MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 24 maggio 2022 

Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato  2  del  decreto  4  aprile
2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in  aumento
o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo
semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da
costruzione piu' significativi». (22A03212) 
(GU n.124 del 28-5-2022)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              per la regolazione dei contratti pubblici 
                  e la vigilanza sulle grandi opere 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133; 
  Visto il decreto legislativo n.  50  del  18  aprile  2016  recante
«Codice  dei  contratti  pubblici»  in  attuazione  delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonche'
l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1,  lettera
g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva  la
disciplina  previgente  di  cui  al  citato  art.  133  del   decreto
legislativo n. 163 del 12  aprile  2006,  per  i  contratti  pubblici
affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso  di
esecuzione; 
  Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106  e
successivamente modificato dall'art. 1, commi 398 e 399, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, e dall'art. 29, comma 13, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto 4 aprile 2022 del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, recante  «Rilevazione  delle  variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  cento,
verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu'  significativi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022; 
  Vista la segnalazione pervenuta al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili di un probabile  refuso  nell'indicazione
del prezzo medio  anno  2020  relativo  al  materiale  «Tubazioni  in
cemento vibrato per fognature» riportato nell'Allegato 1 del  decreto
ministeriale 4 aprile 2022 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]»; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  verifiche  effettuate,  si  e'
riscontrato che nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 aprile 2022
- colonna «Prezzo medio 2020 [€]» -, a causa di un refuso nell'unita'
di misura di riferimento dei prezzi, e' stato  indicato  erroneamente
il prezzo al kg del  materiale  «Tubazioni  in  cemento  vibrato  per
fognature» pari a euro 7,60 in luogo del corretto prezzo al kg pari a
euro 0,18; 
  Considerato che il medesimo refuso relativo al prezzo del materiale
«Tubazioni in  cemento  vibrato  per  fognature»  e'  stato  altresi'
rinvenuto nell'allegato 2 al decreto ministeriale  4  aprile  2022  -
colonna «Prezzo medio [€]» - per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012,  2013,  2014,  2015,
2016, 2017, 2018,  2019,  per  cui  si  rende  necessario  provvedere
parimenti alla rettifica di tali prezzi; 
  Considerato  che,  per  consentire  il   corretto   calcolo   della
compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni e' necessario
rettificare il prezzo  medio  del  materiale  «Tubazioni  in  cemento
vibrato per fognature» indicato nell'Allegato 1 e nell'allegato 2  al
decreto ministeriale 4 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di
cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  e
successive modificazioni ed integrazioni, da parte del direttore  dei
lavori, nell'allegato 1 al decreto  ministeriale  4  aprile  2022  il
prezzo medio anno 2020 relativo al materiale  «Tubazioni  in  cemento
vibrato per fognature» e' rettificato in euro «0,18» in luogo di euro
7,60. 
  2. Nell'allegato 2 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 il  prezzo
medio  relativo  al  materiale  «Tubazioni  in  cemento  vibrato  per
fognature» per ciascuno degli anni  2003,  2004,  2005,  2006,  2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,  2015,  2016,  2017,  2018,
2019 e' rettificato: per gli anni 2003, 2004, 2005  e  2006  in  euro
«0,17» in luogo di euro 7,32; per l'anno 2007 in euro «0,19» in luogo
di euro 8,38; per l'anno 2008 in euro «0,20» in luogo di  euro  8,54;
per l'anno 2009 in euro «0,20» in luogo di euro 8,81; per l'anno 2010
in euro «0,20» in luogo di euro 8,55; per ciascuno degli anni 2011  e
2012 in euro «0,20» in luogo di euro 8,63; per l'anno  2013  in  euro
«0,20» in luogo di euro 8,72; per l'anno 2014 in euro «0,21» in luogo
di euro 8,87; per l'anno 2015 in euro «0,21» in luogo di  euro  8,88;
per l'anno 2016 in euro «0,21» in luogo di euro 8,83; per l'anno 2017
in euro «0,19» in luogo di euro 8,36; per l'anno 2018 in euro  «0,18»
in luogo di euro 7,79; per l'anno 2019 in euro  «0,17»  in  luogo  di
euro 7,53. 
  3. Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze
di compensazione da parte delle imprese, fissato dall'art. 1-septies,
comma 4, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, resta stabilito con  decorrenza  dalla
data di pubblicazione del decreto ministeriale 4  aprile  2022  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022. 
  4. Il termine di quarantacinque giorni per la  presentazione  delle
richieste di accesso al fondo di cui  al  comma  2  dell'art.  2  del
decreto ministeriale 5 aprile 2022, da parte  dei  soggetti  indicati
all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  resta  stabilito  con
decorrenza dalla data di pubblicazione  del  decreto  ministeriale  4
aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12
maggio 2022. 
    Roma, 24 maggio 2022 
 
                                    Il direttore generale: Cappelloni