MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DELIBERA 10 maggio 2022 

Disposizioni relative alla riduzione  dei  pedaggi  autostradali  per
transiti effettuati nell'anno 2021. (Delibera n. 7/2022). (22A03064) 
(GU n.125 del 30-5-2022)

 
                        IL COMITATO CENTRALE 
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2,  comma  3,
che assegna al Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture; 
  Visto l'art. 45 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle
disposizioni normative teste' citate; 
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme
assegnate al Comitato centrale per  l'albo  degli  autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie,  di  volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre  2021  «Ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di   voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il  triennio  2022-2024»,  che  prevede
l'iscrizione, per l'anno 2022, di euro 8.541.587  ed  euro  8.541.587
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sul capitolo 1330 dello stato di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  n.  248  del  9  giugno  2021,
registrata dalla Corte dei conti al n. 2090 del 19 giugno  2021,  con
la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi  le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2022,  pari
a euro 8.541.587, per euro 2.500.000,00 per iniziative ed  interventi
in materia di sicurezza della circolazione e di controlli  dei  mezzi
pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle  riduzioni  dei
pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2021
dalle  imprese  con   sede   nell'Unione   europea   che   effettuano
autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche'  del
contenzioso pregresso; 
  Considerato che tale direttiva n. 248/2021 fa salva  l'attribuzione
alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di  eventuali
fondi non utilizzati per interventi in  materia  di  sicurezza  della
circolazione e di  controlli  dei  mezzi  pesanti  alla,  nonche'  di
ulteriori somme che potranno derivare dalla  ripartizione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 150 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  del
fondo per gli  interventi  a  favore  dell'autotrasporto  di  cui  al
capitolo 1337; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 56 del 15 marzo  2022,  di  ripartizione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 150 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  del
fondo per gli  interventi  a  favore  dell'autotrasporto  di  cui  al
capitolo 1337, che assegna, per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
2022, 2023 e 2024, alla  riduzione  dei  pedaggi  la  somma  di  euro
140.000.000; 
  Visto l'art. 6 comma 1 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n.  17,
come convertito dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022  che  incrementa
di euro 20.000.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa  di  cui
all'art. 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; 
  Visto l'art. 15 comma 1 del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 22,
che incrementa di euro 15.000.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,
n. 40 
  Considerato  altresi'  che  con  la  predetta  direttiva  e'  stato
disposto che il Comitato provveda  alla  rideterminazione  definitiva
della riduzione sulla base delle risorse  finanziarie  a  tale  scopo
effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione  dell'impegno  di
spesa; 
  Considerato che: 
    e'    disponibile    ed    operativo    sul     sito     internet
www.alboautotrasporto.it    l'applicativo     informatico     Pedaggi
finalizzato alla prenotazione della  domanda  ed  espletamento  della
relativa procedura per il conseguimento della riduzione  dei  pedaggi
autostradali; 
    che la citata procedura informatica si  articola  nelle  seguenti
fasi: 
      fase 1 - prenotazione della domanda; 
      fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma  ed
invio della domanda; 
  Considerato che, a tale  fine,  occorre  stabilire  i  criteri,  le
modalita' ed i termini per l'esperimento della predetta procedura; 
  Considerato  che  le  procedure  informatiche  e   la   piattaforma
utilizzate per il calcolo della riduzione  dei  pedaggi  autostradali
sono gestite dal CED della Direzione generale per  la  motorizzazione
per il tramite di apposita societa' e che  pertanto,  anche  ove  non
espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED; 
 
                              Delibera: 
 
