N. 121 SENTENZA 6 aprile - 13 maggio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Basilicata  -  Tetti  massimi  di  potenza  agli  impianti
  fotovoltaici ed  eolici  di  grande  generazione  -  Modifiche  dei
  requisiti tecnici  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  -
  Violazione dei principi  fondamentali  in  materia  di  produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 26 luglio  2021,  n.  30,  artt.  1,
  comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3. 
- Costituzione, art. 117, primo e terzo comma; direttiva  2009/28/CE,
  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. 
(GU n.20 del 18-5-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3, della  legge  della  Regione
Basilicata 26 luglio 2021, n. 30  (Modifiche  alla  L.R.  19  gennaio
2010, n. 1  "Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -  L.
R. n. 9/2007 e ss.mm.ii." e alla  L.R.  n.  8/2012  "Disposizioni  in
materia di produzione di energia da fonti rinnovabili"), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  28
settembre 2021, depositato  in  cancelleria  il  30  settembre  2021,
iscritto al n. 53  del  registro  ricorsi  2021  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della  Regione  Basilicata,  nonche'
l'atto di intervento di Enel Green Power Italia; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  6  aprile  2022  la   Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Giovanni   Palatiello   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 30 settembre 2021 e iscritto al  n.
53 del  registro  ricorsi  2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3,  della  legge
della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 (Modifiche  alla  L.R.
19 gennaio 2010, n. 1  "Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale - D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152  -  L.  R.  n.  9/2007  e  ss.mm.ii."  e  alla  L.R.  n.   8/2012
"Disposizioni  in  materia  di  produzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili"), in riferimento all'art.  117,  commi  primo  e  terzo,
della Costituzione, in  relazione,  rispettivamente,  alla  direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009,  concernente  la  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, nonche' all'art. 12 del decreto  legislativo
29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita'),  al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e al decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico  del  10  settembre   2010   (Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). 
    1.1.- L'art. 1, comma 1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  reg.
Basilicata  n.  30  del  2021  interviene  sul  piano  di   indirizzo
energetico regionale (PIEAR), Appendice A), approvato  con  la  legge
della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in  materia  di
energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D. Lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), modificando la disciplina
dei requisiti tecnici minimi in materia di impianti  fotovoltaici  di
grande generazione. 
    In particolare, prevede quanto segue: 
    «a) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), comma 1,
prima della parola "Potenza" sono inserite le seguenti  parole:  "Per
le aree e i siti di cui al  punto  16.1,  lettera  d),  del  D.M.  10
settembre 2010,"; 
    b) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi),  dopo  il
punto 1, e' inserito il punto 1 bis: 
    "1 bis. Per le aree e i siti diversi da quelli di cui al punto 1,
del paragrafo 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), e  fermo  restante
quanto previsto dalla L.R. 54/2015, potenza massima dell'impianto non
superiore a 3MW,  la  potenza  massima  dell'impianto  potra'  essere
aumentata  del  20%  qualora  i  progetti  comprendano  interventi  a
supporto dello sviluppo locale, commisurati all'entita' del  progetto
ed in grado di concorrere, nel loro  complesso,  agli  obiettivi  del
P.I.E.A.R. La Giunta regionale, al riguardo, provvede a  definire  le
tipologie, le condizioni, la congruita' e le modalita' di valutazione
e attuazione degli interventi di sviluppo locale"». 
    1.2.- L'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 30
del 2021 modifica, a sua volta, il PIEAR, incidendo sulla  disciplina
degli impianti eolici di grande generazione. Nello specifico, dispone
quanto segue: 
    «1. Le lettere a) e b) del paragrafo 1.2.1.3. (Requisiti  tecnici
minimi)  dell'Appendice  A)  del  P.I.E.A.R.  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    a) velocita' media annua del vento a 25 m dal suolo superiore  ai
6 m/s; 
    b)  ore  equivalenti  di  funzionamento  dell'aerogeneratore  non
inferiori a 2.500 ore. 
    2.  Al  primo  capoverso  del   paragrafo   1.2.1.5.   (Requisiti
anemologici) dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. le parole "della durata
di almeno un anno" sono sostituite con le seguenti: "della durata  di
almeno tre anni". 
    3. La lettera f) del paragrafo 1.2.1.5.  (Requisiti  anemologici)
dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. e' sostituita dalla seguente: 
    "f) Periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi
- e' ammessa una perdita di dati pari al 10% del  totale  -  che  non
risalgano  a  piu'  di   5   anni   precedenti   alla   presentazione
dell'istanza. Qualora i dati a  disposizione  siano  relativi  ad  un
periodo di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi,
e'  facolta'  del  richiedente  adottare  una  delle  due   strategie
seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un  periodo
di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell'energia prodotta;
integrare i dati mancanti con rilevazioni  effettuate  tramite  torre
anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d)  ed  e),
fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo  consecutivo
di un anno presentino una perdita di dati non superiore  al  10%  del
totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi,
il monitoraggio  dovra'  estendersi  per  il  periodo  necessario  ad
ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell'anno solare». 
    2.-  Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   le
disposizioni impugnate violerebbero  i  principi  fondamentali  della
materia   «produzione,   trasporto    e    distribuzione    nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  nonche'  il
principio di massima diffusione delle energie da  fonti  rinnovabili,
sotteso alla disciplina  della  direttiva  invocata  quale  parametro
interposto, il che evidenzierebbe un contrasto anche con l'art.  117,
primo comma, Cost. 
