N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2022

Ordinanza dell'11 marzo 2022 del Tribunale di Padova nel procedimento
civile promosso da B. R. c/Comune di Padova. 
 
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative  -  Misura  cautelare
  del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa -
  Previsione che dispone la sanzione amministrativa accessoria  della
  revoca della patente a carico del custode di un  mezzo  sequestrato
  che circoli abusivamente con il medesimo o  comunque  consenta  che
  altri vi circolino abusivamente. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 213, comma 8. 
(GU n.21 del 25-5-2022 )
 
                         TRIBUNALE DI PADOVA 
                          Sezione II civile 
 
    Il giudice dott. Guido Marzella  nella  causa  rubricata  sub  n.
6969/2021 r.g.a.c. ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza
visto il verbale d'udienza del 13 gennaio 2022, nell'ambito del quale
si  dettavano  disposizioni  in  merito  alla  trattazione  cartolare
dell'udienza del 17 febbraio 2022; 
    Atteso che le parti hanno provveduto a depositare le note scritte
autorizzate contenenti le proprie deduzioni e richieste,  nell'ambito
delle quali l'appellante ribadiva l'istanza finalizzata  ad  ottenere
che  venisse  sollevata  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'ottavo comma dell'art. 213 del C.d.S., nella parte in  cui  tale
norma commina in via automatica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida, senza rimettere  al  giudice  di
merito la possibilita' di graduare la sanzione medesima, in relazione
alla concreta gravita' della  violazione  commessa,  anche  sotto  il
profilo soggettivo; 
    Ricordato allora, sotto un primo profilo, come nel caso di specie
si verta in un giudizio di appello avverso una sentenza  del  giudice
di pace di Padova, il  quale  rigettava  l'opposizione  promossa  dal
trasgressore ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. nei confronti: 
        del verbale di accertamento della violazione  dell'art.  213,
ottavo comma, C.d.S., di n. V-50042603, relativo  all'aver  posto  in
circolazione  un  veicolo  sottoposto  alla  misura   cautelare   del
sequestro e del quale il trasgressore era stato nominato custode,  al
quale conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente di
guida e della alienazione del veicolo, previa revoca della custodia; 
        e del correlato verbale di recupero del mezzo  in  questione,
di n. 42101, gia' appunto oggetto di sequestro; 
    Lamentandosi da parte dell'appellante l'erroneita' della predetta
pronuncia dal momento che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto
conto del fatto: 
        che  il  veicolo  in  questione  sarebbe  stato  in   realta'
dissequestrato dal prefetto gia'  con  precedente  ordinanza  del  16
ottobre 2017, emessa  con  riguardo  alla  impugnazione  dei  verbali
d'accertamento: 
          n.   8159184,   relativo   alla   guida   senza   copertura
assicurativa del mezzo, radiato per esportazione; 
          n. 6330/S, con cui veniva applicata la sanzione  accessoria
del sequestro amministrativo e disposto l'affidamento in custodia del
mezzo; 
          n. 8159185 relativo alla circolazione  del  medesimo  mezzo
privo di immatricolazione o carta di circolazione; 
          n. 10011/S, con cui veniva  disposta  l'ulteriore  sanzione
accessoria del sequestro amministrativo e disposto  l'affidamento  in
custodia del mezzo; 
        che in ogni caso,  se  anche  la  predetta  ordinanza  avesse
riguardato solo i verbali n. 8159185 e n. 10011/S, l'efficacia  degli
altri sarebbe comunque  venuta  meno  per  sopravvenuto  decorso  dei
termini di adozione della relativa della decisione, in  concreto  mai
intervenuta riguardo ai verbali n. 8159184 e n. 6330/S; 
        che doveva d'altro canto ritenersi assolutamente infondato il
richiamo operato nella  sentenza  di  primo  grado  all'istituto  del
dissequestro condizionato, in quanto non previsto in alcun modo dalla
nostra legislazione, la quale prevede unicamente  possibili  aggiunte
di prescrizioni autonome, quali l'ordine di esibizione dei  documenti
regolarizzati relativi al veicolo; 
        che non si era nemmeno tenuto  conto  della  buona  fede  del
trasgressore e quindi  dell'assenza  dell'elemento  soggettivo  della
violazione, determinata dalla convinzione in capo al  medesimo  della
possibilita' di  circolare  con  il  veicolo  in  questione,  la  cui
radiazione e sottoposizione a sequestro non risultavano ne' al P.R.A.
ne' in altri pubblici registri; 
    Osservato  come  il  Comune  di  Padova  si  sia  quindi   difeso
rilevando: 
        che in relazione  al  ricorso  presentato  dal  B  avverso  i
