    6.2.3.  Anche  l'eccezione  di  incostituzionalita'  della  legge
statale sarebbe infondata secondo la difesa del Comune,  sia  perche'
la lamentata genericita' della disposizione non concretizza in se' un
vizio di costituzionalita', sia perche' essa viene  superata  proprio
attraverso l'integrazione del  precetto  operata  dalla  disposizione
regionale. 
    6.3. Il Collegio ritiene che la  questione  di  costituzionalita'
prospettata  dalla  societa'  Cartiere  Villa  Lagarina  S.p.a.   sia
rilevante e - sia  pure  nei  termini  che  si  vanno  esporre -  non
manifestamente infondata,  e  che  dunque  sussistano  i  presupposti
fissati dall'art. 23, legge n. 87/1953 per sollevare  l'incidente  di
costituzionalita'. 
 
        Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' 
 
    7.1. Come gia' esposto al punto 5.1., la sanzione  irrogata  alla
societa' ricorrente e' stata determinata, sulla scorta della  perizia
di stima, che ha preso  in  considerazione  esclusivamente  il  costo
teorico di realizzazione delle opere abusive. 
    Si tratta, come parimenti visto in precedenza, di un parametro di
calcolo  non  previsto  dalla  legge  statale,  ma  solo  da   quella
regionale. 
    Questo    comporta    che     l'eventuale     declaratoria     di
incostituzionalita'   dell'art.   83,   legge   regionale   Lombardia
determinerebbe l'illegittimita' del provvedimento  sanzionatorio  che
ne ha fatto applicazione e  dunque  l'accoglimento  del  ricorso  con
riferimento a questo unico profilo. 
    7.2. E'  pressoche'  superfluo  aggiungere  che  non  costituisce
ostacolo alla  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'  la
circostanza che la  stessa  non  sia  stata  veicolata  nel  giudizio
attraverso uno specifico e  tempestivo  motivo  di  impugnazione  del
provvedimento  sanzionatorio   gravato:   al   giudice   a   quo   e'
riconosciuto, ex art. 23, III comma, legge 11 marzo 1953, n.  87,  un
potere officioso d'investire la Corte costituzionale di una questione
di costituzionalita' non ritualmente prospettata dalle parti, purche'
l'eventuale  pronuncia  di  accoglimento   da   parte   della   Corte
interferisca effettivamente sull'esito del giudizio pendente; ovvero,
per usare la formula dell'art. 23 cit. II comma,  la  questione  puo'
essere sollevata dall'Autorita' giurisdizionale qualora  il  giudizio
non possa essere definito indipendentemente dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale. 
    Nello  specifico,  poi,  parte  ricorrente   ha   contestato   la
quantificazione della sanzione pecuniaria che le e' stata in concreto
irrogata dal Comune di Mantova in applicazione dell'art. 83 cit.  per
cui, ove tale disposizione venisse  a  perdere  efficacia  a  seguito
della   pronuncia   d'incostituzionalita',   la   sanzione   andrebbe
conseguentemente annullata,  presupposto  necessario  per  poter  poi
stabilire se la sanzione possa essere rideterminata nel minor importo
indicato dalla ricorrente: e tanto basta ad attribuire  a  questa  un
immediato vantaggio, sufficiente a giustificare il ricorso al Giudice
delle leggi. 
    7.3. A rafforzare tale  conclusione  e'  che  la  nuova  sanzione
pecuniaria da applicare alla societa' Cartiere Villa Lagarina  S.p.a.
per l'intervento abusivo realizzato andrebbe, a mente dell'art.  167,
comma 5, decreto legislativo n.  42/2004,  parametrata  sul  profitto
conseguito (posto  che  non  e'  in  contestazione  che  l'intervento
abusivo non ha provocato alcun danno), di  regola  inferiore  all'80%
del costo di costruzione, cosi' come  invece  stabilisce  l'art.  83,
legge regionale n. 12/2005 che certamente non  costituisce  norma  di
favore per il trasgressore, rispetto al disposto  del  ripetuto  art.
167, comma 5. 
    Si consideri, sul punto, che il decreto ministeriale del Ministro
per i beni culturali  e  ambientali  26  settembre  1997,  intitolato
«Determinazione dei parametri e delle modalita' per la qualificazione
della indennita' risarcitoria per le opere abusive  realizzate  nelle
aree sottoposte a vincolo», all'art. 2 stabiliva che il profitto  era
«la differenza  tra  il  valore  dell'opera  realizzata  ed  i  costi
sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di  effettuazione
della perizia», e all'art. 3 che il profitto doveva ritenersi  «pari,
in via ordinaria al tre per cento  del  valore  d'estimo  dell'unita'
immobiliare». 
    E' ben vero che il precitato decreto  ministeriale  26  settembre
1997 e' stato  emanato  sotto  la  vigenza  dell'art.  15,  legge  n.
1497/1939, ma e' anche  vero  che  tale  norma,  per  quanto  qui  di
interesse ha la medesima formulazione dell'art. 167, comma 5, decreto
legislativo n. 42/2004: anch'essa infatti pone a  carico  dell'autore
dell'abuso il pagamento «di una indennita' equivalente alla  maggiore
somma tra il danno arrecato e  il  profitto  conseguito  mediante  la
commessa trasgressione». 
    E poiche' non sembra possibile che  il  profitto  conseguito  dal
trasgressore, inteso come differenza tra valore dell'opera e costo di
realizzazione, possa condurre a un risultato pari o superiore all'80%
del costo di costruzione  delle  opere  abusive,  e'  definitivamente
confermata la rilevanza della questione di costituzionalita' in esame
nell'ambito del presente giudizio. 
 
Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' 
 
    8.1. Questo giudice ritiene che la determinazione delle  sanzioni
amministrative per il caso di inosservanza della disciplina contenuta
nella parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 sia da ascrivere
alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai  sensi  dell'art.
117, comma 2, lettera s), della Costituzione,  in  quanto  rientrante
nella materia  «tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
culturali». 
    Di contro, non convincono le tesi  affacciate  dalla  difesa  del
Comune, per cui la materia rientrerebbe o nella potesta'  legislativa
esclusiva delle Regioni ai sensi del comma quarto dell'art. 117 della
Costituzione, o in  quella  concorrente  sempre  delle  regioni,  sub
specie «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali», ai sensi del comma terzo  del
medesimo art. 117 della Costituzione. 
    8.2.1. Da un lato, invero, l'apparato sanzionatorio previsto  per
un determinato settore dell'ordinamento,  lungi  dal  costituire  una
materia a se' stante, accede piuttosto alla disciplina sostanziale il
cui rispetto intende assicurare. Si puo'  concludere  quindi  che  la
disciplina sanzionatoria spetta al medesimo soggetto «nella cui sfera
di competenza rientra la disciplina la cui  inosservanza  costituisce
l'atto sanzionabile (ex multis, sentenze n. 90 del 2013, n.  240  del
2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)» (cosi', Corte costituzionale
sentenza 148/2018). 
    Dunque,  non  trattandosi  di  una   materia   autonoma,   quella
sanzionatoria non puo' ricadere nella  previsione  del  comma  quarto
dell'art. 117 della Costituzione e dunque essere  attribuita  in  via
residuale alla potesta' legislativa delle regioni. 
    8.2.2.  Dall'altro  lato,  la  «tutela»   dell'ambiente   e   del
paesaggio,   affidata   in   via   esclusiva   allo   Stato,   e   la
«valorizzazione» degli stessi,  rimessa  alla  potesta'  concorrente,
sono - ad  avviso  di  questo  giudice  -  due  funzioni,  certamente
intersecantesi, ma diversificate l'una dall'altra. E cosi' mentre  la
prima mira alla  conservazione  di  un  bene  complesso  e  unitario,
soddisfacendo a un valore  primario  dell'ordinamento  costituzionale
(Corte cost., sentenza n. 201/2021), la seconda mira a migliorarne la
fruizione e la conoscenza. 
    Cio' premesso, questo giudice ritiene  che  la  terza  parte  del
decreto legislativo n. 42/2004 persegua scopi  di  conservazione  dei
beni  paesaggistici,  in  quanto  vieta  espressamente   qualsivoglia
intervento che li distrugga o li pregiudichi. Tant'e' che l'art. 146,
decreto legislativo n.  42/2004  subordina  l'attivita'  edificatoria
nelle  aree  tutelate  alla  preventiva  verifica  di  compatibilita'
dell'opera  progettata  con  l'interesse   paesaggistico   da   parte
dell'autorita' preposta alla tutela. 
    E' pertanto da ritenersi che il  medesimo  scopo  di  tutela  sia
perseguito  dalle  sanzioni  per  la  violazione   della   disciplina
contenuta nella terza parte del decreto legislativo n. 42/2004. 
    E  questo,  se  e'   piu'   evidente   nel   caso   di   sanzione
ripristinatoria,  lo  e'  anche  in  caso  di  sanzione   sostitutiva
pecuniaria: quest'ultima infatti e' comunque  diretta  a  scoraggiare
interventi su aree paesaggisticamente tutelate, prima che l'autorita'
amministrativa si sia pronunciata sui progetti. 
    8.3. Alla luce delle  suesposte  considerazioni,  questo  giudice
ritiene che la disciplina delle sanzioni per la violazione  dell'art.
146,  decreto  legislativo  n.   42/2004   rientri   nella   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato,  senza  che  residui  spazio  alle
regioni per introdurre sanzioni  ulteriori  e/o  diverse  rispetto  a
quelle contenute nella legge statale. 
 
                             Conclusioni 
 
    In conclusione,  questo  giudice  dubita  che  l'art.  83,  legge
regionale Lombardia n. 12/2005, prevedendo  una  difforme  disciplina
sanzionatoria in un ambito riservato alla competenza esclusiva  dello
Stato,  violi  l'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    Va, pertanto, sollevata questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005 rispetto  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  con  sospensione
del presente giudizio sino alla pronuncia della Corte  costituzionale
sulla stessa. 
    Si dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  di  causa  alla
Corte  costituzionale  medesima  e  le  comunicazioni   di   cui   in
dispositivo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Lombardia  sezione
staccata di  Brescia  (sezione  prima)  solleva  dinanzi  alla  Corte
costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83,
legge regionale Lombardia n. 12/2005 rispetto all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti di causa  alla  Corte
costituzionale. 
    Sospende il presente giudizio in  attesa  della  decisione  della
Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale
della Lombardia e che venga comunicata al  Presidente  del  consiglio
regionale della Lombardia. 
    Cosi' deciso in Brescia, in collegamento da remoto,  ai  sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  7-bis,   decreto-legge   n.   105/2021,
convertito con legge n. 126/2021, e dell'art. 13-quater delle  N.T.A.
del cod. proc. amm., nella Camera di consiglio del giorno 9  febbraio
2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Angelo Gabbricci, Presidente; 
        Alessandra Tagliasacchi, primo referendario, estensore; 
        Massimo Zampicinini, referendario; 
 
                   Il Presidente: Angelo Gabbricci 
 
 
                L'estensore: Alessandra Tagliasacchi