    2.1.- Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1,  comma
1, lettere a)  e  b),  il  ricorrente  contesta  che  esse  avrebbero
indebitamente previsto un tetto massimo di potenza pari a 10 MW,  per
impianti fotovoltaici realizzati su aree gia' degradate da  attivita'
antropiche, e che avrebbero introdotto in aggiunta un nuovo limite di
3 MW per tutti gli altri siti. 
    Una simile disciplina si porrebbe in  contrasto  con  i  principi
fondamentali della materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», che si traggono dall'art. 12 del  d.lgs.  n.
387  del  2003,  dalle  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (del 10 settembre 2010),  attuative  del  citato  articolo,
nonche' dal d.lgs. n. 28 del 2011. 
    La normativa di principio  statale  non  consentirebbe,  infatti,
l'introduzione  di  tetti   massimi,   ma   semmai   imporrebbe   «il
raggiungimento di obiettivi minimi di produzione» (viene  richiamata,
in proposito, la sentenza n. 124 del 2010 di questa Corte). 
    Questo confliggerebbe ulteriormente con i  principi  fondamentali
della   materia,   che   limitano    il    potere    delle    Regioni
all'individuazione di puntuali aree non idonee  all'installazione  di
specifiche tipologie di impianti, in base alle modalita' disposte dal
paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle menzionate linee  guida  del  10
settembre 2010 (a tal proposito, il  ricorso  richiama  Consiglio  di
Stato, sezione quarta, sentenza 12 aprile 2021, n. 2983). 
    Da ultimo, l'introduzione dei citati limiti non terrebbe in alcun
conto la previsione dell'art.  31,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di accelerazione  e  snellimento  delle  procedure),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio  2021,  n.  108,
che avrebbe individuato  un  punto  di  equilibrio  tra  le  esigenze
correlate con  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e
l'attivita' agricola. 
    2.2.- Sempre con riferimento all'asserita violazione dei principi
fondamentali della materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», desumibili dai medesimi parametri interposti
sopra indicati, l'Avvocatura contesta la legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 1, 2 e 3. 
    Le relative disposizioni,  nel  modificare  i  requisiti  tecnici
minimi del PIEAR per  gli  impianti  eolici  di  grande  generazione,
avrebbero   introdotto   criteri   inderogabili   per   il   rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs.  n.  387  del
2003, ponendosi in contrasto con i  principi  fondamentali  stabiliti
dal legislatore statale e «con il principio  di  derivazione  europea
della  massima  diffusione  degli  impianti  da  fonti   di   energia
rinnovabili» (vengono richiamate, in proposito, le sentenze di questa
Corte n. 106 del 2020, n. 286 e n. 86 del 2019). 
    Non soltanto, i nuovi requisiti ridurrebbero  i  siti  eleggibili
all'installazione  di  impianti  eolici,  ma,  oltretutto,   con   la
previsione obbligatoria di uno studio anemologico con rilevazioni  di
almeno tre  anni,  da  integrare  nel  progetto,  comporterebbero  il
rischio di un «"congelamento" di  uno  specifico  sito  coinvolto  da
sviluppo» per l'intera durata del triennio. 
    3.- Il 4 novembre 2021 si e' costituita in  giudizio  la  Regione
Basilicata,  sostenendo  l'inammissibilita'   e   comunque   la   non
fondatezza delle questioni. 
    3.1.- Quanto al primo articolo impugnato, la Regione ritiene  che
la   relativa   disciplina   si   sarebbe   attenuta   ai    principi
costituzionali, «contemperando  le  esigenze  di  massima  diffusione
delle   FER   [fonti   energetiche   rinnovabili]   con   la   tutela
paesaggistica». 
    Precisa,  inoltre,  che  il   piano,   oggetto   della   modifica
legislativa,  avrebbe  raggiunto  i  requisiti  minimi  prefissati  e
sarebbe gia' scaduto, sicche' sarebbe destinato  a  produrre  i  suoi
effetti solo fino all'approvazione del nuovo PIEAR, gia' in  fase  di
predisposizione.  Proprio  «la  temporaneita'  dell'efficacia   della
modifica  impugnata,  in  combinato  disposto  con  il  principio  di
precauzione [avrebbe indotto] la  Regione  Basilicata  a  considerare
sede preferenziale per l'installazione degli impianti FER  [fonti  di
energie rinnovabili]:  le  aree  industriali,  [...]  le  cave,  [le]
discariche, [i] siti contaminati». 
    A conferma di cio', la difesa regionale richiama quanto  disposto
dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge reg.  Basilicata  n.  30  del
2021. 
    Il primo consentirebbe l'installazione di  impianti  fotovoltaici
senza limiti  nelle  aree  industriali  anche  dismesse,  il  secondo
darebbe mandato al «Dipartimento Ambiente» di predisporre uno  studio
per estendere le previsioni del comma 3 anche ad altre  aree.  Simili
previsioni  attesterebbero,   pertanto,   l'impegno   della   Regione
Basilicata nella  diffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabile,
unitamente  all'esigenza   di   sfruttare   le   aree   piu'   adatte
all'installazione degli impianti, sia dal punto di vista  strutturale
sia per la prossimita' agli utenti principali. 