predetti accertamenti il prefetto aveva  unicamente  preso  posizione
riguardo ai verbali  di  n.  8159185  e  n.  10011/S,  disponendo  il
dissequestro del mezzo, mentre non si era pronunciato  riguardo  agli
altri poiche', essendo intervenuto il  pagamento  della  sanzione  in
misura minima con riferimento  al  verbale  n.  8159184,  il  ricorso
avverso di esso ed a quello correlato sub n. 6330/S  risultava  ormai
irricevibile; 
        che presso  i  terminali  del  P.R.A.  l'automezzo  risultava
tuttora sotto sequestro; 
        che ben risultava ammissibile l'adozione di un  provvedimento
di dissequestro condizionato, siccome riconosciuto sia dalla  Suprema
Corte (Cass. pen. n. 4169/97) sia dal Consiglio di Stato  (C.d.S.  25
giugno 2019, n. 4362); 
        che la sentenza era da ritenersi pertanto del tutto  corretta
giacche': 
          risultando  l'opposizione  al   verbale   di   n.   8159184
inammissibile per i  motivi  sopra  citati,  nemmeno  si  era  potuto
adottare alcun provvedimento in merito al relativo sequestro, che era
quindi rimasto in vigore; 
          per circolare, l'appellante avrebbe allora  dovuto  esibire
sia il certificato di assicurazione sia quello  di  immatricolazione,
dal  momento  che  il  dissequestro  del  mezzo  era   legittimamente
condizionato alla previa acquisizione dei predetti documenti; 
          in ogni caso non si riscontrava alcuna buona fede  in  capo
al trasgressore, il quale sapeva di doversi munire dei certificati in
oggetto e, pur non avendoli,  aveva  cio'  nonostante  continuato  ad
utilizzarla il veicolo; 
          la   confisca,   quando   non   disposta    contestualmente
all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ben poteva essere  adottata
entro il termine di prescrizione quinquennale; 
    Riscontrata  allora  l'attuale  rilevanza  della   questione   di
legittimita' costituzionale indicata dall'appellante dal momento che: 
        non si  rinvengono  nella  fattispecie  questioni  di  natura
pregiudiziale  o   processuale   tali   da   comportare   l'immediata
definizione in rito del  presente  giudizio,  destinato  viceversa  a
transitare immediatamente in decisione sul merito, stante  la  natura
esclusivamente documentale delle questioni sottoposte  all'attenzione
del giudicante; 
        la  solidita'  degli  argomenti   difensivi   enucleati   dal
patrocinio del Comune di Padova induce a ritenere possibile,  se  non
addirittura  probabile,  il  rigetto  dell'appello,  con  susseguente
necessita' di applicazione a carico del trasgressore  della  sanzione
di cui si lamenta appunto l'irragionevolezza; 
        non appare  d'altro  canto  ammissibile  una  interpretazione
costituzionalmente  orientata  della  norma,  posto  che  il   tenore
letterale  della  medesima   (il   quale   si   limita   a   disporre
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida nei confronti di colui che, avendo assunto  la
custodia del veicolo, circoli abusivamente con il medesimo durante il
periodo in cui esso  e'  sottoposto  a  sequestro)  non  offre  alcun
margine interpretativo al giudicante; 
    Opinato  quindi,  quanto  alla  valutazione  di   non   manifesta
infondatezza della  questione,  come,  sotto  un  primo  profilo,  la
previsione di un provvedimento ablativo del titolo di guida,  di  per
se' comportante una sensibile compressione delle  concrete  modalita'
di estrinsecazione della liberta' di  movimento,  non  paia  peraltro
presentare alcuna  immediata  attinenza  con  l'effettivo  abuso  del
medesimo titolo, dal momento che a mente dell'ottavo comma  dell'art.
213 C.d.S. essa consegue  alla  mera  violazione  degli  obblighi  di
custodia e non risulta invece in alcun modo collegata alla conduzione
del veicolo in maniera tale da cagionare pericolo  alla  circolazione
stradale,  risultando  conseguentemente  del   tutto   sproporzionata
rispetto al rischio in concreto ingenerato dalla condotta sanzionata; 
    Considerato che cio' risulta a  fortiori  piu'  evidente  ove  si
consideri che tale sanzione risulta applicabile in via  automatica  e
senza alcuna possibilita'  di  modulazione  da  parte  dell'Autorita'
amministrativa o del giudice, in cio'  riscontrandosi  uno  stridente
contrasto con il tenore dell'art. 3 della Costituzione, in forza  del
quale, secondo la dottrina piu' recente  formatasi  in  relazione  al
c.d. ne bis in idem  sostanziale,  puo'  trovare  spazio  e  autonoma
consistenza il principio di proporzionalita'; 
    Notato, d'altro canto, che esaminando la norma in questione  alla
luce del predetto  principio  ne  risulta  evidente  la  sproporzione
rispetto alla trasgressione cui risulta collegata, dal momento che la