                              Titolo I 
                         DISPOSIZIONI COMUNI 
 
  1.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori destina le risorse disponibili  sul  capitolo  1330
dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per  l'annualita'  2022,  alle  finalita'  indicate  nella
direttiva del Ministro n. 248 del 9 giugno 2021 applicando i  criteri
di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati. 
  2. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le
societa' consortili ed i  raggruppamenti,  come  meglio  definiti  al
punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui  alla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi  sostenuti  per  i  pedaggi
autostradali in relazione ai transiti effettuati  a  partire  dal  1°
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021,  con  veicoli,  posseduti  a
titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a  svolgere  servizi
di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro
IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad  alimentazione  alternativa  od
elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il
calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato  sul  numero
degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3
o 4, se volumetrico. La riduzione  e'  commisurata  al  valore  delle
fatture ricevute da ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito  dei  pedaggi  nell'anno  (da  ora   in   avanti
Fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali. I suddetti soggetti
hanno diritto al rimborso purche' il totale  delle  fatture  ricevute
nell'anno e relative ai  soli  pedaggi  autostradali  ammonti  almeno
a euro  200.000,00  secondo  quanto  indicato  al  punto  6.  Qualora
all'interno di cooperative, consorzi o  raggruppamenti,  come  meglio
definiti al punto 6, che svolgono l'attivita' di  trasporto  di  cose
per conto terzi siano presenti imprese che  effettuano  trasporti  in
conto proprio, attivita' definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art.
31 all'art. 39, si ha che: 
    1. Il fatturato conto proprio  non  partecipa  al  raggiungimento
degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7; 
    2. Ciascuna impresa che  effettua  trasporti  in  conto  proprio,
perche' abbia diritto al rimborso,  deve  aver  sostenuto  costi  per
pedaggi  autostradali,  quantificati   dall'insieme   delle   fatture
relative ricevute alla data di  cui  al  punto  11,  di  almeno  euro
200.000,00. 
  3. In nessun caso la riduzione puo' essere  superiore  al  13%  del
valore del fatturato annuo. 
  4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i  costi  di  cui  al
punto  2  sono  soggetti  ad  una  ulteriore   riduzione,   parimenti
commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle
ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00  ed  entro
le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta
ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno  il  10%
del fatturato aziendale relativo al  predetto  costo  per  i  pedaggi
nelle predette ore notturne secondo le modalita' indicate al punto 8. 
  5. Le predette riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi
a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da
ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito
dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi  titolo  alla
riduzione. 
  6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono  essere  richieste
dai soggetti che, alla data del 31 dicembre  2020  ovvero  nel  corso
dell'anno 2021: 
    a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6  giugno  1974,  n.
298; 
    b) quali cooperative aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive  modificazioni,  oppure  quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro  V,
titolo X, capo I, sezione II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,  risultavano  iscritti  al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; 
    c) quali imprese di autotrasporto di merci  per  conto  di  terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione
europea risultavano titolari di  licenza  comunitaria  rilasciata  ai
sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009; 
    d) quali imprese  oppure  quali  raggruppamenti  aventi  sede  in
Italia  esercenti  attivita'  di  autotrasporto  in   conto   proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui  all'art.  32
della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di  autotrasporto
in conto proprio. 
  I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio  2021,  possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d),  titolari
delle licenze  ivi  previste  successivamente  al  1°  gennaio  2021,
possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi  effettuati  dopo
la data di rilascio di dette licenze. 
  Nel caso in cui per gli istanti cui alle  lettere  b)  e  c)  siano
presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attivita'
definita dalla legge n. 298/1974  -  dall'art.  31  all'art.  39,  si
rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso. 
  7. La riduzione di cui al punto  2  e'  calcolata  in  ragione  dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica  (Euro)  del  veicolo  e  della  relativa  percentuale   di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati: 
    
=====================================================================
|                                |               |   Percentuale    |
|      Fatturato (in euro)       |Classe veicolo |    riduzioni     |
+================================+===============+==================+
|                                |   Euro V o    |                  |
|         200.00-400.000         |   superiore   |        5         |
|                                +---------------+------------------+
|                                |    Euro IV    |        1         |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|       400.001-1.200.000        |   superiore   |        7         |
|                                +---------------+------------------+
|                                |    Euro IV    |        2         |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|      1.200.001-2.500.000       |   superiore   |        9         |
|                                +---------------+------------------+
|                                |    Euro IV    |        3         |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|      2.500.001-5.000.000       |   superiore   |        11        |
|                                +---------------+------------------+
|                                |    Euro IV    |        5         |
+--------------------------------+---------------+------------------+
|                                |   Euro V o    |                  |
|        oltre 5.000.000         |   superiore   |        13        |
|                                +---------------+------------------+
|                                |    Euro IV    |        6         |
+--------------------------------+---------------+------------------+
    
  8. L'ulteriore riduzione di cui al punto  4  e'  pari  al  10%  dei
valori percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al  punto  7,
calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo  il
limite del 13% di cui al punto 3. 
  9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2021, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data  di
utilizzo del predetto servizio. 
  10.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni
applicabili risulti superiore alle disponibilita', il Comitato stesso
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra  lo
stanziamento disponibile  e  la  somma  complessiva  delle  riduzioni
richieste agli aventi  diritto.  Analogamente  il  Comitato  centrale
provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare
complessivo  delle  riduzioni  relative  alle   domande   presentate,
calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e  8  non
pervenga  a  saturare  l'ammontare  disponibile.  Tale  coefficiente,
applicato  alle  percentuali  di  riduzione,   fornisce   il   valore
aggiornato delle percentuali stesse. 
  11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate
le  riduzioni  compensate  dei  pedaggi,  e'  calcolato  sulla   base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 2, per i quali  le  societa'  abbiano  emesso  fattura
entro la data di apertura della fase 1 cui al punto 27. 
  12. L'Albo autotrasporto, attraverso le societa'  di  gestione  dei
pedaggi (d'ora in avanti anche: Service provider), dara'  seguito  ai
rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo  le  modalita'  stabilite
dalla convenzione tra le stesse societa' ed il Comitato centrale. 
 