    Inoltre, la Regione sostiene che i  limiti  di  cui  all'art.  1,
comma 1,  lettere  a)  e  b),  inseriti  nel  paragrafo  dedicato  ai
«requisiti tecnici minimi» e non in  quello  relativo  ai  «siti  non
idonei», non influirebbero sul procedimento dettato  dalla  normativa
statale.   Peraltro,   si    rammenta    che,    anche    nel    caso
dell'individuazione dei siti non idonei,  non  si  determinerebbe  un
divieto assoluto, bensi'  una  «una  elevata  probabilita'  di  esito
negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione». In  sostanza,
le   disposizioni   regionali   non   comporterebbero    l'esclusione
aprioristica di porzioni non definite di  territorio,  ma  andrebbero
«nella direzione, medio  tempore,  di  una  uniformazione  del  Piano
rispetto a quanto gia' approvato in sede di Comitato  Paritetico  per
il Piano Paesaggistico e con l'approvando P.I.E.A.R. 2020-2030». 
    Infine, la Regione chiarisce che le  disposizioni  impugnate  non
violerebbero l'art. 31, comma 5,  del  d.l.  n.  77  del  2021,  come
convertito, in quanto parametro del  tutto  inconferente.  La  citata
disposizione, infatti, non detterebbe alcun principio in  materia  di
massima diffusione delle fonti di  energia  rinnovabile,  poiche'  si
limiterebbe a estendere gli incentivi statali di cui al d.lgs. n.  28
del  2011  agli  agrivoltaici  che  adottano  soluzioni   integrative
innovative. 
    3.2.- Venendo alle censure relative all'art. 2, commi 1, 2  e  3,
la Regione rileva che il ricorrente non avrebbe chiarito i profili di
contrasto con la normativa di principio. 
    Nel merito, sottolinea come le modifiche introdotte sarebbero  il
frutto di un esame delle istanze autorizzate negli ultimi dieci anni,
sicche' la Regione si sarebbe solo limitata ad adattare i  precedenti
requisiti alle  nuove  conoscenze  tecniche,  frutto  della  maturata
esperienza. Le modifiche dei requisiti minimi avrebbero «lo scopo  di
evitare che la diffusione degli impianti eolici  si  traduca  in  una
occupazione  indiscriminata  di  ambiti  del   territorio   che   non
presentano  condizioni  ambientali  e  produttive  idonee  alla  loro
installazione». 
    Le indicazioni fornite - rileva  ancora  la  difesa  regionale  -
sarebbero coerenti con la classificazione dei terreni  stilata  dalle
associazioni American wind energy association (AWEA) ed European wind
energy association (EWEA),  che  consiglierebbero  per  gli  impianti
eolici di grande generazione un valore minimo della  velocita'  media
del vento di almeno 6.35 metri al secondo, misurata a  10  metri  dal
suolo. 
    Infine, la resistente eccepisce che  analoghi  requisiti  tecnici
sarebbero stati fissati da norme di altre Regioni, tra  le  quali  il
Friuli-Venezia Giulia e le Marche. 
    4.- L'8  novembre  2021,  l'Associazione  elettricita'  futura  -
Unione delle imprese elettriche italiane ha  depositato  un'opinione,
in qualita' di amicus curiae, chiedendo l'accoglimento  del  ricorso.
Con decreto del  Presidente  di  questa  Corte  del  1°  marzo  2022,
l'opinione e' stata ammessa in giudizio. 
    L'Associazione  ha  rilevato  che,  secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, il legislatore statale avrebbe introdotto principi in
questa materia, che non tollerano  eccezioni  sull'intero  territorio
nazionale. 
    In particolare, le linee guida ministeriali consentirebbero  alle
Regioni di prevedere delle limitazioni solo a seguito di  un'apposita
istruttoria,   nel   rispetto   della   riserva    di    procedimento
amministrativo e senza poter mai determinare l'effetto di un  divieto
assoluto. Viceversa, - rileva l'amicus curiae -  la  Regione  avrebbe
introdotto  dei  requisiti  tecnici  minimi  che  «si  atteggiano   a
condizione   indispensabile   per   avviare   il   procedimento    di
autorizzazione unica». Da ultimo, l'opinione sottolinea che, anche  a
voler attribuire al legislatore regionale la facolta' di disciplinare
i requisiti richiesti per la presentazione del progetto,  la  Regione
avrebbe dovuto,  comunque,  rispettare  la  riserva  di  procedimento
amministrativo per come definita dal paragrafo 17 delle linee guida. 
    5.- Con atto depositato in data 9 novembre 2021,  e'  intervenuta
in giudizio ad adiuvandum  Enel  Green  Power  Italia,  societa'  che
sviluppa e gestisce attivita' di  generazione  di  energia  da  fonti
rinnovabili,  assumendo  di  essere  direttamente  interessata   alla
decisione. In particolare, ha rilevato che  il  rinvio  dell'art.  23
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale all'art. 4, comma 3, delle medesime  norme  renderebbe
possibile e anzi doverosa l'ammissibilita' dell'intervento per coloro
che abbiano una posizione qualificata in  termini  di  interesse.  In
caso contrario, costoro subirebbero una ingiustificata disparita'  di
trattamento rispetto a chi puo' depositare un'opinione in qualita' di
amici curiae. 
    6.- Il 15 febbraio 2022, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
depositato memoria con la quale ha replicato alle difese regionali. 
    In  particolare,  ha  contestato  che  il  dato  letterale  delle
disposizioni impugnate possa avvalorare l'ipotesi che esse preservino
alla discrezionalita'  amministrativa  una  valutazione  in  concreto
sulla fattibilita' degli impianti. In ogni  caso,  ha  eccepito  che,
anche  ammettendo  una  tale  ricostruzione,  le  norme  violerebbero
comunque la riserva di procedimento amministrativo. 