medesima, sebbene formalmente  atteggiandosi  ad  una  mera  sanzione
amministrativa accessoria, viene in realta' a presentare connotati di
afflittivita' tali da superare ampiamente il disvalore  del  fatto  a
cui dovrebbe essere applicata; 
    Ritenuto quindi, in proposito,  che  sebbene  cio'  debba  almeno
apparentemente considerarsi il frutto dell'espressione di una  scelta
politica sanzionatoria rimessa alla discrezionalita' legislativa,  in
quanto tale non sindacabile sic et simpliciter dalla  Consulta,  cio'
nonostante si possa giungere a diversa  conclusione  nel  presupposto
che cio' sia  vero  solo  a  patto  che  l'esercizio  della  predetta
discrezionalita' segua canoni di ragionevolezza o,  quanto  meno,  di
non  manifesta  irragionevolezza,  non  potendosi  risolvere  in  una
disparita' di  trattamento  rispetto  a  situazioni  assimilabili  o,
addirittura, cariche di ben piu' rilevanti cifre di  disvalore  e  di
offensivita', cosi'  come  ad  esempio  ben  chiarito  nella  recente
sentenza della Corte costituzionale n. 88  del  17  aprile  2019,  la
quale ha ribadito siffatto principio, ponendo in evidenza come, nella
disposizione allora sottoposta  al  vaglio  di  costituzionalita'  (e
cioe' l'art. 222, secondo comma, quarto periodo, C.d.S.),  la  scelta
del legislatore di prevedere la revoca come  sanziona  amministrativa
accessoria   automatica   avrebbe   travalicato   i   limiti    della
ragionevolezza,  finendo  per  sottoporre  alla   medesima   sanzione
accessoria,  senza  possibilita'  di  graduazione   o   comunque   di
applicazione della sanzione meno afflittiva della  sospensione  della
patente, situazioni la cui ontologica diversita' era invece attestata
dalla notevole differenziazione delle sanzioni  penali,  graduate  in
funzione di un ben diverso disvalore sociale; 
    Tenuto quindi conto del fatto che la Consulta ha gia' statuito: 
        che la revoca della patente  non  puo'  essere  disposta  dal
legislatore in maniera  automatica  ed  indistinta  in  ognuna  delle
plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis sia dall'art.  590-bis
cp ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi  piu'  gravi,
sanzionate come fattispecie aggravate dal secondo e dal  terzo  comma
di entrambe tali disposizioni; 
        che nelle altre ipotesi meno  gravi  il  giudice  deve  poter
valutare le circostanze del caso  ed  eventualmente  applicare,  come
sanzione amministrativa  accessoria,  in  luogo  della  revoca  della
patente, la sospensione della  stessa  come  previsto, e  nei  limiti
fissati, dal secondo e terzo periodo del secondo comma dell'art.  222
C.d.S.; 
    Constatato, di conseguenza, come alla luce di quanto appena sopra
esposto non possa allora  non  destare  dubbi  di  ragionevolezza  la
disciplina sanzionatoria di cui all'ottavo comma dell'art. 213 C.d.S.
nella parte in cui prevede che, a seguito dell'accertamento da  parte
del prefetto della  violazione  degli  obblighi  del  custode  di  un
veicolo  sequestrato,  debba  essere  necessariamente   irrogata   la
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida  giacche',  in  tal  caso,  ad  una  violazione  di   carattere
amministrativo afferente la mera messa in circolazione di un  veicolo
consegue,  in  via  automatica,  una  sanzione  accessoria  ben  piu'
afflittiva  di  quella  prevista  per  una  violazione  di  carattere
penalistico che abbia comportato un grave evento lesivo della vita di
terzi,  cio'  che  si  scontra  con  ogni  canone  costituzionale  di
uguaglianza e  ragionevolezza,  non  potendosi  certo  equiparare  il
mancato rispetto dei doveri imposti da un  particolare  ufficio  alla
totale o comunque elevata compromissione della salute psicofisica  di
soggetti terzi e cio' senza  che  sia  prevista  la  possibilita'  di
modulare in maniera congrua ed attinente alla singola fattispecie  la
sanzione, applicando eventualmente, in luogo della revoca,  anche  la
mera sospensione della patente di guida; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'ottavo comma dell'art.  213  C.d.S.,
per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in
cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca  della
patente a carico del custode di  un  mezzo  sequestrato  che  circoli
abusivamente con  il  medesimo  o  comunque  consenta  che  altri  vi
circolino abusivamente: 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        dispone la sospensione del presente giudizio; 
        ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura  della
cancelleria al pubblico ministero, alle parti ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere. 
          Padova, 7 marzo 2022 
 
                        Il giudice: Marzella