                              Titolo II 
                        PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
  13. Il procedimento utile a richiedere il  beneficio  di  riduzione
dei pedaggi autostradali e' esperibile, a  pena  di  irricevibilita',
attraverso l'apposito  applicativo  «Pedaggi»  presente  sul  portale
dell'Albo   nazionale   degli   autotrasportatori   e   raggiungibile
all'indirizzo                                                internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi A tal fine  e'  necessario  preliminarmente  registrarsi  allo
stesso portale  attraverso  la  procedura  attivabile  dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti 
  14. Le attivita' attraverso le quali l'utente  deve  utilizzare  il
predetto applicativo «Pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni
ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo  link
dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni  e
modalita' sono di seguito definite «operazioni». 
  15. Il procedimento utile a richiedere il  beneficio  di  riduzione
dei pedaggi autostradali si articola in due fasi: 
    fase 1- prenotazione della domanda; 
    fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma  ed
invio della domanda; 
  Ė possibile l'accesso alla fase 2 -  inserimento  della  domanda  e
firma ed invio della domanda- esclusivamente ai  soggetti  che  hanno
precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui  al  punto
27, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda. 
  16.  Nella  fase  1  -  prenotazione  della  domanda  il   soggetto
richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri
dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se'
imputabili, come rilasciati dalle societa' di gestione dei pedaggi. 
  17. Successivamente alla chiusura della fase 1,  i  dati  acquisiti
sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in  relazione
a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione,  rilasciano  i
relativi  codici  supporto  di  rilevazione  dei  transiti  ad   essi
abbinati. 
  18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 -  prenotazione
della domanda, di cui al punto 27, lettera a), e fino all'apposizione
della firma digitale ed invio della domanda, e  quindi  entro  e  non
oltre lo scadere del termine di cui alla fase  2  -  firma  ed  invio
della domanda di cui al punto 27, lettera b), il soggetto richiedente
procede: 
    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio,  una  societa'
consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui
al punto 6, lettere c), d)  o  e),  a  caricare  nell'applicativo  ed
inviare,  con  le  opportune  «operazioni»,  i  dati  relativi   alla
composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della
societa' consortile o  del  raggruppamento,  attraverso  la  funzione
«anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa
singola afferente - direttamente o indirettamente  -  al  richiedente
stesso; 
    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a
caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni»,
i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che
tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in
Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal
caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa considerando
che sono ammessi comunque solo veicoli che circolano  in  Italia  con
licenza comunitaria; 
    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella
domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione
in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il
caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del
raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente,  ad  indicare  ed
inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo
per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria
impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento». 
  Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati
i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma
digitale sulla domanda stessa. 
  19. Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale
dell'Albo procede: 
    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla  verifica  della
classe ecologica ivi dichiarata con quella  risultante  nell'Archivio
nazionale  dei  veicoli  (ANAV)  presente   presso   il   CED   della
Motomrizzazione. In caso di discordanza  tra  il  dato  dichiarato  e
quello presente nel predetto archivio, ai  fini  della  procedura  in
parola e' tenuto in considerazione il secondo; 
    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza
nell'Anav di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un
soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto
proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la
ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese
indicate nell'anagrafica del raggruppamento; 
    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera
b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla
verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una
dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo  in
forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»; 
    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella
domanda, fermo restando che  sono  ammessi  solo  veicoli  circolanti
Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe  ecologica
ivi  dichiarata  con  quella  risultante  nel  Registro  UE   Eucaris
accessibile  tramite  il  CED  della  motorizzazione.  In   caso   di
discordanza tra il dato dichiarato e  quello  presente  nel  predetto
Registro,  ai  fini  della  procedura  in   parola   e'   tenuto   in
considerazione il secondo. 
  20. Qualora,  all'esito  dell'elaborazione  da  parte  del  sistema
informatico del portale dell'albo  dei  file  di  cui  al  punto  18,
secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una  o  piu'
targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e
non sia stata resa  alcuna  dichiarazione  ai  sensi  del  punto  19,
lettera C), e/o risultino targhe errate  o  inesistenti,  e/o  targhe
emesse da Stati non  appartenenti  all'Unione  europea,  il  predetto
sistema  informatico  restituisce  al  richiedente  un  report  delle
anomalie, nel  quale  le  casistiche  su  esposte  sono  puntualmente