    7.- Nell'udienza del 6 aprile 2022  l'Avvocatura  generale  dello
Stato ha  insistito  per  le  conclusioni  rassegnate  negli  scritti
difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 30 settembre 2021 e iscritto al  n.
53 del  registro  ricorsi  2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3,  della  legge
della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 (Modifiche  alla  L.R.
19 gennaio 2010, n. 1  "Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale - D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152  -  L.  R.  n.  9/2007  e  ss.mm.ii."  e  alla  L.R.  n.   8/2012
"Disposizioni  in  materia  di  produzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili"), in riferimento all'art. 117, commi primo e terzo della
Costituzione,   in   relazione,   rispettivamente,   alla   direttiva
2009/28/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  aprile
2009,  concernente  la  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, nonche' all'art. 12 del decreto  legislativo
29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita'),  al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e al decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico  del  10  settembre   2010   (Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). 
    1.1.- L'art. 1, comma 1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  reg.
Basilicata  n.  30  del  2021  interviene  sul  Piano  di   indirizzo
energetico regionale (PIEAR), Appendice A), approvato  con  la  legge
della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in  materia  di
energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D. Lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), modificando la disciplina
dei requisiti tecnici minimi in materia di impianti  fotovoltaici  di
grande generazione. 
    In particolare, prevede quanto segue: 
    «a) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), comma 1,
prima della parola "Potenza" sono inserite le seguenti  parole:  "Per
le aree e i siti di cui al  punto  16.1,  lettera  d),  del  D.M.  10
settembre 2010,"; 
    b) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi),  dopo  il
punto 1, e' inserito il punto 1 bis: 
    "1 bis. Per le aree e i siti diversi da quelli di cui al punto 1,
del paragrafo 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), e  fermo  restante
quanto previsto dalla L.R. 54/2015, potenza massima dell'impianto non
superiore a 3MW,  la  potenza  massima  dell'impianto  potra'  essere
aumentata  del  20%  qualora  i  progetti  comprendano  interventi  a
supporto dello sviluppo locale, commisurati all'entita' del  progetto
ed in grado di concorrere, nel loro  complesso,  agli  obiettivi  del
P.I.E.A.R. La Giunta regionale, al riguardo, provvede a  definire  le
tipologie, le condizioni, la congruita' e le modalita' di valutazione
e attuazione degli interventi di sviluppo locale"». 
    1.2. - L'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg.  Basilicata  n.
30 del 2021 modifica, a  sua  volta,  la  disciplina  degli  impianti
eolici di grande generazione, di  cui  al  PIEAR,  disponendo  quanto
segue: 
    «1. Le lettere a) e b) del paragrafo 1.2.1.3. (Requisiti  tecnici
minimi)  dell'Appendice  A)  del  P.I.E.A.R.  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    a) velocita' media annua del vento a 25 m dal suolo superiore  ai
6 m/s; 
    b)  ore  equivalenti  di  funzionamento  dell'aerogeneratore  non
inferiori a 2.500 ore. 
    2.  Al  primo  capoverso  del   paragrafo   1.2.1.5.   (Requisiti
anemologici) dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. le parole "della durata
di almeno un anno" sono sostituite con le seguenti: "della durata  di
almeno tre anni". 
    3. La lettera f) del paragrafo 1.2.1.5.  (Requisiti  anemologici)
dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. e' sostituita dalla seguente: 
    "f) Periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi
- e' ammessa una perdita di dati pari al 10% del  totale  -  che  non
risalgano  a  piu'  di   5   anni   precedenti   alla   presentazione
dell'istanza. Qualora i dati a  disposizione  siano  relativi  ad  un
periodo di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi,
e'  facolta'  del  richiedente  adottare  una  delle  due   strategie
seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un  periodo
di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell'energia prodotta;
integrare i dati mancanti con rilevazioni  effettuate  tramite  torre
anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d)  ed  e),
fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo  consecutivo
di un anno presentino una perdita di dati non superiore  al  10%  del
totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi,
il monitoraggio  dovra'  estendersi  per  il  periodo  necessario  ad
ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell'anno solare». 
    2.-  Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   le
disposizioni impugnate violerebbero  i  principi  fondamentali  della
materia   «produzione,   trasporto    e    distribuzione    nazionale
dell'energia», nonche'  il  principio  di  massima  diffusione  delle
energie da  fonti  rinnovabili  prescritto  dal  diritto  dell'Unione
europea. 
    2.1.- In particolare, le disposizioni di cui  al  primo  articolo
impugnato introdurrebbero, per gli impianti  fotovoltaici  di  grande
generazione,  tetti  massimi  di  potenza  idonei  a  condizionare  i
procedimenti  di  autorizzazione,  mentre  la  normativa  statale  di
principio  imporrebbe  «il  raggiungimento  di  obiettivi  minimi  di
produzione». 
    Nello specifico, la previsione generale e astratta, che impedisce
l'installazione di impianti di potenza superiore a 10 MW  nelle  aree
degradate, e quella che introduce un limite pari a 3 MW in tutti  gli
altri  siti  contrasterebbero  con  i  principi  fondamentali   della
materia, dettati dal paragrafo 17  e  dall'Allegato  3  delle  citate
linee guida del 10 settembre 2010, attuative dell'art. 12 del  d.lgs.
n. 387 del 2003,  le  quali  consentirebbero  alle  Regioni  solo  di
individuare puntuali aree non idonee all'installazione di  specifiche
tipologie  di  impianti,  senza  con  cio'  determinare   preclusioni
assolute. 
    2.2- Quanto all'art.  2,  commi  1,  2  e  3,  della  legge  reg.
Basilicata n. 30 del 2021, che  ha  modificato  i  requisiti  tecnici
minimi del PIEAR per  gli  impianti  eolici  di  grande  generazione,
anch'esso avrebbe condizionato il rilascio dell'autorizzazione unica,
di cui all'art. 12 del d.lgs. n.  387  del  2003,  cosi'  violando  i
principi  fondamentali  della  materia  ivi  recati  dal  legislatore
statale,  nonche'  gli  altri  parametri  interposti,  che  sarebbero
espressione  del  principio  di  derivazione  europea  della  massima
diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. 
    Non soltanto i nuovi requisiti  ridurrebbero  i  siti  eleggibili
all'installazione di impianti eolici, ma, oltretutto,  la  previsione
obbligatoria di uno studio anemologico con rilevazioni di almeno  tre
anni, da integrare nel  progetto,  comporterebbe  il  rischio  di  un
«"congelamento" di uno specifico  sito  coinvolto  da  sviluppo»  per
l'intero triennio. 
    3.- In via preliminare, va dichiarato inammissibile  l'intervento
ad adiuvandum nel  processo  di  Enel  Green  Power,  «in  quanto  il
giudizio di legittimita' costituzionale in via principale  si  svolge
esclusivamente tra soggetti titolari di potesta'  legislativa  e  non
ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi,  fermi  restando
per costoro, ove ne ricorrano  i  presupposti,  gli  altri  mezzi  di
tutela  giurisdizionale  eventualmente  esperibili»   (ex   plurimis,
sentenza n. 134 del 2020 e ordinanza n. 213 del 2019). 
    Il costante  orientamento  di  questa  Corte,  che  esclude,  nel
giudizio in via principale, la partecipazione di  soggetti  privi  di
potesta' legislative (artt. 4, commi 3 e seguenti, e 23  delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  costituzionali   davanti   alla   Corte
costituzionale, applicabili ratione temporis), non risulta  incrinato
- come, invece, sostiene Enel Green  Power  srl  -  dalla  disciplina
relativa agli amici curiae (artt. 4-ter e  23  delle  citate  Norme),
rispetto alla quale si determinerebbe una disparita' di trattamento. 
    La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale e', infatti,
radicalmente diversa da quella sottesa al  deposito  di  opinioni  in
qualita' di amici  curiae,  tant'e'  che  solo  l'interveniente  puo'
chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali. 
    Del  resto,  la  facolta'  di  presentare  memorie  concessa   «a
formazioni sociali senza scopo di lucro e [a] soggetti istituzionali,
portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla  questione
di legittimita' costituzionale», lungi dal determinare la  disparita'
di trattamento paventata da Enel Green Power, e' diretta,  viceversa,
a offrire «elementi utili alla  conoscenza  e  alla  valutazione  del
caso» (sentenza n. 67 del 2022),  che  arricchiscono  il  giudizio  a
beneficio di tutti, compresi coloro che vantano  interessi  correlati
all'esito del processo costituzionale. 
    4.-  In  rito,  occorre  esaminare  l'eccezione  sollevata  dalla
Regione Basilicata, la  quale  contesta  il  carattere  apodittico  e
generico delle censure mosse dallo Stato all'art. 2, commi 1, 2 e  3,
della legge reg. Basilicata n. 30 del 2021, che  avrebbe  individuato
solo  il  parametro  interposto,  senza  specificare  i  termini  del
contrasto. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte,  il  ricorrente
ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i  parametri
costituzionali, dei quali lamenta la violazione, nonche' di  svolgere
una motivazione che non sia meramente assertiva, indicando le ragioni
per le quali vi sarebbe un tale contrasto  (ex  multis,  sentenze  n.
273, n. 194 e n. 187 del 2020). 
    Ebbene, da  una  lettura  complessiva  del  ricorso  emergono  in
termini  sufficientemente  chiari,  pur  se   sintetici,   i   motivi
concernenti la violazione dei  principi  fondamentali  della  materia
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  il
che  consente  di  ritenere  superata   quella   soglia   minima   di
comprensibilita' idonea a rendere ammissibile l'impugnativa proposta. 
    5.- Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3,  della  legge
reg. Basilicata n. 30 del 2021 sono fondate, in riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
    5.1.-  In  particolare,  entrambe   le   disposizioni   impugnate
contrastano con i principi fondamentali  della  materia  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,  recati  dall'art.
12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dagli artt. 4 e seguenti  del  d.lgs.
n. 28 del 2011, nonche' dalle previsioni del d.m. 10 settembre 2010. 
    Nel regolare le procedure per l'autorizzazione degli impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili, le  norme  statali  sopra
richiamate «non tollerano eccezioni sull'intero territorio  nazionale
(sentenze n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012)» (sentenza n. 86 del 2019,
in senso conforme, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021,  n.  106
del 2020, n. 286 del 2019 e n. 177 del 2018), in quanto sono volte  a
bilanciare interessi di fondamentale rilevanza assiologica. 
    Per  un  verso,  esse  si  rendono  interpreti  dell'esigenza  di
potenziare le fonti rinnovabili, che, in virtu' della  loro  naturale
vocazione a preservare l'interesse ambientale, costituiscono un punto
di intersezione tra l'obiettivo di difendere il  citato  interesse  e
l'istanza di garantire la produzione di energia (sentenze n.  86  del
2019, n. 199 del 2014, n. 67 del 2011 e n. 119 del 2010). 