evidenziate.  Il  sistema  segnala  un'anomalia  anche  qualora,  per
qualunque  ragione,  un  veicolo  con  targa  emessa  da  uno   Stato
appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il  registro
Eucaris o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso,
il richiedente tramite le consuete «operazioni», deve procedere  alla
correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba  essere
considerato utile ai fini del rimborso.  Il  processo  di  correzione
delle  anomalie,  invio  dei  file   modificati   e/o   integrati   e
restituzione degli esiti da  parte  del  sistema  informatizzato  del
portale dell'Albo puo' ripetersi anche piu' di una volta  e  comunque
fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda
ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed  invio
della domanda, di cui al punto 27, lettera b). L'Albo,  con  riguardo
alle targhe estere indicate nella domanda e di cui  si  e'  accettata
l'anomalia, procedera' ad un controllo a campione su 300  targhe  per
ciascuna classe euro,  per  un  totale  di  900  targhe,  estratte  a
campione tra tutti gli istanti che  hanno  corretto  le  anomalie  in
parola, proporzionalmente alle  anomalie  stesse,  chiedendo  l'invio
delle carte  di  circolazione.  Qualora  dall'esame  delle  carte  di
circolazione  dovessero  emergere  errori,  il  campionamento  verra'
ripetuto sullo stesso numero di targhe, e cosi' via fino a quando non
saranno presenti errori significativi. 
  21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e  firma
ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei
dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei  codici
supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati  dai  fornitori  dei
sistemi per la  riscossione  differita  dei  pedaggi  autostradali  a
seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della  domanda,
ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi  ai
veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del
richiedente. 
  22. Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo
della  firma  digitale,  puo'   quindi,   attraverso   le   opportune
«operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  portale
dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella
domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o  modificati  nei
data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai  punti
18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le
anomalie di cui  al  punto  20,  alle  quali  potra'  aggiungersi  la
casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali
non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla
targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia
andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante
dovra' procedere in relazione alle  stesse  come  da  istruzioni  sub
punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i  dati
inseriti nella domanda. 
  23. Lo scambio di file di cui ai punti 21 e 22 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati  per  i  quali,  all'atto  dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate  o  non  possano  essere
sanate le anomalie esposte nel report, sono  automaticamente  esclusi
dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola. 
  24. La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della
firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di
cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita': 
    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona  ad
uopo   delegata,   sul   documento    informatico    (file    access)
definitivamente compilato. A tal fine e'  quindi  necessario  che  il
richiedente  si  doti  dell'apposito  kit  per  la   firma   digitale
distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico
previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.  82  del
2005. L'apposizione della firma digitale con  le  predette  modalita'
determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume
valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000,  in
caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti; 
    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'Albo. 
  Tali   «operazioni»   sono   di   competenza    del    richiedente.
Dall'inosservanza   anche   di   una   sola   delle   stesse   deriva
l'irricevibilita'  della  domanda  di  ammissione  al  beneficio   di
riduzione dei pedaggi autostradali in parola. 
  25.  Attraverso  la  sottoscrizione  digitale,  in  osservanza   al
regolamento UE n. 2016/679, l'entita' istante autorizza  il  Comitato
centrale, il CED (tramite la societa' che gestisce la piattaforma)  e
i Service provider, al trattamento dei propri dati personali, al fine
di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento  del
beneficio richiesto. 
  26.  La  presentazione  della   domanda   richiede   l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA.
Per dare evidenza di tale adempimento  il  richiedente  ne  inserisce
negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del  portale
dell'Albo gli estremi: data di effettuazione  ed  identificativo.  La
ricevuta  del  predetto  pagamento   deve   essere   conservata   dal
richiedente,  e  non  inoltrata  al  Comitato  centrale,  per  essere
esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche.
Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il
Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione   all'Ufficio
dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione
della sede del soggetto richiedente. 
  27. I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della
riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di  inammissibilita'  sono
stabiliti per ciascuna fase come di seguito: 
    a) fase 1 - prenotazione della domanda:  dalle  ore  9,00  del  6
giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022; 
    b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 27 giugno 2022  e  fino  alle
ore 14,00 del 22 luglio 2022. 
  28. L'adozione della  presente  delibera  e'  stata  approvata  dal
Comitato centrale nella seduta del 4 maggio 2022. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e'  applicabile  a  decorrere  dal  giorno  31
maggio 2022. 
 
    Roma, 10 maggio 2022 
 
                                              Il Presidente: Finocchi