    Per un altro verso, cercano di contemperare il  massimo  sviluppo
delle fonti rinnovabili con l'istanza,  potenzialmente  confliggente,
della  tutela  del  territorio,   nella   dimensione   paesaggistica,
storico-culturale e della biodiversita' (sentenze n. 46 del 2021 e n.
177 del 2018). 
    Nel valorizzare lo sviluppo delle fonti  rinnovabili,  l'art.  12
del d.lgs. n. 387 del 2003 e gli artt. da 4 a 9 del d.lgs. n. 28  del
2011   regolano   le   autorizzazioni   e   le   relative   procedure
amministrative, nel solco della «semplificazione» e dell'esigenza  di
«rendere piu' rapida la costruzione degli impianti di  produzione  di
energia alternativa» (sentenze n. 189 del 2014 e n. 344 del 2010). 
    Al contempo, le linee guida, emanate con  il  d.m.  10  settembre
2010, disciplinano l'inserimento  degli  impianti  nel  contesto  del
paesaggio, vincolando, quali principi generali della materia,  «tutto
il territorio nazionale» (sentenza n. 77 del 2022,  che  richiama  le
sentenze n. 11 del 2022, n. 177 e n. 46 del 2021, n. 106 del 2020, n.
286 e n. 86 del 2019, n.  69  del  2018).  Le  relative  norme  sono,
infatti, espressione della leale collaborazione fra Stato  e  Regioni
(sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020  e  n.  308  del  2011)  e
rappresentano,  «in   settori   squisitamente   tecnici,   il   [...]
completamento» della normativa primaria (sentenza  n.  86  del  2019,
nello stesso senso anche sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n.
106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018). 
    In particolare, le linee guida, nel regolare l'inserimento  degli
impianti nel paesaggio e sul  territorio  (Parte  IV),  da  un  lato,
individuano requisiti che costituiscono  elementi  positivi  ai  fini
dell'autorizzazione del progetto (paragrafo 16) e, da un altro  lato,
rimettono alle Regioni  e  alle  Province  autonome  la  facolta'  di
determinare, previa istruttoria amministrativa,  l'individuazione  di
aree e siti non idonei, nel rispetto  delle  condizioni  dettate  dal
paragrafo 17 e dall'Allegato 3,  e  al  mero  fine  di  agevolare  le
procedure autorizzative. L'identificazione  di  tali  aree  comporta,
infatti,  «una  elevata  probabilita'   di   esito   negativo   delle
valutazioni, in sede di autorizzazione» (sentenza n. 11 del 2022), e,
dunque,  integra  un  giudizio  di  primo  livello   «con   finalita'
acceleratorie, spettando poi al  procedimento  di  autorizzazione  il
compito di verificare» (sentenza n. 77 del 2022) «se l'impianto cosi'
come effettivamente  progettato,  considerati  i  vincoli  insistenti
sull'area, possa essere realizzabile» (sentenza n. 177 del 2021 e, di
seguito, sentenze n. 77 e n. 11 del 2022). 
    Il meccanismo  disegnato  dalle  linee  guida  ha,  in  sostanza,
l'obiettivo  di  preservare  il  paesaggio  e,  contestualmente,   di
garantire la celerita' delle procedure,  assegnando  alle  Regioni  e
alle Province autonome il compito di segnalare - attraverso le aree e
i siti non idonei - meri indici rivelatori di possibili  esigenze  di
tutela del paesaggio. 
    Non e' dato, invece, inferire dai citati principi un potere delle
«Regioni [...] di provvedere  autonomamente  alla  individuazione  di
criteri per il corretto  inserimento  nel  paesaggio  degli  impianti
alimentati da fonti di energia  alternativa»  (sentenza  n.  168  del
2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del
2013 e n. 308 del 2011), ne' a fortiori quello di creare  preclusioni
assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto
da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del  2020  e  n.
286 del 2019). 
    5.2.- E' quanto, viceversa, dispongono  gli  artt.  1,  comma  1,
lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata  n.
30 del 2021. 
    5.2.1.- Il primo articolo modifica alcune previsioni  del  PIEAR,
Appendice A), approvato con la legge reg. Basilicata n. 1  del  2010,
al fine di rendere piu' stringenti taluni requisiti  tecnici  minimi,
che il piano gia' disciplinava con riferimento ai  progetti  relativi
agli impianti fotovoltaici di grande generazione. 
    5.2.1.1.- Il limite di potenza massima di 10 MW, preesistente nel
piano, viene riferito alle aree cosiddette brownfield, ovvero le zone
di cui al paragrafo 16, punto 1, lettera d), del  d.m.  10  settembre
2010, che le  identifica  in  quelle  «gia'  degradate  da  attivita'
antropiche, pregresse o in atto  [...],  tra  cui  siti  industriali,
cave, discariche, siti  contaminati  ai  sensi  della  Parte  quarta,
Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006». 
    Per tutte le altre aree (cosiddette greenfield),  la  lettera  b)
dell'art. 1, comma 1, introduce un nuovo limite di potenza di  3  MW,
preservando la possibilita' di aumentarlo del 20  per  cento,  ove  i
progetti comprendano interventi a  supporto  dello  sviluppo  locale,
commisurati all'entita' del progetto e in grado  di  concorrere,  nel
loro complesso, agli obiettivi del PIEAR. 
    Si deve, invero, precisare che il comma  3  (non  impugnato)  del
medesimo art. 1 esclude  dall'applicazione  dei  «limiti  di  potenza
stabiliti nel punto 1, paragrafo 2.2. e 3.3.  dell'Appendice  A)  del
P.I.E.A.R.  di  cui  alla  legge  regionale  1/2010»  «gli   impianti
fotovoltaici  siti  in  aree  industriali  o  in   aree   industriali
dismesse». 
    Cionondimeno, anche operando un coordinamento sistematico di tale
previsione con la disciplina impugnata, il limite di 10 MW,  previsto
al punto 1 del paragrafo 2.2.3.3., resta, comunque, riferito a  tutte
le altre aree brownfield (cave,  discariche,  siti  contaminati),  in
aggiunta ovviamente al nuovo limite di 3 MW, disposto dal punto 1-bis
del paragrafo 2.2.3.3., relativamente alle aree greenfield. 
    5.2.1.2.- Cosi' definito il  raggio  applicativo  dei  limiti  di
potenza, che emerge all'esito delle modifiche introdotte con la legge
reg. Basilicata n. 30 del 2021,  il  senso  e  la  funzione  di  tali
requisiti si ricostruiscono in via ermeneutica  attraverso  i  canoni
dell'interpretazione letterale e sistematica. 
    In  particolare,  il  paragrafo   emendato   dalle   disposizioni
impugnate  e'  preceduto  dalla   disciplina   delle   aree   idonee,
relativamente alle  quali  il  paragrafo  2.2.3.2.  dispone  che  «un
progetto di impianto fotovoltaico deve soddisfare i  [...]  requisiti
tecnici, propedeutici all'avvio dell'iter  autorizzativo»,  indicati,
per l'appunto, nel paragrafo 2.2.3.3. dell'Appendice A) del PIEAR. 
    Questo,  a  sua  volta,  ribadisce  che  il  «progetto   per   la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande generazione  deve
soddisfare» i requisiti da esso indicati, fra i quali quelli relativi
alla potenza massima dell'impianto (punti 1 e 1-bis). 
    Risulta, a questo punto, evidente che la funzione dei  limiti  di
potenza, sui quali interviene l'art. 1, comma 1, lettere a) e b),  e'
propriamente quella di dettare requisiti vincolanti, che non lasciano
margini alla discrezionalita' dell'amministrazione e che condizionano
lo stesso avvio dell'iter di autorizzazione o,  comunque,  precludono
l'esito positivo della valutazione del progetto. 
    5.2.2.- Analoga portata precettiva si trae dall'art. 2, commi  1,
2 e 3, della legge reg. Basilicata n.  30  del  2021,  che  parimenti
interviene  sull'Appendice  A)  del  PIEAR,  modificando   in   senso
restrittivo i requisiti tecnici minimi, gia' in precedenza  richiesti
dal piano per l'autorizzazione di progetti relativi a impianti eolici
di grande generazione. 
    Anche in questo caso, i canoni  dell'interpretazione  testuale  e
sistematica depongono nel senso della  previsione  di  requisiti  che
vincolano  in  astratto  e   a   priori   l'avvio   della   procedura
autorizzativa, senza lasciare spazio alla valutazione in concreto  da
parte dell'amministrazione. 
    Il paragrafo 1.2.1.3. dell'Appendice  A)  del  PIEAR,  sul  quale
interviene l'art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n.  30  del
2021, e' preceduto dalla disciplina  relativa  ai  siti  idonei  alla
realizzazione  di  impianti  eolici  di  grande  generazione  e,   di
conseguenza, e' a essi riferito. Rispetto a queste aree dispone che i
relativi progetti, per essere esaminati «ai fini  dell'autorizzazione
unica  di  cui   all'art.   12   del   D.   lgs.   387   del   2003»,
«indipendentemente dalla zona in cui ricadono», devono  «soddisf[are]
i [...] vincoli tecnici minimi» indicati nel medesimo paragrafo. 
    In tale contesto,  la  novella  sostituisce  il  requisito  della
velocita' media annua del vento a 25 metri dal suolo da 4 m/s a 6 m/s
e quello delle ore equivalenti di  funzionamento  dell'aerogeneratore
da non meno di 2000 a non meno di 2500 ore. 
    Quanto all'art. 2, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 30 del
2021, esso incide sul paragrafo 1.2.1.5. dell'Appendice A) del PIEAR,
che rende  obbligatorio  includere  nel  «progetto  definitivo»  «uno
Studio  Anemologico,   effettuato   da   societa'   certificate   e/o
accreditate», con rilevazioni che  la  disposizione  impugnata  porta
dalla durata di un anno (che  corrispondeva  a  quanto  previsto  dal
paragrafo 13 delle linee guida) a quella di almeno  tre  anni,  dalla
quale,   peraltro,   consegue   il   necessario   adattamento   della
disposizione di cui alla lettera f),  su  cui  interviene  l'art.  2,
comma 3. 
    Anche l'art. 2, commi 1, 2 e  3,  introduce,  dunque,  condizioni
piu'  severe,  rispetto  a  quelle  gia'  disposte  dal  piano,   per
consentire l'accesso all'iter  autorizzativo  dei  progetti  relativi
agli impianti eolici di  grande  generazione  o,  comunque,  per  non
incorrere in una valutazione negativa di tali progetti. 
    5.3.- In definitiva, i canoni ermeneutici sopra evocati assegnano
alle disposizioni in esame il  senso  di  una  cristallizzazione  per
legge di requisiti, che comprime la valutazione in concreto riservata
al procedimento autorizzativo, in aperto  contrasto  con  i  principi
fondamentali  della  materia  concorrente  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia» (sentenze n. 177 del  2021,  n.
106 del 2020, n. 286 e n. 86 del 2019, n. 267 del 2016,  n.  124  del
2010). 
    Si  rinnova,  in  tal  modo,  nelle  disposizioni  impugnate,  il
medesimo vizio che questa Corte ha  gia'  in  passato  ravvisato  con
riferimento  a  ulteriori  norme,  emanate   sempre   dalla   Regione
Basilicata, che  parimenti  prevedevano  requisiti  inderogabili  per
l'avvio dell'iter di autorizzazione di impianti alimentati  da  fonti
rinnovabili (sentenze n. 106 del 2020, n. 286 e n. 86 del 2019). 
    5.4.- Le ragioni del contrasto con  i  parametri  costituzionali,
sopra richiamati, non si possono,  d'altro  canto,  superare  neppure
adottando un'interpretazione delle disposizioni impugnate meno fedele
al dato letterale, come quella sostenuta dalla Regione Basilicata. 
    In particolare, la difesa  regionale  assegna  loro  una  valenza
corrispondente all'individuazione di siti non idonei, che preserva un
margine di discrezionalita' all'amministrazione e determina  soltanto
una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni in  sede
di autorizzazione. 
    Sennonche', in tanto  si  puo'  invocare  l'effetto  che  produce
l'individuazione di siti non idonei, in  quanto  siano  rispettati  i
principi generali della materia che regolano la relativa disciplina. 
    Per converso  -  come  contesta  il  ricorso  -  le  disposizioni
impugnate contrastano con il paragrafo 17 e con  l'Allegato  3  delle
linee guida, che dettano condizioni  sostanziali  e  procedurali  per
l'individuazione di tali siti. 
    In particolare, il paragrafo 17.1 dispone che «le  Regioni  e  le
Province autonome possono procedere alla indicazione di aree  e  siti
non idonei alla installazione di specifiche tipologie  di  impianti»,
solo previa «apposita istruttoria avente ad oggetto  la  ricognizione
delle disposizioni volte alla tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,
del patrimonio storico e artistico, delle  tradizioni  agroalimentari
locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale». La non idoneita'
di ciascuna area «[deve] contenere,  in  relazione  a  ciascuna  area
individuata come non idonea, in relazione a specifiche tipologie  e/o
dimensioni  di  impianti,  la  descrizione   delle   incompatibilita'
riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati»  tramite  la
ricognizione effettuata sulla  scorta  dell'art.  12,  comma  7,  del
d.lgs. n. 387 del 2003. Inoltre,  le  aree  non  idonee  non  possono
corrispondere a «porzioni significative del  territorio  o  [a]  zone
genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del  paesaggio  e  del
patrimonio  storico-artistico»  (Allegato   3).   Infine,   la   loro
individuazione deve confluire nell'atto  di  programmazione,  con  il
quale le Regioni e le Province autonome «conciliano le  politiche  di
tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio  con  quelle  di  sviluppo  e
valorizzazione delle energie rinnovabili» (paragrafo 17.2 e  Allegato
3). 
    Ebbene, le  disposizioni  impugnate  violano  i  citati  principi
fondamentali della materia sotto due profili: per un verso, in quanto
riguardano genericamente porzioni significative  del  territorio,  e,
per un altro verso, poiche' non rispettano la riserva di procedimento
amministrativo e la relativa istruttoria, finalizzate a comporre  gli
interessi  pubblici  coinvolti  e  a  garantire  loro  una   corretta
valorizzazione (ex multis, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del  2021,
n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). Le
disposizioni regionali introducono, infatti, in via  legislativa  una
modifica del precedente  PIEAR,  nelle  more  del  completamento  del
procedimento amministrativo destinato a condurre all'approvazione del
nuovo piano. 
    6.- In conclusione, sia che  l'interpretazione  volga  nel  senso
dell'imposizione di  requisiti  inderogabili,  sia  che  l'angolatura
ermeneutica si ispiri al meccanismo dell'individuazione dei siti  non
idonei, in ogni caso, si conferma  il  contrasto  delle  disposizioni
impugnate con i  principi  fondamentali  della  materia  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  con  conseguente
sacrificio della  massima  diffusione  degli  impianti  da  fonti  di
energia rinnovabili (sentenze n. 77 del 2022, n. 106 del 2020, n. 286
del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). 
    In tal modo, viene compresso un principio che non solo opera  sul
piano nazionale, ma che e' anche  il  riflesso  dei  vincoli  imposti
dalla  normativa  dell'Unione  europea,  cosi'  come  degli  obblighi
assunti a livello internazionale con la legge 1° giugno 2002, n.  120
(Ratifica ed esecuzione del  Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto  a  Kyoto
l'11 dicembre 1997) e con la legge 4 novembre 2016, n. 204  (Ratifica
ed esecuzione  dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla  Convenzione
quadro delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  adottato  a
Parigi il 12 dicembre  2015),  nel  comune  intento  «di  ridurre  le
emissioni di gas ad effetto serra» (sentenza n. 275 del  2012;  nello
stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020,  n.  148  del
2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i
cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022). 
    Va,  dunque,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3,  della  legge
reg. Basilicata n. 30 del 2021, in riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., con assorbimento delle ulteriori censure. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma  1,
lettere a) e b), e 2, commi 1, 2  e  3,  della  legge  della  Regione
Basilicata 26 luglio 2021, n. 30  (Modifiche  alla  L.R.  19  gennaio
2010, n. 1  "Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale - D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - L.R.
n. 9/2007 e ss.mm.ii." e alla L.R. n. 8/2012 "Disposizioni in materia
di produzione di energia da fonti rinnovabili"). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA